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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 19/06/2025, n. 426 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 426 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
n. 2183/2024 r.g.
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2183/2024 r.g.
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 9.20 innanzi al giudice Federico Pani, è collegato a mezzo Microsoft Teams l'avv. Alessandro Ruggiero per la parte appellante. Si riporta al ricorso, sintetizzandone il contenuto e richiamandone le conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 Riaperto il verbale alle ore 19.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani e in funzione di giudice di appello,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 254/2024 del giudice di pace di Arezzo, iscritto al n.
2183/2024 r.g.
promossa da
(P.I. in persona del legale rappresentante pro-tempore e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ruggiero Parte_2 C.F._1
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. , in persona del prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis dall'avvocatura distrettuale di Firenze
APPELLATA
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione- Violazione artt. 203 e 204, C.d.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La vicenda oggetto di causa trae origine da un controllo effettuato dalla polizia stradale di Arezzo in data 5.7.2023 sulla strada A/1 (casello Monte San Savino), riguardante il complesso veicolare targato
EG221HK/ AF73217, condotto nell'occasione da e di proprietà della società Parte_2 Pt_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 Dall'analisi dei dati estratti dal tachigrafo digitale installato sul veicolo emergevano Parte_1
diverse violazioni delle norme del D.Lgs. 285/1992 (meglio noto come codice della strada, nel proseguo anche soltanto “C.d.S.”) che determinavano l'emissione di quattro verbali di contestazione:
1) verbale n. PTR 2840000162 del 05.07.2023, per la violazione dell'art. 174 comma 8 C.d.S. perché il
29.6.2023 il aveva guidato il veicolo dalle ore 4:54 alle ore 9:54 per un totale di 4 ore e 39 minuti Pt_2
senza effettuare la prescritta interruzione dopo 4 ore e 30 minuti, e superando il limite massimo di 9
minuti;
2) verbale n. PTR 2840000163 del 5.7.2023, per la violazione dell'art. 174 comma 8 C.d.S. perché il
9.6.2023 il aveva guidato il veicolo suddetto dalle ore 6:01 alle ore 10:59 per un totale di 4 ore e Pt_2
45 minuti senza effettuare la prescritta interruzione dopo 4 ore e 30 minuti, e superando il suddetto limite massimo di 15 minuti;
3) verbale n. PTR 2840000165 del 5.7.2023, per la violazione degli artt. 142 comma 11 e 179 comma 2-
bis C.d.S. perché il il 16.6.2023, alle ore 18:03, circolava alla guida del suddetto veicolo alla Pt_2
velocità di 103 km/h (già calcolata la detrazione di legge), così superando il limite di taratura del cronotachigrafo installato sul mezzo, pari a 90 km/h;
4) verbale n. PTR 2840000166 del 5.7.2023, per la violazione dell'art. 179 comma 2 C.d.S. perché il
, residente in Italia da più di 185 giorni, aveva circolato alla guida del suddetto veicolo senza Pt_2
aver richiesto, e senza averla inserita nel cronotachigrafo di bordo, una carta conducente valida (nella circostanza il aveva usato una carta conducente ucraina, ovvero rilasciata da un Paese extra- Pt_2
UE).
Tutti i verbali erano consegnati a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e notificati a ai sensi dell'art. 201 C.d.S. Parte_1
Avverso i suddetti verbali la società e , proponevano tre distinti Parte_1 Parte_2
ricorsi ex art. 203 C.d.S. La prefettura respingeva i ricorsi, emettendo tre ordinanze-ingiunzioni e ingiungendo il pagamento delle sanzioni amministrative:
1) Ordinanza Fasc. n. 5249/2023 DEP/Area III dell'8/2/2024 prot. uscita n. 8502 con cui rigettava il ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000165;
2) Ordinanza Fasc. n. 5250/2023 DEP/Area III dell'8/2/2024 prot. uscita n. 8492 con cui rigettava il ricorso avverso i verbali n. PTR 2840000162 e PTR 2840000163;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 3) Ordinanza Fasc. n. 5279/2023 DEP/Area III del 16/2/2024 prot. uscita n. 10521 con cui rigettava il ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000166.
Con unico ricorso, e proponevano opposizione avverso le tre Parte_1 Parte_2
ordinanze-ingiunzioni dinanzi al giudice di pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzione adottate oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo accertatore (13.7.2023); ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii.
illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la non aveva CP_1
disposto alcun accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
iv. illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1
diritto. In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanze-
ingiunzioni (i tre ricorsi venivano ricevuti dal prefetto in data 4.9.2023; l'ordinanza-ingiunzione Fasc.
n. 5249/2023 e Fasc. n. 5250/2023 venivano adottate l'8.2.2024, mentre l'ordinanza-ingiunzione Fasc. n.
