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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 872 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N.R.G. 196/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 196/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Teresa Celani
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carla Conti
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
557/2024 pubblicata in data 27/8/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: ”….. in riforma della sentenza impugnata,….: statuire che nulla
é dovuto a quale assegno divorzile in virtù delle accertate Controparte_1
pagina 1 di 18 capacità lavorative della medesima nonché dell'attività svolta che le consente autonomia economica o comunque per le evidenti difficoltà nella ricostruzione dei suoi redditi;
In via meramente subordinata determinare l'assegno divorzile dovuto alla sig.ra nella misura che l'Ecc.mo Magistrato adito riterrà Controparte_1 congrua in ordine all'attività lavorativa svolta dalla sig.ra e comunque non superiore ad €200,00 mensili rivalutabili agli indici ISTAT”.
In via istruttoria: …Ci si rimette alla valutazione della Corte d'Appello sull'opportunità di un rinnovo dell'indegine in ordine alle prestazioni da libero professionista offerte dalla all'interno dell'associazione, con CP_1
l'acquisizione dello statuto, e di tutti i libri contabili dal 1 gennaio 2019.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata: “…..1.) Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio”
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 557/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto da nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, già beneficiaria di assegno di mantenimento in base alla sentenza di separazione personale tra le parti – dato atto che nel corso del giudizio era stata emessa la sentenza n.
682/2020 sullo status - ha accertato il diritto della di percepire detto CP_1 assegno nella misura di € 700,00 mensili – oltre rivalutazione ISTAT – posto a carico del ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente la disparità economica tra le parti, la non adeguata autosufficienza economica della , il sacrificio CP_1
pagina 2 di 18 delle opportunità professionali della donna nell'interesse della famiglia ed ha tenuto in considerazione la capacità lavorativa della richiedente, l'età e le complessive condizioni di salute della medesima, nonché la durata trentennale del vincolo matrimoniale.
II) Avverso detta sentenza ha ritualmente proposto appello Parte_1 che, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione contestando l'an
e il quantum dell'assegno divorzile ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della statuizione in favore della in virtù CP_1 dell'autosufficienza economica e della capacità lavorativa della medesima e, in via subordinata, la rideterminazione dell'assegno nella misura non superiore a €
200,00 mensili.
III) , costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato le domande avversarie, deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cinque giorni, all'appellante, per replicare alla costituzione di controparte e di ulteriori cinque giorni, ad entrambe le parti, per eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la erronea valutazione delle prove in merito alla attività lavorativa della rilevando CP_1 che:
le investigazioni private hanno dimostrato che la svolgeva un'attività CP_1 professionale continuativa, con accesso autonomo ai locali della scuola e gestione diretta dei clienti;
ella ha piena qualifica professionale spendibile sia come insegnante (rilascia diplomi) che come operatrice, e non è quindi un soggetto che, in condizione di pagina 3 di 18 debolezza, è stata costretta ad accettare un lavoro non regolare, atteso che ella svolge, consapevolmente, il proprio lavoro in modo non regolare;
di conseguenza non è pertinente il richiamo effettuato dal primo giudice alla ordinanza della Cassazione n. 29627/2022 laddove la donna, ritenuta percettrice dell'assegno, aveva visto interrompersi il matrimonio in età matura ed era stata costretta ad accettare un lavoro come colf “in nero”, non avendo alcuna qualifica professionale.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile (Cass. ordinanza n. 1897/2024), lamenta la violazione del principio secondo cui l'assegno non può configurarsi come
“rendita parassitaria dovendo invece stimolare l'autonomia economica del coniuge” ed osserva che la ha dimostrato di possedere competenze CP_1 professionali spendibili sul mercato, come confermato dalla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva, dalla sua presenza sui social network professionali, dall'esercizio della pratica del massaggio, dalla sottoscrizione dei diplomi.
1.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la capacità reddituale della avendo CP_1
“minimizzato” l'entità delle risorse economiche della donna desumibili dal fatto che ella ha effettuato spese e investimenti incompatibili con l'incapacità di procurarsi redditi adeguati - acquistando una nuova autovettura “Renault Captur” al prezzo di € 14.743, 68, la quota di comproprietà della casa familiare al prezzo di € 50.000,00 e stipulando un contratto di mutuo insieme al figlio per l'acquisto di un appartamento a lui intestato, prestando la relativa garanzia.
1.4) Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nel punto in cui il Tribunale ha omesso di considerare la mancata prova da parte della di avere sacrificato concrete opportunità professionali per CP_1 favorire la famiglia.
In virtù della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile,
l'appellante sostiene che la non ha dimostrato di avere contribuito in CP_1 modo significativo alla vita familiare e alla crescita professionale dell'ex coniuge pagina 4 di 18 né ha dimostrato che la scelta di dedicarsi alla famiglia le ha pregiudicato specifiche opportunità lavorative.
L'appellante deduce che in costanza di matrimonio la svolgeva CP_1 attività lavorativa e sostiene che il trasferimento della donna da Roma a Ascoli
Piceno per seguire il marito - circostanza valorizzata dal primo giudice - è avvenuto in giovane età e non può considerarsi di per sé sufficiente a giustificare l'assegno divorzile, in mancanza della prova delle effettive e concrete rinunce professionali.
1.5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la capacità lavorativa residua della resistente ed ha attribuito eccessivo rilievo alle condizioni di salute della atteso che non CP_1
è stata svolta una adeguata istruttoria sulla effettiva incidenza delle patologie lamentate sulla capacità lavorativa, la documentazione medica è stata prodotta tardivamente e le crisi d'ansia e l'osteoporosi non implicano la impossibilità di svolgere l'attività di operatrice shiatsu.
1.6) Con il sesto ed ultimo motivo di gravame l'appellante contesta l'ammontare dell'assegno divorzile lamentandone la sproporzione rispetto alle condizioni economiche delle parti.
L'appellante deduce che, a fronte della pensione che il medesimo percepisce pari a € 27.900,00 annui, la misura dell'assegno statuita in € 700,00 mensili risulta eccessivamente onerosa considerando che costituisce 1/3 del suo reddito;
lamenta, inoltre, l'omessa considerazione della possibilità di escludere l'adeguamento automatico ISTAT prevista dall'art. 5 della legge sul divorzio in caso di palese iniquità.
2.) Con la comparsa di costituzione l'appellata eccepisce la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità e introduzione di elementi nuovi, sostenendo che l'impugnazione rappresenta una riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di primo grado;
nel merito, contesta la fondatezza di tutti i motivi articolati dalla controparte.
2.1) Quanto al primo ed al quinto motivo di gravame l'appellata contesta l'indagine investigativa privata, ritenendola irrilevante ai fini della dimostrazione pagina 5 di 18 della propria condizione reddituale e lavorativa;
inoltre deduce l'inutilizzabilità della relazione investigativa del 18.4.2019 con la quale sono stati prodotti file audio, osservando che i file potrebbero non essere autentici in quanto “ non sono stati cristallizzati con perizia giurata da parte di un consulente specializzato” ed evidenzia che, in sede di escussione testimoniale del 23.3.2023, l'investigatore privato, , ha confermato di non aver effettuato una perizia giurata;
Testimone_1 osserva che ogni altro deposito da parte dell'attore oltre i termini prescritti, risulta inammissibile ed inutilizzabile e che tutta la relazione investigativa è basata su dati incerti ed interpretabili che non hanno alcuna valenza probatoria in ordine alle condizioni reddituali.
Osserva altresì che:
- dal 2003 al 2011, in accordo con il marito, si è occupata della madre di lui, malata di Alzheimer, prestandole le cure e le attenzioni necessarie;
- si è iscritta ad un corso di shiatsu presso la Shibumi Shiatsu School che è durato dal 2008 al 2011, pagato con lo stipendio che percepiva lavorando presso
“In lingua school”;
- non ha mai svolto né svolge attività lavorativa presso la Shibumi Shiatsu School che frequenta da quindici anni, condividendo con gli allievi della scuola la passione per lo shiatsu e divulgando le informazioni relative ai benefici della disciplina;
- ha praticato occasionalmente il trattamento shiatsu e soltanto occasionalmente ha avuto la gestione delle chiavi della Shibumi Shiatsu School.
