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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 25/11/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Luigi Di Liberatore C.F._2
-attrici, convenute in via riconvenzionale-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giuseppe Olivieri Controparte_1 C.F._3
-convenuta, attrice in via riconvenzionale-
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Si insiste affinché l'On. Giudicante, previa revoca della precedente ordinanza istruttoria Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 Cpc, ed in particolare la CTU per la quantificazione del risarcimento dei danni per il mancato utilizzo/ godimento dell'immobile dalla data della immissione in possesso della promissaria 16.3.17 sino alla riconsegna delle chiavi avvenuta il 15.7.19, sulla base dei canoni mediamente praticati nella zona per appartamenti similari. Nel merito si chiede dichiararsi l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarsi la stessa al risarcimento danni ed al rimborso dei costi sostenuti durante il periodo in cui l'immobile era nella sua detenzione esclusiva,
pagina 1 di 10 nella misura indicata in premessa o in quella diversa che risulterà di giustizia. Rigettare sempre e comunque le richieste risarcitorie/restituzione formulate dalla convenuta siccome inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” (memoria conclusiva autorizzata del 29/10/2025);
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: 1) In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nullo, improcedibile l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per tutte le motivazioni sopra esposte e che quivi si intendono tutte richiamate e trascritte;
2) nel merito rigettare la domanda degli attori perché improponibile, inammissibile e infondata, per tutte le ragioni significate in premessa che ivi s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte attorea nelle operazioni di vendita dell'immobile di cui è causa per cui il contratto di impegno di acquisto si è risolto di diritto, (per come già anticipato e riservato) e che comunque quivi la deducente
Sig.ra insta e chiede l'acclaratoria della risoluzione contrattuale sempre per i motivi dedotti nella CP_1 premessa che precede e per l'effetto condannare la controparte al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, € 30.000,00, avendo gli stessi attori percepito illegittimamente una caparra confirmatoria di €
15.000,00 di cui si richiede la restituzione per tutte le motivazioni sopra esposte e che ivi si richiamano;
3) in via subordinata accertarsi e dichiararsi che parte attrice si è resa inadempiente nei confronti della Sig.ra
[...] stante gli accordi intervenuti in data 20.02.2017 e successive integrazioni, e allo stato la deducente CP_1
Sig.ra non può che instare e incardinare la risoluzione contrattuale, con determinazione di CP_1 acclaratoria, già operante di diritto, che ivi reitera giudizialmente, e per l'effetto condannare la controparte a risarcire alla convenuta la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) comprensiva d'interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondersi dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento
o a quella minore o maggiore che verrà stabilità secondo il prudente apprezzamento dall'On.le Giudice e/o finanche l'applicazione della sanzione della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 4) Con vittoria di spese di giudizio oltre onorari e diritti” (memoria conclusiva autorizzata del 31/10/2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e , nonché Parte_3 Parte_2 la procuratrice speciale , hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere, in via principale, la condanna: a) all'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto di compravendita dell'immobile di cui alla proposta d'acquisto del 20/02/2017 e successivo atto integrativo del 16/03/2017, relativo all'“appartamento, con cantina e posto auto sito in Roseto degli RU,
pagina 2 di 10 località Campo a Mare, Viale America n. 8, scala B, piano secondo, contraddistinto con il numero 5, meglio censito al
NCFU del Comune di Roseto degli RU al foglio 46, particella 506, sub 18, categoria A/2, classe 2, vani 6/5, rendita E. 537,12, cantina sub. 43, categoria C/6, classe 1 consistenza 10 mq, rendita E. 537,12, cantina, sub 43, categoria C/6, classe 1 consistenza 10mq, rendita 13.43, posto auto nel locale garage condominiale”, ordinando al conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
b) al pagamento del prezzo residuo, detratta la caparra confirmatoria;
c) al risarcimento del danno ed al rimborso degli oneri del mutuo. In via subordinata, a condannarla, previa declaratoria di inadempimento contrattuale a carico della convenuta e di risoluzione del contratto per colpa della medesima, al risarcimento del danno quantificato in euro
10.000,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile dal 16/03/2017, di controvalore della mobilia asportata e per perdita di chance, oltre al ristoro degli interessi passivi del mutuo contratto dalla procuratrice speciale, con condanna alla restituzione dell'immobile ed alla ritenzione della caparra confirmatoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate gli attori hanno allegato e dedotto:
- di essere proprietari di un appartamento, con cantina e posto auto, sito in Roseto degli RU, località Campo a Mare, Viale America n. 8, scala B, piano secondo, interno n. 5, meglio censito al NCEU del Comune di Roseto degli RU al foglio 46, particella 506, sub 18, categoria
A/2, classe 2, vani 6/5, rendita E;
- di aver conferito mandato alla agenzia immobiliare €uro per la vendita dell'immobile;
- che con proposta di acquisto sottoscritta il 20/02/2017, aveva sottoscritto Controparte_1
l'impegno ad acquistare il mentovato immobile al prezzo di euro 88.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: i) euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro tre giorni lavorativi successivi all'accettazione della proposta mediante;
ii) euro 83.000,00 da versarsi alla stipula dell'atto pubblico;
