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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 18/03/2025, n. 1339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1339 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 503/2019 pronunciata in data 19 marzo 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
FU NA S.R.L., con sede in Benevento alla contrada San Giovanni
(01125410629), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
FU AN, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Bufis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla via Umberto I n° 4 appellante
E
IO EN ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Luca Cavuoto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via
Colonnette n. 1 appellato
NONCHE'
CONDOMINIO DI VIA RUMMO N.2 IN BENEVENTO (92005450629), in persona dell'Amministratore, rag. Raffaele Cusano, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Cefalo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Benevento alla via Umberto I n. 4
1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La FU AR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 1320/2014 pronunciato dal Tribunale di Benevento in data 13.10.2014 per un importo pari a € 6.707,96 ex art. 63 disp. Att. C.c. ed ex art. 13 del contratto di appalto stipulato con il Condominio di via Gaetano Rummo n. 2 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria avendo percepito solo una parte del compenso pattuito e ottenuto dall'Amministratore i nominativi dei condomini morosi tra cui, IC EN.
Avverso tale decreto ingiuntivo IC EN proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 1.12.2014, dinanzi al Tribunale di Benevento sostenendo la carenza di legittimazione attiva della FU AR S.r.l., nonché
l'insussistenza del credito in quanto già azionato dal Condominio con decreto ingiuntivo n. 908/2014 emesso dal Tribunale di Benevento cui aveva fatto seguito atto di pignoramento pressi terzi.
Si costituiva la FU AR S.r.l. la quale, nel merito, deduceva che il credito oggetto dell'ingiunzione era relativo esclusivamente ai lavori di ristrutturazione e che, pertanto, non poteva essere confuso con altra ingiunzione;
in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva sosteneva, invece, la corretta applicazione dell'art. 63 disp. Att. C.c. in quanto legittimante un'azione diretta del creditore del condominio, nell'inerzia di quest'ultimo, nei confronti di quei condomini indicati dall'Amministratore quali morosi, rappresentando che, al più, poteva rendersi necessaria la partecipazione del Condominio nel giudizio considerata la possibilità di equiparare l'azione ex art. 63 disp. Att. C.c. a quella ex art. 2900 c.c.; aggiungeva, inoltre, come la facoltà di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi comunicati dall'Amministratore era prevista nello stesso contratto di appalto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento di quanto dovuto a saldo della quota riferibile a IC EN in
2 relazione ai lavori di ristrutturazione straordinaria del fabbricato condominiale con relativa sua condanna al pagamento dell'importo accertato.
Nel giudizio interveniva il Condominio di via Rummo n. 2 il quale eccepiva l'infondatezza nel merito della opposizione posto che il decreto ingiuntivo n.
908/2014, a cui era stato fatto riferimento, aveva ad oggetto il pagamento di quote condominiali ordinarie e non quelle portate dal decreto ingiuntivo opposto e relative alla morosità accumulata in relazione alle quote di natura straordinaria, calcolate in ordine ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla FU AR S.r.l. in favore del
Condominio; a sostegno della dedotta tesi precisava che i lavori di ristrutturazione straordinaria erano stati inseriti in una contabilità separata. Quindi, il Condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento del debito in via diretta in favore della FU AR S.r.l. e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui la società fosse stata ritenuta non legittimata, in favore del
Condominio.
Acquisita documentazione varia e ammessi ed espletati gli interrogatori formali del
Condominio, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Raffaele Cusano, e della
FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, FU
AN, il Tribunale pronunciava, in data 19.3.2019, la sentenza n. 503/2019 con cui, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, richiamati i principi generali in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così riteneva: “parte opposta non ha provato il buon fondamento della propria pretesa, non avendo prodotto la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, nè cartaceamente (come evincibile anche dall'indice del fascicolo di parte regolarmente certificato per il deposito dal cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c.), nè telematicamente, la domanda non può che essere disattesa. Il fascicolo di parte relativo al ricorso monitorio è, verosimilmente, inserito in quel procedimento, ma trattasi di procedimento autonomo e diverso. Nè può ritenersi sufficiente per la prova del credito, la documentazione prodotta da parte opponente, comunque utilizzabile ai fini della decisione, perchè essa attiene alla individuazione della diversa posizione debitoria dell'opposto, nel procedimento relativo alle spese di ordinaria
3 amministrazione, mentre da essa nessun utile elemento può trarsi per affermare la fondatezza della diversa pretesa fatta valere in questa sede. Ed in vero, in assenza di riscontro è da ritenersi che neanche vi sia prova sufficiente per affermare che non vi sia sovrapposizione o reiterazione di pretese fondate sul medesimo titolo (spese di ristrutturazione).”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
16.10.2019, la FU AR S.r.l. invocandone l'integrale riforma e sostenendo a fondamento del proposto gravame la “errata/omessa valutazione della documentazione versata in atti/vizio di motivazione/omessa pronuncia”.
A tal uopo l'appellante evidenziava di aver depositato in data 13 giugno 2015 con la memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. i medesimi documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio e, segnatamente: 1) contratto di appalto;
2) delibera assembleare del 26 aprile 2012; 3) SAL n.1; 4) SAL n.2; 5) SAL n.3; 6) comunicazione dell'Amministratore; 7) messa in mora n.1; 8) messa in mora n.2 tanto che, all'udienza del 18 maggio 2017, l'Amministratore di Condominio, in sede di interrogatorio formale, era stato chiamato a fornire dichiarazioni proprio su tale documentazione.