5279/2023 veniva adottata il 16.2.2024; peraltro i termini dovevano ritenersi sospesi dalla data di trasmissione dell'invito a comparire per l'audizione alla data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva); ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso richiedendo all'organo accertatore di trasmettere gli atti nonché controdeduzioni rispetto ai ricorsi delle parti, ampiamente esaminati;
iv. la motivazione era puntuale come si evinceva dalla analisi di tutti i motivi addotti dai ricorrenti.
Il giudice di pace di Arezzo, con sentenza n. 254/2024 depositata in data 18.6.2024, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione n. 5279/2023 DEP/Area III del
16.2.2024, e confermando le ordinanze-ingiunzione n. 5249/2023 DEP/Area III del 8.2.2024 e n.
5250/2023 DEP/Area III del 8.2.2024.
In sintesi, il giudice di prime cure così motivava: - il ricorso era stato inviato direttamente al Prefetto, a mezzo posta, con raccomandata a/r, e il plico era stato ricevuto dall il 13.7.2023; - le ordinanze CP_1
n. 5249 e n. 5250 risultavano tempestive, essendo state emesse entro il termine di 210 giorni dalla ricezione dei ricorsi, come previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S.; - l'ordinanza n. 5279, invece, era risultata tardiva, essendo stata adottata in data 16.2.2024, ovvero al 218° giorno dalla ricezione del
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 ricorso;
- la convocazione all'audizione personale non era stata effettuata presso il domicilio eletto,
chiaramente indicato nel ricorso, e pertanto non aveva prodotto effetti interruttivi del termine.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2
deducendone l'erroneità in quanto il giudice di prime cure avrebbe ritenuto applicabile il termine di
210 giorni anziché quello corretto di 180, dal momento che il ricorso era stato inviato all'organo accertatore e non direttamente al Prefetto.
Hanno concluso come segue: « Voglia l'On. le Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, in riforma della
impugnata sentenza di primo grado, così provvedere e giudicare: In via preliminare Dichiarare proponibile ed ammissibile il presente appello per i motivi di cui al presente atto;
In via preliminare ed incidentale • Disporre
l'immediata sospensione delle sanzioni comminate perché illegittime ed assolutamente errate e destituite di ogni
fondamento in fatto ed in diritto ed anche perché l'eventuale esecuzione forzata arrecherebbe un danno grave ed
irreparabile all'opponente per l'esborso di una somma non dovuta e difficilmente recuperabile. Inoltre, il
pagamento senza giusta causa configurerebbe un ingiusto ed illegittimo arricchimento alla P.A. In via principale
• Accogliere l'appello per motivi sopra esposti e per l'effetto – in riforma dell'impugnata sentenza n. 254/2024 - accogliere la seguente domanda;
• Annullare le impugnande Ordinanze di ingiunzione n. 5249/2023 –
4250/2023 e 5279/2023 emesse tardivamente dal Prefetto della Provincia di Arezzo, anche con riguardo agli atti del relativo procedimento e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste: • In via subordinata, in caso di non creduto rigetto, se pur parziale, applicare l'art. 198 sul cumulo delle sanzioni ed in ogni caso applicare il minimo della sanzione edittale. • Con vittoria di spese, e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre oneri come per legge, il tutto con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo ex art. 93
c.p.c.»
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha Controparte_1
sostenuto la tempestività dell'adozione delle ordinanze-ingiunzioni e la regolarità della convocazione all'audizione personale, effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ha concluso come segue: «Voglia l'Ecc. Tribunale adito respingere l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata
in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, confermando la legittimità delle ordinanze di cui è causa.
Spese vinte».
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11.12.2024, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione. Udita la discussione nell'ambito dell'udienza celebratasi nelle forme previste dall'art. 127-bis c.p.c., il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 ●●●●●●●
1. Preliminarmente deve confermarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1
da . In proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Parte_2
Unite della Corte di cassazione, secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che: «l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass., SS.UU., n.
