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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 27/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
N. R. G. 60/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 60 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Franco Stefanelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Roma n. 55 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana D'Agostino (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Faentina C.F._3
n.28/A a Ravenna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3014/2022 del 24.11.2022, pubblicata il 03.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“previa declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ovvero, in subordine, di nullità parziale delle fideiussioni prestate il 22.10.2009 ed il 18.11.2009 da
a (cui è succeduta a Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 11 garanzia dei contratti di locazione finanziaria n. LI 1247240 e n. LI1262562 tra essa
e (poi , con sede in Reggio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Emilia (RE), revocare il decreto ingiuntivo 7-9.11.2020 n. 5202 del Tribunale di Bologna;
e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
(già in forza delle fideiussioni prestate il Controparte_1 Controparte_2
22.10.2009 ed il 18.11.2009 dallo stesso ad a Parte_1 Controparte_2 garanzia dei contratti di locazione finanziaria n. LI 1247240 e n. LI1262562 tra
[...]
e (poi , con sede in Reggio Emilia (RE), CP_2 Controparte_3 Controparte_4 con le conseguenti pronunce, con vittoria di spese e compensi, oltre rimb. Spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, l'avv. Franco Stefanelli insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori domandati e non ammessi in primo grado, che di seguito riepiloga:
- richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. dei moduli standard per le fideiussioni omnibus e specifiche utilizzati nei mesi di ottobre e novembre del 2009 dalle seguenti banche, ordine da emettersi nei confronti delle medesime banche:
Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna e, nel merito, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da , confermando la sentenza appellata n. 3014, datata Parte_1
24.11.2022 e pubblicata il 3/12/2022; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui o creditrice), quale cessionaria Controparte_1 CP_1
del credito originariamente vantato da (da qui Controparte_2 CP_2
o concedente), otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n.
[...]
5202/2020 del 9.11.2020 per l'importo di € 189.933,37 nei confronti dei sig.
[...]
e (da qui garanti) nella Parte_1 Controparte_10 Controparte_11
loro qualità di fideiussori, quale somma dovuta per canoni non versati in forza di due contratti di locazione finanziaria sottoscritti dalla società (poi Controparte_3 CP_4
successivamente fallita e da qui anche debitrice principale).
[...]
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. Parte_1 [...]
e proponevano opposizione con atto di citazione del CP_10 Controparte_11
20.12.2020, esponendo:
- la clausola sulla competenza territoriale (art. 16 delle fideiussioni) era nulla in quanto prevedeva non un unico foro, ma otto fori diversi e pertanto il Tribunale di Bologna era pagina 2 di 11 territorialmente incompetente in favore del Foro di DE (ove era sorta l'obbligazione)
o di IL (ove aveva sede la cessionaria creditrice);
- le fideiussioni erano nulle in quanto le clausole nn. 6), 7) e 8) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla BA d'LI (provv. n.
55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola n. 8), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- la scadenza dell'obbligazione garantita era stata anticipata al 16.08.2011 con la comunicazione da parte di della risoluzione dei contratti e la creditrice Controparte_2
non aveva provato di avere promosso e coltivato l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. entro il
16.02.2012 o meglio non aveva dato alcuna prova che il proprio credito fosse stato considerato nella procedura fallimentare entro il termine suddetto, con conseguente decadenza dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
- anche la clausola n. 7), corrispondente alla clausola n. 8) del modello ABI (la c.d. sopravvivenza della garanzia) era nulla, con conseguente applicazione dell'art. 1945 c.c.;
- la creditrice era stata ammessa al passivo fallimentare di per la minor Controparte_4 somma di € 58.160,24 rispetto a quella azionata monitoriamente;
- il credito era sfornito di prova.
Gli opponenti chiedevano in via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna e nel merito la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità totale o parziale delle fideiussioni.
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la clausola pattizia sulla competenza territoriale era inquadrabile fra quelle c.d.
“asimmetriche” o sbilanciate che permettono ad una parte di scegliere tra più opzioni giurisdizionali, mentre la controparte è vincolata ad agire in un unico foro, ma tali clausole erano ritenute legittime dalla giurisprudenza;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di BA d'LI si riferiva alle sole fideiussioni omnibus del settore bancario, mentre quelle in oggetto erano specifiche;
- quanto alla clausola n. 8), la società di leasing aveva agito nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla risoluzione del contratto, avendo depositato tempestivamente la domanda di ammissione al passivo;
- quanto alla clausola n. 7), l'accertamento del credito in sede fallimentare produceva un pagina 3 di 11 “giudicato” endofallimentare e comunque le somme ammesse al passivo riguardavano solo i canoni scaduti, mentre il credito residuo relativo ai canoni a scadere era stato escluso dallo stato passivo.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3014/2022, ritenuta la propria competenza territoriale, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
affidandosi a due motivi di gravame.
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna.
L'appellante rimarca l'asimmetria tra la posizione del cliente, rispetto a quella dell'appellata che può scegliere tra plurimi Fori (otto), traendone il corollario della sua nullità. Sostiene che la clausola n. 16) dei contratti di garanzia, derogatoria alla competenza territoriale e qualificata come “asimmetrica” o sbilanciata, sarebbe legittima solo nel caso in cui venisse attribuita ad una delle parti la possibilità di introdurre la lite davanti ad un unico giudice, ulteriore rispetto a quelli individuati dal codice di rito. Nella fattispecie, invece, la predetta clausola stabilisce per i fideiussori la competenza esclusiva del Foro di IL, mentre accorda all'istituto finanziario la facoltà di agire contro i fideiussori, a sua scelta, quelli di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. nonché presso quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona. La deroga convenzionale della competenza territoriale verso una pluralità di Fori, secondo l'appellante, sarebbe nulla in quanto contraria al disposto dell'art. 28 c.p.c. che la limiterebbe ad un unico
Foro e comunque violerebbe l'art. 25 Cost. consentendo alla finanziatrice di adire Fori alternativi senza alcun collegamento con il creditore o il garante. L'appellata replica affermando che, in ogni caso, la competenza territoriale sarebbe correttamente radicata per pagina 4 di 11 coincidenza tra Foro convenzionale e legale, in ragione del fatto che al momento della sottoscrizione dei contratti, la società di leasing aveva sede legale a Bologna.