Aggiungeva che ben avrebbe potuto il Tribunale, visionati il contratto di appalto, la delibera assembleare con cui erano stati affidati i lavori all'appellante e i relativi tre
S.A.L., ritenere sussistente il rapporto tra il Condominio e la FU AR S.r.l. ed evincere l'ammontare del debito ascrivibile a IC EN (in solido con gli altri comproprietari) dalla lettura dei bilanci e dei riparti, dalle messe in mora inviate dalla FU AR S.r.l. al Condominio e, dunque, dall'inerzia di quest'ultimo nel provvedere al recupero delle relative quote e dalla comunicazione dei condomini morosi fornita dall'Amministratore del Condominio in forza della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, quanto alla possibile duplicazione delle somme ingiunte a IC EN, come da quest'ultimo fatto valere con l'opposizione, l'appellante precisava che le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 908/2014 non avevano alcuna attinenza con quelle portate dal decreto ingiuntivo 1320/2014 opposto, in quanto riferentesi alla debitoria accumulata per le quote condominiali ordinarie.
4 Radicato il contraddittorio, si costituivano IC EN, instando per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito, e il Condominio che concludeva onde sentir accogliere l'appello e per l'effetto, riformare la sentenza accertando e dichiarando infondata la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo n.1320/2014 emesso dal
Tribunale di Benevento e, in subordine, per sentir accogliere l'appello e condannare
IC EN alla corresponsione dell'importo di € 6.707,96 o del diverso importo ritenuto di giustizia in favore del Condominio o della FU AR S.r.l. a titolo di quote condominiali per lavori straordinari non versate, con il favore delle spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado del giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa Erminia
Baldini, e trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (16.10.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (19.3.2019), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (25.10.2019).
Occorre, quindi, riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da IC EN, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si
5 sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Va, poi, precisato che il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio è stato acquisito in formato telematico in cui sono visibili gli atti difensivi delle Parti a cominciare dalla memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c.; tuttavia, l'appellante, fin con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha provveduto a depositare copia di tutti i verbali di udienza (cfr. deposito telematico dell'appellante del
25.10.2019) e ciascuna parte ha depositato il rispettivo fascicolo di parte del primo grado del giudizio così che la Corte ha a disposizione tutti gli elementi per la definizione della controversia.
L'appellante con un unico complesso motivo lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che non fosse stata depositata la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero del credito derivante da oneri condominiali straordinari, maturati dalla FU AR S.r.l. in virtù dei lavori appaltatigli dal Condominio di Via Rummo n.2 in Benevento.
Il motivo è fondato.
Ed, invero, la consultazione del fascicolo telematico consente di verificare che in data
13 giugno 2015 con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c., l'odierna appellante,
FU AR S.r.l., depositava i medesimi documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio (con identica numerazione) e, segnatamente,: 1) contratto di appalto;
2) delibera assembleare del 26 aprile 2012; 3) SAL n.1; 4) SAL n.2; 5) SAL n.3;
6) comunicazione dell'Amministratore; 7) messa in mora n.1; 8) messa in mora n.2.
Peraltro, anche il Condominio, intervenuto nel giudizio, depositava, in data
15.6.2015, la medesima documentazione, integrata da ulteriori documenti, e, in particolare: 1) ricorso per decreto ingiuntivo e decreto n. 908/14; 2) delibera assembleare del 13 dicembre 2013; 3) bilancio consuntivo;
4) riparto consuntivo;
5) bilancio preventivo;
6) riparto preventivo;
7) riparto spese straordinarie;
8) SAL 1; 9)
SAL 2; 10) SAL 3; 11) delibera del 13 dicembre 2013; 12) delibera del 27 novembre
2012; 13) delibera del 26 aprile 2012; 14) comunicazione amministratore.
6 Trattasi, inoltre, di documentazione espressamente acquisita al fascicolo d'ufficio dal
Tribunale, giusta ordinanza pronunciata in data 10.3.2016 (cfr. ordinanza depositata in via telematica).
Va, infine al riguardo, ricordato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, c.p.c. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475; Cass., Sez.
II, 4/04/2017, n. 8693; in termini sostanzialmente identici, cfr. anche, relativamente alla produzione dei documenti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).
Ciò posto e andandosi a esaminare i motivi di opposizione avanzati da IC
EN va osservato quanto all'eccepito difetto di legittimazione da parte della FU
AR S.r.l. in luogo dell'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art.63 disp.
Att. C.c. (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) che la citata norma di legge, che riserva al terzo creditore la legittimazione sostitutiva all'esercizio del diritto dell'Amministratore del Condominio di riscuotere gli oneri condominiali straordinari, non può trovare applicazione posto che il contratto tra il Condominio e la società esecutrice dei lavori e la delibera condominiale di approvazione del relativo preventivo del 26.4.2012 intervenivano nella vigenza del menzionato articolo nella sua previsione anteriore alla riforma introdotta dalla L. 220/2012, entrata in vigore il 18.6.2013.
7 Tuttavia, la pretesa appare giustificata in virtù del pur richiamato contratto di appalto e, specificamente, in virtù della previsione della clausola n.13) del contratto di appalto, stipulato dalla FU AR S.r.l. con il Condominio, secondo cui
“l'appaltatore accetta sin d'ora, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento da parte del
Condominio di assumere a mezzo dell'amministrazione condominiale i nominativi di coloro che non hanno versato le quote pro-quota spettanti alla loro proprietà e di attivare qualsivoglia azione di rivalsa direttamente verso questi ultimi esonerando dal vincolo di solidarietà i partecipanti al Condominio”.
