Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 17/04/2025, n. 1900 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1900 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione Lavoro
Il dott. Nicola Di Leo in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 11542/2024 R.G. promossa da:
on l'avv. RE SIMONA e con gli avv. BESTETTI GIANPAOLO MARCO Parte_1
ALFREDO ( ) Indirizzo Telematico;
C.F._1 Parte_2
( ) Indirizzo Telematico;
e
[...] C.F._2
contro:
con l'avv. e gli avv. e CP_1
con l'avv. e gli avv. e Controparte_2
con l'avv. e gli avv. e Controparte_3
Oggetto: differenze retributive.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso al Tribunale di Milano, quale giudice del lavoro, depositato in cancelleria il 7 ottobre 2024, a dedotto come avrebbe lavorato Parte_1
per la assunta con contratto a tempo indeterminato, come operaia al CP_1
livello 3 del CCNL Imprese radiotelevisive private, con orario di lavoro part time 80%, dal 01/12/2019 e sino al 28/02/2022.
[...]
(dalla quale sarebbe stata poi direttamente assunta con decorrenza CP_2
dal 01/03/2022) sui servizi per Sky e Mediaset, come si evincerebbe dalle e-mail di convocazione inviate dalle suddette società alla stessa, nonché dalla lettera di missione a tempo indeterminato.
Avrebbe disposto che “il proprio trattamento di fine rapporto venga interamente conferito, a decorrere dalla data della presente [01/03/2019], alla seguente forma pensionistica complementare & – Fondo Pensione CP_3 Controparte_3
Aperto AUREO”.
Tuttavia, sostenendo che la sarebbe restata inadempiente nel CP_1
versamento del TFR al fondo suddetto, ha svolto le seguenti conclusioni, chiedendo al tribunale:
“In via principale:
Previa declaratoria di accertamento in merito al fatto che la ricorrente abbia lavorato assunta con contratto di somministrazione da Eurolab Srl e posta in missione per l'utilizzatrice dal CP_2
01/12/2019 al 28/02/2022 e che per il suddetto periodo la ricorrente, nell'ambito del suddetto rapporto di lavoro, ha conferito il proprio trattamento di fine rapporto, al Fondo pensionistico complementare
[...]
Pensione dalla data di assunzione e sino alla CP_3 Controparte_4 CP_5 data di cessazione del rapporto di lavoro 28/02/2022;
Accertare e dichiarare quindi il diritto della ricorrente al versamento al fondo pensionistico complementare delle quote di Controparte_6
TFR maturate e non corrisposte dal datore di lavoro al suddetto fondo nel periodo intercorrente a decorrere dalla data di assunzione (01/12/2019) e sino alla data di cessazione del rapporto di lavoro
(28/02/2022) ovvero in quel diverso periodo che dovesse risultare in corso di causa;
Accertare e dichiarare, quindi, il diritto della ricorrente ai versamenti al predetto Fondo Complementare delle quote di
TFR maturate e non corrisposte:
Quota anno 2019 TFR a Fondi € 87,39=
Quota anno 2020 TFR a Fondi € 1.160,24=
Quota anno 2021 TFR a Fondi € 1.160,24=
Quota anno 2022 TFR a Fondo € 210.05=
Per un totale di € 2.617,92= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
Condannare conseguentemente (C.F. – P.Iva - CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2
PEC: con sede legale in UC (Romania), Turturelelor n. 48, Settore 3, Mansarda Email_1
Stanza 19, e sede in Italia in Cusano Milanino, Viale Matteotti n. 14/C, in persona del Legale
Rappresentante pro tempore Sig. (C.F. ), domiciliato Controparte_7 C.F._3 in Cesano Maderno (MI) alla Via Fogazzaro n. 6, in qualità di datrice di lavoro, alla regolarizzazione della posizione contributiva della ricorrente presso fondo pensionistico complementare
[...] e quindi al versamento al predetto Fondo Controparte_6 dell'importo complessivo di € 2.617, 92= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, ovvero direttamente alla ricorrente;
Condannare in solido, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 35 comma 2 del D.Lgs.
81/2015 le resistenti (C.F. – P.Iva - PEC: CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 con sede legale in UC (Romania), Turturelelor n. 48, Settore 3, Mansarda Stanza 19, e sede in
Italia in Cusano Milanino, Viale Matteotti n. 14/C, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig.
(C.F. ), domiciliato in Cesano Maderno (MI) alla Via Controparte_7 C.F._3
Fogazzaro n. 6 e (C.F. - PEC: con Controparte_2 P.IVA_3 Email_2 sede legale in Roma Piazza di San Silvestro n. 8, in persona dell'Amministratore Unico e Legale
Rappresentante Sig. (C.F. ), domiciliato in Milano Corso Controparte_8 C.F._4
Venezia n. 12, al versamento del complessivo importo di € 2.617, 92= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria, al Fondo Pensionistico Complementare Controparte_6
ovvero direttamente alla ricorrente.
[...]