9. Il motivo è infondato.
10. La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale c.d. “asimmetrica” o sbilanciata, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è nulla come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: “è lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente) (Cass. n. 33475/2024 - Rv. 673180 – 01). La clausola “asimmetrica” di deroga alla competenza territoriale è da intendersi pienamente legittima e non avvalla alcun abuso processuale da parte di chi la invochi, in quanto coerente con i principi del nostro sistema giuridico che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale.
11. Analoga considerazione vale, quando come nella fattispecie, vi sia la previsione di plurimi fori convenzionali, oltre a quelli legali, a favore di una parte. La formulazione che avevano le clausole in relazione alle quali la Suprema Corte ha affermato il principio sopra richiamato, formulazione in ipotesi diversa da quella della clausola che qui viene in considerazione, è irrilevante poiché quest'ultima, correttamente interpretata, è riconducibile alla stessa tipologia di quelle esaminate dalla Cassazione. Si tratta difatti sempre di clausola contrattuale c.d. "asimmetrica" di deroga alla competenza territoriale a favore di una sola parte. La clausola in questione è del tutto chiara ed inequivoca nel suo dettato e la tesi dell'appellante (secondo cui dovrebbe essere sempre individuabile un unico Foro) non trova riscontro nei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per pagina 5 di 11 contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di BA d'LI) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d.
“specifiche” (quali quelle in questione) in quanto riferibile solo a quelle “omnibus”. Secondo
l'appellante, il principio di nullità parziale enunciato dalla Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo, e quindi anche alle “specifiche”, in quanto tale invalidità costituirebbe un principio generale di tutela della libertà di concorrenza. In ogni caso, attraverso la produzione di numerosi modelli di fideiussione riproduttivi dello schema ABI utilizzati dalle imprese nel periodo ottobre/novembre 2009, sarebbe provata la violazione della normativa antitrust con riferimento alle fideiussioni sia “omnibus” sia “specifiche”. Nel caso de quo sussisterebbe quindi la nullità parziale della clausola n. 8) delle fideiussioni e pertanto per effetto della reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la società di leasing sarebbe decaduta dall'azione con conseguente liberazione del garante dato che non sarebbe stata provata la tempestività della domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita nel termine semestrale.
13. Il motivo è fondato.
14. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della
BA d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La BA D'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
15. Ciò premesso, è noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza di merito. I principi espressi dalle Sezioni
Unite sono stati applicati da parte della giurisprudenza di merito, alle fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”.
16. Tale linea interpretativa è stata recentemente ribadita dalla Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha ritenuto che l'orientamento, “espresso dalle Sezioni
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 6 di 11 Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101
TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”.
17. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della BA d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in motivazione n. 1170/2025).
18. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il suindicato principio enunciato dalle
SS.UU. riguardi le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale (nella specie leasing). Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità (parziale).
19. Tuttavia, la Corte ritiene che la nullità delle clausole sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa Cassazione nella suddetta ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che “in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa la natura anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
20. Dunque, se per le fideiussioni specifiche non è possibile utilizzare il provvedimento della
BA d'LI come prova privilegiata, al garante è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva al 2005, per violazione della disciplina Antitrust ovvero di norme imperative. Ciò rende irrilevante l'orientamento di recente ribadito dalla Cassazione nel senso di limitare l'effetto sanzionatorio della nullità alle sole fideiussioni omnibus ante 2005 laddove appunto venga fornita tale prova. In caso di compresenza delle tre clausole ritenute nulle, l'interessato pagina 7 di 11 ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese, conformi allo schema ABI adottati dopo il 2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni
(nella fattispecie 2008-2009).
21. Non può revocarsi in dubbio che l'appellante abbia assolto a tale onere probatorio, avendo depositato – oltre allo schema ABI 2003 (doc. 5) ed il provvedimento ABI n. 55/2005
(doc. 7) – un elevato numero di modelli di condizioni generali di fideiussioni (omnibus e specifiche) relative al periodo oggetto di causa e riferite sia a rapporti bancari, sia a contratti di leasing (v. doc.
8-1 pagg. 19, 22, 53, 54; doc.
8-2 pagg. 221, 253 – fasc. app.nte). Detti modelli riportano la compresenza delle tre clausole ritenute nulle per contrasto alla legge
Antitrust e forniscono quindi la prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale in danno ai garanti, anche dopo il provvedimento adottato dalla BA d'LI, nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni da parte dell'appellante che, alle clausole nn. 6) (c.d.
“clausola di riviviscenza”), 7) (“deroga al termine ex art. 1957 c.c.”) e 8) (c.d. clausola di sopravvivenza), riportano appunto il contenuto delle clausole dello schema ABI rispettivamente n. 2), 8) e 6).
22. Va quindi dichiarata – ai fini che qui interessano – la nullità parziale delle fideiussioni e nello specifico la clausola n. 8) che prevede la deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. con conseguente “reviviscenza” della disciplina codicistica.