2719/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta conforme a tali requisiti, in quanto contiene una puntuale e articolata esposizione delle doglianze, riferite in modo specifico all'unico punto controverso della decisione impugnata: l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 203 e 204 C.d.S.. Non si ravvisa,
pertanto, alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. Passando al merito della controversia, l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Giova sinteticamente rammentare quanto previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S. L'art. 203 stabilisce che il ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento può essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione, e può essere trasmesso all'organo accertatore ovvero direttamente al prefetto. In
quest'ultimo caso, il prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. Il comma 2 prevede che il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni, tanto nel caso in cui abbia ricevuto il ricorso direttamente quanto nel caso in cui abbia ricevuto gli atti dal prefetto. Ai sensi dell'art. 204, comma 1, il prefetto ha poi 120
giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'ufficio o comando accertatore per emettere l'ordinanza-
ingiunzione. Il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che i termini sopra richiamati sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Orbene, alla luce del sopra richiamato quadro normativo, i termini complessivi per la adozione della ordinanza-ingiunzione sono:
- 210 giorni ove il ricorso sia stato inviato direttamente al prefetto (30+60+120);
- 180 giorni ove il ricorso sia stato inviato all'organo accertatore (60+120).
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 L'appellante deduce la violazione dei termini massimi previsti per l'adozione delle ordinanze-
ingiunzioni, sostenendo che i ricorsi erano stati ricevuti in data 13.7.2023 e che erano indirizzati all'organo accertatore, e non direttamente al prefetto. Di conseguenza, ritiene applicabile il termine di 180 giorni, che sarebbe stato superato. A sostegno di tale ricostruzione, è stato depositato un unico documento contenente i tre ricorsi indirizzati al prefetto, corredato da una sola cartolina di avviso di ricevimento relativa alla raccomandata n. 154270016235, recante quale data di spedizione l'11.7.2023 e di consegna il 13.7.2023.
Tale ricostruzione non è stata condivisa dalla prefettura, la quale, sin dal primo grado, ha sostenuto che i plichi erano stati consegnati dall'agente postale al primo destinatario indicato sull'indirizzo,
ossia la prefettura di Arezzo, anche in presenza di un diverso indirizzo di recapito. In particolare, ha evidenziato che i due ricorsi in questione erano stati spediti con distinte raccomandate (n.
20084279245-2 e n. 20084279358-8) e che entrambe erano state ricevute dalla prefettura in data 4.9.2023,
come attestato dai timbri di entrata apposti dall'ufficio del gabinetto.
Ebbene, innanzitutto deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge come alla data del
11.7.2023 (ossia quella di spedizione indicata nella cartolina prodotta dagli appellanti) in realtà i verbali non fossero ancora stati notificati alla società Come risulta dalle Parte_1
relazioni di notificazione, infatti, i verbali erano stati spediti per la notifica solo successivamente, in data 13.7.2023, a mezzo servizio postale e venivano ricevuti dalla società in data 22.9.2023 (cfr.
documentazione trasmessa dall'organo accertatore alla prefettura – fascicolo di primo grado).
Pertanto, considerato che l'unica cartolina di avviso di ricevimento depositata dagli appellanti
(relativa alla raccomandata n. 154270016235) riporta come mittente la società Parte_1
non appare verosimile che la tale spedizione contenesse ricorsi aventi ad oggetto verbali non ancora ricevuti. D'altro canto, l'assenza di timbri di congiunzione tra i documenti non consente di affermare con certezza che il plico consegnato al destinatario in data 13.7.2023 contenesse i tre ricorsi;
né parte appellante, a fronte della contraria produzione documentale della , ha fornito elementi CP_1
idonei a confutare tale ricostruzione o a precisare cosa contenessero le tre buste depositate dalla
, limitandosi, nel corso del giudizio di primo grado, ad affermare che «la costituzione di parte CP_1
nulla controdeduce rispetto ai motivi di ricorso, se non, inspiegabilmente, in ordine a differenti date e CP_1
conseguenti termini di adozione» (cfr. note scritte per l'udienza del 17.6.2024 fascicolo primo grado parte
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 appellante). È quindi ragionevole ritenere che la documentazione inviata dalla società
[...]
in data 11.7.2023 (e ricevuta in data 13.7.2023) fosse di altra natura. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi che i due ricorsi siano stati spediti con plichi separati, identificati dai numeri di spedizione n. 20084279245 e n. 20084279358, e siano stati ricevuti dalla prefettura in data
4.9.2023, come attestato dai timbri apposti dall'ufficio del gabinetto (cfr. fascicolo di primo grado –
prefettura).
Al riguardo, si osserva che la spedizione relativa al ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000165
risulta indirizzata alla “ – PALAZZO DEL GOVERNO – PIAZZA Controparte_1
POGGIO DEL SOLE 1 - 52100 AREZZO”. Diversamente, il destinatario indicato nella busta contenente il ricorso avverso i verbali n. PTR 2840000162 e PTR 2840000163 appare formulato in modo ambiguo,
essendo indirizzato alla “ – PRESSO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CP_1 CP_1
AREZZO - VIA LEONE LEONI, 3- 52100 AREZZO”.