Ordinare conseguentemente al Fondo – (C.F. Controparte_3
- PEC: con sede legale Milano via Esterle Carlo n. P.IVA_4 Email_3
9/11, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. (C.F. CP_9
), domiciliato in Milano via Carlo Esterle n. 9/11 di ricevere il suddetto importo o C.F._5 quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e di regolarizzare la posizione contributiva della ricorrente;
In via subordinata
Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente alla corresponsione del TFR maturato e non corrisposto dal datore di lavoro al fondo pensione complementare come sopra quantificato in € 2.617,
92= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria e conseguentemente condannare (C.F. CP_1
– P.Iva - PEC: con sede legale in UC (Romania), P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1
Turturelelor n. 48, Settore 3, Mansarda Stanza 19, e sede in Italia in Cusano Milanino, Viale Matteotti n.
14/C, in persona del Legale Rappresentante pro tempore
Sig. (C.F. ), domiciliato in Cesano Maderno Controparte_7 C.F._3
(MI) alla Via Fogazzaro n. 6, al pagamento diretto alla ricorrente del suddetto importo o di maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria;
Condannare in solido, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui all'art. 35 comma 2 del D.Lgs.
81/2015 le resistenti (C.F. – P.Iva - PEC: CP_1 P.IVA_1 P.IVA_2 Email_1 con sede legale in UC (Romania), Turturelelor n. 48, Settore 3, Mansarda Stanza 19, e sede in
Italia in Cusano Milanino, Viale Matteotti n. 14/C, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig.
(C.F. ), domiciliato in Cesano Maderno (MI) alla Via Controparte_7 C.F._3
Fogazzaro n. 6 e (C.F. - PEC: con Controparte_2 P.IVA_3 Email_2 sede legale in Roma Piazza di San Silvestro n. 8, in persona dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante Sig. (C.F. ), domiciliato in Milano Corso Controparte_8 C.F._4
Venezia n. 12, al versamento alla ricorrente del complessivo importo di € 2.617, 92= o quella maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa oltre agli interessi legali dal dovuto al saldo e rivalutazione monetaria”. Con vittoria di spese di lite.
All'udienza, verificata la notificazione, è stata dichiarata la contumacia di tutte le convenute.
Quindi, udita la discussione, al termine, è stata pronunciata la sentenza, con la lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre rilevare che risulta da prova documentale il rapporto tra Pt_1
e la assunta con contratto a tempo indeterminato, come
[...] CP_1
operaia al livello 3 del CCNL Imprese radiotelevisive private, con orario di lavoro part time 80%, dal 01/12/2019 e sino al 28/02/2022 (doc. 6 e 7 ric.).
L'applicazione del suddetto contratto collettivo risulta dimostrata dalla condotta delle convenute che non si sono costituite in giudizio per contestare tale assunto attoreo.
Inoltre, dalla stessa documentazione prodotta, emerge che la ricorrente, per tutto il periodo di causa, ha sempre lavorato per la utilizzatrice Controparte_2
(doc. 5 e 6 ric.).
Quanto, poi, al conferimento del TFR al fondo Controparte_3
, ugualmente risulta da prova documentale (doc. 6, 9 e 11 ric.),
[...]
nonché dalla condotta di tali convenute che non hanno ritenuto di costituirsi in giudizio per controbattere la deduzione di parte ricorrente.
Per l'entità del TFR dovuto e da versarsi al suddetto Fondo, in udienza, Pt_1
a ridotto la propria domanda ad euro 1.453,24 lordi, secondo le risultanze
[...]
che emergono dal CUD (cfr. i documenti depositati il 17 Marzo 2025).
Cosicché, confermato, in tali termini, il rapporto di lavoro, occorre rammentare come secondo la Corte di cassazione
“compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (cfr. Corte di Cassazione Sentenza n. 1484 del 06/03/1986);
Sicché, si deve accogliere la domanda attorea e condannare la CP_1
a versare la somma suddetta al fondo . Controparte_3
Quanto alla richiesta di responsabilità solidale dell'utilizzatore
[...]
deve essere accolta ai sensi dell'articolo 35, comma due, del decreto CP_2
legislativo n. 81/15 che prevede che
“l'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore”.
Sicché, si deve pervenire alle conclusioni di cui al dispositivo.
Quanto alle spese di lite, occorre compensare quelle tra la parte ricorrente e la
, parte creditrice e condannare la Controparte_3
e la a corrispondere le stesse alla parte CP_1 Controparte_2
ricorrente, secondo il principio della soccombenza, quantificando le medesime come da dispositivo, considerando la durata, il valore e la natura della causa.
P.Q.M.
condanna la e la in solido, a versare alla CP_1 Controparte_2 [...]
il T.F.R. della ricorrente corrispondente a euro Controparte_3
1.453,24 lordi, oltre a rivalutazione e interessi dalla scadenza al saldo.
Compensate le spese di lite tra la parte attorea e la Controparte_3
, condanna la e la , in solido, a versare alla
[...] CP_1 Controparte_2
parte ricorrente euro 1030, oltre 15% per spese forfettarie, oltre IVA e CPA e contributo unificato se versato e dovuto.
Fissa il termine di 60 giorni per il deposito della sentenza.
Sentenza provvisoriamente esecutiva.
Milano, 17/04/2025 il Giudice
Dott. Nicola Di Leo