TRIB
Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 18/04/2025, n. 1444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1444 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile ai sensi della legge 56/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6772/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da giudizio penale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Parte_1
Filippo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Oriana Controparte_1
Riccio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 617/2019 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, che l'aveva condannato al pagamento in favore della della somma di euro 1.800,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento danni non patrimoniali da reato, deducendo a motivi: 1) la nullità della sentenza in quanto emessa da un giudice incompatibile, per essersi già espresso il dott. sul medesimo fatto con la CP_2
precedente condanna in sede penale;
2) la carenza di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione all'art. 116 c.p.c., per aver ritenuto il Giudice di Pace di dover superare la fase istruttoria del procedimento avendo già escusso i testi e parte offesa nel giudizio penale, nonché per non aver motivato in modo analitico le voci danno biologico e morale, liquidate in modo omnicomprensivo;
3)
l'abnormità e difetto di motivazione della liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto, rilevando l'insussistenza di cause di incompatibilità del giudice di prime cure, nei cui confronti l'appellante non aveva proposto alcuna richiesta di ricusazione.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Riguardo al primo motivo di appello, va rilevato che il giudice di primo grado che aveva emesso la sentenza penale di condanna di
primo grado, non era incompatibile a pronunciarsi sulla liquidazione del danno in sede civile, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 39/2018 aveva pronunciato il proscioglimento dell'appellante per intervenuta prescrizione del reato, lasciando invariate le statuizioni civili, passate poi in giudicato. Invero giova rilevare che il dott. avrebbe potuto pronunciarsi sulla CP_2
richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte civile già in sede penale, procedendo alla liquidazione del danno, senza rimettere tale liquidazione in separata sede civile. Successivamente, quale assegnatario del procedimento civile, essendovi stata anche la sentenza del Tribunale Penale di Nocera Inferiore che aveva confermato le statuizioni civili della sua sentenza emessa quale giudice penale di primo grado, il thema decidendum era limitato alla liquidazione del danno civile non patrimoniale, in quanto la colpevolezza dell e il diritto al risarcimento era stato già Pt_1
accertato in modo definito, essendovi stata solo una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili. Non ricorreva, dunque alcun motivo di astensione né obbligatoria, né facoltativa. D'altra parte, l' non avanzò alcuna Pt_1
istanza di ricusazione del dott. , sulla quale sarebbe stato CP_2
chiamato a pronunciarsi il Tribunale.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il fatto reato era stato già accertato in sede penale e le statuizioni civili confermate anche in grado di appello dal Tribunale, per cui alcuna nuova istruttoria era necessario espletare in sede civile riguardo al fatto reato, al nesso
causale e all'evento dannoso. Unico compito del giudice di prime cure era quello di liquidare il danno non patrimoniale subito dall'appellata, vale a dire il danno alla salute e il danno morale conseguenti al fatto reato. Correttamente il Giudice di Pace ebbe a procedere ad una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, comprensivo di entrambe le predette voci di danno, con una valutazione necessariamente forfettaria ed equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di appello, in quanto le spese processuali risultano liquidate nell'impugnata sentenza nel rispetto dei minimi e massimi tariffari previsti per le cause davanti al
Giudice di Pace del valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata delle spese di giudizio della presente fase di appello, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento in favore dell'Erario di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SECONDA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, giudice dott. Andrea Loffredo ha pronunciato ai sensi del III comma dell'art. 281 sexies c.p.c., applicabile ai sensi della legge 56/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6772/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – risarcimento danni da giudizio penale
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Gerardo Di Parte_1
Filippo
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Oriana Controparte_1
Riccio
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza di discussione del 22.01.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato proponeva Parte_1
appello avverso la sentenza n. 617/2019 del Giudice di Pace di
Mercato San Severino, che l'aveva condannato al pagamento in favore della della somma di euro 1.800,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento danni non patrimoniali da reato, deducendo a motivi: 1) la nullità della sentenza in quanto emessa da un giudice incompatibile, per essersi già espresso il dott. sul medesimo fatto con la CP_2
precedente condanna in sede penale;
2) la carenza di motivazione e violazione dell'art. 115 c.p.c. anche in relazione all'art. 116 c.p.c., per aver ritenuto il Giudice di Pace di dover superare la fase istruttoria del procedimento avendo già escusso i testi e parte offesa nel giudizio penale, nonché per non aver motivato in modo analitico le voci danno biologico e morale, liquidate in modo omnicomprensivo;
3)
l'abnormità e difetto di motivazione della liquidazione delle spese di lite. Chiedeva, pertanto, la riforma dell'impugnata sentenza con il rigetto della domanda risarcitoria proposta in primo grado.