L'appellante sostiene che, essendo i ricorsi indirizzati alla polizia stradale, il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione sarebbe stato di 180 giorni;
l'appellata, da parte sua, sostiene che ciò che rileva è la consegna effettiva del plico al prefetto, a prescindere dalla formulazione dell'indirizzo, con conseguente applicazione del termine complessivo di 210 giorni.
Innanzitutto, appare evidente che tale doglianza non assuma alcun rilievo con riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. 5249/2023, atteso che il relativo ricorso (avverso il verbale n. PTR
2840000165) risulta inequivocabilmente indirizzato alla prefettura, con conseguente pacifica applicazione del termine di 210 giorni.
Quanto all'ordinanza-ingiunzione n. 5250/2023, non è necessario dirimere la questione interpretativa circa il termine applicabile. Infatti, tenuto conto delle tempistiche nelle quali si è concluso il procedimento amministrativo, l'ordinanza risulta comunque adottata entro il termine massimo previsto dalla legge (a ciò si riferisce la censura degli appellanti, che perimetra il thema decidendum,
non già al rispetto dei singoli termini endoprocedimentali previsti dal legislatore).
Ed infatti, una volta appurato che il dies a quo va individuato nel 4.9.2023 e non già nel 13.7.2023, anche applicando il termine più breve di 180 giorni (come se il ricorso fosse stato effettivamente ricevuto dall'organo accertatore e non già direttamente dal prefetto) esso sarebbe spirato solo il 2.3.2024,
mentre, come detto, l'ordinanza-ingiunzione n. 5250/2023 veniva emessa in data 8.2.2024 e notificata
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 in pari data, tramite P.E.C., alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al che la riceveva in data Pt_2
15.2.2024 (cfr. allegati fascicolo primo grado prefettura).
Gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado non sono stati riproposti nella presente sede e devono pertanto intendersi rinunziati.
Infine, non risultando proposto appello incidentale da parte della , con riferimento CP_1
all'ordinanza-ingiunzione n. 5279/2023 deve ritenersi intervenuto giudicato interno.
3. In definitiva la sentenza impugnata risulta, nelle sue conclusioni, meritevole di conferma,
sebbene con diversa motivazione.
Gli appellanti, conseguentemente, vanno condannati (in solido) alla refusione delle spese di lite di questo grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e facendo applicazione dei medi tabellari per studio e introduttiva, escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta, e decisionale, non avendovi partecipato l'avvocatura.
Si dà atto altresì che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 850,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Arezzo, 19 giugno 2025
Il giudice
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 TRIBUNALE DI AREZZO
Dott. Federico Pani
R.G. 2183/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. 2183/2024 r.g.
Oggi 19 giugno 2025 ad ore 9.20 innanzi al giudice Federico Pani, è collegato a mezzo Microsoft Teams l'avv. Alessandro Ruggiero per la parte appellante. Si riporta al ricorso, sintetizzandone il contenuto e richiamandone le conclusioni.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 Riaperto il verbale alle ore 19.30, il giudice, in assenza delle parti, dà lettura del provvedimento che segue
TRIBUNALE DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in composizione monocratica, in persona del giudice Federico Pani e in funzione di giudice di appello,
ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di appello avverso la sentenza n. 254/2024 del giudice di pace di Arezzo, iscritto al n.
2183/2024 r.g.
