Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 21/02/2025, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 598/2024 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE - FAMIGLIA
composta dai Magistrati:
Francesca Caprioli Presidente rel. est.
Michele Stagno Consigliere
Marialuisa Tezza Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel giudizio proposto con ricorso in riassunzione depositato in via telematica in data 12.6.2024 da
, nata a [...] il [...], res. Bergamo, via Giuseppe Bravi 86, Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. Federica De Fanis del foro di Milano presso il cui studio ha eletto domicilio ricorrente in riassunzione nei confronti di
nato a [...] in data [...], res. Bergamo via Tremana 3, _1 rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli avv.ti Stefania Pergreffi del foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio e Alessandro Patruno del foro di Milano resistente in riassunzione
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di
Brescia.
OGGETTO: giudizio a seguito di rinvio a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n. 7251/2024 pubblicata il 19.3.2024 in punto separazione coniugale.
CONCLUSIONI PER Parte_1 Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia, quale Giudice di rinvio designato dalla Suprema Corte di Cassazione con ordinanza n. 10634/2021 R. G. – n. sez. 4817/2023 – n. racc. gen. 7251/2024 – del
27.3.2023, pubblicata il 19.3.2024, disattesa ogni diversa istanza e previe le declaratorie del caso e di legge, in applicazione del principio di diritto enunciato dalla predetta ordinanza, accertata e dichiarata la fondatezza delle argomentazioni e dei motivi di gravame esposti dalla signora in Parte_1 parziale riforma della sentenza n. 1218/2019 emessa dal Tribunale di Bergamo in data 2.5.2019, pubblicata il 24.5.2019, così provvedere: in via istruttoria:
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1. ordinare ai sensi dell'art. 210 CPC al signor ovvero a UB e a Citibank tramite rogatoria _1 internazionale l'esibizione in giudizio della lista movimenti del conto corrente e del dettaglio del deposito titoli riferibili al signor degli ultimi 10 anni, nonché il loro saldo attuale;
_1
2. autorizzare la signora a produrre in giudizio le dichiarazioni dei redditi presentate Parte_1 dalle parti a decorrere dall'anno 2019 (redditi 2018);
3. ordinare al signor ex art. 210 c.p.c. la produzione in giudizio delle dichiarazioni dei _1 redditi presentate a decorrere dall'anno 2019 (redditi 2018);
4. in ogni caso, e a maggior ragione laddove il signor rifiutasse di fornire i suddetti documenti _1 di cui ai precedenti punti 1 e 3, disporre indagini di polizia tributaria al fine di determinare l'esatto ammontare dei beni e dei crediti vantati dal signor in Italia e all'estero. _1
Nel merito:
- porre a carico del signor a decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo _1 del giudizio di primo grado (12.1.2017) l'obbligo di contribuire al mantenimento della signora Parte_1 mediante il versamento, entro il giorno 5 di ogni mese, della somma di € 1.500,00 mensili da
[...] rivalutare annualmente, oltre il rimborso del 50% delle spese mediche non mutuabili, o, comunque, in quella maggior o minor somma ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali relativi al presente giudizio di rinvio e ai tre precedenti gradi del giudizio.
CONCLUSIONI PER _1 Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Brescia, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione e previe le opportune declaratorie, previo rigetto di ogni eccezione, domanda e/o istanza avversaria, dato atto del passaggio in giudicato delle altre statuizioni della sentenza della Corte di Appello non oggetto di giudizio di rinvio, così giudicare:
NEL MERITO:
- rigettare, in quanto infondato, il motivo di appello proposto oggetto di giudizio di rinvio, confermando la sentenza oggetto di gravame in parte qua e le statuizioni in essa contenute in relazione al rigetto della richiesta di riconoscimento di assegno di mantenimento a favore della ex moglie;
- respingere, con la miglior formula, le domande svolte dall'appellante per i motivi esposti in narrativa tra cui quella inerente il preteso “rimborso spese mediche” in quanto, tra l'altro, coperta da giudicato. IN OGNI CASO - spese legali rifuse incluse quelle relative al giudizio di cassazione. IN VIA ISTRUTTORIA si chiede il rigetto dell'istanza di esibizione ex art. 210 cpc in quanto esplorativa
e generica.
Al fine di accertare la capacità reddituale e patrimoniale dei coniugi, ove necessario, si ritiene opportuno acquisirsi il fascicolo relativo al giudizio avanti il Giudice del lavoro TRIBUNALE DI
BERGAMO, NRG 1230/2020 – GU dott.ssa Greco nella causa promossa da ricorrente Parte_1 contro resistente conclusasi con la sentenza 634 del 28.7.2023 giudice del lavoro ONroparte_2
(doc. 94) e, soprattutto, i documenti depositati da parte resistente.
Occorrendo, in subordine e per completezza di difesa, si richiamano integralmente le istanze istruttorie riportate nel foglio di PC depositato con il fascicolo di primo grado che, per evitare di appesantire il presente atto, sono da intendersi qui ripetute. Per quanto qui rileva pare opportuno richiamare le seguenti istanze istruttorie (senza rinuncia per le altre)
- istanze di esibizione: ordinarsi alla sig.ra e/o al Credito Bergamasco spa, filiale di Bergamo PT
(fuso in Banco Popolare soc. coop. e poi in Banco BPM spa) filiale di Santa Caterina (Bergamo) l'esibizione in giudizio degli estratti conti dal 2011 a oggi del conto corrente 9834 (doc. 34) e collegato deposito titoli intestati alla sig.ra e dei conti correnti o depositi in essere ove risultino essere PT confluite le relative somme (mezzo di prova teso a dimostrare le capacità patrimoniali della moglie;
) ordinarsi alla sig.ra e/o alla esibizione in giudizio della polizza vita/piano di PT ONroparte_3
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accumulo a premio annuo con ( di ) come da doc. 35 (mezzo di prova ONroparte_3 CP_4 CP_3 teso a dimostrare le capacità patrimoniali della moglie).
