Art. 1.
Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui all'art. 1 della legge predetta esercitate nella provincia di Asti nei comuni di Loazzolo, Canelli, Bubbio San Grato, Cassinasco, Calamandrana, dall'impresa "Ditta Musso Secondo", con sede in Canelli (Asti).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.
Ai sensi dell' art. 4 della legge 6 dicembre 1962, numero 1643 , sono trasferiti all'Ente Nazionale per la Energia Elettrica i complessi dei beni organizzati destinati alle attivita' di cui all'art. 1 della legge predetta esercitate nella provincia di Asti nei comuni di Loazzolo, Canelli, Bubbio San Grato, Cassinasco, Calamandrana, dall'impresa "Ditta Musso Secondo", con sede in Canelli (Asti).
Il trasferimento comprende tutti i beni mobili ed immobili costituenti i complessi dei beni organizzati di cui al precedente comma, nonche' i relativi rapporti giuridici, gli accessori, le pertinenze e tutto cio' che sia attinente all'esercizio delle menzionate attivita', cui essi sono destinati.