promossa da
(P.I. in persona del legale rappresentante pro-tempore e Parte_1 P.IVA_1
(C.F. ) rappresentati e difesi dall'avv. Alessandro Ruggiero Parte_2 C.F._1
APPELLANTI
nei confronti di
(C.F. , in persona del prefetto pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa ope legis dall'avvocatura distrettuale di Firenze
APPELLATA
OGGETTO
Opposizione all'ordinanza-ingiunzione- Violazione artt. 203 e 204, C.d.S.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
(art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
La vicenda oggetto di causa trae origine da un controllo effettuato dalla polizia stradale di Arezzo in data 5.7.2023 sulla strada A/1 (casello Monte San Savino), riguardante il complesso veicolare targato
EG221HK/ AF73217, condotto nell'occasione da e di proprietà della società Parte_2 Pt_1
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 Dall'analisi dei dati estratti dal tachigrafo digitale installato sul veicolo emergevano Parte_1
diverse violazioni delle norme del D.Lgs. 285/1992 (meglio noto come codice della strada, nel proseguo anche soltanto “C.d.S.”) che determinavano l'emissione di quattro verbali di contestazione:
1) verbale n. PTR 2840000162 del 05.07.2023, per la violazione dell'art. 174 comma 8 C.d.S. perché il
29.6.2023 il aveva guidato il veicolo dalle ore 4:54 alle ore 9:54 per un totale di 4 ore e 39 minuti Pt_2
senza effettuare la prescritta interruzione dopo 4 ore e 30 minuti, e superando il limite massimo di 9
minuti;
2) verbale n. PTR 2840000163 del 5.7.2023, per la violazione dell'art. 174 comma 8 C.d.S. perché il
9.6.2023 il aveva guidato il veicolo suddetto dalle ore 6:01 alle ore 10:59 per un totale di 4 ore e Pt_2
45 minuti senza effettuare la prescritta interruzione dopo 4 ore e 30 minuti, e superando il suddetto limite massimo di 15 minuti;
3) verbale n. PTR 2840000165 del 5.7.2023, per la violazione degli artt. 142 comma 11 e 179 comma 2-
bis C.d.S. perché il il 16.6.2023, alle ore 18:03, circolava alla guida del suddetto veicolo alla Pt_2
velocità di 103 km/h (già calcolata la detrazione di legge), così superando il limite di taratura del cronotachigrafo installato sul mezzo, pari a 90 km/h;
4) verbale n. PTR 2840000166 del 5.7.2023, per la violazione dell'art. 179 comma 2 C.d.S. perché il
, residente in Italia da più di 185 giorni, aveva circolato alla guida del suddetto veicolo senza Pt_2
aver richiesto, e senza averla inserita nel cronotachigrafo di bordo, una carta conducente valida (nella circostanza il aveva usato una carta conducente ucraina, ovvero rilasciata da un Paese extra- Pt_2
UE).
Tutti i verbali erano consegnati a mani del conducente/trasgressore al momento dell'accertamento e notificati a ai sensi dell'art. 201 C.d.S. Parte_1
Avverso i suddetti verbali la società e , proponevano tre distinti Parte_1 Parte_2
ricorsi ex art. 203 C.d.S. La prefettura respingeva i ricorsi, emettendo tre ordinanze-ingiunzioni e ingiungendo il pagamento delle sanzioni amministrative:
1) Ordinanza Fasc. n. 5249/2023 DEP/Area III dell'8/2/2024 prot. uscita n. 8502 con cui rigettava il ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000165;
2) Ordinanza Fasc. n. 5250/2023 DEP/Area III dell'8/2/2024 prot. uscita n. 8492 con cui rigettava il ricorso avverso i verbali n. PTR 2840000162 e PTR 2840000163;
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 3) Ordinanza Fasc. n. 5279/2023 DEP/Area III del 16/2/2024 prot. uscita n. 10521 con cui rigettava il ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000166.
Con unico ricorso, e proponevano opposizione avverso le tre Parte_1 Parte_2
ordinanze-ingiunzioni dinanzi al giudice di pace di Arezzo eccependo: i. la nullità e/o l'inefficacia delle ordinanze-ingiunzione adottate oltre il termine di 180 giorni dal ricevimento del ricorso da parte dell'organo accertatore (13.7.2023); ii. la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per la violazione del diritto di difesa non essendosi proceduto all'audizione del trasgressore, pur richiesta nel ricorso;
iii.
illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per difetto di istruttoria in quanto la non aveva CP_1
disposto alcun accertamento d'ufficio in ordine alla sussistenza degli elementi costitutivi dell'illecito;
iv. illegittimità dell'ordinanza-ingiunzione per insufficienza della motivazione.
Si costituiva la di Arezzo chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1
diritto. In ordine ai singoli motivi di impugnazione rilevava: i. la tempestività della ordinanze-
ingiunzioni (i tre ricorsi venivano ricevuti dal prefetto in data 4.9.2023; l'ordinanza-ingiunzione Fasc.
n. 5249/2023 e Fasc. n. 5250/2023 venivano adottate l'8.2.2024, mentre l'ordinanza-ingiunzione Fasc. n.
5279/2023 veniva adottata il 16.2.2024; peraltro i termini dovevano ritenersi sospesi dalla data di trasmissione dell'invito a comparire per l'audizione alla data fissata per l'audizione, alla quale nessuno compariva); ii. malgrado la regolare convocazione, nessuno si era presentato il giorno fissato per l'audizione né erano state depositate memorie;
iii. l'Amministrazione aveva istruito regolarmente il ricorso richiedendo all'organo accertatore di trasmettere gli atti nonché controdeduzioni rispetto ai ricorsi delle parti, ampiamente esaminati;
iv. la motivazione era puntuale come si evinceva dalla analisi di tutti i motivi addotti dai ricorrenti.