2.2) Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellata contesta gli assunti di controparte sostenendo la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di assegno di divorzio;
rileva che, dal punto di vista lavorativo e reddituale, gli accertamenti effettuati dalla RD di NZ hanno riscontrato che ella non svolge attività lavorativa presso Shibumi Shiatsu School e che non ha effettuato investimenti in capitali o movimentazioni del proprio conto corrente da cui desumere la sussistenza di rapporti di lavoro.
pagina 6 di 18 2.3) Con riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata contesta quanto dedotto da controparte circa la capacità reddituale della medesima, osservando che:
- a seguito della sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito al
, le parti, all'esito del procedimento di mediazione avviato Parte_1 dall'appellante il 16.5.2017 per la divisione della casa coniugale assegnata, in sede di separazione, alla , hanno concluso un accordo bonario in virtù CP_1 del quale la stessa, a fronte del valore della casa stimato in € 140.000,00, ha acquistato la quota dell'immobile per un importo pari ad € 70.000,00, posto in compensazione con la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'addebito della separazione da parte del;
Parte_1
-l'assegno di mantenimento posto a carico del aveva consentito alla Parte_1
di accedere alla linea di credito;
CP_1
-la spesa per l'acquisto dell'autovettura “Renault Capture” era stata effettuata grazie alla quota relativa alla vendita dell'immobile dei genitori della , CP_1 ereditato con altri 4 fratelli (atto notarile dell'11.9.2017);
-ha prestato garanzia in favore del figlio per l'acquisto dell'immobile in Ascoli
Piceno al medesimo intestato;
ella non utilizza le piattaforme a scopo pubblicitario, come genericamente affermato dall'appellante, non ha collegamenti lavorativi , non crea per il suo tramite profitti e occasioni lavorative, ma solo momenti ludici a scopo benefico.
2.4) In merito al quarto motivo di gravame, l'appellata contesta la tesi di controparte circa l'omessa prova delle rinunce alle opportunità lavorative e professionali in favore della famiglia, sostenendo, al contrario, di avere contribuito in maniera significativa al patrimonio familiare e alla carriera dell'ex coniuge che lavorava come agente di polizia presso il Ministero dell'Interno; evidenzia la circostanza, incontestata, secondo cui la , in costanza di CP_1 matrimonio, si è occupata della cura della casa e del figlio e ha accudito l'ex suocera dal 2004 al 2011, continuando a svolgere lavori saltuari e part-time
(rappresentante di prodotti per la casa porta a porta e lavoro presso la “In Lingua
School” fino al 2011); precisa che non è più in condizioni di inserirsi nel mercato pagina 7 di 18 del lavoro, per l'età (64 anni) e per lo stato di salute (desumibile dalla documentazione medica).
2.5) Con riguardo al quinto ed al sesto motivo di gravame, l'appellata deduce la corretta valutazione del giudice di primo grado circa l'età, lo stato di salute e la capacità lavorativa sostenendo la corretta applicazione del principio perequativo-compensativo in materia di assegno divorzile, in considerazione della sproporzione reddituale tra le parti.
Ribadisce di non trovarsi più nelle condizioni di reinserirsi nel mercato del lavoro ed osserva che l'ex coniuge può invece contare sulla pensione e altre risorse tra le quali: l'ammontare di circa 60.000 euro liquidato a titolo di TFR;
la somma liquidata dalle sorelle per la vendita dell'immobile di Via delle Begonie n.
48, quale bene ereditato in proporzioni maggiori rispetto agli altri figli, per circa
105.000,00 euro, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio Parte_1 formale reso in data 24.03.2022; la somma di € 50.000,00 versata dalla
[...]
a titolo di quota per il riscatto della casa coniugale, frutto dell'accordo di CP_1 mediazione sulla divisione della casa coniugale, successivo alla separazione, oltre conti correnti e polizze vita, accertati dalla RD di NZ.
Aggiunge che, dopo la separazione, il ha acquistato un'auto Parte_1
Mercedes di ultimo tipo e ha continuato a fare viaggi all'estero e a condurre uno stile di vita agiato e senza privazioni come da foto di gite in barca e pranzi con gli amici depositate con la seconda memoria depositata ex art. 183 c.p.c.; secondo l'appellata, inoltre, il può beneficiare anche dell'apporto economico Parte_1 della sig.ra con cui egli coabita in una villetta di circa 300 mq e Persona_1 osserva al riguardo, che la sig.ra , lavorando a tempo indeterminato Per_1 presso la Bentel Security srl di Corropoli (TE), compartecipa alle spese familiari.
In conclusione, l'appellata ribadisce di non avere autonomia economica mentre il può contare su un patrimonio di circa 400.000,00 euro. Parte_1
3.) Con le note di trattazione scritta le parti ribadiscono ed illustrano le rispettive argomentazioni difensive contestando quelle avversarie.
3.1) In particolare l'appellante eccepisce la tardività della contestazione relativa al mancato giuramento della perizia dell'investigatore privato deducendo che pagina 8 di 18 detta questione non è stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e che l'investigatore, sentito quale testimone, ha comunque confermato gli accertamenti svolti.
Osserva inoltre che l'appellata non ha proposto appello incidentale avverso la valutazione del primo giudice che ha qualificato come professione l'attività di operatrice shiatsu accettando, di conseguenza, la motivazione sul punto e contesta la circostanza secondo cui la condizione economica del Parte_1 beneficerebbe della compartecipazione alle spese da parte della sig.ra Per_1 sostenendo di non convivere con la medesima.
Infine ribadisce che i redditi della non sono rinvenibili da conti correnti CP_1
o investimenti, perché la medesima svolge l'attività di operatrice shiatsu in modo non regolare e sostiene che il sig. legale Controparte_2 rappresentante della in occasione degli accertamenti Parte_2 della RD di NZ, ha rilasciato dichiarazioni finalizzate a tutelare la
[...]
quale sua collaboratrice in un'attività “non del tutto limpida”. CP_1
3.2) L'appellata reitera l'inutilizzabilità dei file audio della relazione investigativa privata per difetto di autenticità e genuinità della provenienza e ne deduce l'irrilevanza probatoria quanto alla propria situazione reddituale che, a suo avviso, è stata oggetto di un'attenta verifica della RD di NZ il cui esito ha dimostrato il suo stile di vita semplice e dimesso.
Contesta, inoltre, il linguaggio utilizzato dalla difesa di controparte laddove, con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. alla Controparte_2
RD Di NZ , utilizza l'espressione “ collaboratrice in un'attività non del tutto limpida” sostenendo che si tratta di un'espressione “ambigua, superflua, generica” ovvero di “un giudizio vago, insinuante” che “allude e accusa la
[...]
di comportamenti immorali , non provati “ e ne chiede la cancellazione ai CP_1 sensi dell'art. 89 c.p.c.
4.1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata sul presupposto della carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità e di mancanza di nuovi elementi in ordine alla situazione economico-reddituale.
pagina 9 di 18 Infatti l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.2) Sempre in via preliminare si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la cancellazione ex art. 89 c.p.c., chiesta dall'appellata (v. note di trattazione scritta del 9.5.2025), dell'espressione “ collaboratrice in un'attività non del tutto limpida” utilizzata dal procuratore dell'appellante (pag. 1 note di trattazione scritta del 5.5.2025) atteso che l'espressione censurata è stata usata nell'ambito della descrizione della vicenda al fine di evidenziare eventuali disponibilità economiche della - che, non essendo emerse nel corso degli CP_1 accertamenti volti dalla RD di NZ, deriverebbero dallo svolgimento di attività lavorativa non regolare - e quindi non rivela un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si inserisce nell'esercizio della funzione difensiva.
5.1) Va anzitutto osservato che le contestazioni svolte dalla appellata in ordine alle relazioni investigative prodotte dalla controparte non appaiono tali da comportare la inutilizzabilità della documentazione.