Consulenza Tecnica d'Ufficio: si chiede ammettersi CTU tecnico contabile la quale, previo esame degli estratti conti e del dettaglio spese documentate (doc. 16 e doc. da 26 a 31), confermi che nel 2011 la gestione familiare era in passivo di euro 23.691 (differenza tra quanto guadagnato dal e quanto _1 speso o prelevato dalla;
- nel 2012 la gestione familiare era in attivo di soli euro 3.416; - nel PT
2013 la gestione familiare era in passivo di euro 30.059; - nel 2014 la gestione familiare era in attivo di euro 19.329; - nel 2015 la gestione familiare era in passivo di euro 2.206; - nel 2016 la gestione familiare era in passivo di euro 51.144. Si chiede ammettersi CTU tecnico contabile la quale: i) previo esame degli estratti conti del c.c. 10208936 presso Unicredit spa filiale di Piazza Matteotti 5 del marito (doc.
16) confermi che la sig.ra ha effettuato i seguenti prelievi non riconducibili a spese familiari: nel PT
2012 euro 7.815 in contanti ed euro 4.893 a mezzo bancomat ed euro 2.500 a mezzo bonifico;
nel 2013 euro 5.530 in contanti ed euro 4.860 a mezzo bancomat;
nel 2014 euro 1.150 in contanti ed euro 3.020
a mezzo bancomat;
nel 2015 (sino a luglio) euro 500 in contanti, euro 2.706 a mezzo bancomat ed euro
1.500 con assegni;
ii) previo esame degli estratti conti del c.c. n. 6185 presso Credito Bergamasco spa, filiale di Bergamo Largo Porta Nuova 2 (fuso in Banco Popolare soc. coop. e poi in Banco BPM spa) (doc. 18) confermi che la sig.ra ha effettuato dal 18.5.2015 sino all'11.7.2016 i seguenti prelievi PT non riconducibili a spese familiari: euro 1.300 in contanti, euro 3.021,44 a mezzo bancomat ed euro
3.750 a mezzo bonifico.
Poiché la sig.ra ha cespiti in Israele disporre indagini attraverso la Polizia Tributaria o Guardia PT di Finanza per accertare il trasferimento di fondi o depositi precedentemente detenuti dalla e PT quindi trasferiti all'estero.
CONCLUSIONI PER IL PROCURATORE GENERALE:
Il Procuratore Generale, letti gli atti del proc. civ. n. 598/2024 R.G., ritenuto che dalle produzioni documentali delle parti emerge che le condizioni economico-patrimoniali delle parti sono equivalenti, essendo entrambi pensionati e risultando cessata l'attività quale libero professionista del fermo _1 restando che la Corte d'Appello, con la sentenza cassata, aveva correttamente valutato tutte le circostanze di fatto, considerando inoltre che l'appellante all'epoca della separazione si era dichiarata economicamente autonoma, chiede il rigetto della domanda di corresponsione di un assegno di mantenimento, formulata dalla PT
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 12.1.2017 adiva il Tribunale di Bergamo chiedendo Parte_1 disporsi la separazione personale dal marito o, in via subordinata, lo scioglimento del _1 matrimonio e l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare nella quale avrebbe abitato insieme al figlio fino al raggiungimento dell'indipendenza economica da parte di quest'ultimo. Chiedeva, Persona_1 inoltre, stabilirsi a carico del un assegno di mantenimento direttamente in favore del figlio di _1 euro 500 mensili, oltre al 100% delle spese straordinarie, e un assegno di mantenimento in proprio favore pari a euro 1.500, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili o, in via subordinata, corrispondersi in un'unica soluzione l'importo di euro 350.000. Chiedeva infine fissarsi, ai sensi dell'art. 614 bis CPC, quale misura accessoria all'assegnazione dell'abitazione familiare, l'importo dovuto dal per _1 ogni giorno di ritardo nella liberazione dell'immobile, con vittoria di spese di lite. In subordine, ove il
Tribunale avesse ritenuto che la convivenza ininterrotta protrattasi dopo l'omologa della separazione del
2011 non avesse determinato riconciliazione, chiedeva pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni. Esponeva: in data 24.1.1980 aveva contratto matrimonio con il dalla loro _1
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unione erano nati i figli (18.11.1984), maggiorenne ed economicamente autosufficiente, e Per_2
(16.7.1991), studente universitario;
il matrimonio si era incrinato a causa degli Persona_1 atteggiamenti aggressivi del marito al punto che i coniugi non condividevano più alcun aspetto della vita coniugale dal 2005; in sede di separazione consensuale nel 2011 i coniugi avevano raggiunto un accordo omologato dal Tribunale di Bergamo con provvedimento del 13.12.20111; sebbene tra le condizioni previste in sede di separazione consensuale vi fosse stata l'assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare sita a Bergamo via Bassi, il non l'aveva mai lasciata2 e la convivenza forzata era _1 divenuta insopportabile dal 2016; il era un ingegnere che, a seguito dell'aggiudicazione di un _1 concorso indetto dalla Regione Lombardia nel 2008, prestava la propria attività lavorativa da casa con la qualifica di ispettore nell'ambito della sicurezza degli impianti di riscaldamento, gas, inquinamento, vigili del fuoco etc. e aveva dichiarato nel 2013 un reddito annuo pari a euro 93.508, nel 2014 un reddito annuo pari a euro 53.965 e nel 2015 un reddito annuo pari a euro 60.633 ed era titolare di un conto corrente americano e di un conto corrente svizzero su cui risultavano depositati titoli per il valore di CHF
57.866, di $ 32.254 e di € 25.134 (109.454,99 complessivi); per converso la ricorrente, oltre a prestare la propria attività lavorativa presso la Mc Cain Alimentari Italia srl. in forza di un contratto di lavoro part time con uno stipendio annuale pari a circa euro 10.000, a partire dal 2000 aveva iniziato a collaborare, senza mai ricevere alcun compenso, con il marito, collaborazione cessata nel 2016 a causa degli atteggiamenti sempre più aggressivi del _1
Con comparsa depositata in data 3.7.2017 si costituiva il che, nell'eccepire l'improponibilità _1 della domanda di pronuncia di scioglimento del matrimonio per intervenuta riconciliazione dei coniugi e nell'aderire alla domanda di separazione, chiedeva che l'abitazione familiare, in quanto divisibile in due, venisse assegnata a entrambi i coniugi. Negava la sussistenza dei presupposti per l'erogazione di un assegno di mantenimento in favore della moglie3 in quanto non esisteva alcuna sproporzione tra i redditi dei coniugi4, ma si dichiarava disponibile, nell'ipotesi in cui fossero stati ritenuti sussistenti, a versare alla moglie un assegno di mantenimento fino al raggiungimento da parte della stessa dell'età pensionabile. Rilevava altresì che il figlio, nonostante stesse continuando gli studi universitari, aveva raggiunto l'indipendenza economica ma si dichiarava disponibile ad aiutarlo versandogli 150 euro mensili.