23. Sul punto, l'appellante sostiene l'intervenuta estinzione della garanzia e la liberazione del garante in quanto la società di leasing non avrebbe promosso e continuato le azioni contro la debitrice principale entro il termine di legge. In particolare, l'appellata non avrebbe fornito prova della tempestività della propria domanda di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale ( , in quanto priva di firma, di data di consegna certa e Controparte_4
timbro di ricezione da parte della cancelleria fallimentare. Il termine di legge non sarebbe quindi stato rispettato sia con riferimento alla data entro la quale dovevano essere presentate le domande (16.2.2012), sia con riferimento alla data dichiarazione di fallimento (27.4.2012).
In ogni caso, la produzione documentale da parte dell'appellata con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (progetto dello stato passivo del 12.6.2012 con indicazione della data di presentazione della domanda - doc. 13 fasc. app.ta), sarebbe tardiva e quindi inammissibile.
24. La Corte ritiene che la censura sia fondata. L'art. 1957 c.c. impone al creditore non solo di proporre tempestiva istanza di pagamento, ma anche di coltivare con diligenza le istanze pagina 8 di 11 proposte contro il debitore principale. Non è contestato che nella fattispecie il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorra dal 16.8.2011, ovvero dalla lettera con cui ha comunicato l'avvenuta risoluzione per inadempimento del Controparte_2
rapporto con (doc. 5 fasc. app.ta) e quindi avrebbe dovuto intraprendere le Controparte_4
azioni entro il 16.2.2012 o comunque entro il 27.4.2012 (2).
25. Il ha eccepito già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (v. pag. 14-15), Parte_1
la decadenza della ex art. 1957 c.c., evidenziando come la predetta Controparte_2
società avrebbe dovuto fornire la prova di avere promosso tempestivamente e poi coltivato l'istanza entro il termine di decadenza. aveva quindi l'onere di Controparte_2
allegare e provare di essersi attivata tempestivamente, ma costituendosi in giudizio ha depositato i files in formato .pdf della domanda di ammissione al passivo datata 5.1.2012
(doc. 9) e del verbale di esame delle domande tempestive del 12.06.2012 (doc. 10).
26. Tale produzione documentale, tuttavia non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'appellata. Quanto alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, l'art. 93
L.F., nel testo applicabile ratione temporis antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.
18.10.2012, n. 179, conv. in L. n. 221/2012, prevedeva che “la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.” La norma prevedeva quindi il deposito della domanda di insinuazione al passivo in cancelleria del Tribunale o in alternativa la sua spedizione “con altri mezzi di trasmissione” purché vi sia la prova di ricezione. Come evidenziato dal il documento prodotto, oltre ad essere privo di Parte_1
sottoscrizione, reca solo una etichetta di spedizione a mezzo corriere privato, ma non è fornita la prova né della data di consegna del plico, né di ricevimento dello stesso da parte della cancelleria fallimentare.
27. Né la prova può essere fornita dal verbale di esame dello stato passivo del 12.6.2012. A prescindere dalla mancanza di attestazione di conformità del documento informatico rilasciata dal difensore, in esso effettivamente al cron. 00015 la . S.p.a. risulta fra i Controparte_2
(2) In realtà dalla dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, co. 1 c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass.
24296/2017); nella fattispecie la diversa data in realtà non incide sui termini della questione, posto che il fallimento è stato dichiarato il 27.10.2011 e quindi il termine di decadenza scadeva il 27.4.2012.
pagina 9 di 11 creditori ammessi e tempestivi, ma non è indicata la data in cui la domanda è stata presentata.
D'altra parte, la circostanza che la creditrice sia stata inserita dal Giudice Delegato nell'elenco delle domande tempestive, non offre la prova della data di sua presentazione in cancelleria, considerato che i creditori avevano termine per il deposito fino a trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ovvero fino al 12.5.2012 (mentre il termine ex art. 1957 c.c. scadeva il 16.2.2012 o comunque il 27.4.2012).
28. Né infine l'onere probatorio a carico dell'appellata potrebbe ritenersi assolto con la produzione del progetto di stato passivo predisposto dal Curatore Fallimentare, allegato alla terza memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (doc. 13 fasc. app.ta). In tale documento
(peraltro anch'esso privo dell'attestazione di conformità), viene riportata la data in cui sarebbe stata depositata la domanda da parte di (17.1.2012). Tale produzione è Controparte_2
tuttavia da ritenersi inammissibile in quanto tardiva, come correttamente eccepito dal all'udienza del 17.2.2022 (3). Difatti, va ricordato che le cadenze processuali Parte_1
istruttorie dell'art. 183 c.p.c. rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Il primo termine è concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, mentre il secondo è previsto per l'indicazione della (eventuale)
"prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26574/2017;
12119/2013).
29. Nella fattispecie, l'opponente sin dall'atto di opposizione aveva eccepito la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. ed era quindi onere della società creditrice di produrre la documentazione probatoria al massimo con il primo termine istruttorio. L'appellata non ha fornito la prova di adempimento all'onere previsto dall'art 1957 c.c. (applicabile quale conseguenza della dichiarata nullità della clausola n. 8 del contratto) e quindi va dichiarata la
(3) “La difesa di parte opponente eccepisce l'inammissibilità della produzione di cui alla terza memoria di controparte perché tardiva e in ogni caso non opponibile e priva di data certa nonché attestazione di conformità. La difesa di parte opposta rileva di avere già depositato in data antecedente alla contestata produzione documentale copia del cedolino del corriere attestante il deposito della domanda in cancelleria.”
pagina 10 di 11 liberazione del garante.
30. L'appello pertanto va accolto con riferimento al secondo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo n. 5202/2020 del Tribunale di Bologna.
31. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del
Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna
3014/2022 pubblicata il 3.12.2022, accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 5202/2020 del Tribunale di Bologna;
[...]