Invero la ha lamentato (come si evince dagli atti del giudizio di CP_1 primo grado e dalle argomentazioni difensive svolte sul punto) le modalità di svolgimento delle indagini e di acquisizione del materiale, perché lesive di ogni diritto della stessa (“….il pedinamento è stato effettuato con modalità tali da aver indotto nella una piena sensazione di disagio, paura e timore per la sua CP_1 stessa incolumità…., v. memoria di costituzione innanzi al Tribunale): ella, inoltre, facendo riferimento al contenuto delle relazioni, ha escluso la idoneità probatoria in ordine alla situazione reddituale della , ma non ha posto in CP_1 discussione le circostanze di fatto ivi descritte né la riferibilità alla medesima delle situazioni evidenziate nelle relazioni e nel materiale fotografico allegato.
pagina 10 di 18 In considerazione di ciò si ritiene che gli elementi oggettivi desumibili dalla documentazione possano essere valutati ai fini della decisione;
né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire in ragione del fatto che l'investigatore incaricato non ha redatto una perizia giurata, atteso che il medesimo è stato sentito quale testimone nel giudizio di primo grado ed ha confermato le relazioni a sua firma prodotte dal . Parte_1
5.2) Utilizzabile è anche la documentazione medico-sanitaria prodotta dalla in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale (così come CP_3 autorizzato dal primo giudice con ordinanza del 23.3.2023), perché concernente circostanze relative alle condizioni di salute della stessa, sopravvenute rispetto alla scadenza dei termini concessi ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.) Quanto al merito dell'appello, prima di esaminare i motivi di gravame, va osservato che l'assegno divorzile di cui si discute in questa sede ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e richiede dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. SS.UU n.18287 del 2018).
In particolare – hanno osservato i giudici di legittimità – “la sentenza delle
Sezioni Unite del 2018 ha attribuito all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, come pure vi si afferma, compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell'uno e dell'altro coniuge, all'esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.
pagina 11 di 18 Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali
o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico- professionale, a favore dell'altro, che meriti un intervento compensativo- perequativo (Cass. n. 21228 del 2019…), in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente” (Cass. civ. n. 40385/2021).
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone dunque l'accertamento di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926/2019), fermo restando che non è necessario l'accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (tra le altre Cass. n. 769/2018).
7.) Alla luce di tali condivisibili principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che le doglianze dell'appellante – che, in quanto strettamente connesse, possono essere unitariamente esaminate - siano infondate.
7.1) Invero risulta pacifico tra le parti il fatto che la , in costanza CP_1 di matrimonio, ha frequentato un corso presso la per Parte_2
l'abilitazione quale operatrice shiatsu, ha svolto soltanto lavori saltuari e si è occupata dal 2003 al 2011 dell'assistenza e della cura della suocera, affetta da malattia di Alzheimer.
Si ritiene che dette circostanze, in mancanza di specifica contestazione, siano riconducibili alle scelte comuni e alla definizione dei ruoli della coppia e denotino che la ha fornito un contributo alla realizzazione delle esigenze CP_1 del nucleo familiare, costituito anche da un figlio, in ragione del minor impegno sul versante lavorativo, consentendo al di dedicarsi più proficuamente Parte_1
pagina 12 di 18 allo svolgimento della propria attività lavorativa di agente della Polizia di Stato con le conseguenti ricadute sul piano economico – reddituale del medesimo.
Tale prolungato assetto del ménage familiare e la durata del matrimonio protrattosi per quasi 30 anni (il matrimonio concordatario è stato infatti celebrato il 7.10.1984 e la separazione giudiziale è intervenuta nel 2015) concretizzano gli estremi per riconoscere alla odierna appellata l'assegno divorzile al fine perequativo - compensativo, quale emolumento volto a consentirle il conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo dalla medesima fornito nella realizzazione della vita familiare.
7.2) Va inoltre rilevato che, nella specie, anche tenendo in considerazione gli aspetti evidenziati dall'appellante, sulla base delle relazioni investigative prodotte, in ordine alla capacità lavorativa – e quindi di guadagno - della
[...]
, è ravvisabile una significativa disparità reddituale tra le parti. CP_1
Invero dalla documentazione prodotta risulta che il , attualmente Parte_1 pensionato, ha percepito redditi annui, netti, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rispettivamente di € 26.930,12 di €. 26.941,24 e di €. 27.700,09 (importi ottenuti sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta); l'appellante in questa sede ha evidenziato di percepire un reddito di €. 27.900,00.
Dalla relazione della RD di NZ del 7.9.2023 si evince che l'appellante risultava intestatario presso l'Istituto di credito “Intesa Sanpaolo” di diversi rapporti ricollegabili al conto corrente n.0000/21399 con saldo positivo (€
2.388,52 al 27.4.2023; cfr. relazione G. di F.), e a varie polizze, in particolare:
“Polizza Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0” il cui controvalore alla data del
31.12.2021 è pari a € 21.729,32 ( capitale investito inizialmente il 23.7.2014 €
10.000,00; in data 16.2.2018 risulta effettuato dal un versamento sulla Parte_1 polizza per un ammontare pari € 10.000,00); “Polizza Infondi Stabilità Plus
Insurance” n. 71002531285 sottoscritta il 2.3.2022 il cui controvalore alla data del 13.6.2022 risulta pari a € 38.061,46; “Infondi stabilità Insurance” n.
71001854742 sottoscritta in data 23.8.2018 il cui controvalore alla data del
13.6.2022 risulta pari a € 29.388,21; “Polizza Base ” n. 71000345999 Pt_3
pagina 13 di 18 sottoscritta l'11.1.2013 il cui valore di riscatto al 13.6.2022 risulta pari a €
23.658,48.
Con riguardo a quest'ultima polizza, risulta che il dal 4.4.2017 al Parte_1
12.6.2023 ha chiesto riscatti parziali per un ammontare pari a € 122.976,59.
Il risulta, infine, intestatario del deposito amministrato Intesa Parte_1
Sanpaolo n. 3100/1004160 il cui controvalore alla data del 27.4.2023 è pari a €
30.150,07: si tratta di una forma di investimento/risparmio costituita a titolo personale in data 24.4.2006, ovvero in costanza di matrimonio, circostanza che induce a ritenere che il ha potuto accantonare e investire i propri Parte_1 risparmi, a differenza della ex coniuge.
Infatti, quanto alla condizione economica della , gli accertamenti CP_1 effettuati dalla RD di NZ hanno rilevato che i redditi relativi agli anni
2019, 2020,2021 sono costituiti dal solo assegno del coniuge per un ammontare annuo pari ad € 8.400,00 (cfr. relazione G. di F. del 2.9.2022) e che non risultano altri redditi da lavoro dipendente né intestazioni di titoli, polizze o altri investimenti: tale circostanza trova riscontro nella dichiarazione dei redditi del
2024 e negli estratti conto relativi agli anni 2022,2023,2024 prodotti dall'appellata relativi al conto corrente n.9371 alla stessa intestato, presso Intesa
Sanpaolo dai quali non emergono accrediti ulteriori, oltre quello relativo all'assegno versato dall'ex marito.
7.3) Le suddette risultanze istruttorie evidenziano un considerevole squilibrio reddituale tra le parti, ricollegabile al fatto che il , a differenza Parte_1 della , ha dimostrato di avere, sia in costanza di matrimonio che in CP_1 epoca successiva, una significativa capacità di investimento e di risparmio e può fare affidamento su una stabile e continuativa fonte di reddito, costante nell'ammontare, di cui è invece priva la ex moglie.
Infatti, è vero che, come rilevato dal giudice di primo grado, la , in CP_1 virtù della qualifica di operatrice shiatsu, ha svolto in passato l'attività di istruttrice (come si desume dai diplomi rilasciati agli allievi e sottoscritti dall'appellata) e di massaggiatrice (come si evince dal contenuto delle relazioni investigative, confermate dal teste : tuttavia, anche tenendo in Tes_1
pagina 14 di 18 considerazione la capacità lavorativa della , valorizzata dall'appellante, si CP_1 ritiene che l'attività svolta non le abbia permesso di raggiungere una stabilità economica, non essendo emersi sufficienti elementi di prova (che non sono desumibili dagli accertamenti della RD di NZ né dalle relazioni investigative che riguardano periodi di tempo limitati) dai quali poter desumere con quale frequenza detta attività sia stata svolta e quindi per ritenere che la
[...]
abbia operato nel settore in modo continuativo. CP_1
Inoltre, anche a voler ritenere che la medesima continui a praticare massaggi shiatsu, appare difficile sostenere che ella possa riuscire a procurarsi risorse sufficienti ad assicurarle un'adeguata autosufficienza economica, data la scarsa possibilità di migliorare la propria condizione in considerazione dell'età (64 anni), delle pregresse esperienze lavorative (rappresentante di prodotti per la casa porta a porta e lavoro presso la “In Lingua School” fino al 2011), riferite dell'appellata e non contestate - incompatibili con la possibilità di reperire impieghi più stabili ed una costante fonte di reddito - e del suo stato di salute
(dalla documentazione sanitaria si desume che l'appellata ha riportato diverse lesioni – nel 2022, frattura malleolo caviglia destra, nel 2023, del malleolo sinistro e della vertebra L3 - che hanno comportato la necessità di cure e terapie, anche per la osteoporosi, e trattamenti adeguati, anche mediante il “busto a tre punti”, per la lesione di L3) che, pur non risultando invalidante, pone certamente l'appellata in condizioni di svantaggio, riducendo in modo significativo le possibilità di inserimento stabile nel mondo del lavoro.