Il Presidente, sentite le parti, con ordinanza in data 14.7.2017, riteneva di non emettere alcun n. 598/2024 RG
provvedimento provvisorio.
Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1218/2019, emessa in data 2.5.2019 e pubblicata in data
24.5.2019, pronunciava la separazione tra i coniugi, rigettava ogni domanda e compensava le spese di lite.
Osservava:
. nonostante l'assenza di rapporti sessuali la convivenza, la condivisione di ricorrenze e della vita lavorativa e sociale facevano ritenere ricostituita, dopo la separazione consensuale, la comunione della vita sicché il giudizio il giudizio doveva ritenersi finalizzato alla pronuncia di separazione;
. la figlia , residente all'estero, era autonoma e anche il secondogenito si stava laureando e dal Per_2
2016 era socio e amministratore della “Progettonegus” srl sicché doveva ritenersi economicamente autonomo e ciò portava al rigetto della domanda di assegnazione alla ricorrente dell'abitazione familiare;
. quanto al riconoscimento di un contributo al mantenimento della dalle dichiarazioni dei redditi PT del era stato documentato un reddito complessivo pari a euro 93.508 e un reddito imponibile _1 pari a euro 74.530 nel 2013, un reddito complessivo pari a euro 53.965 e un reddito imponibile pari a euro 34.675 nel 2014 e un reddito complessivo pari a euro 60.633 e un reddito imponibile pari a euro
46.299 nel 2015; a ciò doveva però aggiungersi che a partire dal 2019 il avrebbe smesso di _1 lavorare e avrebbe percepito a titolo di pensione un importo pari a circa euro 11.356,42. Per converso dai modelli 730 della (dipendente part-time di Mc Cain Alimentari Italia srl) era stato documentato PT un reddito da lavoro dipendente di euro 9.935 e un reddito imponibile di a euro 9.172 nel 2014, un reddito da lavoro dipendente di euro 10.023 e un reddito imponibile di euro 8.673 nel 2015, un reddito da lavoro dipendente di euro 10.493 e un reddito imponibile di euro 9.293 nel 2016 e un reddito da lavoro dipendente di euro 10.866 e un reddito imponibile pari a euro 9.436 nel 2017; alla luce del pensionamento del i coniugi avevano assunto una situazione economico - patrimoniale simile sia in termini di _1 stipendio sia in termini di immobili e pertanto, alla luce degli elementi emersi nel corso del giudizio, nulla spettava alla a titolo di contributo al mantenimento;
PT
. la reciproca soccombenza tra le domande delle parti giustificava la compensazione delle spese di lite tra le parti.
Avverso tale sentenza, pubblicata in data 24.5.2019, la proponeva tempestivo appello con ricorso PT depositato il 20.12.2019 chiedendo, in parziale riforma dell'appellata sentenza, non essendo intervenuta alcuna riconciliazione tra i coniugi dopo il 2011, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il porsi a carico di quest'ultimo l'obbligo di versarle un assegno divorzile (o, in via _1 subordinata, nell'ipotesi in cui la sentenza di separazione fosse stata confermata, un assegno di mantenimento) di euro 1.500 mensili, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili, o, in via subordinata, corrisponderle in un'unica soluzione l'importo pari a euro 350.000. In via istruttoria chiedeva ex art. 210 CPC ordinarsi al l'esibizione dei movimenti del conto corrente e del _1 deposito titoli allo stesso riferiti, con vittoria di spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Si costituiva il chiedendo la conferma della sentenza impugnata con rifusione delle spese di lite _1
e condanna ex art. 96 CPC.
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La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 1348/2020, pubblicata in data 17.12.2020, rigettava l'appello e condannava la alla rifusione delle spese del grado. PT
Osservava:
. doveva essere respinta la richiesta della di emissione di ordine di esibizione dei movimenti del PT conto corrente e del deposito titoli riferiti al in quanto esplorativa e perché ai fini della decisione _1 erano più che sufficienti la documentazione in atti e le allegazioni delle parti non essendo peraltro necessaria la ricostruzione del patrimonio di ciascun coniuge nel suo esatto ammontare;
. le argomentazioni del Tribunale di Bergamo erano convincenti: il lasso temporale molto lungo dopo la separazione consensuale nel corso del quale la convivenza non si era mai interrotta, le deduzioni del e la documentazione allegata facevano ritenere che anche l'affectio coniugalis fosse ripresa _1
(tanto è vero che in primo grado la sig.ra veva deciso di presentare ricorso per separazione e solo PT in via subordinata per divorzio) e doveva pertanto confermarsi la pronuncia di separazione;
. quanto al contributo al mantenimento della le parti in sede di separazione consensuale si erano PT riconosciute reciproca indipendenza economica e la avorava presso la medesima società (Mc Cain PT
Alimentari Italia srl) in cui lavorava all'epoca della separazione consensuale;
il dal 1.5.2019 era _1 andato in pensione e percepiva circa euro 650 netti mensili;
non era stato provato il tenore di vita in costanza di matrimonio né nulla era stato dedotto sul punto e non era in alcun modo emersa la sussistenza di un patrimonio del tale da rendere squilibrata in modo evidente la situazione economica delle _1 parti;
la domanda di riconoscimento di un assegno di mantenimento proposta dalla correttamente PT era quindi stata rigettata;
ON
. non ricorrevano i presupposti di cui all'art. 96 avendo il indicato la temerarietà della lite _1 con riferimento alla sola quantificazione delle richieste di carattere economico, dallo stesso ritenute ON sproporzionate;
non ricorrevano neanche i presupposti di cui all'art. 89, co. 2 essendosi mantenuto il contenuto dell'atto della per quanto ridondante, nell'ambito di una, sia pure aspra, dialettica PT processuale;
. per il principio di soccombenza la doveva essere condannata a rifondere al le spese di PT _1 causa.