Procedendo ad interpretare la volontà delle parti espressa nel contratto di appalto ai sensi degli art. 1362 e ss. c.c. deve affermarsi che le parti hanno inteso ribadire in sede contrattuale quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite in data 8.4.2008 n.
9148, in ordine alla esclusione della solidarietà nelle obbligazioni a carico dei condomini, prevedendo infatti, come modalità di corresponsione del prezzo, il relativo versamento, subordinando il pagamento allo stato di avanzamento dei lavori e, quindi, stabilendo il diritto per l'appaltatore, nell'ipotesi di esecuzione dei lavori e di somme impagate, di agire esclusivamente soltanto nei confronti dei condomini proprietari morosi, “esonerando dal vincolo di solidarietà i partecipanti al Condominio”.
Da tanto non consegue il difetto di legittimazione della FU AR S.r.l., che si ripete era parte del contratto di appalto richiamato;
legittimazione peraltro espressamente prevista nella citata clausola 13), come innanzi riportata, in favore dell'appaltatore di agire nei confronti del singolo condomino moroso, escludendo il vincolo di solidarietà.
In definitiva, la Corte ritiene che correttamente la FU AR S.r.l. abbia agito con ricorso monitorio per il pagamento del corrispettivo dovutogli per l'esecuzione dai lavori di cui al contratto di appalto dal momento che, secondo la previsione ivi contenuta, il titolo esecutivo giudiziale ben poteva formarsi direttamente nei confronti del singolo condomino, una volta ottenuto dal Condominio i nominativi di coloro che “che non hanno versato le quote pro-quota spettanti alla loro proprietà”.
Da tanto consegue che le doglianze dell'opponente in ordine al difetto di legittimazione della FU AR S.r.l. devono ritenersi destituite di fondamento,
8 vieppiù, in considerazione della delibera assembleare del 13.12.2013 in base alla quale “…per quanto riguarda le morosità relative alle quote straordinarie in considerazione di quanto indicato nel contratto di appalto sottoscritto con l'impresa FU, i presenti non ritengono di dover impegnare il condominio in prima persona per il recupero delle somme dei condòmini morosi, poiché è un'attività di competenza della ditta appaltatrice. I presenti invitano l'Amministratore a fornire senza indugio alla ditta FU l'elenco dei condomini morosi con importi annessi (si intendono gli importi dovuti all'impresa fino all'ultimo S.A.L. certificato dal DD.LL.) onde consentire le azioni le legali necessarie”, delibera adottata alla presenza personale di IC EN che non ha affatto dedotto di averla impugnata.
Passando, quindi, a esaminarsi il secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con esso IC EN sostanzialmente eccepiva di essere stato aggredito per lo stesso credito da parte della FU AR S.r.l. con il decreto ingiuntivo n.
1320/2014 per la somma di € 6.707,96 e dal Condominio con atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, con il decreto ingiuntivo n. 908/2014 per la somma di €
5.069,83 (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo); l'opponente aggiungeva a giustificazione della necessità della proposta opposizione di essere in attesa di chiarimenti in ordine alla prospettata eccezione e di essere stato vittima di un sinistro che lo aveva costretto a cure ospedaliere molto incisive tanto da essere stato dimesso solo in data 11.10.2014.
Deve osservarsi, quindi, la non contestata sussistenza da parte di IC EN del rapporto stante la stipula del contratto d'appalto e dell'esecuzione degli stessi lavori da parte della FU AR S.r.l., a differenza della determinazione del quantum ancora dovuto alla ditta ingiungente.
Anche detto motivo appare del tutto infondato alla luce della documentazione depositata ritualmente nel primo grado del giudizio in base alla quale è possibile ricavare la correttezza dell'importo ingiunto a titolo di pagamento delle spese straordinarie relative ai lavori di ristrutturazione del fabbricato: in particolare, il riparto consuntivo (documento allegato 7 della memoria n. 2 ex art. 183, VI comma,
c.p.c. depositata dal Condominio) riporta l'importo di € 6.707,96 a debito di
IC EN (in solido con i comproprietari), come comunicato da parte del
9 Condominio alla richiesta della FU AR S.r.l. del 20.5.2014 con riferimento alla quota non corrisposta da parte di IC EN (cfr. in atti).
Tale documento non è stato contestato nel giudizio di opposizione ed è stato espressamente confermato dall'Amministratore del Condominio in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 18.5.2017).
Di poi, alcun dubbio può ritenersi ancora sussistente in merito alla dedotta possibile duplicazione della somma ingiunta a IC EN da parte della FU AR
S.r.l. rispetto a quella, pressocchè, contestuale ingiuntagli dal Condominio posto che, con riferimento a quest'ultimo, il decreto ingiuntivo n. 908/2014 ha ad oggetto il debito accumulato per le quote condominiali ordinarie (cfr. riparto preventivo per esercizio ordinario 2013/2014 di cui all'allegato 6 depositato nel primo grado del giudizio dal Condominio), come approvate con delibera condominiale del 13.12.2013, per € 5.069,83 (cfr. in atti).