7.4) La evidenziata disparità economica tra gli ex coniugi induce a ritenere che siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della . CP_1
Alla luce della documentazione acquisita e delle altre risultanze istruttorie
- la cui esaustività rende irrilevanti gli ulteriori approfondimenti probatori – effettuata la valutazione comparativa tra le condizioni economiche delle parti, considerati l'apporto dato dall'appellata nell'attività endo-familiare, il divario economico di cui si è detto, la capacità lavorativa della e la durata del CP_1 matrimonio, si ritiene congruo l'importo di €. 700,00 stabilito dal Tribunale.
pagina 15 di 18 7.5) Né al fine di escludere o di ridurre l'entità della somma dovuta appare decisivo il fatto che la ha acquistato una autovettura usata nel 2017. CP_1
Invero l'appellata, a tale riguardo, ha dedotto e documentato che detto acquisto è stato possibile grazie alla quota del corrispettivo ricevuto in seguito alla vendita – al prezzo complessivo di €. 180.000,00 - di un immobile sito a
Roma, ereditato con gli altri quattro fratelli, stipulata l'11.9.2017 (come da atto notarile allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado): si ritiene pertanto che l'acquisto del mezzo non sia indice di significative disponibilità derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né tali disponibilità sono desumibili dal fatto che la nel 2017 ha CP_1 acquistato la quota dell'immobile adibito a casa coniugale, versando al Parte_1 la somma di €.50.000,00, oggetto di un mutuo dalla stessa stipulato (circostanza pacifica, desumibile dall'atto notarile allegato dal ricorrente, odierno appellante, nel giudizio di primo grado) e, nel 2018, ha prestato garanzia, quale terzo datore di ipoteca (v. estratto notarile prodotto dalla innanzi al Tribunale), a CP_1 favore dell'istituto bancario che ha erogato un mutuo al figlio, , Controparte_4 per l'acquisto, da parte di quest'ultimo, di un appartamento (al prezzo di €.
50.000,00 come risulta dall'atto notarile del 14.11.2018 allegato dal Parte_1 nel giudizio di primo grado).
Si tratta infatti di attività che la ha potuto svolgere, perché già CP_1 comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e titolare di un assegno di mantenimento (stabilito, sin dal procedimento di separazione, in €. 700,00 mensili) – situazione che ha permesso alla stessa di accedere il credito ai fini dell'acquisto della quota residua dell'immobile, poi oggetto di ipoteca a garanzia della obbligazione derivante dal contratto di mutuo che prevede il pagamento di una rata mensile di circa €. 270,00 mensili) - e perché la acquisita proprietà dell'intero immobile ha poi rappresentato una idonea garanzia a favore della ai fini della erogazione del mutuo al figlio delle parti, . Pt_4 Controparte_4
Si ritiene pertanto, anche tenendo in considerazione le attività sopra descritte, valorizzate dall'appellante, che permanga la sperequazione tra le condizioni economiche degli ex coniugi, tale da giustificare il riconoscimento pagina 16 di 18 dell'assegno divorzile nella misura sopra indicata, al fine di attenuare la disparità economica, tenuto conto di tutti gli aspetti in precedenza trattati.
Né d'altra parte il fatto che il risulta privo di proprietà immobiliari Parte_1
è sufficiente per ridurre il divario di cui si è detto, essendo pacifico che il medesimo ha ceduto alle sorelle la propria quota, al prezzo di €. 105.000,00, dell'immobile sito Ascoli Piceno, Via Begonie n.48, ereditato in misura maggiore, ed ha continuato ad abitare presso tale immobile, versando il canone alle sorelle
(come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio): egli infatti ha potuto acquisire una consistente somma (incrementando così i propri risparmi) in seguito alla vendita del bene di cui può comunque continuare a disporre in base agli accordi con i familiari.
Del resto, anche a voler ritenere che il contratto di locazione sia ancora efficace e che il continui a versare l'importo pattuito a titolo di canone Parte_1
(l'appellante, infatti, non ha sul punto svolto alcuna specifica deduzione difensiva ed il contratto allegato dal medesimo all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, stipulato in data 1.7.2015, prevedeva una durata di tre anni, prorogabile per un biennio e, successivamente, per la stessa durata, anche tacitamente, ed un canone di €. 450,00 mensili), è comunque ravvisabile la significativa disparità economica tra le parti, avuto riguardo alle maggiori disponibilità economiche del
, ricollegabili sia alla stabilità ed entità del trattamento pensionistico Parte_1 percepito dal medesimo, sia alla sua capacità di risparmio e di investimento di cui si è detto.
8.) L'appello va quindi respinto, restando assorbito l'esame di ogni altra questione, e va pertanto confermata la sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alle prestazioni svolte in relazione alla natura delle questioni controverse - concernenti esclusivamente il riconoscimento e la entità dell'assegno divorzile - disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n.
115/2002, poiché la parte appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello pagina 17 di 18 Stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno dell'11.5.2020 (in atti).
9) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 557/2024, pubblicata il
27.8.2024; condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3.600,00 oltre spese generali al 15%, IVA , CAP come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
pagina 18 di 18
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di Ancona, composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere est.
Dott.ssa Paola Mureddu Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n.r.g. 196/2025 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Maria Teresa Celani
APPELLANTE
Contro
(C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2 dall'avv. Carla Conti
APPELLATA con l'intervento
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA
INTERVENUTO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n.
557/2024 pubblicata in data 27/8/2024.
CONCLUSIONI
Dell'appellante: ”….. in riforma della sentenza impugnata,….: statuire che nulla
é dovuto a quale assegno divorzile in virtù delle accertate Controparte_1
pagina 1 di 18 capacità lavorative della medesima nonché dell'attività svolta che le consente autonomia economica o comunque per le evidenti difficoltà nella ricostruzione dei suoi redditi;
In via meramente subordinata determinare l'assegno divorzile dovuto alla sig.ra nella misura che l'Ecc.mo Magistrato adito riterrà Controparte_1 congrua in ordine all'attività lavorativa svolta dalla sig.ra e comunque non superiore ad €200,00 mensili rivalutabili agli indici ISTAT”.
In via istruttoria: …Ci si rimette alla valutazione della Corte d'Appello sull'opportunità di un rinnovo dell'indegine in ordine alle prestazioni da libero professionista offerte dalla all'interno dell'associazione, con CP_1
l'acquisizione dello statuto, e di tutti i libri contabili dal 1 gennaio 2019.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
Dell'appellata: “…..1.) Rigettare l'appello, in quanto infondato in fatto e in diritto per tutti i motivi di cui in comparsa di costituzione e risposta da intendersi qui integralmente richiamati e trascritti;
2. Confermare integralmente la sentenza di primo grado;
3. Condannare l'appellante al pagamento delle spese di giudizio”
Del Procuratore Generale: chiede il rigetto dell'appello.
FATTI DI CAUSA
I) Con la sentenza n. 557/2024 il Tribunale di Ascoli Piceno, all'esito del procedimento introdotto da nei confronti di al Parte_1 Controparte_1 fine di ottenere la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con esclusione dell'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge, già beneficiaria di assegno di mantenimento in base alla sentenza di separazione personale tra le parti – dato atto che nel corso del giudizio era stata emessa la sentenza n.
682/2020 sullo status - ha accertato il diritto della di percepire detto CP_1 assegno nella misura di € 700,00 mensili – oltre rivalutazione ISTAT – posto a carico del ricorrente.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto sussistente la disparità economica tra le parti, la non adeguata autosufficienza economica della , il sacrificio CP_1
pagina 2 di 18 delle opportunità professionali della donna nell'interesse della famiglia ed ha tenuto in considerazione la capacità lavorativa della richiedente, l'età e le complessive condizioni di salute della medesima, nonché la durata trentennale del vincolo matrimoniale.
II) Avverso detta sentenza ha ritualmente proposto appello Parte_1 che, riepilogata la vicenda processuale, ha censurato la decisione contestando l'an
e il quantum dell'assegno divorzile ed ha chiesto, in riforma della sentenza impugnata, la revoca della statuizione in favore della in virtù CP_1 dell'autosufficienza economica e della capacità lavorativa della medesima e, in via subordinata, la rideterminazione dell'assegno nella misura non superiore a €
200,00 mensili.