- che con successivo atto integrativo sottoscritto il 16/03/2017 la , nel ribadire la CP_1 incondizionata volontà di acquisto, si era obbligata a corrispondere ai promittenti venditori la ulteriore somma di euro 10.000,00 a fronte dell'anticipato possesso dell'appartamento; si era inoltre previsto che qualora l'atto pubblico di compravendita non si fosse perfezionato per responsabilità dei promittenti venditori, gli stessi avrebbero dovuto rimborsare alla promissaria acquirente la somma di euro 10.000,00 oltre alla caparra come per legge e che, in caso di inadempimento di quest'ultima, la stessa avrebbe dovuto riconsegnare immediatamente le chiavi dell'appartamento senza alcun rimborso delle somme corrisposte e dei costi sostenuti;
- che al fine di permettere l'esecuzione dei predetti lavori i prominenti venditori avevano liberato pagina 3 di 10 l'appartamento dalla mobilia e dai suppellettili ivi sussistenti;
- che, a distanza di oltre due mesi dalla immissione nel possesso dell'immobile, la promissaria acquirente, con nota del 31/05/2017, aveva inoltrato al Comune di Roseto degli RU ed alla una generica ed irrituale “istanza di verifica della sussistenza dei requisiti Parte_4 della legittimità del certificato di agibilità relativo all'immobile oggetto della proposta di compravendita” alla luce di “anomalie rinvenute nel suddetto appartamento”, con particolare riferimento alle altezze a suo dire inferiori ai minimi di legge;
- che, a seguito della denunciata difformità, l'Ufficio Tecnico del Degli Parte_5
RU aveva avviato un procedimento di verifica, conclusosi con nota del 26/07/2017, con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento, senza emanazione di alcun provvedimento amministrativo;
- che, nonostante ciò, la promissaria acquirente aveva continuato a sollevare dubbi circa la conclusione dell'affare, stante il mancato rispetto degli standard edilizi di legge, chiedendo e ottenendo varie proroghe in ordine al termine per la conclusione dell'affare, senza tuttavia mai addivenire alla stipula della compravendita.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, oltre ad avanzare domanda riconvenzionale in ordine all'inadempimento contrattuale degli attori, in relazione alla mancata agibilità dell'immobile, con richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria (euro 30.000,00) o, in subordine, al risarcimento della somma di euro 5.000,00. Ha inoltre istato per la chiamata in manleva del Controparte_2
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato, dedotto ed eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione stante la manza degli avvertimenti di cui agli artt. 38 c.p.c. e 163
n. 7 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione ad agire in capo ad , parte del tutto estranea al Parte_1 rapporto contrattuale;
- di essersi accorta solo successivamente all'immissione nel possesso dell'immobile delle gravi anomalie in ordine alla sua agibilità (altezza inferiore al minimo di legge);
- che l'esistenza di un certificato di agibilità rilasciato dalla pubblica amministrazione, ove facciano concretamente difetto per il suo rilascio, ne comportano la nullità e, sul piano civilistico, integra il trasferimento di un aliud pro alio, con conseguente inadempimento da imputarsi ai promittenti venditori.
I-3. Con provvedimento del 24/07/2018 il precedente titolare del procedimento ha autorizzato la pagina 4 di 10 chiamata in causa dell'Ente territoriale. Con provvedimento a verbale della prima udienza del
06/12/2018, tuttavia, è stato rilevato come la parte convenuta non avesse provveduto alla chiamata in causa nel termine concesso, con conseguente declaratoria della sua decadenza dalla facoltà ex art. 269
c.p.c. Alla medesima udienza è stato concesso il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. Con ordinanza del 25/03/2019 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, onde verificare “con riferimento all'immobile oggetto di causa, la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità relativamente all'altezza dell'appartamento”, nominando all'uopo il Geom.
[...]
CP_3
L'ausiliario ha proceduto in adempimento del mandato tecnico, concludendo nei seguenti termini:
“Dalla sintesi dei necessari accertamenti sopra esposti nel corpo della presente relazione di consulenza da un punto di vista PRETTAMENTE TECNICO e quindi indipendente dalle valutazioni giuridiche, accertato che: a) l'altezza netta minima interna, m. 2,70, non è raggiunta in alcun ambiente dell'appartamento; b) gli scostamenti dall'altezza minima degli ambienti variano da un minimo di -2,0 cm. ad un massimo di -4,0 cm., assunto che: c) la verifica delle tolleranze per le altezze inferiori al minimo non sia pertinente perché riferibile a parametri edilizi e non a quelli igienico sanitari, e, pertanto, rilevato che: d) il D.M. sanità dell'8/07/1975 impone quali altezze minime ai fini della abitabilità dei locali non inferiori a mt. 2,70 per i locali principali ed a mt. 2,40 per quelli accessori;
in zone montane tale minimo è derogato a mt. 2,60 per i locali principali fermo restando quelli accessori;
e) la Legge n. 457 del 5 agosto
1978, art. 43, comma 2, lett. b, che impone che le altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte, salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non debbono essere inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori;
f) il Regolamento
Edilizio del Comune di Roseto Degli RU non prevede deroghe riguardo l'altezza minima dei locali principali - m.
2,70 – ed anzi estende questo minimo anche ai locali accessori. Inoltre, lo stesso regolamento non fa alcun riferimento a tolleranze ed, infine, vieta espressamente l'utilizzo di certificazioni Asl nel caso di altezze inferiori alla norma dei locali abitativi, lo scrivente ritiene che non sussistano le condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità dell'appartamento oggetto di causa, relativamente all'altezza netta interna” (p. 16 – c.t.u.).
I-3.2. Il procedimento è stato interrotto in data 18/04/2024, su istanza della parte attrice, per morte dell'attore , e poi riassunto su ricorso dell'originaria convenuta. Con comparsa Parte_3 depositata in data 04/02/2025 si sono costituite in giudizio e . Parte_1 Parte_2
I-3.3. Con memorie conclusive autorizzate del 29/10/2025 le originarie attrici hanno depositato rinuncia all'eredità di e rilevato come nel corso della c.t.u. la avesse Parte_3 CP_1 riconsegnato le chiavi dell'appartamento, successivamente trasferito a terzi in data 21/05/2020. Hanno così dichiarato di rinunciare alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e pagina 5 di 10 a quella subordinata di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta alla restituzione delle chiavi.