Peraltro, trattasi di circostanza incontestata da parte di IC EN che anche con le memorie di replica del presente grado precisa che “dalle delibere assembleari citata dai presunti creditori e allegate alla produzione di questa difesa risulta un debito in capo al IC EN pari ad € 5.069,83 pari all'importo del decreto ingiuntivo di cui al pignoramento presso terzi e quindi già soddisfatto in sede esecutiva”.
Né le risultanze della prova per interrogatorio formale depongono in favore della tesi sostenuta da IC EN avendo l'Amministratore confermato di tenere due distinte contabilità per quella ordinaria e straordinaria e che il decreto ingiuntivo emesso su istanza del Condominio non comprendeva le quote straordinarie, inerenti i lavori di ristrutturazione eseguiti da parte della FU AR S.r.l..
Invece, come facilmente desumibile dalla documentazione depositata in giudizio dal
Condominio, quest'ultimo teneva una doppia contabilità (ordinaria e straordinaria), confermata tra l'altro dallo stesso Amministratore in sede di interrogatorio formale, che mai avrebbe potuto creare confusione tra le due poste debitorie per cui non residua dubbio alcuno sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto ed emesso su ricorso della FU AR S.r.l. in quanto avente ad oggetto quote condominiali per i lavori straordinari, come sopra precisato. Infine, a risolvere ogni dubbio depone la delibera assembleare del 13.12.2013, alla presenza di IC EN, con cui,
10 come già suesposto, si invita l'Amministratore ad agire in giudizio per le sole quote condominiali ordinarie nei confronti dei condomini morosi mentre per quelle straordinarie a fornire l'elenco dei condomini morosi e degli importi da questi dovuti affinchè la impresa FU provvedesse personalmente e direttamente al recupero delle somme dovutegli.
In tali termini, quindi, in pieno accoglimento dell'appello, va respinta l'opposizione proposta da IC EN e, quindi, confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
1320/2014 pronunciato in data 13.10.2014 dal Tribunale di Benevento su ricorso della
FU AR S.r.l..
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la totale soccombenza di
IC EN (anche nei confronti del Condominio il cui intervento in giudizio si
è reso necessario a fronte delle eccezioni introdotte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di IC EN e del Condominio di via Rummo n. 2 in Benevento, avverso la sentenza n. 503/2019 pronunciata in data 19 marzo 2019 dal
Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da IC EN e conferma il decreto ingiuntivo n. 1320/2014 pronunciato in data 13.10.2014 dal Tribunale di
Benevento su ricorso della FU AR S.r.l.;
b) condanna IC EN al pagamento delle spese del doppio grado in favore della FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 3.288,50, di cui € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna IC EN al pagamento delle spese del doppio grado in favore del Condominio di via Rummo n. 2 in Benevento, in persona
11 dell'Amministratore pro-tempore, che si liquidano, per il primo grado, in €
2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – VI sezione civile − riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
Dr.ssa Assunta d'Amore – Presidente rel.
Dr. Giorgio Sensale – Consigliere
Dr. Fabio Magistro – Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4636 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 503/2019 pronunciata in data 19 marzo 2019 dal Tribunale di Benevento, vertente
TRA
FU NA S.R.L., con sede in Benevento alla contrada San Giovanni
(01125410629), in persona dell'Amministratore e legale rappresentante pro tempore,
FU AN, rappresentata e difesa dall'Avv. Mauro Bufis ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Benevento alla via Umberto I n° 4 appellante
E
IO EN ([...]), rappresentato e difeso dall'Avv.
Luca Cavuoto ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Benevento alla Via
Colonnette n. 1 appellato
NONCHE'
CONDOMINIO DI VIA RUMMO N.2 IN BENEVENTO (92005450629), in persona dell'Amministratore, rag. Raffaele Cusano, rappresentato e difeso dall'Avv.
Alessandro Cefalo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio di Benevento alla via Umberto I n. 4
1 appellato
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle Parti hanno concluso come da atti, verbali di causa e note di trattazione scritta da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La FU AR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, chiedeva e otteneva il decreto ingiuntivo n. 1320/2014 pronunciato dal Tribunale di Benevento in data 13.10.2014 per un importo pari a € 6.707,96 ex art. 63 disp. Att. C.c. ed ex art. 13 del contratto di appalto stipulato con il Condominio di via Gaetano Rummo n. 2 per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria avendo percepito solo una parte del compenso pattuito e ottenuto dall'Amministratore i nominativi dei condomini morosi tra cui, IC EN.
Avverso tale decreto ingiuntivo IC EN proponeva opposizione, con atto di citazione notificato in data 1.12.2014, dinanzi al Tribunale di Benevento sostenendo la carenza di legittimazione attiva della FU AR S.r.l., nonché
l'insussistenza del credito in quanto già azionato dal Condominio con decreto ingiuntivo n. 908/2014 emesso dal Tribunale di Benevento cui aveva fatto seguito atto di pignoramento pressi terzi.
Si costituiva la FU AR S.r.l. la quale, nel merito, deduceva che il credito oggetto dell'ingiunzione era relativo esclusivamente ai lavori di ristrutturazione e che, pertanto, non poteva essere confuso con altra ingiunzione;
in ordine alla eccepita carenza di legittimazione attiva sosteneva, invece, la corretta applicazione dell'art. 63 disp. Att. C.c. in quanto legittimante un'azione diretta del creditore del condominio, nell'inerzia di quest'ultimo, nei confronti di quei condomini indicati dall'Amministratore quali morosi, rappresentando che, al più, poteva rendersi necessaria la partecipazione del Condominio nel giudizio considerata la possibilità di equiparare l'azione ex art. 63 disp. Att. C.c. a quella ex art. 2900 c.c.; aggiungeva, inoltre, come la facoltà di agire direttamente nei confronti dei condomini morosi comunicati dall'Amministratore era prevista nello stesso contratto di appalto.