Avverso tale sentenza la proponeva ricorso per cassazione, nel cui giudizio il non si PT _1 difendeva.
La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 7251/2024 pubblicata in data 19.3.2024, così provvedeva: accoglie il quinto motivo di ricorso e, respinto il primo e dichiarati inammissibili gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Rigettava il primo motivo di ricorso (con cui la aveva dedotto che la Corte di Appello di Brescia PT non aveva tenuto conto del giudicato intervenuto nel giudizio di opposizione a precetto per il rilascio dell'abitazione familiare instaurato dal la cui domanda era stata rigettata, giudizio nel quale CP_6 era stata esclusa la caducazione dell'assegnazione della casa coniugale alla stabilita nella PT separazione consensuale per effetto della riconciliazione): sul punto la Cassazione rilevava la diversità 5La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza n. 915/2020, aveva infatti confermato la statuizione di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta dal ritenendo non provata l'intervenuta riconciliazione tra i _1 coniugi che avrebbe comportato la perdita di efficacia delle condizioni della separazione consensuale. pagina 6 di 14 n. 598/2024 RG
di oggetto tra il giudizio di opposizione all'esecuzione relativo al rilascio dell'abitazione familiare in forza della separazione consensuale e il giudizio separativo. Dichiarava inammissibili il secondo motivo di ricorso (con cui la veva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo discusso tra le parti, ovvero PT
l'omesso esame delle dichiarazioni asseritamente confessorie rese dal marito all'udienza del 13.7.2017), il terzo motivo (con cui la aveva dedotto l'omesso esame da parte della Corte d'Appello di un Pt_2 fatto decisivo oggetto di discussione, ovvero del fatto che il marito avesse chiesto in via principale la pronuncia di divorzio) e anche il quarto motivo (omesso esame di un fatto decisivo riferito alla relazione extraconiugale intrattenuta dal marito con altra donna). Accoglieva invece il quinto motivo di ricorso con cui la ricorrente aveva dedotto l'omesso esame di un fatto decisivo (prova dell'intervenuto pensionamento per anzianità della ricorrente dal luglio 2019, il fatto che il controricorrente, pur essendo andato in pensione, poteva comunque continuare a lavorare e gli elementi di prova offerti in ordine al tenore di vita, prova fornita dalla ricorrente attraverso la produzione di un prospetto delle spese sostenute in un anno dalla famiglia): in particolare la Cassazione evidenziava come la ricorrente aveva dedotto che dalle denunce dei redditi del marito relative al 2017 emergevano significativi redditi derivanti da cessioni di partecipazioni e investimenti esteri (quadri RT e RW) mentre nell'ultima dichiarazione dei redditi risultava solo l'indicazione, nel riquadro relativo agli investimenti esteri, di titoli azionari per 120.709 euro benché dall'Unico 2017 emergessero investimenti esteri e/o attività estere di natura finanziaria per più di 250.000 euro: tale allegazione era stata riportata nella sentenza impugnata nello svolgimento del processo ma non era stata poi esaminata nella decisione e la considerazione di tali elementi poteva modificare la decisione sulla complessiva situazione reddituale e patrimoniale delle parti sicché la sentenza andava cassata con rinvio alla Corte d'Appello di Brescia in diversa composizione che avrebbe deciso anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Con ricorso in riassunzione ex art. 392 CPC tempestivamente depositato in data 12.6.2024 la PT concludeva come indicato in epigrafe.
In data 10.9.2024 si costituiva il che concludeva come in epigrafe. _1
In data 8.10.2024 il Procuratore Generale concludeva come in epigrafe.
All'esito dell'udienza tenutasi in data 15.10.2024, nel corso della quale veniva sentita la sig.ra PT presente, la Corte con ordinanza depositata in pari data ordinava alle parti di produrre in giudizio gli estratti conto di tutti i conti correnti italiani o esteri loro intestati dal 2017 e di produrre, sempre con decorrenza dal 2017, gli estratti conto da cui risultasse la movimentazione dei conti deposito titoli in
Italia e all'estero che erano stati o che ancora erano loro intestati ed eventuali polizze assicurative. Alla si chiedeva di produrre gli statini pensionistici dell'ultimo anno e il contratto di locazione e si PT concedeva alle parti termine per deposito di note scritte illustrative della documentazione depositata.
In data 23.12.2024 la depositava il contratto di locazione, statini pensionistici relativi al periodo PT ottobre 2023 – novembre 2024, gli estratti conto da gennaio 2017 a settembre 2024 relativi al conto corrente di cui era titolare, le due polizze assicurative stipulate con e relative ONroparte_3 liquidazioni.