III) , costituendosi, ha eccepito la inammissibilità dell'appello Controparte_1 ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, ha contestato le domande avversarie, deducendone l'infondatezza e chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
IV) Il Procuratore Generale è intervenuto domandando la reiezione dell'appello.
V) Quindi, preso atto delle note depositate, con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, la causa è stata trattenuta in decisione assegnando i termini di cinque giorni, all'appellante, per replicare alla costituzione di controparte e di ulteriori cinque giorni, ad entrambe le parti, per eventuali repliche.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.1) Con il primo motivo di gravame l'appellante lamenta la erronea valutazione delle prove in merito alla attività lavorativa della rilevando CP_1 che:
le investigazioni private hanno dimostrato che la svolgeva un'attività CP_1 professionale continuativa, con accesso autonomo ai locali della scuola e gestione diretta dei clienti;
ella ha piena qualifica professionale spendibile sia come insegnante (rilascia diplomi) che come operatrice, e non è quindi un soggetto che, in condizione di pagina 3 di 18 debolezza, è stata costretta ad accettare un lavoro non regolare, atteso che ella svolge, consapevolmente, il proprio lavoro in modo non regolare;
di conseguenza non è pertinente il richiamo effettuato dal primo giudice alla ordinanza della Cassazione n. 29627/2022 laddove la donna, ritenuta percettrice dell'assegno, aveva visto interrompersi il matrimonio in età matura ed era stata costretta ad accettare un lavoro come colf “in nero”, non avendo alcuna qualifica professionale.
1.2) Con il secondo motivo l'appellante, richiamando la giurisprudenza di legittimità in tema di assegno divorzile (Cass. ordinanza n. 1897/2024), lamenta la violazione del principio secondo cui l'assegno non può configurarsi come
“rendita parassitaria dovendo invece stimolare l'autonomia economica del coniuge” ed osserva che la ha dimostrato di possedere competenze CP_1 professionali spendibili sul mercato, come confermato dalla sua partecipazione ad una trasmissione televisiva, dalla sua presenza sui social network professionali, dall'esercizio della pratica del massaggio, dalla sottoscrizione dei diplomi.
1.3) Con il terzo motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la capacità reddituale della avendo CP_1
“minimizzato” l'entità delle risorse economiche della donna desumibili dal fatto che ella ha effettuato spese e investimenti incompatibili con l'incapacità di procurarsi redditi adeguati - acquistando una nuova autovettura “Renault Captur” al prezzo di € 14.743, 68, la quota di comproprietà della casa familiare al prezzo di € 50.000,00 e stipulando un contratto di mutuo insieme al figlio per l'acquisto di un appartamento a lui intestato, prestando la relativa garanzia.
1.4) Con il quarto motivo di gravame l'appellante censura l'impugnata sentenza nel punto in cui il Tribunale ha omesso di considerare la mancata prova da parte della di avere sacrificato concrete opportunità professionali per CP_1 favorire la famiglia.
In virtù della funzione perequativo-compensativa dell'assegno divorzile,
l'appellante sostiene che la non ha dimostrato di avere contribuito in CP_1 modo significativo alla vita familiare e alla crescita professionale dell'ex coniuge pagina 4 di 18 né ha dimostrato che la scelta di dedicarsi alla famiglia le ha pregiudicato specifiche opportunità lavorative.
L'appellante deduce che in costanza di matrimonio la svolgeva CP_1 attività lavorativa e sostiene che il trasferimento della donna da Roma a Ascoli
Piceno per seguire il marito - circostanza valorizzata dal primo giudice - è avvenuto in giovane età e non può considerarsi di per sé sufficiente a giustificare l'assegno divorzile, in mancanza della prova delle effettive e concrete rinunce professionali.
1.5) Con il quinto motivo di gravame l'appellante lamenta che il Tribunale non ha adeguatamente valutato la capacità lavorativa residua della resistente ed ha attribuito eccessivo rilievo alle condizioni di salute della atteso che non CP_1
è stata svolta una adeguata istruttoria sulla effettiva incidenza delle patologie lamentate sulla capacità lavorativa, la documentazione medica è stata prodotta tardivamente e le crisi d'ansia e l'osteoporosi non implicano la impossibilità di svolgere l'attività di operatrice shiatsu.
1.6) Con il sesto ed ultimo motivo di gravame l'appellante contesta l'ammontare dell'assegno divorzile lamentandone la sproporzione rispetto alle condizioni economiche delle parti.
L'appellante deduce che, a fronte della pensione che il medesimo percepisce pari a € 27.900,00 annui, la misura dell'assegno statuita in € 700,00 mensili risulta eccessivamente onerosa considerando che costituisce 1/3 del suo reddito;
lamenta, inoltre, l'omessa considerazione della possibilità di escludere l'adeguamento automatico ISTAT prevista dall'art. 5 della legge sul divorzio in caso di palese iniquità.
2.) Con la comparsa di costituzione l'appellata eccepisce la inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità e introduzione di elementi nuovi, sostenendo che l'impugnazione rappresenta una riproposizione di questioni già esaminate dal giudice di primo grado;
nel merito, contesta la fondatezza di tutti i motivi articolati dalla controparte.
2.1) Quanto al primo ed al quinto motivo di gravame l'appellata contesta l'indagine investigativa privata, ritenendola irrilevante ai fini della dimostrazione pagina 5 di 18 della propria condizione reddituale e lavorativa;
inoltre deduce l'inutilizzabilità della relazione investigativa del 18.4.2019 con la quale sono stati prodotti file audio, osservando che i file potrebbero non essere autentici in quanto “ non sono stati cristallizzati con perizia giurata da parte di un consulente specializzato” ed evidenzia che, in sede di escussione testimoniale del 23.3.2023, l'investigatore privato, , ha confermato di non aver effettuato una perizia giurata;
Testimone_1 osserva che ogni altro deposito da parte dell'attore oltre i termini prescritti, risulta inammissibile ed inutilizzabile e che tutta la relazione investigativa è basata su dati incerti ed interpretabili che non hanno alcuna valenza probatoria in ordine alle condizioni reddituali.
Osserva altresì che:
- dal 2003 al 2011, in accordo con il marito, si è occupata della madre di lui, malata di Alzheimer, prestandole le cure e le attenzioni necessarie;
- si è iscritta ad un corso di shiatsu presso la Shibumi Shiatsu School che è durato dal 2008 al 2011, pagato con lo stipendio che percepiva lavorando presso
“In lingua school”;
- non ha mai svolto né svolge attività lavorativa presso la Shibumi Shiatsu School che frequenta da quindici anni, condividendo con gli allievi della scuola la passione per lo shiatsu e divulgando le informazioni relative ai benefici della disciplina;
- ha praticato occasionalmente il trattamento shiatsu e soltanto occasionalmente ha avuto la gestione delle chiavi della Shibumi Shiatsu School.
2.2) Quanto al secondo motivo di gravame, l'appellata contesta gli assunti di controparte sostenendo la corretta applicazione dei principi giurisprudenziali in materia di assegno di divorzio;
rileva che, dal punto di vista lavorativo e reddituale, gli accertamenti effettuati dalla RD di NZ hanno riscontrato che ella non svolge attività lavorativa presso Shibumi Shiatsu School e che non ha effettuato investimenti in capitali o movimentazioni del proprio conto corrente da cui desumere la sussistenza di rapporti di lavoro.
pagina 6 di 18 2.3) Con riferimento al terzo motivo di gravame, l'appellata contesta quanto dedotto da controparte circa la capacità reddituale della medesima, osservando che:
- a seguito della sentenza di separazione personale tra i coniugi con addebito al
, le parti, all'esito del procedimento di mediazione avviato Parte_1 dall'appellante il 16.5.2017 per la divisione della casa coniugale assegnata, in sede di separazione, alla , hanno concluso un accordo bonario in virtù CP_1 del quale la stessa, a fronte del valore della casa stimato in € 140.000,00, ha acquistato la quota dell'immobile per un importo pari ad € 70.000,00, posto in compensazione con la somma di € 20.000,00 a titolo di risarcimento del danno conseguente all'addebito della separazione da parte del;
Parte_1
-l'assegno di mantenimento posto a carico del aveva consentito alla Parte_1
di accedere alla linea di credito;
CP_1
-la spesa per l'acquisto dell'autovettura “Renault Capture” era stata effettuata grazie alla quota relativa alla vendita dell'immobile dei genitori della , CP_1 ereditato con altri 4 fratelli (atto notarile dell'11.9.2017);
-ha prestato garanzia in favore del figlio per l'acquisto dell'immobile in Ascoli
Piceno al medesimo intestato;
ella non utilizza le piattaforme a scopo pubblicitario, come genericamente affermato dall'appellante, non ha collegamenti lavorativi , non crea per il suo tramite profitti e occasioni lavorative, ma solo momenti ludici a scopo benefico.
