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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 03/11/2025, n. 4087 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4087 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7154 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
avv. DICAGNO G Parte_1
CONTRO avv. D DE LEONARDIS CP_1
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante avanzava le conclusioni nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata deducendo l'infondatezza dell'azione anche nel merito. All'odierna udienza, l'istante dichiarava a verbale di rinunciare all'azione esperita e la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la parte istante rinunciava all'azione esperita. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti costituite ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo
Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, come chiarito dalla Suprema
Corte:” La rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. “
(Cass. Civ. 19 marzo 1990 n.2267).
2.In considerazione del comportamento processuale dell'istante ossia del spontaneo abbandono dell'azione (che rende pletorica la delibazione nel merito delle domande azionate) nonché della natura e della opinabilità delle questioni controverse si ritiene equo compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 3.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARI in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del dott. Giuseppe
Minervini, all'udienza del 3.11.2025 ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio, la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza in primo grado iscritta al n.7154 del Ruolo Generale affari contenziosi dell'anno 2025
TRA
avv. DICAGNO G Parte_1
CONTRO avv. D DE LEONARDIS CP_1
conclusioni: come in atti e verbali di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato nell'anno 2025 l'istante avanzava le conclusioni nei termini ivi in dettaglio indicati. Si costituiva in giudizio la parte intimata deducendo l'infondatezza dell'azione anche nel merito. All'odierna udienza, l'istante dichiarava a verbale di rinunciare all'azione esperita e la causa veniva discussa e decisa come da sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In limine, ritiene il Giudice di dover dichiarare la cessazione della materia del contendere.
All'udienza odierna la parte istante rinunciava all'azione esperita. Tale circostanza evidenzia il venir meno dell'interesse delle parti costituite ad una pronuncia giudiziale con la conseguenza che questo
Giudice non può che dichiarare cessata la materia del contendere. Invero, come chiarito dalla Suprema
Corte:” La rinunzia all'azione - che non richiede formule sacramentali, ma può essere anche tacita e va riconosciuta quando vi sia incompatibilità assoluta tra il comportamento dell'attore e la volontà di proseguire nella domanda proposta - si configura nel caso di riconoscimento dell'infondatezza dell'azione, accompagnato dalla dichiarazione di non voler insistere nella medesima. Essa determina, indipendentemente dall'accettazione della controparte (richiesta, invece, per la rinuncia agli atti del giudizio), l'estinzione dell'azione e la cessazione della materia del contendere, la quale va dichiarata, anche d'ufficio, in ogni caso in cui risulti acquisito in causa che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto. “
(Cass. Civ. 19 marzo 1990 n.2267).
2.In considerazione del comportamento processuale dell'istante ossia del spontaneo abbandono dell'azione (che rende pletorica la delibazione nel merito delle domande azionate) nonché della natura e della opinabilità delle questioni controverse si ritiene equo compensare le spese di causa tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, assorbita ogni altra domanda ed eccezione, così provvede: dichiara cessata tra le parti la materia del contendere;
spese compensate.
Bari 3.11.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Giuseppe Minervini
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