I-3.4. La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/11/2025 al cui esito, con ordinanza del 25/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA
II-4. In ordine alle eccezioni pregiudiziali e alle richieste in rito si osserva sinteticamente quanto segue.
Va disattesa la richiesta avanzata dalla convenuta nella memoria conclusiva autorizzata del 31/10/2025 di concessione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c., avendo optato il Tribunale per il modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
Neppure accoglibile risulta l'eccezione di nullità della citazione, in ragione della tempestiva – e dunque sanante – costituzione in giudizio della convenuta, la quale ha avuto modo di articolare puntuali difese nel merito.
Del pari infondato è l'eccepito difetto di legittimazione in capo alla parte attrice , in Parte_1 giudizio in qualità di procuratrice speciale dei genitori.
II-4.1. In ordine alle richieste istruttorie delle parti, deve ribadirsi che la causa risulta compiutamente istruita sulla scorta delle produzioni documentali delle parti e dei risultati dell'accertamento tecnico. Si richiama, inoltre, quanto già statuito dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del
07/10/2021.
II-5. Preso atto della riduzione del thema decidendum a seguito della riconsegna dell'immobile per cui è causa e del suo successivo trasferimento a terzi, vanno in ogni caso esaminate le domande risolutorie incrociate spiegate dalle parti sostanziali.
II-6. Com'è noto, il certificato di agibilità non ha solo lo scopo di assicurare la verifica della sussistenza dei requisiti di igiene in conformità al progetto approvato, ma anche il rispetto di tutti i requisiti con riguardo alla stessa sicurezza dell'immobile, sicché lo stesso, acclarando la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico dell'edificio, certifica l'idoneità della struttura a soddisfare le esigenze di utilizzo, abitative e non.
Occorre allora individuare quali conseguenze comporti sulla promessa di trasferire un immobile la circostanza che la pubblica amministrazione abbia rilasciato un certificato di abitabilità/agibilità in assenza dei requisiti di legge.
II-6.1. Il più risalente orientamento ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dei vizi genetici del contratto,
pagina 6 di 10 suscettibili di incidere direttamente sulla validità del negozio, giungendo a sanzionare con la nullità il contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o per impossibilità, a causa della mancanza della certificazione di abitabilità.
Tale ricostruzione è stata condivisibilmente superata, osservando: a) che manca una norma imperativa che prevede un obbligo di preventivo rilascio del certificato di agibilità a pena di nullità dei relativi atti di trasferimento;
b) che le parti avrebbero potuto accordarsi, stipulando comunque la compravendita di un immobile privo della relativa certificazione;
in tal caso, sarebbe stato l'acquirente, ove ne avesse avuto interesse, a dotare l'immobile della documentazione necessaria ad attestarne la sua abitabilità, anche in vista di una futura vendita.
Esclusa la tesi del difetto genetico, l'indirizzo pretorio maggioritario ha sposato una prospettiva incentrata sui c.d. difetti funzionali del contratto, distinguendo le ipotesi di minore gravità (casi in cui l'immobile possieda tutti i requisiti per ottenere la certificazione e che, per qualsiasi ragione, non è stata ottenuta) da quelle in cui il bene sia sostanzialmente privo dei requisiti strutturali per il rilascio del certificato. Nel primo caso si tratterebbe della c.d. inagibilità formale, sanabile in un momento successivo e senza particolari oneri;
nel secondo caso si tratterebbe della c.d. inagibilità sostanziale, non sanabile, se non a scapito dell'equilibrio contrattuale, dovendo l'acquirente sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle opere indispensabili per dotare l'immobile dei requisiti mancanti, ove questo sia possibile.
II-6.2. Nel caso che qui occupa si verte in una ipotesi di inagibilità sostanziale.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborato peritale – alle cui conclusioni il Tribunale intende aderire, poiché scevre da vizi giuridici, logici o motivazionali e in quanto alle stesse l'ausiliario è giunto sulla base di un accertamento completo e metodologicamente ineccepibile – si rilevato che “non sussistano le condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità dell'appartamento oggetto di causa, relativamente all'altezza netta interna”.
II-7. Ciò ha comportato un sicuro difetto funzionale del sinallagma, integrante il c.d. aliud pro alio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 10665 del 05/06/2020, Rv. 657889-
pagina 7 di 10 01); e, ancora, “Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai promissari acquirenti non fosse dovuto alcun risarcimento del danno, in quanto la trasformazione del vano garage in tavernetta, da cui dipendeva il mancato rilascio del certificato di abitabilità per difformità dell'immobile dalla concessione edilizia, era stata eseguita a loro cura e spese)” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23265 del 18/09/2019, Rv. 655249-
01).
II-8. Ricorre dunque nel caso di specie una ipotesi di aliud pro alio, tenuto conto dell'insussistenza dei requisiti strutturali riscontrati dall'ausiliario.
II-8.1. Ne consegue il grave inadempimento dei promittenti venditori e la conseguente risoluzione del negozio ripassato tra le parti.
Va così accolta la domanda della in ordine alla condanna di al pagamento CP_1 Parte_2 di euro 30.000,00. Sul punto, giova rilevare che alcun rilievo assume la rinunzia alla eredità del , Pt_1 tenuto conto che la ha preso parte agli atti negoziali in proprio. Parte_2
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al soddisfo.