2.4) In merito al quarto motivo di gravame, l'appellata contesta la tesi di controparte circa l'omessa prova delle rinunce alle opportunità lavorative e professionali in favore della famiglia, sostenendo, al contrario, di avere contribuito in maniera significativa al patrimonio familiare e alla carriera dell'ex coniuge che lavorava come agente di polizia presso il Ministero dell'Interno; evidenzia la circostanza, incontestata, secondo cui la , in costanza di CP_1 matrimonio, si è occupata della cura della casa e del figlio e ha accudito l'ex suocera dal 2004 al 2011, continuando a svolgere lavori saltuari e part-time
(rappresentante di prodotti per la casa porta a porta e lavoro presso la “In Lingua
School” fino al 2011); precisa che non è più in condizioni di inserirsi nel mercato pagina 7 di 18 del lavoro, per l'età (64 anni) e per lo stato di salute (desumibile dalla documentazione medica).
2.5) Con riguardo al quinto ed al sesto motivo di gravame, l'appellata deduce la corretta valutazione del giudice di primo grado circa l'età, lo stato di salute e la capacità lavorativa sostenendo la corretta applicazione del principio perequativo-compensativo in materia di assegno divorzile, in considerazione della sproporzione reddituale tra le parti.
Ribadisce di non trovarsi più nelle condizioni di reinserirsi nel mercato del lavoro ed osserva che l'ex coniuge può invece contare sulla pensione e altre risorse tra le quali: l'ammontare di circa 60.000 euro liquidato a titolo di TFR;
la somma liquidata dalle sorelle per la vendita dell'immobile di Via delle Begonie n.
48, quale bene ereditato in proporzioni maggiori rispetto agli altri figli, per circa
105.000,00 euro, come dallo stesso dichiarato in sede di interrogatorio Parte_1 formale reso in data 24.03.2022; la somma di € 50.000,00 versata dalla
[...]
a titolo di quota per il riscatto della casa coniugale, frutto dell'accordo di CP_1 mediazione sulla divisione della casa coniugale, successivo alla separazione, oltre conti correnti e polizze vita, accertati dalla RD di NZ.
Aggiunge che, dopo la separazione, il ha acquistato un'auto Parte_1
Mercedes di ultimo tipo e ha continuato a fare viaggi all'estero e a condurre uno stile di vita agiato e senza privazioni come da foto di gite in barca e pranzi con gli amici depositate con la seconda memoria depositata ex art. 183 c.p.c.; secondo l'appellata, inoltre, il può beneficiare anche dell'apporto economico Parte_1 della sig.ra con cui egli coabita in una villetta di circa 300 mq e Persona_1 osserva al riguardo, che la sig.ra , lavorando a tempo indeterminato Per_1 presso la Bentel Security srl di Corropoli (TE), compartecipa alle spese familiari.
In conclusione, l'appellata ribadisce di non avere autonomia economica mentre il può contare su un patrimonio di circa 400.000,00 euro. Parte_1
3.) Con le note di trattazione scritta le parti ribadiscono ed illustrano le rispettive argomentazioni difensive contestando quelle avversarie.
3.1) In particolare l'appellante eccepisce la tardività della contestazione relativa al mancato giuramento della perizia dell'investigatore privato deducendo che pagina 8 di 18 detta questione non è stata tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado e che l'investigatore, sentito quale testimone, ha comunque confermato gli accertamenti svolti.
Osserva inoltre che l'appellata non ha proposto appello incidentale avverso la valutazione del primo giudice che ha qualificato come professione l'attività di operatrice shiatsu accettando, di conseguenza, la motivazione sul punto e contesta la circostanza secondo cui la condizione economica del Parte_1 beneficerebbe della compartecipazione alle spese da parte della sig.ra Per_1 sostenendo di non convivere con la medesima.
Infine ribadisce che i redditi della non sono rinvenibili da conti correnti CP_1
o investimenti, perché la medesima svolge l'attività di operatrice shiatsu in modo non regolare e sostiene che il sig. legale Controparte_2 rappresentante della in occasione degli accertamenti Parte_2 della RD di NZ, ha rilasciato dichiarazioni finalizzate a tutelare la
[...]
quale sua collaboratrice in un'attività “non del tutto limpida”. CP_1
3.2) L'appellata reitera l'inutilizzabilità dei file audio della relazione investigativa privata per difetto di autenticità e genuinità della provenienza e ne deduce l'irrilevanza probatoria quanto alla propria situazione reddituale che, a suo avviso, è stata oggetto di un'attenta verifica della RD di NZ il cui esito ha dimostrato il suo stile di vita semplice e dimesso.
Contesta, inoltre, il linguaggio utilizzato dalla difesa di controparte laddove, con riferimento alle dichiarazioni rese dal sig. alla Controparte_2
RD Di NZ , utilizza l'espressione “ collaboratrice in un'attività non del tutto limpida” sostenendo che si tratta di un'espressione “ambigua, superflua, generica” ovvero di “un giudizio vago, insinuante” che “allude e accusa la
[...]
di comportamenti immorali , non provati “ e ne chiede la cancellazione ai CP_1 sensi dell'art. 89 c.p.c.
4.1) Va preliminarmente disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dall'appellata sul presupposto della carenza dei requisiti prescritti dall'art. 342 c.p.c. per carenza di specificità e di mancanza di nuovi elementi in ordine alla situazione economico-reddituale.
pagina 9 di 18 Infatti l'atto di gravame contiene argomentazioni dirette a confutare quanto ritenuto dal primo giudice rendendo possibile, attraverso l'esame complessivo dell'atto, l'individuazione dell'oggetto della domanda e degli elementi di fatto e di diritto sui quali essa si fonda: la parte appellante ha infatti censurato l'iter logico- giuridico seguito dal Tribunale, indicando i motivi dell'evidenziato dissenso - tanto che la stessa appellata ha poi analiticamente esaminato le censure rivolte alla sentenza di primo grado, contestandole integralmente – per cui il requisito della specificità dei motivi dell'appello è da ritenersi, nella fattispecie, rispettato.
4.2) Sempre in via preliminare si ritiene che non siano ravvisabili i presupposti per la cancellazione ex art. 89 c.p.c., chiesta dall'appellata (v. note di trattazione scritta del 9.5.2025), dell'espressione “ collaboratrice in un'attività non del tutto limpida” utilizzata dal procuratore dell'appellante (pag. 1 note di trattazione scritta del 5.5.2025) atteso che l'espressione censurata è stata usata nell'ambito della descrizione della vicenda al fine di evidenziare eventuali disponibilità economiche della - che, non essendo emerse nel corso degli CP_1 accertamenti volti dalla RD di NZ, deriverebbero dallo svolgimento di attività lavorativa non regolare - e quindi non rivela un intento offensivo nei confronti della controparte, ma si inserisce nell'esercizio della funzione difensiva.
5.1) Va anzitutto osservato che le contestazioni svolte dalla appellata in ordine alle relazioni investigative prodotte dalla controparte non appaiono tali da comportare la inutilizzabilità della documentazione.