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In data 10.1.2025 il depositava gli estratti conto del conto corrente acceso presso il Banco BPM _1 spa dal 2017 al 2024 con saldo al dicembre 2024 di 14.515 euro, i cedolini pensione relativi agosto - dicembre 2024 e la polizza UR aperta nel 2022 con controvalore al 2024 di 45.976 euro. Nelle note scritte si evidenzia che nel 2022 era stato chiuso il deposito titoli presso BPM con fondi del controvalore di 13.000 euro il cui ricavato era confluito nel conto corrente 6185 e che nel 2022 era stato chiuso anche il conto presso UB svizzera aperto nel 1979 prima del matrimonio, quanto il resistente non era ancora cittadino italiano ed era solito recarsi in Svizzera. Si rileva che il conto corrente alla chiusura nel 2022 presentava 137.000 dollari che erano stati restituiti ai parenti del e che non ne residuava nulla _1
In data 27.1.2025 la sservava che la documentazione depositata dal marito non era completa (del PT conto titoli n. 92904549 acceso presso BPM era stato prodotto solo il rendiconto dall'1.1.2022 al
31.3.2022 e una sola delle 12 pagine che compongono l'estratto conto al 3.12.2022: tale deposito titoli esisteva già precedentemente al 1.1.2022, come si ricavava dagli estratti conto prodotti dai quali emergeva - uno tra tanti - in data 9.5.2017 il pagamento di due dividendi derivanti da tale deposito. In riferimento al conto corrente svizzero presso UB era stato prodotto unicamente l'estratto conto relativo a due sole settimane (dall'1.11.2022 al 14.11.2022) e non gli estratti conto dal 2017 in avanti, come ordinato. Si segnalava che dall'estratto conto relativo al c/c n. 6185 risultavano sei bonifici fatti dal resistente in favore di sé stesso (il 15.3.2018 per € 1.000; 30.4.2018 per € 300, il 25.7.2019 per € 300, il
14.2.2020 per € 300, il 30.7.2020 per € 100, il 9.8.2021 per € 1.000), prova che il era titolare, o _1 quantomeno lo era stato fino al 9.8.2021, di un ulteriore conto, in relazione al quale nulla aveva documentato.
In data 29.1.2025 il depositava la carta prepagata utilizzata per gli acquisti on - line, estratto _1 titoli dal 2017, estratti titoli venduti nel 2022 e il prelievo di contanti effettuato nel 2023 per l'importo di euro 28.0006 e contestava i documenti depositati dalla ritenendo che quest'ultima stesse PT omettendo la sua reale situazione economico/patrimoniale in quanto al 1.1.2017 il conto corrente della aveva un saldo attivo pari a soli euro 4.137,51: mancavano quindi le retribuzioni dei sei anni PT precedenti, pari a euro 60.000/70.0007, le somme che la aveva prelevato dal conto corrente del PT
le somme riportate nel deposito titoli e il TFR maturato. Insisteva nel chiedere CTU contabile. _1
All'udienza del 18.2.2025 comparivano le parti personalmente, i difensori illustravano il contenuto del loro atti riportandosi alle rispettive richieste e la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel ricorso in riassunzione la chiede che la Corte compia una nuova valutazione in ordine alla PT sussistenza dei presupposti per il riconoscimento in suo favore di un assegno di mantenimento (che n. 598/2024 RG
chiede determinarsi nella misura di 1.500 euro mensili, oltre al 50% delle spese mediche non mutuabili) dando rilievo alle seguenti circostanze:
. dal luglio 2019 la percepisce una pensione pari a circa euro 900 mensili;
PT
. non sussiste alcuna prova del fatto che il sia in pensione e, in ogni caso, del fatto che lo stesso _1 non abbia continuato a lavorare, anche se effettivamente in pensione;
. la ha fornito prova del tenore di vita matrimoniale, provando altresì come lo stesso fosse garantito Pt_2 dai redditi del _1
. come già illustrato “nelle denunce reddituali del marito relative all'anno 2017 emergevano significativi redditi derivanti da cessioni di partecipazioni e da investimenti esteri (rispettivamente, quadri RT e RW), anche se nell'ultima dichiarazione reddituale risultava solo l'indicazione, nel quadro relativo agli investimenti esteri, titoli azionari per € 120.709,00, benché dall'unico 2017 emergessero investimenti esteri e/o attività estere di natura finanziaria per un ammontare complessivo pari o più di € 250.000,00”.
Era quindi necessario ordinare l'esibizione dei movimenti dei conti correnti e del deposito titoli degli ultimi 10 anni e del loro saldo attuale e disporre indagini di Polizia Tributaria per verificare i beni del in Italia e all'estero. _1
. va poi considerato che la in data 27.12.2021 ha rilasciato l'immobile adibito ad abitazione PT familiare, senza che il le abbia riconosciuto alcunché. _1
In comparsa di costituzione il deduce: _1
. di essere in pensione dall'1.5.2019, di percepire una pensione mensile di circa euro 640,19 e di avere proseguito l'attività di libero professionista come ispettore di impianti termici in regime forfettario fino a fine 2023, momento in cui aveva cessato l'attività chiudendo la partita iva e cancellandosi dall'albo degli Ingegneri di Bergamo e dall'elenco degli ispettori per lo svolgimento dei controlli degli impianti termici;
. di non aver mai guadagnato gli importi esposti dalla in quanto le cifre riportate nei vari atti PT difensivi della stessa rappresentano fatturati che non tengono conto delle spese, delle tasse e dei contributi previdenziali;
. di non possedere alcun deposito titoli in Italia o all'estero; il conto deposito bancario presso UB svizzera era stato aperto nel 1979 ed era stato alimentato da somme versate prima del patrimonio esclusivamente facenti capo a lui o versategli da parenti: si trattava di circa 100.000 euro, soggetti a variazioni per effetto del mutamento del valore dei titoli stranieri, e non c'erano versamenti o movimentazioni successivi al 2010; tale deposito (comprensivo di conto liquidità e investimenti) era regolarmente inserito nella dichiarazione dei redditi, quadro RT, ed era stato chiuso.