Concludeva, quindi, per il rigetto dell'opposizione e, in subordine, per l'accertamento di quanto dovuto a saldo della quota riferibile a IC EN in
2 relazione ai lavori di ristrutturazione straordinaria del fabbricato condominiale con relativa sua condanna al pagamento dell'importo accertato.
Nel giudizio interveniva il Condominio di via Rummo n. 2 il quale eccepiva l'infondatezza nel merito della opposizione posto che il decreto ingiuntivo n.
908/2014, a cui era stato fatto riferimento, aveva ad oggetto il pagamento di quote condominiali ordinarie e non quelle portate dal decreto ingiuntivo opposto e relative alla morosità accumulata in relazione alle quote di natura straordinaria, calcolate in ordine ai lavori di ristrutturazione eseguiti dalla FU AR S.r.l. in favore del
Condominio; a sostegno della dedotta tesi precisava che i lavori di ristrutturazione straordinaria erano stati inseriti in una contabilità separata. Quindi, il Condominio chiedeva il rigetto dell'opposizione e la condanna dell'opponente al pagamento del debito in via diretta in favore della FU AR S.r.l. e, in via subordinata, nell'ipotesi in cui la società fosse stata ritenuta non legittimata, in favore del
Condominio.
Acquisita documentazione varia e ammessi ed espletati gli interrogatori formali del
Condominio, in persona dell'Amministratore pro-tempore, Raffaele Cusano, e della
FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, FU
AN, il Tribunale pronunciava, in data 19.3.2019, la sentenza n. 503/2019 con cui, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e compensava le spese di lite.
In particolare, il Tribunale, richiamati i principi generali in tema di onere della prova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, così riteneva: “parte opposta non ha provato il buon fondamento della propria pretesa, non avendo prodotto la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo, nè cartaceamente (come evincibile anche dall'indice del fascicolo di parte regolarmente certificato per il deposito dal cancelliere ai sensi dell'art. 74 disp. att. c.p.c.), nè telematicamente, la domanda non può che essere disattesa. Il fascicolo di parte relativo al ricorso monitorio è, verosimilmente, inserito in quel procedimento, ma trattasi di procedimento autonomo e diverso. Nè può ritenersi sufficiente per la prova del credito, la documentazione prodotta da parte opponente, comunque utilizzabile ai fini della decisione, perchè essa attiene alla individuazione della diversa posizione debitoria dell'opposto, nel procedimento relativo alle spese di ordinaria
3 amministrazione, mentre da essa nessun utile elemento può trarsi per affermare la fondatezza della diversa pretesa fatta valere in questa sede. Ed in vero, in assenza di riscontro è da ritenersi che neanche vi sia prova sufficiente per affermare che non vi sia sovrapposizione o reiterazione di pretese fondate sul medesimo titolo (spese di ristrutturazione).”.
Avverso detta sentenza proponeva appello, con atto di citazione notificato in data
16.10.2019, la FU AR S.r.l. invocandone l'integrale riforma e sostenendo a fondamento del proposto gravame la “errata/omessa valutazione della documentazione versata in atti/vizio di motivazione/omessa pronuncia”.
A tal uopo l'appellante evidenziava di aver depositato in data 13 giugno 2015 con la memoria n. 2 ex art. 183, sesto comma, c.p.c. i medesimi documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio e, segnatamente: 1) contratto di appalto;
2) delibera assembleare del 26 aprile 2012; 3) SAL n.1; 4) SAL n.2; 5) SAL n.3; 6) comunicazione dell'Amministratore; 7) messa in mora n.1; 8) messa in mora n.2 tanto che, all'udienza del 18 maggio 2017, l'Amministratore di Condominio, in sede di interrogatorio formale, era stato chiamato a fornire dichiarazioni proprio su tale documentazione.
Aggiungeva che ben avrebbe potuto il Tribunale, visionati il contratto di appalto, la delibera assembleare con cui erano stati affidati i lavori all'appellante e i relativi tre
S.A.L., ritenere sussistente il rapporto tra il Condominio e la FU AR S.r.l. ed evincere l'ammontare del debito ascrivibile a IC EN (in solido con gli altri comproprietari) dalla lettura dei bilanci e dei riparti, dalle messe in mora inviate dalla FU AR S.r.l. al Condominio e, dunque, dall'inerzia di quest'ultimo nel provvedere al recupero delle relative quote e dalla comunicazione dei condomini morosi fornita dall'Amministratore del Condominio in forza della quale era stato richiesto il decreto ingiuntivo opposto.
Infine, quanto alla possibile duplicazione delle somme ingiunte a IC EN, come da quest'ultimo fatto valere con l'opposizione, l'appellante precisava che le somme indicate nel decreto ingiuntivo n. 908/2014 non avevano alcuna attinenza con quelle portate dal decreto ingiuntivo 1320/2014 opposto, in quanto riferentesi alla debitoria accumulata per le quote condominiali ordinarie.