Invero la ha lamentato (come si evince dagli atti del giudizio di CP_1 primo grado e dalle argomentazioni difensive svolte sul punto) le modalità di svolgimento delle indagini e di acquisizione del materiale, perché lesive di ogni diritto della stessa (“….il pedinamento è stato effettuato con modalità tali da aver indotto nella una piena sensazione di disagio, paura e timore per la sua CP_1 stessa incolumità…., v. memoria di costituzione innanzi al Tribunale): ella, inoltre, facendo riferimento al contenuto delle relazioni, ha escluso la idoneità probatoria in ordine alla situazione reddituale della , ma non ha posto in CP_1 discussione le circostanze di fatto ivi descritte né la riferibilità alla medesima delle situazioni evidenziate nelle relazioni e nel materiale fotografico allegato.
pagina 10 di 18 In considerazione di ciò si ritiene che gli elementi oggettivi desumibili dalla documentazione possano essere valutati ai fini della decisione;
né a diversa conclusione si ritiene di poter pervenire in ragione del fatto che l'investigatore incaricato non ha redatto una perizia giurata, atteso che il medesimo è stato sentito quale testimone nel giudizio di primo grado ed ha confermato le relazioni a sua firma prodotte dal . Parte_1
5.2) Utilizzabile è anche la documentazione medico-sanitaria prodotta dalla in sede di precisazione delle conclusioni innanzi al Tribunale (così come CP_3 autorizzato dal primo giudice con ordinanza del 23.3.2023), perché concernente circostanze relative alle condizioni di salute della stessa, sopravvenute rispetto alla scadenza dei termini concessi ex art. 183 VI comma c.p.c.
6.) Quanto al merito dell'appello, prima di esaminare i motivi di gravame, va osservato che l'assegno divorzile di cui si discute in questa sede ha una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa e richiede dunque l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, alla luce della valutazione comparativa delle condizioni economiche delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio e dell'età del richiedente (Cass. SS.UU n.18287 del 2018).
In particolare – hanno osservato i giudici di legittimità – “la sentenza delle
Sezioni Unite del 2018 ha attribuito all'assegno di divorzio una funzione non già soltanto assistenziale (il che avviene quando la situazione economico-patrimoniale di uno degli ex coniugi non gli garantisca l'autosufficienza), ma anche riequilibratrice, ovvero, come pure vi si afferma, compensativo- perequativa, ove ne sussistano i presupposti (ossia alla condizione, necessaria, ma non sufficiente, che le situazioni economico-patrimoniali dell'uno e dell'altro coniuge, all'esito del divorzio, siano squilibrate, quantunque entrambi versino in situazione di autosufficienza) esclusa la separazione tra criteri attributivi, tali da incidere sull'an del diritto all'assegno, e criteri determinativi, da utilizzarsi solo successivamente ai fini della fissazione del quantum.
pagina 11 di 18 Quanto rileva è quindi che il coniuge richiedente, pur trovandosi all'esito del divorzio in situazione di autosufficienza economica, si trovi rispetto all'altro in condizioni economico-patrimoniali deteriori per aver rinunciato, in funzione della contribuzione ai bisogni della famiglia, ad occasioni in senso lato reddituali, attuali
o potenziali, ed abbia in tal modo sopportato un sacrificio economico- professionale, a favore dell'altro, che meriti un intervento compensativo- perequativo (Cass. n. 21228 del 2019…), in considerazione della durata del matrimonio e dell'età del richiedente” (Cass. civ. n. 40385/2021).
L'attribuzione dell'assegno divorzile presuppone dunque l'accertamento di uno squilibrio effettivo e non di modesta entità delle condizioni economiche e patrimoniali delle parti, riconducibile in via esclusiva o prevalente alle scelte comuni di conduzione della vita familiare, alla definizione dei ruoli dei componenti della coppia coniugata, al sacrificio delle aspettative lavorative e professionali di uno dei coniugi (Cass. n.21926/2019), fermo restando che non è necessario l'accertamento dei redditi delle parti nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali (tra le altre Cass. n. 769/2018).
7.) Alla luce di tali condivisibili principi, dai quali non vi è motivo di discostarsi, si ritiene che le doglianze dell'appellante – che, in quanto strettamente connesse, possono essere unitariamente esaminate - siano infondate.
7.1) Invero risulta pacifico tra le parti il fatto che la , in costanza CP_1 di matrimonio, ha frequentato un corso presso la per Parte_2
l'abilitazione quale operatrice shiatsu, ha svolto soltanto lavori saltuari e si è occupata dal 2003 al 2011 dell'assistenza e della cura della suocera, affetta da malattia di Alzheimer.
Si ritiene che dette circostanze, in mancanza di specifica contestazione, siano riconducibili alle scelte comuni e alla definizione dei ruoli della coppia e denotino che la ha fornito un contributo alla realizzazione delle esigenze CP_1 del nucleo familiare, costituito anche da un figlio, in ragione del minor impegno sul versante lavorativo, consentendo al di dedicarsi più proficuamente Parte_1
pagina 12 di 18 allo svolgimento della propria attività lavorativa di agente della Polizia di Stato con le conseguenti ricadute sul piano economico – reddituale del medesimo.
Tale prolungato assetto del ménage familiare e la durata del matrimonio protrattosi per quasi 30 anni (il matrimonio concordatario è stato infatti celebrato il 7.10.1984 e la separazione giudiziale è intervenuta nel 2015) concretizzano gli estremi per riconoscere alla odierna appellata l'assegno divorzile al fine perequativo - compensativo, quale emolumento volto a consentirle il conseguimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo dalla medesima fornito nella realizzazione della vita familiare.
7.2) Va inoltre rilevato che, nella specie, anche tenendo in considerazione gli aspetti evidenziati dall'appellante, sulla base delle relazioni investigative prodotte, in ordine alla capacità lavorativa – e quindi di guadagno - della
[...]
, è ravvisabile una significativa disparità reddituale tra le parti. CP_1
Invero dalla documentazione prodotta risulta che il , attualmente Parte_1 pensionato, ha percepito redditi annui, netti, nel 2020, nel 2021 e nel 2022 rispettivamente di € 26.930,12 di €. 26.941,24 e di €. 27.700,09 (importi ottenuti sottraendo dal reddito complessivo l'imposta netta); l'appellante in questa sede ha evidenziato di percepire un reddito di €. 27.900,00.
Dalla relazione della RD di NZ del 7.9.2023 si evince che l'appellante risultava intestatario presso l'Istituto di credito “Intesa Sanpaolo” di diversi rapporti ricollegabili al conto corrente n.0000/21399 con saldo positivo (€
2.388,52 al 27.4.2023; cfr. relazione G. di F.), e a varie polizze, in particolare:
“Polizza Intesa Sanpaolo Life Prospettiva 2.0” il cui controvalore alla data del
31.12.2021 è pari a € 21.729,32 ( capitale investito inizialmente il 23.7.2014 €
10.000,00; in data 16.2.2018 risulta effettuato dal un versamento sulla Parte_1 polizza per un ammontare pari € 10.000,00); “Polizza Infondi Stabilità Plus
Insurance” n. 71002531285 sottoscritta il 2.3.2022 il cui controvalore alla data del 13.6.2022 risulta pari a € 38.061,46; “Infondi stabilità Insurance” n.
71001854742 sottoscritta in data 23.8.2018 il cui controvalore alla data del
13.6.2022 risulta pari a € 29.388,21; “Polizza Base ” n. 71000345999 Pt_3
pagina 13 di 18 sottoscritta l'11.1.2013 il cui valore di riscatto al 13.6.2022 risulta pari a €
23.658,48.
Con riguardo a quest'ultima polizza, risulta che il dal 4.4.2017 al Parte_1
12.6.2023 ha chiesto riscatti parziali per un ammontare pari a € 122.976,59.
Il risulta, infine, intestatario del deposito amministrato Intesa Parte_1
Sanpaolo n. 3100/1004160 il cui controvalore alla data del 27.4.2023 è pari a €
30.150,07: si tratta di una forma di investimento/risparmio costituita a titolo personale in data 24.4.2006, ovvero in costanza di matrimonio, circostanza che induce a ritenere che il ha potuto accantonare e investire i propri Parte_1 risparmi, a differenza della ex coniuge.
Infatti, quanto alla condizione economica della , gli accertamenti CP_1 effettuati dalla RD di NZ hanno rilevato che i redditi relativi agli anni
2019, 2020,2021 sono costituiti dal solo assegno del coniuge per un ammontare annuo pari ad € 8.400,00 (cfr. relazione G. di F. del 2.9.2022) e che non risultano altri redditi da lavoro dipendente né intestazioni di titoli, polizze o altri investimenti: tale circostanza trova riscontro nella dichiarazione dei redditi del
2024 e negli estratti conto relativi agli anni 2022,2023,2024 prodotti dall'appellata relativi al conto corrente n.9371 alla stessa intestato, presso Intesa
Sanpaolo dai quali non emergono accrediti ulteriori, oltre quello relativo all'assegno versato dall'ex marito.