. di vivere in un appartamento per il quale paga un canone di locazione annuo di euro 4.800, oltre spese,
a differenza della che, sebbene non avesse alcun titolo per abitarvi non essendole stata assegnata, PT aveva continuato gratuitamente a vivere nell'abitazione di Bergamo via Bossi 11 rilasciandola solo il 7 luglio 20228 dopo numerosi solleciti;
ora la ive in una villetta familiare in un'area residenziale di PT
Bergamo non lontano da città alta ed è proprietaria di alcuni cespiti in Israele ove si reca spesso;
. oltre ad aver mantenuto in essere la polizza vita/piano di accumulo a premio annuo con CP_3 pagata con denari provenienti dal marito, dal 2019 la percepisce una pensione pari a euro 984,13 PT 8Peraltro asportando parte dei beni mobili ivi presenti non di sua proprietà. pagina 9 di 14 n. 598/2024 RG
e la circostanza in forza della quale la all'epoca della decisione della Corte di Appello di Brescia PT fosse già andata in pensione o meno è irrilevante considerato che l'emolumento mensile percepito è addirittura superiore a quello percepito nel periodo in cui lavorava: dalle buste paga del 2015 risultava infatti una retribuzione mensile pari a circa euro 800;
. la ha peraltro avuto diritto alla pensione esclusivamente grazie ai contributi versati dal PT _1 nel corso degli anni: nel periodo 1983 - 2001 infatti la era stata formalmente titolare dell'impresa PT individuale “World Trading Centro Tappeti Orientali di Malki Carolina” sebbene all'interno di tale impresa lavorasse esclusivamente il marito, esperto d'arte che all'epoca, non essendo cittadino italiano, non poteva essere intestatario di attività commerciali;
. la può usufruire delle somme giacenti sui propri depositi, accumulate nel corso degli anni di PT matrimonio a seguito dei versamenti delle retribuzioni del suo lavoro dipendente (mai utilizzate per le esigenze familiari) e a seguito dei versamenti provenienti dai depositi del marito pressoché svuotati a seguito delle asserite spese familiari effettuate dalla moglie;
la el corso degli anni di matrimonio PT ha infatti eseguito operazioni di “giroconto” dal conto corrente del marito al proprio prelevando dal conto corrente del marito e a sua insaputa quasi euro 70.0009; dalla cassaforte di famiglia aveva inoltre prelevato, senza concordarlo con il marito, le banconote ivi depositate;
. in separato giudizio radicato dalla il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto l'attività di PT collaboratore familiare dalla stessa prestata e con sentenza n. 634/2023 aveva condannato il a _1 versarle l'importo pari a euro 23.644,51 a titolo di quota di partecipazione all'impresa familiare (ossia la collaborazione che la moglie prestava in favore del marito nella di lui attività di ispettore di impianti termici), oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma periodicamente rivalutata dal
31.5.2016 al saldo;
. non deve essere dimenticato che in sede di separazione consensuale i coniugi si erano dichiarati economicamente indipendenti e avevano rinunciato a ogni richiesta di carattere economico;
. i prospetti di spese predisposti dalla contengono un elenco di spese per acqua, alimenti, telefono PT fisso e mobile, benzina, autostrada revisione auto ma sono privi di pezze giustificative e quelle esistenti si riferiscono al 2025 e 2016
. quanto al rimborso delle spese mediche non mutuabili, si tratta di un capo non specificatamente impugnato nel giudizio di Cassazione e pertanto è coperto dal giudicato, rilevabile anche d'ufficio.
La Corte osserva:
Oggetto del presente giudizio di rinvio è esclusivamente la sussistenza del diritto della sig.ra a PT vedersi riconosciuto un assegno di mantenimento dal marito essendo ogni altra questione ormai definita.
Va subito rilevato che nel presente giudizio di rinvio le parti hanno prodotto ampia documentazione
(estratti conto corrente dal 2017 ad oggi, estratti conto deposito titoli, contratto di locazione, statini pensionistici, dichiarazioni dei redditi dal 2017 ad oggi, polizze assicurative) illustrando ulteriormente, rispetto a quanto già fatto nei precedenti gradi di giudizio, la loro situazione economica sicché non vi è 9Dal 2012 al 2016 risultano, infatti, i seguenti prelievi: nel 2012, euro 7.815 in contanti ed euro 4.893 a mezzo bancomat;
nel 2013, euro 5.530 in contanti ed euro 4.860 a mezzo bancomat;
nel 2014, euro 1.150 in contanti ed euro 3.020 a mezzo bancomat;
nel 2015 (sino a giugno), euro 500 in contanti, euro 2.706 a mezzo bancomat ed euro 1.500 con assegni;
nel solo periodo 4.6.2015 – 11.7.2016 euro 1.300 in contanti, euro 3.021,44 a mezzo bancomat ed euro 3.750 bonifici. pagina 10 di 14 n. 598/2024 RG
necessità di disporre la CTU contabile richiesta dal Consolidato orientamento della Suprema _1
Corte afferma peraltro che, al fine della determinazione dei contribuiti di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare attraverso l'acquisizione di dati numerici o rigorose analisi contabili e finanziarie, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass. Sez. I 5.11.2007 n. 23051, Cass. Sez. I 7.12.2007 n. 25618, Cass. Sez. I 18.6.2008 n.
16575, Cass. 12.1.2017 n. 605; Cass. 20.1.2021 n. 975), ricostruzione che nel caso di specie si ritiene di potere effettuare sulla base dell'abbondante materiale probatorio già agli atti.