II-9. Alcun inadempimento è invece imputabile alla , con conseguente rigetto delle richieste CP_1 risarcitorie avanzate dagli attori, compresa quella relativa “al risarcimento dei danni per la ritardata riconsegna dell'immobile avvenuta in data 15.7.19 a distanza di ben due anni e quattro mesi dalla immissione in possesso effettuata in favore della promissaria con scrittura del 16.3.17, da determinarsi mediante CTU sulla base del canone mediamente praticato nella zona per appartamenti similari” in quanto non ritualmente avanzata, non potendosi, la domanda risarcitoria genericamente coltivata dagli originari attori, essere ricompresa nel danno da occupazione senza titolo, tenuto altresì in debito conto che “per ottenere un risarcimento per i danni da mancato guadagno, il comodante deve dimostrare di aver subito un danno economico effettivo, come aver perso la possibilità di affittare o vendere l'immobile. La semplice richiesta di risarcimento senza tale prova non può essere accolta” (Trib.
Vicenza, Sez. I, 19/06/2025, n. 957).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Previa declaratoria di risoluzione dell'impegno di acquisto accettato in data 20/02/2017 e del pagina 8 di 10 successivo atto integrativo del 16/03/2017 per grave inadempimento della parte promittente venditrice, va condannata al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_2 Controparte_1 euro 30.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al soddisfo.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-12.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della parte attrice.
III-13. Le spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto depositato in data
01/10/2021, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da , e Parte_3 Parte_6 Parte_1 nei confronti di , dalla stessa riassunto a seguito del decesso di , così Controparte_1 Parte_3 provvede:
- DICHIARA la risoluzione giudiziale della proposta di acquisto accettata del 20/02/2017 e del successivo atto integrativo del 16/03/2017 per grave inadempimento dei promittenti venditori, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- NA al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_2 Controparte_1
pagina 9 di 10 30.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al soddisfo;
- NA e , in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_4 Parte_2 di , delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le Controparte_4 Parte_2 spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 01/10/2021;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione.
Così deciso in Teramo, il 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
pagina 10 di 10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO
SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice CA Bordin, visti gli artt. 132 e 281-sexies
c.p.c., l'art. 118 disp. att. c.p.c. e il d.m. 7 agosto 2023, n. 110, all'esito della discussione avvenuta nelle forme di cui all'art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 20/11/2025, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa di primo grado iscritta al n. 128 del Ruolo Generale Affari Civili Contenziosi dell'anno 2018 tra
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), in giudizio con l'avv. Luigi Di Liberatore C.F._2
-attrici, convenute in via riconvenzionale-
e
(C.F. ), in giudizio con l'avv. Giuseppe Olivieri Controparte_1 C.F._3
-convenuta, attrice in via riconvenzionale-
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
- PER PARTE ATTRICE: “Si insiste affinché l'On. Giudicante, previa revoca della precedente ordinanza istruttoria Voglia ammettere i mezzi istruttori richiesti con la memoria ex art. 183 VI comma n. 2 Cpc, ed in particolare la CTU per la quantificazione del risarcimento dei danni per il mancato utilizzo/ godimento dell'immobile dalla data della immissione in possesso della promissaria 16.3.17 sino alla riconsegna delle chiavi avvenuta il 15.7.19, sulla base dei canoni mediamente praticati nella zona per appartamenti similari. Nel merito si chiede dichiararsi l'inadempimento della convenuta e per l'effetto condannarsi la stessa al risarcimento danni ed al rimborso dei costi sostenuti durante il periodo in cui l'immobile era nella sua detenzione esclusiva,
pagina 1 di 10 nella misura indicata in premessa o in quella diversa che risulterà di giustizia. Rigettare sempre e comunque le richieste risarcitorie/restituzione formulate dalla convenuta siccome inammissibili ed infondate. Con vittoria di spese e competenze di lite da distrarsi in favore dello scrivente procuratore antistatario” (memoria conclusiva autorizzata del 29/10/2025);
- PER PARTE CONVENUTA: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così decidere: 1) In via preliminare e pregiudiziale accertare e dichiarare nullo, improcedibile l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio per tutte le motivazioni sopra esposte e che quivi si intendono tutte richiamate e trascritte;
2) nel merito rigettare la domanda degli attori perché improponibile, inammissibile e infondata, per tutte le ragioni significate in premessa che ivi s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) accertare e dichiarare il grave inadempimento di parte attorea nelle operazioni di vendita dell'immobile di cui è causa per cui il contratto di impegno di acquisto si è risolto di diritto, (per come già anticipato e riservato) e che comunque quivi la deducente
Sig.ra insta e chiede l'acclaratoria della risoluzione contrattuale sempre per i motivi dedotti nella CP_1 premessa che precede e per l'effetto condannare la controparte al pagamento del doppio della caparra confirmatoria, € 30.000,00, avendo gli stessi attori percepito illegittimamente una caparra confirmatoria di €
15.000,00 di cui si richiede la restituzione per tutte le motivazioni sopra esposte e che ivi si richiamano;
3) in via subordinata accertarsi e dichiararsi che parte attrice si è resa inadempiente nei confronti della Sig.ra
[...] stante gli accordi intervenuti in data 20.02.2017 e successive integrazioni, e allo stato la deducente CP_1
Sig.ra non può che instare e incardinare la risoluzione contrattuale, con determinazione di CP_1 acclaratoria, già operante di diritto, che ivi reitera giudizialmente, e per l'effetto condannare la controparte a risarcire alla convenuta la somma di € 5.000,00 (cinquemila/00) comprensiva d'interessi legali e rivalutazione monetaria da corrispondersi dalla data della presente domanda sino all'effettivo soddisfo a titolo di risarcimento
o a quella minore o maggiore che verrà stabilità secondo il prudente apprezzamento dall'On.le Giudice e/o finanche l'applicazione della sanzione della lite temeraria ex art. 96 c.p.c.; 4) Con vittoria di spese di giudizio oltre onorari e diritti” (memoria conclusiva autorizzata del 31/10/2025).