- condanna rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi,
€ 406,50 per anticipazioni oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,00 per spese anticipate ed in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Franco Stefanelli, dichiaratosi antistatario.
Bologna, 4 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE TERZA CIVILE
Riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Andrea Lama Presidente
Dott. Antonella Romano Consigliere
Dott. Luca Marchi Consigliere Ausiliario Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile d'appello iscritta al n. 60 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(c.f. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Franco Stefanelli (c.f. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo C.F._2
studio in Via Roma n. 55 a Reggio Emilia, giusta procura in atti
APPELLANTE contro
(c.f. ) in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore in carica, rappresentata e difesa dall'Avv. Liliana D'Agostino (c.f.
) ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via Faentina C.F._3
n.28/A a Ravenna, giusta procura in atti
APPELLATA
IN PUNTO A: appello avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 3014/2022 del 24.11.2022, pubblicata il 03.12.2022.
Le parti hanno precisato le rispettive conclusioni all'udienza del 16.4.2024:
Appellante : Parte_1
“previa declaratoria di incompetenza per territorio del Tribunale di Bologna, ovvero, in subordine, di nullità parziale delle fideiussioni prestate il 22.10.2009 ed il 18.11.2009 da
a (cui è succeduta a Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
pagina 1 di 11 garanzia dei contratti di locazione finanziaria n. LI 1247240 e n. LI1262562 tra essa
e (poi , con sede in Reggio Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
Emilia (RE), revocare il decreto ingiuntivo 7-9.11.2020 n. 5202 del Tribunale di Bologna;
e in ogni caso, accertare e dichiarare che nulla è dovuto da a Parte_1 [...]
(già in forza delle fideiussioni prestate il Controparte_1 Controparte_2
22.10.2009 ed il 18.11.2009 dallo stesso ad a Parte_1 Controparte_2 garanzia dei contratti di locazione finanziaria n. LI 1247240 e n. LI1262562 tra
[...]
e (poi , con sede in Reggio Emilia (RE), CP_2 Controparte_3 Controparte_4 con le conseguenti pronunce, con vittoria di spese e compensi, oltre rimb. Spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A. come per Legge, di entrambi i gradi di giudizio, da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.
In via istruttoria, l'avv. Franco Stefanelli insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori domandati e non ammessi in primo grado, che di seguito riepiloga:
- richiesta di emissione di ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ. dei moduli standard per le fideiussioni omnibus e specifiche utilizzati nei mesi di ottobre e novembre del 2009 dalle seguenti banche, ordine da emettersi nei confronti delle medesime banche:
Controparte_2 Controparte_5 Controparte_6 Controparte_7
[...] Controparte_8 Controparte_9
Appellata : Controparte_1
“in via preliminare, rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di
Bologna e, nel merito, rigettare, perché destituito di ogni fondamento giuridico e fattuale,
l'appello proposto da , confermando la sentenza appellata n. 3014, datata Parte_1
24.11.2022 e pubblicata il 3/12/2022; in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del grado.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La da qui o creditrice), quale cessionaria Controparte_1 CP_1
del credito originariamente vantato da (da qui Controparte_2 CP_2
o concedente), otteneva dal Tribunale di Bologna il decreto ingiuntivo n.
[...]
5202/2020 del 9.11.2020 per l'importo di € 189.933,37 nei confronti dei sig.
[...]
e (da qui garanti) nella Parte_1 Controparte_10 Controparte_11
loro qualità di fideiussori, quale somma dovuta per canoni non versati in forza di due contratti di locazione finanziaria sottoscritti dalla società (poi Controparte_3 CP_4
successivamente fallita e da qui anche debitrice principale).
[...]
2. Avverso il provvedimento monitorio, i sig. Parte_1 [...]
e proponevano opposizione con atto di citazione del CP_10 Controparte_11
20.12.2020, esponendo:
- la clausola sulla competenza territoriale (art. 16 delle fideiussioni) era nulla in quanto prevedeva non un unico foro, ma otto fori diversi e pertanto il Tribunale di Bologna era pagina 2 di 11 territorialmente incompetente in favore del Foro di DE (ove era sorta l'obbligazione)
o di IL (ove aveva sede la cessionaria creditrice);
- le fideiussioni erano nulle in quanto le clausole nn. 6), 7) e 8) riproducevano lo schema contrattuale ABI del 2003 dichiarato illegittimo dalla BA d'LI (provv. n.
55/2005) per contrasto con l'art. 2 co. 2, lett. a) L. n. 287/1990;
- in ogni caso la clausola n. 8), corrispondente alla clausola n. 6) dello schema ABI era nulla con conseguente applicazione dell'art. 1957 c.c.;
- la scadenza dell'obbligazione garantita era stata anticipata al 16.08.2011 con la comunicazione da parte di della risoluzione dei contratti e la creditrice Controparte_2
non aveva provato di avere promosso e coltivato l'istanza di cui all'art. 1957 c.c. entro il
16.02.2012 o meglio non aveva dato alcuna prova che il proprio credito fosse stato considerato nella procedura fallimentare entro il termine suddetto, con conseguente decadenza dal diritto di agire nei confronti dei fideiussori;
- anche la clausola n. 7), corrispondente alla clausola n. 8) del modello ABI (la c.d. sopravvivenza della garanzia) era nulla, con conseguente applicazione dell'art. 1945 c.c.;
- la creditrice era stata ammessa al passivo fallimentare di per la minor Controparte_4 somma di € 58.160,24 rispetto a quella azionata monitoriamente;
- il credito era sfornito di prova.
Gli opponenti chiedevano in via preliminare la declaratoria di incompetenza territoriale del
Tribunale di Bologna e nel merito la revoca del provvedimento monitorio opposto, previo accertamento della nullità totale o parziale delle fideiussioni.