4 Radicato il contraddittorio, si costituivano IC EN, instando per l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art.342 c.p.c. e l'infondatezza nel merito, e il Condominio che concludeva onde sentir accogliere l'appello e per l'effetto, riformare la sentenza accertando e dichiarando infondata la proposta opposizione a decreto ingiuntivo, confermando il decreto ingiuntivo n.1320/2014 emesso dal
Tribunale di Benevento e, in subordine, per sentir accogliere l'appello e condannare
IC EN alla corresponsione dell'importo di € 6.707,96 o del diverso importo ritenuto di giustizia in favore del Condominio o della FU AR S.r.l. a titolo di quote condominiali per lavori straordinari non versate, con il favore delle spese di giudizio.
Acquisito il fascicolo telematico del primo grado del giudizio, all'udienza del 9 gennaio 2025, trattata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte, riassegnata la causa alla dr.ssa Assunta d'Amore per cessazione dal servizio del relatore, dr.ssa Erminia
Baldini, e trattandosi di causa di risalente iscrizione a ruolo rientrante nell'obiettivo di smaltimento del PNRR, la riservava in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 c.p.c..
Va preliminarmente dichiarata l'ammissibilità dell'appello stante la tempestività della notifica dell'atto di citazione (16.10.2019) rispetto alla pubblicazione della sentenza di primo grado (19.3.2019), nonché la sua procedibilità essendo avvenuta la costituzione nei dieci giorni successivi (25.10.2019).
Occorre, quindi, riconoscere che i motivi di censura, al contrario di quanto sostenuto da IC EN, soddisfano i requisiti di specificità richiesti dall'art. 342 c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis alla presente controversia, essendo stati chiaramente individuati i passi della motivazione della sentenza gravata sottoposti a critica e la diversa ricostruzione dei fatti prospettata dall'appellante, tenuto altresì conto della compiuta difesa predisposta dalla parte avversaria in tal modo evidenziando di aver compreso le ragioni delle doglianze. In definitiva, la parte appellante si è dimostrata in grado di rappresentare alla Corte un contenuto completo delle proprie doglianze così da permettere il raffronto immediato fra le motivazioni della sentenza impugnata e quelle addotte nell'atto di appello. Ha tenuto, difatti, conto delle parti di motivazione che non si condividono e su cui si
5 sono basate le decisioni del primo giudice e per le singole statuizioni e per le singole parti di motivazione oggetto di doglianza ha articolato le modifiche invocate, con ricostruzione di tutte le conclusioni, anche di quelle formulate in via subordinata.
Va, poi, precisato che il fascicolo d'ufficio del primo grado del giudizio è stato acquisito in formato telematico in cui sono visibili gli atti difensivi delle Parti a cominciare dalla memoria ex art.183, comma 6, n.1 c.p.c.; tuttavia, l'appellante, fin con l'atto introduttivo del presente grado di giudizio, ha provveduto a depositare copia di tutti i verbali di udienza (cfr. deposito telematico dell'appellante del
25.10.2019) e ciascuna parte ha depositato il rispettivo fascicolo di parte del primo grado del giudizio così che la Corte ha a disposizione tutti gli elementi per la definizione della controversia.
L'appellante con un unico complesso motivo lamenta che il Tribunale ha errato nel ritenere che non fosse stata depositata la documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo avente ad oggetto il recupero del credito derivante da oneri condominiali straordinari, maturati dalla FU AR S.r.l. in virtù dei lavori appaltatigli dal Condominio di Via Rummo n.2 in Benevento.
Il motivo è fondato.
Ed, invero, la consultazione del fascicolo telematico consente di verificare che in data
13 giugno 2015 con la memoria ex art. 183, VI comma, n.2 c.p.c., l'odierna appellante,
FU AR S.r.l., depositava i medesimi documenti allegati al fascicolo del procedimento monitorio (con identica numerazione) e, segnatamente,: 1) contratto di appalto;
2) delibera assembleare del 26 aprile 2012; 3) SAL n.1; 4) SAL n.2; 5) SAL n.3;
6) comunicazione dell'Amministratore; 7) messa in mora n.1; 8) messa in mora n.2.
Peraltro, anche il Condominio, intervenuto nel giudizio, depositava, in data
15.6.2015, la medesima documentazione, integrata da ulteriori documenti, e, in particolare: 1) ricorso per decreto ingiuntivo e decreto n. 908/14; 2) delibera assembleare del 13 dicembre 2013; 3) bilancio consuntivo;
4) riparto consuntivo;
5) bilancio preventivo;
6) riparto preventivo;
7) riparto spese straordinarie;
8) SAL 1; 9)
SAL 2; 10) SAL 3; 11) delibera del 13 dicembre 2013; 12) delibera del 27 novembre
2012; 13) delibera del 26 aprile 2012; 14) comunicazione amministratore.
6 Trattasi, inoltre, di documentazione espressamente acquisita al fascicolo d'ufficio dal
Tribunale, giusta ordinanza pronunciata in data 10.3.2016 (cfr. ordinanza depositata in via telematica).
Va, infine al riguardo, ricordato l'orientamento più recente della giurisprudenza di legittimità in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, secondo cui, avuto riguardo alla mancanza di autonomia del procedimento sommario che si apre con il ricorso monitorio, rispetto a quello ordinario che s'instaura a seguito dell'opposizione, i documenti allegati al ricorso, che ai sensi dell'art. 638, terzo comma, c.p.c. restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine di cui all'art. 641, primo comma, c.p.c., non possono essere considerati nuovi nei successivi sviluppi del processo, essendo rimasti esposti al contraddittorio delle parti, anche se non prodotti nuovamente nella fase di opposizione, e dovendo quindi ritenersi acquisiti al processo, in virtù del principio di non dispersione della prova, sicché, ove siano in seguito allegati all'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili, non soggiacendo la loro produzione alla preclusione di cui all'art. 345, terzo comma, c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 10/07/2015, n. 14475; Cass., Sez.