***
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I. OGGETTO DELLA LITE ED ELEMENTI DEL PROCESSO RILEVANTI PER LA DECISIONE.
I-1. Con atto di citazione ritualmente notificato i coniugi e , nonché Parte_3 Parte_2 la procuratrice speciale , hanno convenuto in giudizio al fine di Parte_1 Controparte_1 ottenere, in via principale, la condanna: a) all'esecuzione in forma specifica di concludere il contratto di compravendita dell'immobile di cui alla proposta d'acquisto del 20/02/2017 e successivo atto integrativo del 16/03/2017, relativo all'“appartamento, con cantina e posto auto sito in Roseto degli RU,
pagina 2 di 10 località Campo a Mare, Viale America n. 8, scala B, piano secondo, contraddistinto con il numero 5, meglio censito al
NCFU del Comune di Roseto degli RU al foglio 46, particella 506, sub 18, categoria A/2, classe 2, vani 6/5, rendita E. 537,12, cantina sub. 43, categoria C/6, classe 1 consistenza 10 mq, rendita E. 537,12, cantina, sub 43, categoria C/6, classe 1 consistenza 10mq, rendita 13.43, posto auto nel locale garage condominiale”, ordinando al conservatore di trascrivere l'emananda sentenza;
b) al pagamento del prezzo residuo, detratta la caparra confirmatoria;
c) al risarcimento del danno ed al rimborso degli oneri del mutuo. In via subordinata, a condannarla, previa declaratoria di inadempimento contrattuale a carico della convenuta e di risoluzione del contratto per colpa della medesima, al risarcimento del danno quantificato in euro
10.000,00 a titolo di mancato godimento dell'immobile dal 16/03/2017, di controvalore della mobilia asportata e per perdita di chance, oltre al ristoro degli interessi passivi del mutuo contratto dalla procuratrice speciale, con condanna alla restituzione dell'immobile ed alla ritenzione della caparra confirmatoria. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
I-1.1. A sostegno delle domande così spiegate gli attori hanno allegato e dedotto:
- di essere proprietari di un appartamento, con cantina e posto auto, sito in Roseto degli RU, località Campo a Mare, Viale America n. 8, scala B, piano secondo, interno n. 5, meglio censito al NCEU del Comune di Roseto degli RU al foglio 46, particella 506, sub 18, categoria
A/2, classe 2, vani 6/5, rendita E;
- di aver conferito mandato alla agenzia immobiliare €uro per la vendita dell'immobile;
- che con proposta di acquisto sottoscritta il 20/02/2017, aveva sottoscritto Controparte_1
l'impegno ad acquistare il mentovato immobile al prezzo di euro 88.000,00 da corrispondersi con le seguenti modalità: i) euro 5.000,00 a titolo di caparra confirmatoria da versarsi entro tre giorni lavorativi successivi all'accettazione della proposta mediante;
ii) euro 83.000,00 da versarsi alla stipula dell'atto pubblico;
- che con successivo atto integrativo sottoscritto il 16/03/2017 la , nel ribadire la CP_1 incondizionata volontà di acquisto, si era obbligata a corrispondere ai promittenti venditori la ulteriore somma di euro 10.000,00 a fronte dell'anticipato possesso dell'appartamento; si era inoltre previsto che qualora l'atto pubblico di compravendita non si fosse perfezionato per responsabilità dei promittenti venditori, gli stessi avrebbero dovuto rimborsare alla promissaria acquirente la somma di euro 10.000,00 oltre alla caparra come per legge e che, in caso di inadempimento di quest'ultima, la stessa avrebbe dovuto riconsegnare immediatamente le chiavi dell'appartamento senza alcun rimborso delle somme corrisposte e dei costi sostenuti;
- che al fine di permettere l'esecuzione dei predetti lavori i prominenti venditori avevano liberato pagina 3 di 10 l'appartamento dalla mobilia e dai suppellettili ivi sussistenti;
- che, a distanza di oltre due mesi dalla immissione nel possesso dell'immobile, la promissaria acquirente, con nota del 31/05/2017, aveva inoltrato al Comune di Roseto degli RU ed alla una generica ed irrituale “istanza di verifica della sussistenza dei requisiti Parte_4 della legittimità del certificato di agibilità relativo all'immobile oggetto della proposta di compravendita” alla luce di “anomalie rinvenute nel suddetto appartamento”, con particolare riferimento alle altezze a suo dire inferiori ai minimi di legge;
- che, a seguito della denunciata difformità, l'Ufficio Tecnico del Degli Parte_5
RU aveva avviato un procedimento di verifica, conclusosi con nota del 26/07/2017, con cui era stata disposta l'archiviazione del procedimento, senza emanazione di alcun provvedimento amministrativo;
- che, nonostante ciò, la promissaria acquirente aveva continuato a sollevare dubbi circa la conclusione dell'affare, stante il mancato rispetto degli standard edilizi di legge, chiedendo e ottenendo varie proroghe in ordine al termine per la conclusione dell'affare, senza tuttavia mai addivenire alla stipula della compravendita.