Costituitasi in giudizio, chiedeva il rigetto Controparte_1
dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza, in quanto correttamente motivata in fatto ed in diritto, rilevando l'insussistenza di cause di incompatibilità del giudice di prime cure, nei cui confronti l'appellante non aveva proposto alcuna richiesta di ricusazione.
Precisate le conclusioni, la causa passava in decisione.
L'appello non è fondato e va pertanto rigettato.
Riguardo al primo motivo di appello, va rilevato che il giudice di primo grado che aveva emesso la sentenza penale di condanna di
primo grado, non era incompatibile a pronunciarsi sulla liquidazione del danno in sede civile, atteso che il Tribunale di Nocera Inferiore, con sentenza n. 39/2018 aveva pronunciato il proscioglimento dell'appellante per intervenuta prescrizione del reato, lasciando invariate le statuizioni civili, passate poi in giudicato. Invero giova rilevare che il dott. avrebbe potuto pronunciarsi sulla CP_2
richiesta di risarcimento danni avanzata dalla parte civile già in sede penale, procedendo alla liquidazione del danno, senza rimettere tale liquidazione in separata sede civile. Successivamente, quale assegnatario del procedimento civile, essendovi stata anche la sentenza del Tribunale Penale di Nocera Inferiore che aveva confermato le statuizioni civili della sua sentenza emessa quale giudice penale di primo grado, il thema decidendum era limitato alla liquidazione del danno civile non patrimoniale, in quanto la colpevolezza dell e il diritto al risarcimento era stato già Pt_1
accertato in modo definito, essendovi stata solo una pronuncia di proscioglimento per prescrizione del reato con conferma delle statuizioni civili. Non ricorreva, dunque alcun motivo di astensione né obbligatoria, né facoltativa. D'altra parte, l' non avanzò alcuna Pt_1
istanza di ricusazione del dott. , sulla quale sarebbe stato CP_2
chiamato a pronunciarsi il Tribunale.
Anche il secondo motivo di appello è infondato. Il fatto reato era stato già accertato in sede penale e le statuizioni civili confermate anche in grado di appello dal Tribunale, per cui alcuna nuova istruttoria era necessario espletare in sede civile riguardo al fatto reato, al nesso
causale e all'evento dannoso. Unico compito del giudice di prime cure era quello di liquidare il danno non patrimoniale subito dall'appellata, vale a dire il danno alla salute e il danno morale conseguenti al fatto reato. Correttamente il Giudice di Pace ebbe a procedere ad una liquidazione omnicomprensiva del danno non patrimoniale, comprensivo di entrambe le predette voci di danno, con una valutazione necessariamente forfettaria ed equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c.
Infondato è anche il terzo ed ultimo motivo di appello, in quanto le spese processuali risultano liquidate nell'impugnata sentenza nel rispetto dei minimi e massimi tariffari previsti per le cause davanti al
Giudice di Pace del valore tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00.
Le spese di lite della presente fase di appello seguono la soccombenza e vanno liquidate in relazione al valore della causa tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 tariffe medie, per studio, introduzione e fase conclusionale.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.
2) Condanna l'appellante al pagamento all'appellata delle spese di giudizio della presente fase di appello, che liquida in euro 1.701,00 per compensi di difesa, oltre rimborso spese generali, Cpa ed Iva come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario
3) Dichiara sussistenti i presupposti per porre a carico dell'appellante il pagamento in favore dell'Erario di una ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto.
Così deciso in Nocera Inferiore il 17.04.2025
Il Giudice
dott. Andrea Loffredo