Il giudice di pace di Arezzo, con sentenza n. 254/2024 depositata in data 18.6.2024, accoglieva parzialmente il ricorso, annullando per l'effetto l'ordinanza-ingiunzione n. 5279/2023 DEP/Area III del
16.2.2024, e confermando le ordinanze-ingiunzione n. 5249/2023 DEP/Area III del 8.2.2024 e n.
5250/2023 DEP/Area III del 8.2.2024.
In sintesi, il giudice di prime cure così motivava: - il ricorso era stato inviato direttamente al Prefetto, a mezzo posta, con raccomandata a/r, e il plico era stato ricevuto dall il 13.7.2023; - le ordinanze CP_1
n. 5249 e n. 5250 risultavano tempestive, essendo state emesse entro il termine di 210 giorni dalla ricezione dei ricorsi, come previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S.; - l'ordinanza n. 5279, invece, era risultata tardiva, essendo stata adottata in data 16.2.2024, ovvero al 218° giorno dalla ricezione del
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 ricorso;
- la convocazione all'audizione personale non era stata effettuata presso il domicilio eletto,
chiaramente indicato nel ricorso, e pertanto non aveva prodotto effetti interruttivi del termine.
Avverso la predetta sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2
deducendone l'erroneità in quanto il giudice di prime cure avrebbe ritenuto applicabile il termine di
210 giorni anziché quello corretto di 180, dal momento che il ricorso era stato inviato all'organo accertatore e non direttamente al Prefetto.
Hanno concluso come segue: « Voglia l'On. le Tribunale di Arezzo, contrariis reiectis, in riforma della
impugnata sentenza di primo grado, così provvedere e giudicare: In via preliminare Dichiarare proponibile ed ammissibile il presente appello per i motivi di cui al presente atto;
In via preliminare ed incidentale • Disporre
l'immediata sospensione delle sanzioni comminate perché illegittime ed assolutamente errate e destituite di ogni
fondamento in fatto ed in diritto ed anche perché l'eventuale esecuzione forzata arrecherebbe un danno grave ed
irreparabile all'opponente per l'esborso di una somma non dovuta e difficilmente recuperabile. Inoltre, il
pagamento senza giusta causa configurerebbe un ingiusto ed illegittimo arricchimento alla P.A. In via principale
• Accogliere l'appello per motivi sopra esposti e per l'effetto – in riforma dell'impugnata sentenza n. 254/2024 - accogliere la seguente domanda;
• Annullare le impugnande Ordinanze di ingiunzione n. 5249/2023 –
4250/2023 e 5279/2023 emesse tardivamente dal Prefetto della Provincia di Arezzo, anche con riguardo agli atti del relativo procedimento e, per l'effetto, dichiarare non dovute le somme richieste: • In via subordinata, in caso di non creduto rigetto, se pur parziale, applicare l'art. 198 sul cumulo delle sanzioni ed in ogni caso applicare il minimo della sanzione edittale. • Con vittoria di spese, e compensi professionali del doppio grado del giudizio, oltre oneri come per legge, il tutto con attribuzione al sottoscritto avvocato per dichiarato anticipo ex art. 93
c.p.c.»
Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto dell'appello. In particolare, ha Controparte_1
sostenuto la tempestività dell'adozione delle ordinanze-ingiunzioni e la regolarità della convocazione all'audizione personale, effettuata secondo le modalità previste dalla normativa vigente. Ha concluso come segue: «Voglia l'Ecc. Tribunale adito respingere l'impugnazione ex adverso proposta, in quanto infondata
in fatto e in diritto, per le ragioni di cui in narrativa, confermando la legittimità delle ordinanze di cui è causa.
Spese vinte».
All'esito dell'udienza tenutasi in data 11.12.2024, ritenendo la causa matura per la decisione, è stata fissata l'odierna udienza per la discussione. Udita la discussione nell'ambito dell'udienza celebratasi nelle forme previste dall'art. 127-bis c.p.c., il giudice si è ritirato in camera di consiglio.
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 ●●●●●●●
1. Preliminarmente deve confermarsi l'ammissibilità dell'appello proposto da e Parte_1
da . In proposito, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale delle Sezioni Parte_2
Unite della Corte di cassazione, secondo cui gli articoli 342 e 434 c.p.c., nella formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, devono essere interpretati nel senso che: «l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e
dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva
una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice» (Cass., SS.UU., n.
2719/2017).
Nel caso di specie, l'atto di appello risulta conforme a tali requisiti, in quanto contiene una puntuale e articolata esposizione delle doglianze, riferite in modo specifico all'unico punto controverso della decisione impugnata: l'interpretazione e l'applicazione degli articoli 203 e 204 C.d.S.. Non si ravvisa,
pertanto, alcuna violazione dell'art. 342 c.p.c.
