Sentenza 3 maggio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 03/05/2004, n. 8356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8356 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. LAMORGESE Antonio - Consigliere -
Dott. DE RENZIS Alessandro - rel. Consigliere -
Dott. TOFFOLI Saverio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IS US, elettivamente domiciliato in Roma, Viale Castrense 7, presso lo studio dell'Avv. Domenico Porrone, rappresentato e difeso dall'Avv. FA TT del foro di Isernia come da procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
RETE FERROVIARIA ITALIANA S.p.A. (già FERROVIE DELLO STATO S.p.A.) in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via Sesto Rufo 23, presso lo studio dell'Avv. Lucio V. Moscarini, che la rappresenta e difende per mandato a margine del controricorso rilasciato dal dirigente Avv. Giancarlo Alvino, procuratore speciale per atto notaio Castellini di Roma 4.7.2001 rep. n. 63122;
- controricorrente -
per la cassazione della sentenza n. 70 della Corte di Appello di Campobasso del 4.10.2000/16.10.2000 nella causa iscritta al n. 110 del R.G. anno 2000.
Sentito il P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Napoletano IU, che in data 9.6.2003 ha così concluso: "La Corte Suprema di Cassazione, riunita in Camera di Consiglio, visto l'art. 375 C.P.C., respinga il ricorso per manifesta infondatezza".
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, IU NA, già dipendente delle Ferrovie dello Stato, premesso che l'indennità di buonuscita, in violazione dei contratti collettivi di categoria del 1990/1994, gli era stata corrisposta sulla base dello stipendio in godimento alla data del suo collocamento in quiescenza, avvenuto in data successiva al 1^ 11.1992, senza tenersi conto dei miglioramenti economici previsti dal contratto per l'intero triennio di vigenza, conveniva in giudizio la S.p.A. Ferrovie dello Stato per sentirla condannare alla relativa riliquidazione con il computo nella base di calcolo dei miglioramenti di stipendio. La convenuta costituendosi contestava le avverse deduzioni e chiedeva il rigetto della domanda. All'esito l'adito Tribunale di Isernia con sentenza del 1.2.2000 dichiarava prescritto il diritto azionato dal ricorrente. Tale decisione, a seguito di appello proposto dal NA, veniva confermata dalla Corte di Appello di Campobasso con sentenza depositata il 16.10.2000. La Corte di Appello, in particolare, osservava preliminarmente che nella fattispecie il diritto azionato, in conformità alle determinazioni del primo giudice, si era prescritto per decorso del termine quinquennale ex art. 2948 n. 5 Cod. Civ.: il termine iniziale era da fissare alla data (1 novembre 1992) della cessazione dal servizio dell'interessato e non a quella (28 aprile 1993) in cui venne portata a conoscenza l'esatto ammontare della buonuscita, mentre il primo atto interruttivo risaliva al 17 febbraio 1998. La stessa Corte, pur considerando assorbente la statuizione sulla intervenuta prescrizione, riteneva comunque che non potessero avere favorevole seguito le doglianze dell'appellante con riguardo al merito della controversia.
Contro tale sentenza ricorre per Cassazione il NA con due motivi.
Resiste la Rete Ferroviaria Italiana (già Ferrovie dello Stato) con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 C.P.C. Il P.G. ha presentato ai sensi dell'art. 375 C.P.C., le conclusioni riportate in epigrafe.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In via preliminare va disattesa la richiesta in data 6.2.2004 di interruzione del procedimento per il decesso del difensore FA TT avvenuto in data 11.11.2003, in quanto il giudizio di Cassazione- dominato dall'impulso di ufficio - non è suscettibile di interruzione per il verificarsi degli eventi previsti dagli artt. 299, 300 e 301 C.P.C., ed in particolare per il verificarsi della morte del difensore (in questo senso ex plurimis Cass. sentenza n. 5765 del 27 giugno 1997, Cass. sentenza n. 5695 del 9 giugno 1999).
2. Con il primo motivo il ricorrente contesta l'impugnata sentenza nella parte in cui è stata confermata la prescrizione del suo diritto a fronte dell'azionata pretesa creditoria concernente la riliquidazione dell'indennità di buonuscita.
Il ricorrente in particolare sostiene che nel caso in esame, pur trattandosi di prescrizione quinquennale, il relativo termine comincia a decorrere non dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, ma dal giorno in cui il soggetto viene a conoscenza in modo sicuro ed incontrovertibile del proprio credito. Ciò posto, nella fattispecie l'inizio della prescrizione sarebbe da fissare al 28 aprile 1993, data di emissione del provvedimento di liquidazione della buonuscita, e non al 1 novembre 1992, data del pensionamento. La censura è priva di pregio e va disattesa.
Secondo consolidata giurisprudenza, che si ritiene di condividere, la prescrizione del credito relativo all'indennità di buonuscita, prevista in favore del personale autoferrotranviario, inizia a decorrere dalla cessazione del rapporto di lavoro, che segna il momento di maturazione del diritto, al quale corrisponde un'obbligazione unica e non frazionabile. Pertanto nessun rilevo assume la circostanza che solo successivamente con l'elaborazione dei conteggi di liquidazione, l'interessato venga a conoscenza dell'esatto ammontare della buonuscita. Il giudice di appello ha fatto corretta applicazione del richiamato indirizzo giurisprudenziale ritenendo decorso il termine quinquennale di prescrizione, atteso che, risalendo - come già dettola cessazione del rapporto al 1 novembre 1992, il primo atto interruttivo è intervenuto il 17 febbraio 1998.
3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 14 e dell'art. 36 della legge n. 829 del 1973, in relazione agli artt. 37, 38-5^ comma-, 83-6^ comma-, 96-4^ comma-, 107 del CCNL del 18.7.1991 relativo alla fattispecie in esame.
Tale doglianza, attinente al merito della controversia, può ritenersi assorbita e superata in conseguenza del rigetto del primo motivo.
4. In conclusione in base alle esposte considerazioni il ricorso è manifestamente infondato e va rigettato,
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in E. 20,00, oltre E. 1000/00 per onorari.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2004