II, 4/04/2017, n. 8693; in termini sostanzialmente identici, cfr. anche, relativamente alla produzione dei documenti dopo la scadenza del termine di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c., Cass., Sez. VI, 31/07/2019, n. 20584).
Ciò posto e andandosi a esaminare i motivi di opposizione avanzati da IC
EN va osservato quanto all'eccepito difetto di legittimazione da parte della FU
AR S.r.l. in luogo dell'Amministratore del Condominio ai sensi dell'art.63 disp.
Att. C.c. (cfr. atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo) che la citata norma di legge, che riserva al terzo creditore la legittimazione sostitutiva all'esercizio del diritto dell'Amministratore del Condominio di riscuotere gli oneri condominiali straordinari, non può trovare applicazione posto che il contratto tra il Condominio e la società esecutrice dei lavori e la delibera condominiale di approvazione del relativo preventivo del 26.4.2012 intervenivano nella vigenza del menzionato articolo nella sua previsione anteriore alla riforma introdotta dalla L. 220/2012, entrata in vigore il 18.6.2013.
7 Tuttavia, la pretesa appare giustificata in virtù del pur richiamato contratto di appalto e, specificamente, in virtù della previsione della clausola n.13) del contratto di appalto, stipulato dalla FU AR S.r.l. con il Condominio, secondo cui
“l'appaltatore accetta sin d'ora, nel caso di mancato e/o ritardato pagamento da parte del
Condominio di assumere a mezzo dell'amministrazione condominiale i nominativi di coloro che non hanno versato le quote pro-quota spettanti alla loro proprietà e di attivare qualsivoglia azione di rivalsa direttamente verso questi ultimi esonerando dal vincolo di solidarietà i partecipanti al Condominio”.
Procedendo ad interpretare la volontà delle parti espressa nel contratto di appalto ai sensi degli art. 1362 e ss. c.c. deve affermarsi che le parti hanno inteso ribadire in sede contrattuale quanto ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, a partire dalla pronuncia resa dalla Suprema Corte di Cassazione a sezioni unite in data 8.4.2008 n.
9148, in ordine alla esclusione della solidarietà nelle obbligazioni a carico dei condomini, prevedendo infatti, come modalità di corresponsione del prezzo, il relativo versamento, subordinando il pagamento allo stato di avanzamento dei lavori e, quindi, stabilendo il diritto per l'appaltatore, nell'ipotesi di esecuzione dei lavori e di somme impagate, di agire esclusivamente soltanto nei confronti dei condomini proprietari morosi, “esonerando dal vincolo di solidarietà i partecipanti al Condominio”.
Da tanto non consegue il difetto di legittimazione della FU AR S.r.l., che si ripete era parte del contratto di appalto richiamato;
legittimazione peraltro espressamente prevista nella citata clausola 13), come innanzi riportata, in favore dell'appaltatore di agire nei confronti del singolo condomino moroso, escludendo il vincolo di solidarietà.
In definitiva, la Corte ritiene che correttamente la FU AR S.r.l. abbia agito con ricorso monitorio per il pagamento del corrispettivo dovutogli per l'esecuzione dai lavori di cui al contratto di appalto dal momento che, secondo la previsione ivi contenuta, il titolo esecutivo giudiziale ben poteva formarsi direttamente nei confronti del singolo condomino, una volta ottenuto dal Condominio i nominativi di coloro che “che non hanno versato le quote pro-quota spettanti alla loro proprietà”.
Da tanto consegue che le doglianze dell'opponente in ordine al difetto di legittimazione della FU AR S.r.l. devono ritenersi destituite di fondamento,
8 vieppiù, in considerazione della delibera assembleare del 13.12.2013 in base alla quale “…per quanto riguarda le morosità relative alle quote straordinarie in considerazione di quanto indicato nel contratto di appalto sottoscritto con l'impresa FU, i presenti non ritengono di dover impegnare il condominio in prima persona per il recupero delle somme dei condòmini morosi, poiché è un'attività di competenza della ditta appaltatrice. I presenti invitano l'Amministratore a fornire senza indugio alla ditta FU l'elenco dei condomini morosi con importi annessi (si intendono gli importi dovuti all'impresa fino all'ultimo S.A.L. certificato dal DD.LL.) onde consentire le azioni le legali necessarie”, delibera adottata alla presenza personale di IC EN che non ha affatto dedotto di averla impugnata.
Passando, quindi, a esaminarsi il secondo motivo di opposizione a decreto ingiuntivo con esso IC EN sostanzialmente eccepiva di essere stato aggredito per lo stesso credito da parte della FU AR S.r.l. con il decreto ingiuntivo n.
1320/2014 per la somma di € 6.707,96 e dal Condominio con atto di pignoramento presso terzi e, segnatamente, con il decreto ingiuntivo n. 908/2014 per la somma di €
5.069,83 (cfr. atto di opposizione a decreto ingiuntivo); l'opponente aggiungeva a giustificazione della necessità della proposta opposizione di essere in attesa di chiarimenti in ordine alla prospettata eccezione e di essere stato vittima di un sinistro che lo aveva costretto a cure ospedaliere molto incisive tanto da essere stato dimesso solo in data 11.10.2014.
