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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 03/10/2025, n. 2212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2212 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
– Sezione Lavoro – in persona del giudice unico VA TO ha pronunciato, in esito al deposito di note scritte, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3939/2023 r.g. e vertente tra
(c.f. ), con sede a Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato a Messina presso la sede dell'Avvocatura dell'ente, rappresentato e difeso dall'avv. Oliviero Atzeni del ruolo professionale, ricorrente
e
(c.f. ), con domicilio eletto in giardini Naxos presso lo CP_1 C.F._1 studio dell'avv. Carmen Maria Lo Monaco che lo rappresenta e difende per procura in atti, resistente oggetto: pensione o assegno di invalidità civile – fase di opposizione ATP.
FATTO E DIRITTO
1.- Con ricorso depositato il 17 giugno 2022 lamentando l'ingiusta revoca a CP_1 seguito della visita di revisione del 22 dicembre 2021, proponeva istanza di accertamento tecnico preventivo obbligatorio delle condizioni sanitarie previste per il godimento della pensione o dell'assegno di invalidità civile, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. (proc. n. 3260/2022 r.g.). Nella resistenza dell' veniva disposta ed espletata c.t.u. che riconosceva l'esistenza in capo CP_2 all'istante di uno stato utile ai fini del riconoscimento della prestazione richiesta dal 22 dicembre
2021. L' contestava tempestivamente le risultanze suindicate e nei successivi trenta giorni, CP_2 il 18 luglio 2023, proponeva ricorso per opporsi alle conclusioni della ctu.
Nella resistenza del che insisteva nel riconoscimento della domanda, sostituita CP_1
l'udienza del 2 ottobre 2025 dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa con adozione fuori udienza della sentenza. 2.- Occorre premettere che l'oggetto del giudizio di opposizione non è il diritto alla prestazione, ma sempre e soltanto il riconoscimento del requisito sanitario (v. da ultimo Cass. n.
30926/2022) e che l'attore in senso sostanziale resta il privato, anche ove sia l' ad avviare la Pt_1 contestazione.
Invero nelle controversie in materia di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, nonché di pensione di inabilità e di assegno di invalidità ai sensi della l. n. 222/1984, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis, u.c., c.p.c., è per legge destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva (il c.d. requisito sanitario), sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che è destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio-economici. Resta quindi avulso dal thema decidendum il vaglio di elementi “extrasanitari” (se non ai limitati fini della verifica dell'interesse ad agire) e, quindi, anche il potere del giudice di emettere sentenza di accertamento del diritto e di condanna alla prestazione (v. in termini Cass. n. 31164/2022).
3.- Nel merito, il c.t.u. nominato in ATP e richiamato in questa fase, ha infine accertato che il è affetto da “
1.Psicopatia grave 2.Epatite cronica”. CP_1
In merito ai motivi di opposizione ha precisato che “Nel caso in questione l'approccio clinico in ordine alla valutazione dell'incidenza invalidante è stato con ogni certezza inquinato dall'aver focalizzato l'attenzione principalmente sulle condizioni psico-fisiche globali del periziato che, obiettivamente, avrebbero condotto qualsiasi osservatore ad esprimere un giudizio negativo in termini di deterioramento e trascuratezza.
Per tale ragione è stato riesaminato il caso ed effettivamente non risultano elementi di riscontro a sostegno della persistenza della patologia epatica.
Al fine di soddisfare tale esigenza, così come richiesto in sede di contestazione, tramite comunicazione scritta del 10/04/24 all'avvocato di parte, è stato fatto sollecito ad effettuare esami specifici per verificare l'eventuale positività del test HCV-Ab per la ricerca di anticorpi contro il virus dell'epatite ed almeno un'ecografia epatica.
Alla data attuale risulta trasmesso soltanto un referto ecografico datato 11/10/24 dal quale non si evidenziano patologie epatiche di rilievo (allegato).
Dopo molteplici solleciti ed aver atteso un ulteriore ragionevole periodo di tempo, in mancanza di prove documentali, il sottoscritto CTU è costretto alla rivalutazione del giudizio precedentemente espresso riconfermando le conclusioni riportate dalla Commissione Invaldi del
22/12/21.”. Ha così concluso che “… il periziato debba considerarsi invalido nella misura del
60% in aderenza a quanto già espresso sul verbale del 22/12/21.
2 Risulta corretto comunque specificare che l'incidenza invalidante potrebbe in un futuro prossimo risultare significativamente più elevata qualora, alla luce di specifici accertamenti possa risultare evoluzione prognosticamente sfavorevole delle affezioni in corso.”.
L'accertamento effettuato dal dr. persuasivo perché basato su dati oggettivi e Per_1 sorretto da congrua e tecnica motivazione, merita di essere condiviso.
In mancanza di nuove certificazioni che attestino eventuali aggravamenti, non si ritiene dunque di dovere effettuare ulteriori approfondimenti né disporre il rinnovo delle indagini (sul punto v. Cass m. 5277/2006 e n. 23413/2011). Non si ravvisano invero errori diagnostici nè la mancata valutazione di patologie esistenti (cfr. sul punto Cass. n. 30522/2024).
Si evidenzia che era stato disposto un supplemento d'indagine al fine di consentire al ctu di valutare il referto ecografico del marzo 2025, ma con le note per l'udienza del 2 ottobre 2025 la parte vi ha rinunciato chiedendo la decisione.
4.- Ricorrendo le condizioni di cui all'art 152 disp. att. c.p.c. alla soccombenza non segue la condanna al pagamento delle spese di entrambe le fasi del giudizio. Restano, quindi, a definitivo carico dell' le spese di c.t.u., liquidate separatamente. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza disattesa:
1) dichiara che non possiede i requisiti sanitari per fruire della pensione o CP_1 dell'assegno di invalidità civile;
2) compensa le spese del giudizio.
Messina, 3.10.2025
Il Giudice del lavoro
VA TO
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