3. Si costituiva in giudizio la esponendo: Controparte_1
- la clausola pattizia sulla competenza territoriale era inquadrabile fra quelle c.d.
“asimmetriche” o sbilanciate che permettono ad una parte di scegliere tra più opzioni giurisdizionali, mentre la controparte è vincolata ad agire in un unico foro, ma tali clausole erano ritenute legittime dalla giurisprudenza;
- l'eccezione di nullità delle fideiussioni era infondata in quanto il provvedimento n.
55/2005 di BA d'LI si riferiva alle sole fideiussioni omnibus del settore bancario, mentre quelle in oggetto erano specifiche;
- quanto alla clausola n. 8), la società di leasing aveva agito nei confronti del debitore principale nei sei mesi successivi alla risoluzione del contratto, avendo depositato tempestivamente la domanda di ammissione al passivo;
- quanto alla clausola n. 7), l'accertamento del credito in sede fallimentare produceva un pagina 3 di 11 “giudicato” endofallimentare e comunque le somme ammesse al passivo riguardavano solo i canoni scaduti, mentre il credito residuo relativo ai canoni a scadere era stato escluso dallo stato passivo.
L'opposta concludeva quindi per il rigetto dell'opposizione con conferma del provvedimento monitorio.
4. All'esito della trattazione il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 3014/2022, ritenuta la propria competenza territoriale, rigettava l'opposizione confermando il decreto ingiuntivo opposto.
5. Avverso la predetta decisione ha proposto appello il sig. Parte_1
affidandosi a due motivi di gravame.
6. Si è costituita in giudizio la chiedendo il rigetto Controparte_1
dell'appello.
7. All'udienza del 16.4.2024, tenutasi in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione con assegnazione di termini di legge per memorie conclusive e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
8. Con il primo motivo di gravame, l'appellante ritiene censurabile la sentenza impugnata laddove ha rigettato l'eccezione di incompetenza territoriale del Tribunale di Bologna.
L'appellante rimarca l'asimmetria tra la posizione del cliente, rispetto a quella dell'appellata che può scegliere tra plurimi Fori (otto), traendone il corollario della sua nullità. Sostiene che la clausola n. 16) dei contratti di garanzia, derogatoria alla competenza territoriale e qualificata come “asimmetrica” o sbilanciata, sarebbe legittima solo nel caso in cui venisse attribuita ad una delle parti la possibilità di introdurre la lite davanti ad un unico giudice, ulteriore rispetto a quelli individuati dal codice di rito. Nella fattispecie, invece, la predetta clausola stabilisce per i fideiussori la competenza esclusiva del Foro di IL, mentre accorda all'istituto finanziario la facoltà di agire contro i fideiussori, a sua scelta, quelli di cui agli artt. 18 e ss. c.p.c. nonché presso quelli di Bologna, Roma, Torino e Verona. La deroga convenzionale della competenza territoriale verso una pluralità di Fori, secondo l'appellante, sarebbe nulla in quanto contraria al disposto dell'art. 28 c.p.c. che la limiterebbe ad un unico
Foro e comunque violerebbe l'art. 25 Cost. consentendo alla finanziatrice di adire Fori alternativi senza alcun collegamento con il creditore o il garante. L'appellata replica affermando che, in ogni caso, la competenza territoriale sarebbe correttamente radicata per pagina 4 di 11 coincidenza tra Foro convenzionale e legale, in ragione del fatto che al momento della sottoscrizione dei contratti, la società di leasing aveva sede legale a Bologna.
9. Il motivo è infondato.
10. La clausola contrattuale di deroga alla competenza territoriale c.d. “asimmetrica” o sbilanciata, diversamente da quanto sostenuto dall'appellante, non è nulla come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione: “è lecita la clausola contrattuale (cd. "asimmetrica") di deroga alla competenza territoriale a favore anche solo di una parte, con la conseguente facoltà per la stessa di introdurre la lite sia davanti al giudice indicato nel contratto, sia dinanzi a quello che sarebbe competente secondo i criteri ordinari, mentre l'altro contraente resta obbligato a promuovere eventuali controversie soltanto dinanzi all'autorità giudiziaria contrattualmente indicata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in relazione ad un contratto di leasing traslativo, aveva ritenuto valida la clausola con la quale veniva indicato un foro convenzionale come competente in via esclusiva per la sola ipotesi di domanda introdotta dall'utilizzatore, e quattro fori alternativi per l'ipotesi di introduzione da parte del concedente) (Cass. n. 33475/2024 - Rv. 673180 – 01). La clausola “asimmetrica” di deroga alla competenza territoriale è da intendersi pienamente legittima e non avvalla alcun abuso processuale da parte di chi la invochi, in quanto coerente con i principi del nostro sistema giuridico che, in materia di competenza territoriale, attribuiscono all'autonomia negoziale.
11. Analoga considerazione vale, quando come nella fattispecie, vi sia la previsione di plurimi fori convenzionali, oltre a quelli legali, a favore di una parte. La formulazione che avevano le clausole in relazione alle quali la Suprema Corte ha affermato il principio sopra richiamato, formulazione in ipotesi diversa da quella della clausola che qui viene in considerazione, è irrilevante poiché quest'ultima, correttamente interpretata, è riconducibile alla stessa tipologia di quelle esaminate dalla Cassazione. Si tratta difatti sempre di clausola contrattuale c.d. "asimmetrica" di deroga alla competenza territoriale a favore di una sola parte. La clausola in questione è del tutto chiara ed inequivoca nel suo dettato e la tesi dell'appellante (secondo cui dovrebbe essere sempre individuabile un unico Foro) non trova riscontro nei principi enunciati dalla giurisprudenza di legittimità.