Deve osservarsi, quindi, la non contestata sussistenza da parte di IC EN del rapporto stante la stipula del contratto d'appalto e dell'esecuzione degli stessi lavori da parte della FU AR S.r.l., a differenza della determinazione del quantum ancora dovuto alla ditta ingiungente.
Anche detto motivo appare del tutto infondato alla luce della documentazione depositata ritualmente nel primo grado del giudizio in base alla quale è possibile ricavare la correttezza dell'importo ingiunto a titolo di pagamento delle spese straordinarie relative ai lavori di ristrutturazione del fabbricato: in particolare, il riparto consuntivo (documento allegato 7 della memoria n. 2 ex art. 183, VI comma,
c.p.c. depositata dal Condominio) riporta l'importo di € 6.707,96 a debito di
IC EN (in solido con i comproprietari), come comunicato da parte del
9 Condominio alla richiesta della FU AR S.r.l. del 20.5.2014 con riferimento alla quota non corrisposta da parte di IC EN (cfr. in atti).
Tale documento non è stato contestato nel giudizio di opposizione ed è stato espressamente confermato dall'Amministratore del Condominio in sede di interrogatorio formale (cfr. verbale di udienza del 18.5.2017).
Di poi, alcun dubbio può ritenersi ancora sussistente in merito alla dedotta possibile duplicazione della somma ingiunta a IC EN da parte della FU AR
S.r.l. rispetto a quella, pressocchè, contestuale ingiuntagli dal Condominio posto che, con riferimento a quest'ultimo, il decreto ingiuntivo n. 908/2014 ha ad oggetto il debito accumulato per le quote condominiali ordinarie (cfr. riparto preventivo per esercizio ordinario 2013/2014 di cui all'allegato 6 depositato nel primo grado del giudizio dal Condominio), come approvate con delibera condominiale del 13.12.2013, per € 5.069,83 (cfr. in atti).
Peraltro, trattasi di circostanza incontestata da parte di IC EN che anche con le memorie di replica del presente grado precisa che “dalle delibere assembleari citata dai presunti creditori e allegate alla produzione di questa difesa risulta un debito in capo al IC EN pari ad € 5.069,83 pari all'importo del decreto ingiuntivo di cui al pignoramento presso terzi e quindi già soddisfatto in sede esecutiva”.
Né le risultanze della prova per interrogatorio formale depongono in favore della tesi sostenuta da IC EN avendo l'Amministratore confermato di tenere due distinte contabilità per quella ordinaria e straordinaria e che il decreto ingiuntivo emesso su istanza del Condominio non comprendeva le quote straordinarie, inerenti i lavori di ristrutturazione eseguiti da parte della FU AR S.r.l..
Invece, come facilmente desumibile dalla documentazione depositata in giudizio dal
Condominio, quest'ultimo teneva una doppia contabilità (ordinaria e straordinaria), confermata tra l'altro dallo stesso Amministratore in sede di interrogatorio formale, che mai avrebbe potuto creare confusione tra le due poste debitorie per cui non residua dubbio alcuno sulla legittimità del decreto ingiuntivo opposto ed emesso su ricorso della FU AR S.r.l. in quanto avente ad oggetto quote condominiali per i lavori straordinari, come sopra precisato. Infine, a risolvere ogni dubbio depone la delibera assembleare del 13.12.2013, alla presenza di IC EN, con cui,
10 come già suesposto, si invita l'Amministratore ad agire in giudizio per le sole quote condominiali ordinarie nei confronti dei condomini morosi mentre per quelle straordinarie a fornire l'elenco dei condomini morosi e degli importi da questi dovuti affinchè la impresa FU provvedesse personalmente e direttamente al recupero delle somme dovutegli.
In tali termini, quindi, in pieno accoglimento dell'appello, va respinta l'opposizione proposta da IC EN e, quindi, confermato il decreto ingiuntivo opposto n.
1320/2014 pronunciato in data 13.10.2014 dal Tribunale di Benevento su ricorso della
FU AR S.r.l..
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la totale soccombenza di
IC EN (anche nei confronti del Condominio il cui intervento in giudizio si
è reso necessario a fronte delle eccezioni introdotte con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo) e vengono liquidate come da dispositivo.
PQM
La Corte di Appello di Napoli – Sesta sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto dalla FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nei confronti di IC EN e del Condominio di via Rummo n. 2 in Benevento, avverso la sentenza n. 503/2019 pronunciata in data 19 marzo 2019 dal
Tribunale di Benevento, così provvede:
a) accoglie l'appello e, per l'effetto, in totale riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da IC EN e conferma il decreto ingiuntivo n. 1320/2014 pronunciato in data 13.10.2014 dal Tribunale di
Benevento su ricorso della FU AR S.r.l.;
b) condanna IC EN al pagamento delle spese del doppio grado in favore della FU AR S.r.l., in persona del legale rappresentante pro- tempore, che si liquidano, per il primo grado, in € 2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 3.288,50, di cui € 2.906,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge;
c) condanna IC EN al pagamento delle spese del doppio grado in favore del Condominio di via Rummo n. 2 in Benevento, in persona
11 dell'Amministratore pro-tempore, che si liquidano, per il primo grado, in €
2.540,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge e, per il presente grado, in € 2.906,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli nella Camera di Consiglio del 13 marzo 2025.
La Presidente est. dr.ssa Assunta d'Amore
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