Va altresì evidenziato come il giudizio separativo sia stato radicato dalla sig.ra nel gennaio 2017 PT
e come, nel corso degli anni nei quali si è svolto il giudizio di primo grado, quello di appello, quello di
Cassazione e la presente fase di rinvio, come spesso avviene in questo tipo di procedure, la situazione lavorativa ed economica dei due coniugi è mutata e di tali cambiamenti è necessario tenere conto: la
Corte dovrà quindi, essendo la domanda di separazione stata proposta nel gennaio 2017, considerare e ricostruire la situazione dei coniugi da tale data ad oggi e, considerato che l'assegno di mantenimento costituisce una prestazione periodica, il giudice ben può parametrare il suo ammontare in misura differente nell'arco dell'intero periodo interessato, a seconda del reddito percepito dal coniuge obbligato nel corso del tempo (v. Cass. 30.10.2017 n. 25802 secondo la quale “la decorrenza dell'assegno di mantenimento nella separazione personale decorre, di regola, dalla domanda (Cass., 3 febbraio 2017,
n. 2960; Cass. 11 luglio 2013, n. 17199), in quanto un diritto non deve restare pregiudicato dal tempo necessario per farlo valere in giudizio;
tale principio, attenendo esclusivamente all'an debeatur di tale obbligazione, non influisce sulla determinazione del quantum dell'assegno, che può dunque essere liquidato tenendo conto dell'evoluzione verificatasi nella situazione economica dei coniugi nel corso del giudizio, e quindi mediante la fissazione di misure e decorrenze differenziate, in relazione alle modificazioni intervenute fino alla data della decisione (Cass. 22 ottobre 2002, n. 14886; Cass. 22 aprile
1999, n. 4011). Ebbene, non vi è dubbio che durante la vita matrimoniale l'elemento trainante l'economia familiare era il il quale, ingegnere, ha sempre lavorato in regime di libera professione quale ispettore degli _1 impianti di sicurezza collaborando con Province, Regioni, Comuni e altri enti. Invece la dal 2009 PT al 2019 ha lavorato part time per la Mc Cain Alimentari percependo per 14 mensilità somme variabili, mediamente sugli 800 euro al mese (come si ricava dagli estratti conto); la stessa è stata poi formalmente intestataria dal 1983 al 2001 di una ditta individuale con sede a Milano che operava nel settore del commercio di tappeti orientali, di fatto gestita dal marito, e questo le ha permesso il versamento dei contributi che le sono poi serviti per il trattamento pensionistico. Infine il Giudice del lavoro di Bergamo nel luglio 2023 ha dichiarato che la aveva prestato attività di collaboratrice familiare nella ditta PT del marito riconoscendole l'importo di circa 19.000 euro (in effetti la fino al 2016 ha coadiuvato Pt_2 il marito nell'esercizio della sua attività svolgendo mansioni di segretaria).
I redditi percepiti dal negli anni precedenti al 2017, quindi nel corso del matrimonio, e anche _1 dopo il radicarsi del giudizio separativo, variano di anno in anno10 (il che si spiega se si pensa che era un 10 la dichiarazione dei redditi 2013 riporta un reddito complessivo di 93.508 euro;
quella del 2014 un reddito complessivo di 53.965 euro;
quella 2015 un reddito complessivo di 60.633 euro;
quella del 2016 un reddito complessivo di 80.424 euro con 21.877 di imposta netta;
quella 2019 un reddito complessivo di 26.652 euro con pagina 11 di 14 n. 598/2024 RG
libero professionista) ma comunque sono sempre stati decisamente superiori al reddito percepito dalla moglie. A maggio 2019, quindi nel corso del giudizio separativo, a 70 anni, il è andato in _1 pensione: è pacifico e documentale che la pensione dallo stesso percepita sia di importo piuttosto modesto
(circa 750 euro al mese)11 ed è stato lo stesso ad ammettere che, potendolo fare e visto lo scarso _1 ammontare della pensione, ha continuato a svolgere fino al 31.12.2023 attività lavorativa in regime di libera professione, sempre come ingegnere addetto agli impianti di sicurezza: in effetti dall'esame degli estratti conto del si notano anche dopo il maggio 2019, in aggiunta agli accrediti pensionistici, _1 diversi versamenti in contanti e bonifici in entrata da parte di vari enti, accrediti che dal gennaio 2024 non si rinvengono più. Ribadito che i redditi che risultano dalle dichiarazioni fiscali del _1 presentano variazioni significative di anno in anno, comunque non si nota una rilevante contrazione del suo reddito rispetto al periodo precedente dopo che è andato in pensione (maggio 2019) fino al
31.12.2023, quando pacificamente egli si è dimesso dall'ordine degli Ingegneri (doc. 88) e ha chiuso partita IVA (doc. 89). Solo da tale momento deve quindi ritenersi che lo stesso abbia come unica fonte di reddito la pensione e che di questa viva, avvalendosi, in aggiunta al trattamento pensionistico, di ulteriori somme che negli anni ha sicuramente messo da parte: infatti dalle sue dichiarazioni dei redditi risultano nel quadro RW (voce investimenti all'estero) somme di denaro variabili ma si tratta di somme mai superiori a circa 140.000 euro (PF 2020, 2021, 2022, 2023). Il deposito titoli presso banca BPM al
31.3.2022 era per circa 15.000 (doc. 105); il conto titoli presso UB Chiasso con saldo finale di circa
137.000 euro - sul quale la ino al luglio 2016 aveva procura ad operare - risulta essere stato estinto PT nel novembre 2022; il conto corrente BPM non evidenzia cifre di rilevo e il saldo di conto corrente BPM al 31.12.2024 era di circa 14.500 euro. Infine presso Banca UR il ha un patrimonio di _1 circa 50.000 al settembre 2024 (doc. 102).
Quanto alla anche lei nelle more del procedimento - nel luglio 2019 - è andata in pensione e PT percepisce circa 850- 900 euro al mese per 14 mensilità, quindi più di quanto guadagnava quando lavorava part time. Anche l'estratto di conto corrente della non presenta dati di rilievo risultando PT gli accrediti degli stipendi prima e della pensione dopo e qualche bonifico effettuato in suo favore dalla sorella che vive all'estero.