12. Con il secondo motivo di gravame, l'appellante si duole della sentenza impugnata laddove il Tribunale ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni prestate con riferimento allo schema negoziale predisposto dall'ABI del 2003 (dichiarato nullo per pagina 5 di 11 contrarietà con la c.d. Legge Antitrust ed a seguito all'emanazione del provvedimento n. 55 del 2.5.2005 di BA d'LI) (1), ritenendolo non applicabile alle fideiussioni c.d.
“specifiche” (quali quelle in questione) in quanto riferibile solo a quelle “omnibus”. Secondo
l'appellante, il principio di nullità parziale enunciato dalla Cassazione SS.UU. nella nota sentenza n. 41994/2021, sarebbe applicabile a tutte le fideiussioni conformi allo schema ABI dichiarato illegittimo, e quindi anche alle “specifiche”, in quanto tale invalidità costituirebbe un principio generale di tutela della libertà di concorrenza. In ogni caso, attraverso la produzione di numerosi modelli di fideiussione riproduttivi dello schema ABI utilizzati dalle imprese nel periodo ottobre/novembre 2009, sarebbe provata la violazione della normativa antitrust con riferimento alle fideiussioni sia “omnibus” sia “specifiche”. Nel caso de quo sussisterebbe quindi la nullità parziale della clausola n. 8) delle fideiussioni e pertanto per effetto della reviviscenza dell'art. 1957 c.c., la società di leasing sarebbe decaduta dall'azione con conseguente liberazione del garante dato che non sarebbe stata provata la tempestività della domanda di insinuazione al passivo fallimentare della garantita nel termine semestrale.
13. Il motivo è fondato.
14. Come noto, la questione in oggetto trae origine dal provvedimento n. 55/2005 della
BA d'LI in funzione di Autorità Garante della Concorrenza tra istituti creditizi (ex art. 14 e 20 L. n. 287/1990, vigenti fino al trasferimento dei poteri dal 12.1.2016 all'AGCM ex L.
n. 262/2005), avente ad oggetto il denunziato contrasto tra lo schema contrattuale delle fideiussioni “omnibus” predisposto dall'ABI nel 2003 e l'art. 2 della c.d. Legge Antitrust con riferimento alle clausole n. 2, 6 e 8. La BA D'LI ha ritenuto illecite tali clausole, in quanto inducevano le banche ad “uniformarsi a uno standard negoziale che prevede una deteriore disciplina contrattuale della posizione del garante” (v. par. 78 Provv. n. 55/2005).
15. Ciò premesso, è noto che la questione della estensibilità dei principi posti dalle Sezioni
Unite della Cassazione con la nota sentenza n. 41994/2021 a tutte le tipologie di fideiussioni è oggetto di continuo esame nella giurisprudenza di merito. I principi espressi dalle Sezioni
Unite sono stati applicati da parte della giurisprudenza di merito, alle fideiussioni “omnibus” in quanto il caso sottoposto alla Suprema Corte riguardava tale tipologia di contratto, per cui non vi sarebbero stati margini per un'interpretazione estensiva alle fideiussioni “specifiche”.
16. Tale linea interpretativa è stata recentemente ribadita dalla Cassazione con propria ordinanza n. 660 del 10.1.2025 laddove ha ritenuto che l'orientamento, “espresso dalle Sezioni
(1) Si tratta delle clausole n. 2, 6 e 8 di reviviscenza, di sopravvivenza e di rinuncia al termine decadenziale di cui all'art. 1957 c.c., per contrasto con l'art. 2 co 2 lett. a) della L. n. 287/1990.
pagina 6 di 11 Unite sopra richiamate, che nell'affermare la nullità – parziale - ex art. 2 l. n. 287/90 e 101
TFUE del contratto a valle attuativo della intesa anticoncorrenziale a monte e delle sue clausole, dichiarata illecita dal provvedimento n. 55/2005 della BA d'LI, hanno inteso riferirsi esclusivamente alle fideiussioni omnibus”.
17. Il principio è stato ribadito ulteriormente dalla Cassazione precisando che “il provvedimento della BA d'LI è riferito solo ed esclusivamente alle fideiussioni omnibus, non a quelle prestate per un affare particolare, fideiussioni omnibus le quali vengono specificamente prese in considerazione per la loro attitudine, evidenziata dall'Associazione BAria LIna, quale strumento di tutela macroprudenziale del sistema bancario, sicché l'accertamento effettuato dall'allora Autorità Garante è stato limitato a tale tipologia di fideiussione, e solo rispetto ad essa può possedere l'efficacia probatoria privilegiata che l'ordinamento gli riconosce” (così in motivazione n. 1170/2025).
18. In buona sostanza, la Cassazione ha precisato che il suindicato principio enunciato dalle
SS.UU. riguardi le clausole inserite nelle sole fideiussioni “omnibus”, ma non tutte le fideiussioni stipulate “a valle” di intese anticoncorrenziali dichiarate (parzialmente) nulle, ivi incluse quelle “specifiche”, concesse a garanzia di un determinato credito connesso a un definito rapporto contrattuale (nella specie leasing). Pertanto, non è possibile invocare l'efficacia probatoria privilegiata della conformità allo schema ABI per sanzionare la fideiussione “specifica” con la sua nullità (parziale).
19. Tuttavia, la Corte ritiene che la nullità delle clausole sia espressione del principio generale di tutela della libertà di concorrenza e che si debba verificare (come peraltro indicato dalla stessa Cassazione) se detta tutela sia stata in concreto violata. La stessa Cassazione nella suddetta ordinanza n. 1170/2025 ha difatti precisato che “in caso di compresenza delle tre clausole successivamente al 2005, l'interessato ben può dedurre e comprovare che l'intesa la natura anticoncorrenziale c'è, ma non certo in base al provvedimento precedente, bensì offrendone altra e specifica prova”.