I-2. Si è tempestivamente costituita in giudizio , chiedendo il rigetto delle domande Controparte_1 attoree, oltre ad avanzare domanda riconvenzionale in ordine all'inadempimento contrattuale degli attori, in relazione alla mancata agibilità dell'immobile, con richiesta di condanna al pagamento del doppio della caparra confirmatoria (euro 30.000,00) o, in subordine, al risarcimento della somma di euro 5.000,00. Ha inoltre istato per la chiamata in manleva del Controparte_2
I-2.1. La convenuta ha, a sua volta, allegato, dedotto ed eccepito:
- la nullità dell'atto di citazione stante la manza degli avvertimenti di cui agli artt. 38 c.p.c. e 163
n. 7 c.p.c.;
- la carenza di legittimazione ad agire in capo ad , parte del tutto estranea al Parte_1 rapporto contrattuale;
- di essersi accorta solo successivamente all'immissione nel possesso dell'immobile delle gravi anomalie in ordine alla sua agibilità (altezza inferiore al minimo di legge);
- che l'esistenza di un certificato di agibilità rilasciato dalla pubblica amministrazione, ove facciano concretamente difetto per il suo rilascio, ne comportano la nullità e, sul piano civilistico, integra il trasferimento di un aliud pro alio, con conseguente inadempimento da imputarsi ai promittenti venditori.
I-3. Con provvedimento del 24/07/2018 il precedente titolare del procedimento ha autorizzato la pagina 4 di 10 chiamata in causa dell'Ente territoriale. Con provvedimento a verbale della prima udienza del
06/12/2018, tuttavia, è stato rilevato come la parte convenuta non avesse provveduto alla chiamata in causa nel termine concesso, con conseguente declaratoria della sua decadenza dalla facoltà ex art. 269
c.p.c. Alla medesima udienza è stato concesso il triplice termine di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c.
I-3.1. Con ordinanza del 25/03/2019 è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio, onde verificare “con riferimento all'immobile oggetto di causa, la sussistenza delle condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità/abitabilità relativamente all'altezza dell'appartamento”, nominando all'uopo il Geom.
[...]
CP_3
L'ausiliario ha proceduto in adempimento del mandato tecnico, concludendo nei seguenti termini:
“Dalla sintesi dei necessari accertamenti sopra esposti nel corpo della presente relazione di consulenza da un punto di vista PRETTAMENTE TECNICO e quindi indipendente dalle valutazioni giuridiche, accertato che: a) l'altezza netta minima interna, m. 2,70, non è raggiunta in alcun ambiente dell'appartamento; b) gli scostamenti dall'altezza minima degli ambienti variano da un minimo di -2,0 cm. ad un massimo di -4,0 cm., assunto che: c) la verifica delle tolleranze per le altezze inferiori al minimo non sia pertinente perché riferibile a parametri edilizi e non a quelli igienico sanitari, e, pertanto, rilevato che: d) il D.M. sanità dell'8/07/1975 impone quali altezze minime ai fini della abitabilità dei locali non inferiori a mt. 2,70 per i locali principali ed a mt. 2,40 per quelli accessori;
in zone montane tale minimo è derogato a mt. 2,60 per i locali principali fermo restando quelli accessori;
e) la Legge n. 457 del 5 agosto
1978, art. 43, comma 2, lett. b, che impone che le altezze nette degli ambienti abitativi e dei vani accessori delle abitazioni, misurate tra pavimento e soffitto, fatte, salve eventuali inferiori altezze previste da vigenti regolamenti edilizi, non debbono essere inferiori a metri 2,70, per gli ambienti abitativi, e metri 2,40 per i vani accessori;
f) il Regolamento
Edilizio del Comune di Roseto Degli RU non prevede deroghe riguardo l'altezza minima dei locali principali - m.
2,70 – ed anzi estende questo minimo anche ai locali accessori. Inoltre, lo stesso regolamento non fa alcun riferimento a tolleranze ed, infine, vieta espressamente l'utilizzo di certificazioni Asl nel caso di altezze inferiori alla norma dei locali abitativi, lo scrivente ritiene che non sussistano le condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità dell'appartamento oggetto di causa, relativamente all'altezza netta interna” (p. 16 – c.t.u.).
I-3.2. Il procedimento è stato interrotto in data 18/04/2024, su istanza della parte attrice, per morte dell'attore , e poi riassunto su ricorso dell'originaria convenuta. Con comparsa Parte_3 depositata in data 04/02/2025 si sono costituite in giudizio e . Parte_1 Parte_2
I-3.3. Con memorie conclusive autorizzate del 29/10/2025 le originarie attrici hanno depositato rinuncia all'eredità di e rilevato come nel corso della c.t.u. la avesse Parte_3 CP_1 riconsegnato le chiavi dell'appartamento, successivamente trasferito a terzi in data 21/05/2020. Hanno così dichiarato di rinunciare alla domanda di esecuzione in forma specifica dell'obbligo di contrarre e pagina 5 di 10 a quella subordinata di risoluzione del contratto preliminare e di condanna della convenuta alla restituzione delle chiavi.
I-3.4. La causa è così pervenuta in decisione dopo lo scambio di note sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni e contestuale discussione ex art. 281-sexies c.p.c. del 20/11/2025 al cui esito, con ordinanza del 25/11/2025, è stato riservato il deposito della sentenza nei successivi trenta giorni, ai sensi dell'art. 281-sexies, comma 3, c.p.c.
II. ESAME DELLA CONTROVERSIA
II-4. In ordine alle eccezioni pregiudiziali e alle richieste in rito si osserva sinteticamente quanto segue.
Va disattesa la richiesta avanzata dalla convenuta nella memoria conclusiva autorizzata del 31/10/2025 di concessione del duplice termine di cui all'art. 190 c.p.c., avendo optato il Tribunale per il modulo decisorio di cui all'art. 281-sexies c.p.c.