2. Passando al merito della controversia, l'appello non è fondato e deve pertanto essere rigettato.
Giova sinteticamente rammentare quanto previsto dagli artt. 203 e 204 C.d.S. L'art. 203 stabilisce che il ricorso amministrativo avverso il verbale di accertamento può essere presentato entro 60 giorni dalla notificazione, e può essere trasmesso all'organo accertatore ovvero direttamente al prefetto. In
quest'ultimo caso, il prefetto trasmette il ricorso all'ufficio o comando a cui appartiene l'organo accertatore nel termine di 30 giorni dalla sua ricezione. Il comma 2 prevede che il responsabile dell'ufficio o del comando a cui appartiene l'organo accertatore è tenuto a trasmettere gli atti al prefetto nel termine di 60 giorni, tanto nel caso in cui abbia ricevuto il ricorso direttamente quanto nel caso in cui abbia ricevuto gli atti dal prefetto. Ai sensi dell'art. 204, comma 1, il prefetto ha poi 120
giorni decorrenti dalla ricezione degli atti dall'ufficio o comando accertatore per emettere l'ordinanza-
ingiunzione. Il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che i termini sopra richiamati sono perentori e si cumulano tra loro ai fini della considerazione di tempestività dell'adozione dell'ordinanza-ingiunzione.
Orbene, alla luce del sopra richiamato quadro normativo, i termini complessivi per la adozione della ordinanza-ingiunzione sono:
- 210 giorni ove il ricorso sia stato inviato direttamente al prefetto (30+60+120);
- 180 giorni ove il ricorso sia stato inviato all'organo accertatore (60+120).
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 L'appellante deduce la violazione dei termini massimi previsti per l'adozione delle ordinanze-
ingiunzioni, sostenendo che i ricorsi erano stati ricevuti in data 13.7.2023 e che erano indirizzati all'organo accertatore, e non direttamente al prefetto. Di conseguenza, ritiene applicabile il termine di 180 giorni, che sarebbe stato superato. A sostegno di tale ricostruzione, è stato depositato un unico documento contenente i tre ricorsi indirizzati al prefetto, corredato da una sola cartolina di avviso di ricevimento relativa alla raccomandata n. 154270016235, recante quale data di spedizione l'11.7.2023 e di consegna il 13.7.2023.
Tale ricostruzione non è stata condivisa dalla prefettura, la quale, sin dal primo grado, ha sostenuto che i plichi erano stati consegnati dall'agente postale al primo destinatario indicato sull'indirizzo,
ossia la prefettura di Arezzo, anche in presenza di un diverso indirizzo di recapito. In particolare, ha evidenziato che i due ricorsi in questione erano stati spediti con distinte raccomandate (n.
20084279245-2 e n. 20084279358-8) e che entrambe erano state ricevute dalla prefettura in data 4.9.2023,
come attestato dai timbri di entrata apposti dall'ufficio del gabinetto.
Ebbene, innanzitutto deve rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge come alla data del
11.7.2023 (ossia quella di spedizione indicata nella cartolina prodotta dagli appellanti) in realtà i verbali non fossero ancora stati notificati alla società Come risulta dalle Parte_1
relazioni di notificazione, infatti, i verbali erano stati spediti per la notifica solo successivamente, in data 13.7.2023, a mezzo servizio postale e venivano ricevuti dalla società in data 22.9.2023 (cfr.
documentazione trasmessa dall'organo accertatore alla prefettura – fascicolo di primo grado).
Pertanto, considerato che l'unica cartolina di avviso di ricevimento depositata dagli appellanti
(relativa alla raccomandata n. 154270016235) riporta come mittente la società Parte_1
non appare verosimile che la tale spedizione contenesse ricorsi aventi ad oggetto verbali non ancora ricevuti. D'altro canto, l'assenza di timbri di congiunzione tra i documenti non consente di affermare con certezza che il plico consegnato al destinatario in data 13.7.2023 contenesse i tre ricorsi;
né parte appellante, a fronte della contraria produzione documentale della , ha fornito elementi CP_1
idonei a confutare tale ricostruzione o a precisare cosa contenessero le tre buste depositate dalla
, limitandosi, nel corso del giudizio di primo grado, ad affermare che «la costituzione di parte CP_1
nulla controdeduce rispetto ai motivi di ricorso, se non, inspiegabilmente, in ordine a differenti date e CP_1
conseguenti termini di adozione» (cfr. note scritte per l'udienza del 17.6.2024 fascicolo primo grado parte
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 appellante). È quindi ragionevole ritenere che la documentazione inviata dalla società
[...]
in data 11.7.2023 (e ricevuta in data 13.7.2023) fosse di altra natura. Parte_1
Alla luce di quanto sopra, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante e ritenuto dal giudice di prime cure, deve ritenersi che i due ricorsi siano stati spediti con plichi separati, identificati dai numeri di spedizione n. 20084279245 e n. 20084279358, e siano stati ricevuti dalla prefettura in data
4.9.2023, come attestato dai timbri apposti dall'ufficio del gabinetto (cfr. fascicolo di primo grado –
prefettura).