Infine entrambi i coniugi vivono in locazione, la paga un canone di 550 euro mensili (che dal PT luglio 2023 al gennaio 2024 le è stato pagato dal Comune di Bergamo come è emerso all'udienza del
14.2.2025) e il di circa 400 euro al mese. _1
Così ricostruita la situazione economica delle parti, premesso che l'assegno separativo mira a garantire, compatibilmente con le possibilità economiche dell'onerato, il mantenimento dello stesso tenore di vita esistente nel corso del matrimonio, la Corte ritiene di potere riconoscere alla alla luce della PT disparità reddituale tra i coniugi, un assegno di mantenimento di 200 euro mensili: l'importo viene così determinato, di molto inferiore a quello richiesto, dovendosi considerare che la ha comunque PT lavorato per un lungo periodo durante il matrimonio e, cessato il lavoro, ha iniziato a percepire la pensione. Inoltre assume rilevanza il fatto che dal 2017 fino al 2022 la ha occupato l'ex casa PT
2.593 euro di imposta netta;
quella 2020 riporta un reddito regime forfettario di 32.259 euro;
quella 2022 riporta un reddito regime forfettario di 43.200 euro. 11 egli allega di avere iniziato solo nel 2000 a versare i contributi alla Cassa Previdenziale Ingegneri. pagina 12 di 14 n. 598/2024 RG
coniugale intestata al marito12 pur in assenza di un provvedimento di assegnazione a lei di tale alloggio13:
e l'avere avuto disposizione tale abitazione le ha evitato per anni di pagare un canone di locazione del quale infatti, dopo avere rilasciato l'immobile, ha dovuto farsi carico.
Tale assegno è dovuto da gennaio 2017 a dicembre 2023. Da gennaio 2024, ovvero da quanto il sig. non svolge più alcun lavoro e percepisce solo la pensione, nessun assegno si ritiene più dovuto _1 considerato che da tale data la differenza reddituale tra i due coniugi non esiste più dal momento che la pensione percepita dalla sig.ra è addirittura superiore a quella percepita dal marito. PT
Né si può sostenere che lo stesso ancora lavori (ha 76 anni, ha chiuso la partita IVA e si è dimesso dall'ordine degli ingegneri). Quanto agli investimenti, come sopra evidenziato, non risulta che ora il ne abbia di significativi ed è titolare solo dell'ex casa coniugale che starebbe cercando di _1 vendere.
Infine la non ha fornito la prova dell'asserito elevato tenore di vita goduto durante il matrimonio PT avendo unicamente elaborato una tabella dalla quale risulta che la famiglia in un anno spendeva circa
26.000 euro (che corrispondono a circa 2.100 euro al mese): tuttavia, trattandosi di una famiglia di quattro persone ed essendo nell'elenco comprese bollette, spese universitarie, spese alimentari, tutte le spese per le auto in uso alla famiglia, benzina compresa, spese per abbigliamento e spese mediche – peraltro solo alcune di queste spese sono corredate da pezze giustificative mentre le altre cifre indicate non hanno alcun riscontro documentale –, la cifra non pare indicativa di un tenore di vita particolarmente elevato.
La richiesta di condanna del sig. a pagare, oltre all'assegno di mantenimento, anche il 50% delle _1 spese mediche in favore della moglie va rigettata: trattasi di domanda che la ha proposto sin dal PT primo grado senza mai illustrarla e si tratta di statuizione che è solita accompagnare la determinazione del contributo per il mantenimento ordinario dei figli ma che è priva di giustificazione in relazione a un coniuge.
Le spese di lite di tutti in gradi di giudizio, visto l'esito del procedimento, possono essere integralmente compensate.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Brescia, definitivamente pronunziando sul ricorso per riassunzione proposto da
, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del P.G., così provvede: Parte_1
. riconosce in favore di e a carico del marito un assegno di Parte_1 _1 mantenimento di 200 euro mensili, annualmente rivalutabili su base ISTAT, per il periodo da gennaio
2017 a dicembre 2023 compresi. Nessun assegno invece è riconosciuto a decorrere da gennaio 2024. n. 598/2024 RG
. conferma nel resto la sentenza 1218/19 del Tribunale di Bergamo.
. compensa le spese di lite di tutti i gradi di giudizio.
Brescia, 18.2.2025
il Presidente rel. est.
Francesca Caprioli
pagina 14 di 14 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1L'accordo di separazione consensuale omologata prevedeva: “il padre verserà entro il giorno 1 di ogni mese un assegno di € 200,00 per il figlio nonché di € 400,00 per la figlia oltre ISTAT fino a quando ciascun figlio non avrà raggiunto l'indipendenza economica. Dichiarano inoltre di chiedere l'assegnazione della casa coniugale alla moglie fino a che vi risiederanno i figli. I coniugi inoltre si dichiarano fra di loro economicamente indipendenti e rinunciano ad ogni richiesta”. 2Circostanza, questa, che aveva indotto la a notificare al un atto di precetto, ordinandogli di PT _1 rilasciare immediatamente l'abitazione familiare. 3 Il resistente evidenziava che già in sede di separazione consensuale i coniugi avevano dichiarato di essere economicamente indipendenti (tanto che alcun assegno di mantenimento era stato previsto in favore della PT e rispetto al 2011 – anno della separazione consensuale - i coniugi svolgevano le medesime prestazioni lavorative. 4 Evidenziava che, mentre il nel corso del matrimonio si era accollato la totalità delle spese familiari, la _1 era riuscita ad accantonare la maggior parte dei suoi risparmi. PT pagina 4 di 14 6 Utilizzato per pagare alcune spese di casa, somma peraltro rimessa sul conto corrente mediante nove versamenti effettuati tra il 28.6.2023 e il 22.11.2023. 7 La infatti, fino alla separazione aveva utilizzato sia per le spese familiari sia per le proprie esclusivamente PT il denaro sul conto corrente del marito. pagina 8 di 14 12 La aveva proposto domanda volta ad ottenere la declaratoria della sua titolarità di tale abitazione al 50% PT ma la domanda è stata rigettata. 13 La casa coniugale, intestata al marito, era stata assegnata alla el 2011 in sede di separazione consensuale, PT nel procedimento di separazione avviato dalla nel 2017 non vi era stato alcun provvedimento presidenziale PT di assegnazione della casa alla stessa e il figlio nato nel luglio 1991, dal 2016, cioè già da prima del ricorso Per_1 per separazione, era economicamente autonomo sicché non vi erano i presupposti per un'assegnazione della casa coniugale alla PT pagina 13 di 14