Neppure accoglibile risulta l'eccezione di nullità della citazione, in ragione della tempestiva – e dunque sanante – costituzione in giudizio della convenuta, la quale ha avuto modo di articolare puntuali difese nel merito.
Del pari infondato è l'eccepito difetto di legittimazione in capo alla parte attrice , in Parte_1 giudizio in qualità di procuratrice speciale dei genitori.
II-4.1. In ordine alle richieste istruttorie delle parti, deve ribadirsi che la causa risulta compiutamente istruita sulla scorta delle produzioni documentali delle parti e dei risultati dell'accertamento tecnico. Si richiama, inoltre, quanto già statuito dal precedente titolare del procedimento con ordinanza del
07/10/2021.
II-5. Preso atto della riduzione del thema decidendum a seguito della riconsegna dell'immobile per cui è causa e del suo successivo trasferimento a terzi, vanno in ogni caso esaminate le domande risolutorie incrociate spiegate dalle parti sostanziali.
II-6. Com'è noto, il certificato di agibilità non ha solo lo scopo di assicurare la verifica della sussistenza dei requisiti di igiene in conformità al progetto approvato, ma anche il rispetto di tutti i requisiti con riguardo alla stessa sicurezza dell'immobile, sicché lo stesso, acclarando la sussistenza delle condizioni di sicurezza, salubrità, risparmio energetico dell'edificio, certifica l'idoneità della struttura a soddisfare le esigenze di utilizzo, abitative e non.
Occorre allora individuare quali conseguenze comporti sulla promessa di trasferire un immobile la circostanza che la pubblica amministrazione abbia rilasciato un certificato di abitabilità/agibilità in assenza dei requisiti di legge.
II-6.1. Il più risalente orientamento ha ricondotto la fattispecie nell'alveo dei vizi genetici del contratto,
pagina 6 di 10 suscettibili di incidere direttamente sulla validità del negozio, giungendo a sanzionare con la nullità il contratto per illiceità dell'oggetto ex art. 1346 c.c. o per impossibilità, a causa della mancanza della certificazione di abitabilità.
Tale ricostruzione è stata condivisibilmente superata, osservando: a) che manca una norma imperativa che prevede un obbligo di preventivo rilascio del certificato di agibilità a pena di nullità dei relativi atti di trasferimento;
b) che le parti avrebbero potuto accordarsi, stipulando comunque la compravendita di un immobile privo della relativa certificazione;
in tal caso, sarebbe stato l'acquirente, ove ne avesse avuto interesse, a dotare l'immobile della documentazione necessaria ad attestarne la sua abitabilità, anche in vista di una futura vendita.
Esclusa la tesi del difetto genetico, l'indirizzo pretorio maggioritario ha sposato una prospettiva incentrata sui c.d. difetti funzionali del contratto, distinguendo le ipotesi di minore gravità (casi in cui l'immobile possieda tutti i requisiti per ottenere la certificazione e che, per qualsiasi ragione, non è stata ottenuta) da quelle in cui il bene sia sostanzialmente privo dei requisiti strutturali per il rilascio del certificato. Nel primo caso si tratterebbe della c.d. inagibilità formale, sanabile in un momento successivo e senza particolari oneri;
nel secondo caso si tratterebbe della c.d. inagibilità sostanziale, non sanabile, se non a scapito dell'equilibrio contrattuale, dovendo l'acquirente sostenere le spese necessarie alla realizzazione delle opere indispensabili per dotare l'immobile dei requisiti mancanti, ove questo sia possibile.
II-6.2. Nel caso che qui occupa si verte in una ipotesi di inagibilità sostanziale.
Infatti, il consulente tecnico d'ufficio, nell'elaborato peritale – alle cui conclusioni il Tribunale intende aderire, poiché scevre da vizi giuridici, logici o motivazionali e in quanto alle stesse l'ausiliario è giunto sulla base di un accertamento completo e metodologicamente ineccepibile – si rilevato che “non sussistano le condizioni di legge per il rilascio del certificato di agibilità dell'appartamento oggetto di causa, relativamente all'altezza netta interna”.
II-7. Ciò ha comportato un sicuro difetto funzionale del sinallagma, integrante il c.d. aliud pro alio.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “In tema di contratto preliminare di compravendita immobiliare, la mancata consegna o il mancato rilascio del certificato di abitabilità (o agibilità) ovvero l'insussistenza delle condizioni perché tale certificato venga rilasciato, non incidono sul piano della validità del contratto, ma integrano un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, salvo che quest'ultimo non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o comunque esonerato il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza” (Cass. civ., Sez. VI-2, ord. n. 10665 del 05/06/2020, Rv. 657889-
pagina 7 di 10 01); e, ancora, “Nella vendita di immobile destinato ad abitazione, il certificato di abitabilità costituisce requisito giuridico essenziale del bene compravenduto, poiché vale a incidere sull'attitudine del bene stesso ad assolvere la sua funzione economico - sociale, assicurandone il legittimo godimento e la commerciabilità. Il mancato rilascio della licenza di abitabilità, pertanto, integra un inadempimento del venditore per consegna di aliud pro alio, adducibile da parte del compratore in via di eccezione, ai sensi dell'art. 1460 c.c., o come fonte di pretesa risarcitoria per la ridotta commerciabilità del bene, a meno che egli non abbia espressamente rinunciato al requisito dell'abitabilità o esonerato comunque il venditore dall'obbligo di ottenere la relativa licenza. (Nella specie, la sentenza di merito, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che ai promissari acquirenti non fosse dovuto alcun risarcimento del danno, in quanto la trasformazione del vano garage in tavernetta, da cui dipendeva il mancato rilascio del certificato di abitabilità per difformità dell'immobile dalla concessione edilizia, era stata eseguita a loro cura e spese)” (Cass. civ., Sez. II, ord. n. 23265 del 18/09/2019, Rv. 655249-
01).