Al riguardo, si osserva che la spedizione relativa al ricorso avverso il verbale n. PTR 2840000165
risulta indirizzata alla “ – PALAZZO DEL GOVERNO – PIAZZA Controparte_1
POGGIO DEL SOLE 1 - 52100 AREZZO”. Diversamente, il destinatario indicato nella busta contenente il ricorso avverso i verbali n. PTR 2840000162 e PTR 2840000163 appare formulato in modo ambiguo,
essendo indirizzato alla “ – PRESSO SEZIONE POLIZIA STRADALE DI CP_1 CP_1
AREZZO - VIA LEONE LEONI, 3- 52100 AREZZO”.
L'appellante sostiene che, essendo i ricorsi indirizzati alla polizia stradale, il termine per l'adozione della ordinanza-ingiunzione sarebbe stato di 180 giorni;
l'appellata, da parte sua, sostiene che ciò che rileva è la consegna effettiva del plico al prefetto, a prescindere dalla formulazione dell'indirizzo, con conseguente applicazione del termine complessivo di 210 giorni.
Innanzitutto, appare evidente che tale doglianza non assuma alcun rilievo con riferimento all'ordinanza-ingiunzione n. 5249/2023, atteso che il relativo ricorso (avverso il verbale n. PTR
2840000165) risulta inequivocabilmente indirizzato alla prefettura, con conseguente pacifica applicazione del termine di 210 giorni.
Quanto all'ordinanza-ingiunzione n. 5250/2023, non è necessario dirimere la questione interpretativa circa il termine applicabile. Infatti, tenuto conto delle tempistiche nelle quali si è concluso il procedimento amministrativo, l'ordinanza risulta comunque adottata entro il termine massimo previsto dalla legge (a ciò si riferisce la censura degli appellanti, che perimetra il thema decidendum,
non già al rispetto dei singoli termini endoprocedimentali previsti dal legislatore).
Ed infatti, una volta appurato che il dies a quo va individuato nel 4.9.2023 e non già nel 13.7.2023, anche applicando il termine più breve di 180 giorni (come se il ricorso fosse stato effettivamente ricevuto dall'organo accertatore e non già direttamente dal prefetto) esso sarebbe spirato solo il 2.3.2024,
mentre, come detto, l'ordinanza-ingiunzione n. 5250/2023 veniva emessa in data 8.2.2024 e notificata
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 in pari data, tramite P.E.C., alla società ricorrente e, tramite racc. A.G., al che la riceveva in data Pt_2
15.2.2024 (cfr. allegati fascicolo primo grado prefettura).
Gli ulteriori motivi di opposizione proposti in primo grado non sono stati riproposti nella presente sede e devono pertanto intendersi rinunziati.
Infine, non risultando proposto appello incidentale da parte della , con riferimento CP_1
all'ordinanza-ingiunzione n. 5279/2023 deve ritenersi intervenuto giudicato interno.
3. In definitiva la sentenza impugnata risulta, nelle sue conclusioni, meritevole di conferma,
sebbene con diversa motivazione.
Gli appellanti, conseguentemente, vanno condannati (in solido) alla refusione delle spese di lite di questo grado di giudizio, che vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e facendo applicazione dei medi tabellari per studio e introduttiva, escluso il compenso per la fase istruttoria, che non si è svolta, e decisionale, non avendovi partecipato l'avvocatura.
Si dà atto altresì che sussistono i presupposti per l'applicazione del disposto di cui all'art. 13,
comma 1-quater, D.P.R. 115/2002 («quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è
dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma
del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo
precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso»).
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa o assorbita:
• rigetta l'appello;
• condanna gli appellanti, in solido fra di loro, al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte appellata, che liquida in € 850,00 per compensi, oltre spese generali al
15%, IVA e CPA se dovute per legge;
• dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Arezzo, 19 giugno 2025
Il giudice
TRIBUNALE DI AREZZO R.G. 2183/2024 TRIBUNALE DI AREZZO
Dott. Federico Pani
R.G. 2183/2024