20. Dunque, se per le fideiussioni specifiche non è possibile utilizzare il provvedimento della
BA d'LI come prova privilegiata, al garante è tuttavia consentito dare prova aliunde che l'intesa anticoncorrenziale praticata dalle imprese sia rimasta persistente anche in epoca successiva al 2005, per violazione della disciplina Antitrust ovvero di norme imperative. Ciò rende irrilevante l'orientamento di recente ribadito dalla Cassazione nel senso di limitare l'effetto sanzionatorio della nullità alle sole fideiussioni omnibus ante 2005 laddove appunto venga fornita tale prova. In caso di compresenza delle tre clausole ritenute nulle, l'interessato pagina 7 di 11 ben può dedurre e comprovare l'intesa anticoncorrenziale, offrendone altra e specifica prova, allegando più modelli di fideiussione utilizzati dalle imprese, conformi allo schema ABI adottati dopo il 2005 o comunque nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni
(nella fattispecie 2008-2009).
21. Non può revocarsi in dubbio che l'appellante abbia assolto a tale onere probatorio, avendo depositato – oltre allo schema ABI 2003 (doc. 5) ed il provvedimento ABI n. 55/2005
(doc. 7) – un elevato numero di modelli di condizioni generali di fideiussioni (omnibus e specifiche) relative al periodo oggetto di causa e riferite sia a rapporti bancari, sia a contratti di leasing (v. doc.
8-1 pagg. 19, 22, 53, 54; doc.
8-2 pagg. 221, 253 – fasc. app.nte). Detti modelli riportano la compresenza delle tre clausole ritenute nulle per contrasto alla legge
Antitrust e forniscono quindi la prova della sussistenza di una intesa anticoncorrenziale in danno ai garanti, anche dopo il provvedimento adottato dalla BA d'LI, nel periodo in cui sono state sottoscritte le fideiussioni da parte dell'appellante che, alle clausole nn. 6) (c.d.
“clausola di riviviscenza”), 7) (“deroga al termine ex art. 1957 c.c.”) e 8) (c.d. clausola di sopravvivenza), riportano appunto il contenuto delle clausole dello schema ABI rispettivamente n. 2), 8) e 6).
22. Va quindi dichiarata – ai fini che qui interessano – la nullità parziale delle fideiussioni e nello specifico la clausola n. 8) che prevede la deroga ai termini dell'art. 1957 c.c. con conseguente “reviviscenza” della disciplina codicistica.
23. Sul punto, l'appellante sostiene l'intervenuta estinzione della garanzia e la liberazione del garante in quanto la società di leasing non avrebbe promosso e continuato le azioni contro la debitrice principale entro il termine di legge. In particolare, l'appellata non avrebbe fornito prova della tempestività della propria domanda di ammissione al passivo fallimentare della debitrice principale ( , in quanto priva di firma, di data di consegna certa e Controparte_4
timbro di ricezione da parte della cancelleria fallimentare. Il termine di legge non sarebbe quindi stato rispettato sia con riferimento alla data entro la quale dovevano essere presentate le domande (16.2.2012), sia con riferimento alla data dichiarazione di fallimento (27.4.2012).
In ogni caso, la produzione documentale da parte dell'appellata con la memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (progetto dello stato passivo del 12.6.2012 con indicazione della data di presentazione della domanda - doc. 13 fasc. app.ta), sarebbe tardiva e quindi inammissibile.
24. La Corte ritiene che la censura sia fondata. L'art. 1957 c.c. impone al creditore non solo di proporre tempestiva istanza di pagamento, ma anche di coltivare con diligenza le istanze pagina 8 di 11 proposte contro il debitore principale. Non è contestato che nella fattispecie il termine semestrale di cui all'art. 1957 c.c. decorra dal 16.8.2011, ovvero dalla lettera con cui ha comunicato l'avvenuta risoluzione per inadempimento del Controparte_2
rapporto con (doc. 5 fasc. app.ta) e quindi avrebbe dovuto intraprendere le Controparte_4
azioni entro il 16.2.2012 o comunque entro il 27.4.2012 (2).
25. Il ha eccepito già con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo (v. pag. 14-15), Parte_1
la decadenza della ex art. 1957 c.c., evidenziando come la predetta Controparte_2
società avrebbe dovuto fornire la prova di avere promosso tempestivamente e poi coltivato l'istanza entro il termine di decadenza. aveva quindi l'onere di Controparte_2
allegare e provare di essersi attivata tempestivamente, ma costituendosi in giudizio ha depositato i files in formato .pdf della domanda di ammissione al passivo datata 5.1.2012
(doc. 9) e del verbale di esame delle domande tempestive del 12.06.2012 (doc. 10).
26. Tale produzione documentale, tuttavia non è sufficiente ad assolvere all'onere probatorio gravante sull'appellata. Quanto alla domanda di ammissione al passivo fallimentare, l'art. 93
L.F., nel testo applicabile ratione temporis antecedente alle modifiche introdotte dal D.L.
18.10.2012, n. 179, conv. in L. n. 221/2012, prevedeva che “la domanda di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, si propone con ricorso da depositare presso la cancelleria del tribunale almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo. Il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte e può essere spedito, anche in forma telematica o con altri mezzi di trasmissione purché sia possibile fornire la prova della ricezione.” La norma prevedeva quindi il deposito della domanda di insinuazione al passivo in cancelleria del Tribunale o in alternativa la sua spedizione “con altri mezzi di trasmissione” purché vi sia la prova di ricezione. Come evidenziato dal il documento prodotto, oltre ad essere privo di Parte_1
sottoscrizione, reca solo una etichetta di spedizione a mezzo corriere privato, ma non è fornita la prova né della data di consegna del plico, né di ricevimento dello stesso da parte della cancelleria fallimentare.
