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Sentenza 5 dicembre 2024
Sentenza 5 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/12/2024, n. 1682 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1682 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2024 |
Testo completo
R.G.A.C. n. 4237/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. GI Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 4237/2023, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE NOIA DARIO, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MONTERISI ANGELA, giusta procura in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/11/2023, e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia il 3.9.1998 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 131 P. II S. A anno 1998), dalla cui unione sono nati i figli GI e Persona_1
- entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti-, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
Con note depositate in data 19.2.2024 in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 766/2024 emessa il 9.4.2024 e pubblicata in data
24.4.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Nel prosieguo, essendo decorsi i termini di legge, i ricorrenti hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 31.10.2024 note scritte in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione della pendenza del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole in data 6.12.2023.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (21.2.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 9.4.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 24.4.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 31.10.2024, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di Puglia il
3.9.1998 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 131 P. II S. A anno 1998), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. GI Rana
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
-Sezione Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
Dott. GI Rana Presidente
Dott.ssa Laura Cantore Giudice
Dott.ssa Concetta Race Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. 4237/2023, avente ad oggetto: Separazione consensuale e divorzio congiunto
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. DE NOIA DARIO, giusta procura in atti;
Parte_1
-RICORRENTE-
E
, rappresentato e difeso dall'avv. MONTERISI ANGELA, giusta procura in atti;
CP_1
-RESISTENTE-
NONCHÈ
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Trani;
-INTERVENTORE EX LEGE-
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 15/11/2023, e , premesso di aver contratto Parte_1 CP_1 matrimonio concordatario in Ruvo di Puglia il 3.9.1998 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 131 P. II S. A anno 1998), dalla cui unione sono nati i figli GI e Persona_1
- entrambi maggiorenni ed economicamente indipendenti-, e che la convivenza è divenuta oramai intollerabile per sopravvenute insuperabili incompatibilità, hanno chiesto dichiararsi la separazione personale e la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto.
Con note depositate in data 19.2.2024 in sostituzione dell'udienza del 21.2.2024 le parti hanno confermato la volontà di separarsi alle condizioni di cui al ricorso introduttivo. Con sentenza non definitiva del Tribunale di Trani n. 766/2024 emessa il 9.4.2024 e pubblicata in data
24.4.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Nel prosieguo, essendo decorsi i termini di legge, i ricorrenti hanno congiuntamente e contestualmente richiesto la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 c.p.c., alle medesime condizioni pattuite per la pronuncia di separazione.
A tal fine le parti hanno depositato in data 31.10.2024 note scritte in sostituzione dell'udienza del
6.11.2024, fissata per la prosecuzione del giudizio, nelle quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare, per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, le condizioni già formulate con riferimento alla domanda di separazione.
Data comunicazione della pendenza del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il P.M. ha espresso parere favorevole in data 6.12.2023.
Tanto premesso, sussistono i presupposti di legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma
I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, essendo decorsi oltre sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato (21.2.2024) per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione ai sensi dell'art. 127 ter, comma 5, c.p.c.
Accertato che i coniugi sono separati consensualmente con sentenza emessa il 9.4.2024 e pubblicata dal
Tribunale di Trani in data 24.4.2024 e che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita come dichiarato dagli stessi nelle predette note del 31.10.2024, la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i coniugi può pertanto essere accolta. Quanto alle statuizioni accessorie, le parti hanno chiesto la ratifica delle condizioni di cui al ricorso introduttivo, che devono intendersi qui integralmente riportate e trascritte (cfr. con specifico riferimento alla motivazione per relationem con rinvio ad atti di parte Cass. Sez. U, Sentenza n. 642 del
16/01/2015; Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 07/11/2016).
Non apparendo tali condizioni in contrasto con norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 152 septies disp. att. c.p.c.
In ragione dell'accordo raggiunto dalle parti, le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in Ruvo di Puglia il
3.9.1998 (trascritto nel registro degli atti di Stato civile del detto Comune al n. 131 P. II S. A anno 1998), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, da intendersi qui integralmente riportate e richiamate;
2) Spese compensate;
3) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ruvo di Puglia, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Trani, il 3.12.2024.
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Concetta Race Dott. GI Rana