II-8. Ricorre dunque nel caso di specie una ipotesi di aliud pro alio, tenuto conto dell'insussistenza dei requisiti strutturali riscontrati dall'ausiliario.
II-8.1. Ne consegue il grave inadempimento dei promittenti venditori e la conseguente risoluzione del negozio ripassato tra le parti.
Va così accolta la domanda della in ordine alla condanna di al pagamento CP_1 Parte_2 di euro 30.000,00. Sul punto, giova rilevare che alcun rilievo assume la rinunzia alla eredità del , Pt_1 tenuto conto che la ha preso parte agli atti negoziali in proprio. Parte_2
Sulla predetta somma sono dovuti gli interessi ex art. 1284, comma 1, c.c., dalla sentenza al soddisfo.
II-9. Alcun inadempimento è invece imputabile alla , con conseguente rigetto delle richieste CP_1 risarcitorie avanzate dagli attori, compresa quella relativa “al risarcimento dei danni per la ritardata riconsegna dell'immobile avvenuta in data 15.7.19 a distanza di ben due anni e quattro mesi dalla immissione in possesso effettuata in favore della promissaria con scrittura del 16.3.17, da determinarsi mediante CTU sulla base del canone mediamente praticato nella zona per appartamenti similari” in quanto non ritualmente avanzata, non potendosi, la domanda risarcitoria genericamente coltivata dagli originari attori, essere ricompresa nel danno da occupazione senza titolo, tenuto altresì in debito conto che “per ottenere un risarcimento per i danni da mancato guadagno, il comodante deve dimostrare di aver subito un danno economico effettivo, come aver perso la possibilità di affittare o vendere l'immobile. La semplice richiesta di risarcimento senza tale prova non può essere accolta” (Trib.
Vicenza, Sez. I, 19/06/2025, n. 957).
II-10. Ogni ulteriore questione resta assorbita.
III. STATUIZIONI CONCLUSIVE.
III-11. Previa declaratoria di risoluzione dell'impegno di acquisto accettato in data 20/02/2017 e del pagina 8 di 10 successivo atto integrativo del 16/03/2017 per grave inadempimento della parte promittente venditrice, va condannata al pagamento, in favore di , dell'importo di Parte_2 Controparte_1 euro 30.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al soddisfo.
III-12. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, facendo applicazione dei parametri di cui al d.m. n. 55/2014, come modificati dal d.m. n. 147/2022 (parametri relativi ai giudizi ordinari e sommari di cognizione innanzi al Tribunale;
valore della controversia compreso nello scaglione da euro 26.000,01 a euro 52.000,00; valori medi per tutte le fasi).
III-12.1. Quanto alla domanda ex art. 96 c.p.c. della convenuta, la stessa non può essere accolta, non sussistendone i presupposti.
Non emerge, infatti, dagli atti di causa quell'elemento soggettivo particolarmente pregnante – consistente nella mala fede o nella colpa grave del soccombente – richiesto dall'art. 96 c.p.c. ai fini della temerarietà della lite.
In particolare, come evidenziato anche dalla giurisprudenza di legittimità, la condanna ex art. 96 c.p.c. richiede di effettuare un accertamento sulla base del parametro della correttezza – non già su quello della lealtà – dal quale desumere l'abusività della condotta processuale, posta in essere senza tener conto degli interessi confliggenti in gioco, sacrificandoli ingiustificatamente o sproporzionatamente in relazione all'utilità effettivamente conseguibile, emergente in termini oggettivi dagli atti del processo o dalle condotte processuali e senza che il giudizio sulla antigiuridicità della condotta processuale possa farsi derivare automaticamente dal rigetto della domanda o dalla inammissibilità o dall'infondatezza della impugnazione (cfr., Cass. civ., Sez. III, n. 26545 del 30/09/2021), accertamento non predicabile con riferimento alla condotta processuale della parte attrice.
III-13. Le spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto depositato in data
01/10/2021, sono poste definitivamente a carico della parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale ordinario di Teramo, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, nel giudizio promosso da , e Parte_3 Parte_6 Parte_1 nei confronti di , dalla stessa riassunto a seguito del decesso di , così Controparte_1 Parte_3 provvede:
- DICHIARA la risoluzione giudiziale della proposta di acquisto accettata del 20/02/2017 e del successivo atto integrativo del 16/03/2017 per grave inadempimento dei promittenti venditori, per le ragioni di cui in motivazione e, per l'effetto,
- NA al pagamento, in favore di , della somma di euro Parte_2 Controparte_1
pagina 9 di 10 30.000,00, oltre interessi ex art. 1284, comma 1, c.c. dalla sentenza al soddisfo;
- NA e , in solido tra loro, alla refusione, in favore Controparte_4 Parte_2 di , delle spese di lite che si liquidano in euro 7.616,00 per compensi, oltre Controparte_1 spese generali, CPA e IVA come per legge;
- PONE definitivamente a carico di e , in solido tra loro, le Controparte_4 Parte_2 spese dell'espletata c.t.u., per come liquidate con separato decreto del 01/10/2021;
- RIGETTA la domanda ex art. 96 c.p.c. avanzata da per le ragioni di cui in Controparte_1 motivazione.
Così deciso in Teramo, il 25 novembre 2025.
IL GIUDICE
CA Bordin
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