27. Né la prova può essere fornita dal verbale di esame dello stato passivo del 12.6.2012. A prescindere dalla mancanza di attestazione di conformità del documento informatico rilasciata dal difensore, in esso effettivamente al cron. 00015 la . S.p.a. risulta fra i Controparte_2
(2) In realtà dalla dichiarazione di fallimento decorre il termine entro cui il creditore deve proporre le sue istanze contro il debitore, ai sensi dell'art. 1957, co. 1 c.c., per fare salvi i suoi diritti nei confronti del fideiussore (Cass.
24296/2017); nella fattispecie la diversa data in realtà non incide sui termini della questione, posto che il fallimento è stato dichiarato il 27.10.2011 e quindi il termine di decadenza scadeva il 27.4.2012.
pagina 9 di 11 creditori ammessi e tempestivi, ma non è indicata la data in cui la domanda è stata presentata.
D'altra parte, la circostanza che la creditrice sia stata inserita dal Giudice Delegato nell'elenco delle domande tempestive, non offre la prova della data di sua presentazione in cancelleria, considerato che i creditori avevano termine per il deposito fino a trenta giorni prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, ovvero fino al 12.5.2012 (mentre il termine ex art. 1957 c.c. scadeva il 16.2.2012 o comunque il 27.4.2012).
28. Né infine l'onere probatorio a carico dell'appellata potrebbe ritenersi assolto con la produzione del progetto di stato passivo predisposto dal Curatore Fallimentare, allegato alla terza memoria istruttoria ex art. 183 co. 6 n. 3) c.p.c. (doc. 13 fasc. app.ta). In tale documento
(peraltro anch'esso privo dell'attestazione di conformità), viene riportata la data in cui sarebbe stata depositata la domanda da parte di (17.1.2012). Tale produzione è Controparte_2
tuttavia da ritenersi inammissibile in quanto tardiva, come correttamente eccepito dal all'udienza del 17.2.2022 (3). Difatti, va ricordato che le cadenze processuali Parte_1
istruttorie dell'art. 183 c.p.c. rispondono non solo all'interesse delle parti ma anche all'interesse pubblico al corretto e celere andamento del processo al fine di dare attuazione al principio costituzionalizzato della sua ragionevole durata (art. 111 Cost). Il primo termine è concesso per la produzione dei nuovi mezzi di prova e l'indicazione dei documenti idonei a dimostrare l'esistenza dei fatti posti a fondamento della domanda attorea e delle eccezioni sollevate dal convenuto, mentre il secondo è previsto per l'indicazione della (eventuale)
"prova contraria", da identificarsi nella semplice "controprova" rispetto alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuto nel primo termine. Ne consegue, che è già il primo termine di cui alla norma suddetta quello entro cui la parte interessata ha l'onere di richiedere prova contraria in relazione ai fatti allegati dalla controparte e definitivamente fissati nel "thema decidendum", ai sensi dell'art. 183 c.p.c. (cfr. Cass. n. 26574/2017;
12119/2013).
29. Nella fattispecie, l'opponente sin dall'atto di opposizione aveva eccepito la decadenza dell'opposta ex art. 1957 c.c. ed era quindi onere della società creditrice di produrre la documentazione probatoria al massimo con il primo termine istruttorio. L'appellata non ha fornito la prova di adempimento all'onere previsto dall'art 1957 c.c. (applicabile quale conseguenza della dichiarata nullità della clausola n. 8 del contratto) e quindi va dichiarata la
(3) “La difesa di parte opponente eccepisce l'inammissibilità della produzione di cui alla terza memoria di controparte perché tardiva e in ogni caso non opponibile e priva di data certa nonché attestazione di conformità. La difesa di parte opposta rileva di avere già depositato in data antecedente alla contestata produzione documentale copia del cedolino del corriere attestante il deposito della domanda in cancelleria.”
pagina 10 di 11 liberazione del garante.
30. L'appello pertanto va accolto con riferimento al secondo motivo di gravame, con conseguente riforma della sentenza impugnata e revoca del decreto ingiuntivo n. 5202/2020 del Tribunale di Bologna.
31. In considerazione dell'esito del giudizio nel suo complesso e tenuto conto del principio secondo cui la riforma della pronuncia di primo grado determina la caducazione "ex lege" anche della statuizione di condanna alle spese, l'appellata va condannata a rifondere all'appellante le spese del giudizio di primo grado che vanno liquidate come in sentenza del
Tribunale e per il presente giudizio di appello, come in dispositivo, ai sensi del D.M. n.
55/2014 come modificato dal D.M. n. 147/2022, trattandosi di liquidazione successiva al
23.10.2022.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bologna, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza del Tribunale di Bologna
3014/2022 pubblicata il 3.12.2022, accoglie l'opposizione proposta da Parte_1
e revoca il decreto ingiuntivo n. 5202/2020 del Tribunale di Bologna;
[...]
- condanna rifondere a le Controparte_1 Parte_1
spese di lite del giudizio di primo grado, che vengono liquidate in € 13.430,00 per compensi,
€ 406,50 per anticipazioni oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge, nonché le spese di lite del presente giudizio di appello, che vengono liquidate in € 1.165,00 per spese anticipate ed in € 9.900,00 per compensi oltre spese forfettarie 15%, IVA e CPA come per legge con distrazione a favore dell'Avv. Franco Stefanelli, dichiaratosi antistatario.
Bologna, 4 marzo 2025.
Il Presidente
Dott. Andrea Lama
Il Consigliere Ausiliario Relatore
Dott. Luca Marchi
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