7.3) Le suddette risultanze istruttorie evidenziano un considerevole squilibrio reddituale tra le parti, ricollegabile al fatto che il , a differenza Parte_1 della , ha dimostrato di avere, sia in costanza di matrimonio che in CP_1 epoca successiva, una significativa capacità di investimento e di risparmio e può fare affidamento su una stabile e continuativa fonte di reddito, costante nell'ammontare, di cui è invece priva la ex moglie.
Infatti, è vero che, come rilevato dal giudice di primo grado, la , in CP_1 virtù della qualifica di operatrice shiatsu, ha svolto in passato l'attività di istruttrice (come si desume dai diplomi rilasciati agli allievi e sottoscritti dall'appellata) e di massaggiatrice (come si evince dal contenuto delle relazioni investigative, confermate dal teste : tuttavia, anche tenendo in Tes_1
pagina 14 di 18 considerazione la capacità lavorativa della , valorizzata dall'appellante, si CP_1 ritiene che l'attività svolta non le abbia permesso di raggiungere una stabilità economica, non essendo emersi sufficienti elementi di prova (che non sono desumibili dagli accertamenti della RD di NZ né dalle relazioni investigative che riguardano periodi di tempo limitati) dai quali poter desumere con quale frequenza detta attività sia stata svolta e quindi per ritenere che la
[...]
abbia operato nel settore in modo continuativo. CP_1
Inoltre, anche a voler ritenere che la medesima continui a praticare massaggi shiatsu, appare difficile sostenere che ella possa riuscire a procurarsi risorse sufficienti ad assicurarle un'adeguata autosufficienza economica, data la scarsa possibilità di migliorare la propria condizione in considerazione dell'età (64 anni), delle pregresse esperienze lavorative (rappresentante di prodotti per la casa porta a porta e lavoro presso la “In Lingua School” fino al 2011), riferite dell'appellata e non contestate - incompatibili con la possibilità di reperire impieghi più stabili ed una costante fonte di reddito - e del suo stato di salute
(dalla documentazione sanitaria si desume che l'appellata ha riportato diverse lesioni – nel 2022, frattura malleolo caviglia destra, nel 2023, del malleolo sinistro e della vertebra L3 - che hanno comportato la necessità di cure e terapie, anche per la osteoporosi, e trattamenti adeguati, anche mediante il “busto a tre punti”, per la lesione di L3) che, pur non risultando invalidante, pone certamente l'appellata in condizioni di svantaggio, riducendo in modo significativo le possibilità di inserimento stabile nel mondo del lavoro.
7.4) La evidenziata disparità economica tra gli ex coniugi induce a ritenere che siano ravvisabili i presupposti per il riconoscimento dell'assegno divorzile a favore della . CP_1
Alla luce della documentazione acquisita e delle altre risultanze istruttorie
- la cui esaustività rende irrilevanti gli ulteriori approfondimenti probatori – effettuata la valutazione comparativa tra le condizioni economiche delle parti, considerati l'apporto dato dall'appellata nell'attività endo-familiare, il divario economico di cui si è detto, la capacità lavorativa della e la durata del CP_1 matrimonio, si ritiene congruo l'importo di €. 700,00 stabilito dal Tribunale.
pagina 15 di 18 7.5) Né al fine di escludere o di ridurre l'entità della somma dovuta appare decisivo il fatto che la ha acquistato una autovettura usata nel 2017. CP_1
Invero l'appellata, a tale riguardo, ha dedotto e documentato che detto acquisto è stato possibile grazie alla quota del corrispettivo ricevuto in seguito alla vendita – al prezzo complessivo di €. 180.000,00 - di un immobile sito a
Roma, ereditato con gli altri quattro fratelli, stipulata l'11.9.2017 (come da atto notarile allegato alla comparsa di costituzione del giudizio di primo grado): si ritiene pertanto che l'acquisto del mezzo non sia indice di significative disponibilità derivanti dallo svolgimento dell'attività lavorativa.
Né tali disponibilità sono desumibili dal fatto che la nel 2017 ha CP_1 acquistato la quota dell'immobile adibito a casa coniugale, versando al Parte_1 la somma di €.50.000,00, oggetto di un mutuo dalla stessa stipulato (circostanza pacifica, desumibile dall'atto notarile allegato dal ricorrente, odierno appellante, nel giudizio di primo grado) e, nel 2018, ha prestato garanzia, quale terzo datore di ipoteca (v. estratto notarile prodotto dalla innanzi al Tribunale), a CP_1 favore dell'istituto bancario che ha erogato un mutuo al figlio, , Controparte_4 per l'acquisto, da parte di quest'ultimo, di un appartamento (al prezzo di €.
50.000,00 come risulta dall'atto notarile del 14.11.2018 allegato dal Parte_1 nel giudizio di primo grado).
Si tratta infatti di attività che la ha potuto svolgere, perché già CP_1 comproprietaria dell'immobile adibito a casa coniugale e titolare di un assegno di mantenimento (stabilito, sin dal procedimento di separazione, in €. 700,00 mensili) – situazione che ha permesso alla stessa di accedere il credito ai fini dell'acquisto della quota residua dell'immobile, poi oggetto di ipoteca a garanzia della obbligazione derivante dal contratto di mutuo che prevede il pagamento di una rata mensile di circa €. 270,00 mensili) - e perché la acquisita proprietà dell'intero immobile ha poi rappresentato una idonea garanzia a favore della ai fini della erogazione del mutuo al figlio delle parti, . Pt_4 Controparte_4
Si ritiene pertanto, anche tenendo in considerazione le attività sopra descritte, valorizzate dall'appellante, che permanga la sperequazione tra le condizioni economiche degli ex coniugi, tale da giustificare il riconoscimento pagina 16 di 18 dell'assegno divorzile nella misura sopra indicata, al fine di attenuare la disparità economica, tenuto conto di tutti gli aspetti in precedenza trattati.
Né d'altra parte il fatto che il risulta privo di proprietà immobiliari Parte_1
è sufficiente per ridurre il divario di cui si è detto, essendo pacifico che il medesimo ha ceduto alle sorelle la propria quota, al prezzo di €. 105.000,00, dell'immobile sito Ascoli Piceno, Via Begonie n.48, ereditato in misura maggiore, ed ha continuato ad abitare presso tale immobile, versando il canone alle sorelle
(come dallo stesso riferito in sede di interrogatorio): egli infatti ha potuto acquisire una consistente somma (incrementando così i propri risparmi) in seguito alla vendita del bene di cui può comunque continuare a disporre in base agli accordi con i familiari.
Del resto, anche a voler ritenere che il contratto di locazione sia ancora efficace e che il continui a versare l'importo pattuito a titolo di canone Parte_1
(l'appellante, infatti, non ha sul punto svolto alcuna specifica deduzione difensiva ed il contratto allegato dal medesimo all'atto introduttivo del giudizio di primo grado, stipulato in data 1.7.2015, prevedeva una durata di tre anni, prorogabile per un biennio e, successivamente, per la stessa durata, anche tacitamente, ed un canone di €. 450,00 mensili), è comunque ravvisabile la significativa disparità economica tra le parti, avuto riguardo alle maggiori disponibilità economiche del
, ricollegabili sia alla stabilità ed entità del trattamento pensionistico Parte_1 percepito dal medesimo, sia alla sua capacità di risparmio e di investimento di cui si è detto.
8.) L'appello va quindi respinto, restando assorbito l'esame di ogni altra questione, e va pertanto confermata la sentenza impugnata.
In applicazione del principio di soccombenza, al quale non si ravvisano ragioni di deroga, l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di lite del presente giudizio, liquidate come da dispositivo avuto riguardo alle prestazioni svolte in relazione alla natura delle questioni controverse - concernenti esclusivamente il riconoscimento e la entità dell'assegno divorzile - disponendo il pagamento a favore dello Stato ai sensi dell'art. 133 DPR n.
115/2002, poiché la parte appellata risulta ammessa al patrocinio a spese dello pagina 17 di 18 Stato, con provvedimento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ascoli Piceno dell'11.5.2020 (in atti).
9) Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, va infine dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per la impugnazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, disattesa ogni contraria e diversa istanza, respinge l'appello proposto da nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno n. 557/2024, pubblicata il
27.8.2024; condanna a rifondere a le spese del Parte_1 Controparte_1 presente grado di giudizio che si liquidano in complessivi €. 3.600,00 oltre spese generali al 15%, IVA , CAP come per legge, disponendo che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per la impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
Ancona, così deciso il 4 giugno 2025.
Il Consigliere est.
Dott.ssa Anna Bora
Il Presidente
Dott. Guido Federico
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