CA
Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 31/01/2025, n. 718 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 718 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 948/2023
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3498 del 22.11.2023 Oggetto: ripetizione d'indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra i n Parte_1 Parte_2 persona del suo P resident e pro -t empore, rappresentato e difeso dall 'Avv.
Marcell o R aho
Appell ant e e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Fachechi
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 23.08.2022 Controparte_1
aveva rappresentato: - che a seguito di visita medica del 28.04.2014 era stato
[...] riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa avente necessità di assistenza continua, con “scadenza” ad aprile 2015; -che successivamente si era sottoposto ai dovuti controlli sanitari senza tuttavia ricevere la comunicazione dell'esito degli stessi e continuando a percepire le prestazioni di invalidità civile;
-che con nota del 10.03.2022, pervenutagli il 24.03.2022, l' di CA gli aveva comunicato un pagamento indebito di € 45.505,76 per Pt_1 il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2022 con motivazione “Ricalcolo INV.CIV. a seguito di revisione sanitaria con riconoscimento invalidità parziale. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. Il ricorrente, evidenziata l'inerzia dell'Istituto previdenziale che non gli aveva comunicato l'esito delle visite di revisione e non aveva revocato l'erogazione del beneficio, aveva eccepito l'irripetibilità del preteso credito, invocando a sostegno della propria tesi il principio di tutela dell'affidamento del percipiente in buona fede espresso da Cass. n.11921/2015 e da Corte Cost. n.448/2000. Aveva chiesto, quindi, l'accertamento dell'illegittimità dell'avversa ripetizione dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute. Pt_1 Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso di cui aveva Pt_1 chiesto il rigetto, precisando che con verbale di revisione del 23.06.2015 il ricorrente era stato riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:100% art.2 e 12 L.118/71”, e
,con successivo verbale di revisione del 28.02.2019, era stato riconosciuto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 80%” con conseguente venir meno del diritto a beneficiare delle provvidenze assistenziali . Inoltre, aveva precisato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il verbale della visita gli era stato notificato. Aveva invocato il principio espresso da
Cass.n.248/2023, secondo il quale, in tema di invalidità civile, i benefici assistenziali in corso non spettano più dalla data della visita di verifica e non dalla comunicazione del provvedimento formale di sospensione o di revoca.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha affermato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. Ha ritenuto che nel caso di specie l' , pur avendo Pt_1 provveduto a notificare i verbali del 23.06.2015 e del 28.02.2019, non aveva provveduto - secondo le regole della L.448/1998, art.37 comma 8- dopo aver accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e a revocare entro i 90 giorni successivi le provvidenze economiche, ingenerando in tal modo un legittimo affidamento dell'assistito. Aveva, pertanto, accolto il ricorso dichiarando irripetibili le somme richieste e condannando alla restituzione di quelle eventualmente già Pt_1 trattenute. Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui il Tribunale non aveva tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte sent.n.248/2023, la quale aveva chiarito che, in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ed aveva escluso la configurabilità di una violazione del principio dell'affidamento qualora l'interessato abbia avuto conoscenza del verbale di visita medico-legale che accerta venir meno delle condizioni sanitarie che avevano in precedenza determinato l'erogazione della prestazione. L'appellante ha chiesto, quindi, l'integrale riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, a eccepito l'infondatezza del gravame, eccependo che CP_1 non vi era stata regolare comunicazione dell'esito della visita di revisione del 2015, poiché la relativa lettera risultava consegnata a persona non identificata. Ribadito dunque il suo legittimo affidamento e la sua buona fede, almeno sino alla visita di revisione del 28.02.2019, ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza di discussione del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame.
Anche in altre pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
E'stato altresì recentemente chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata successivamente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 23.6.2015, verbale per effetto del quale all'assistito era noto il venir meno delle condizioni sanitarie necessarie per il diritto all'indennità di accompagnamento, essendo residuato solo il 100% di invalidità; inoltre con il successivo verbale di visita della Commissione
Medica del 28.2.2019 è stata comunicata al anche la riduzione della percentuale di CP_1 invalidità, passata dal 100% all'80%.
A dimostrazione della avvenuta comunicazione del verbale di visita di revisione del 23.6.2015 nei confronti dell'interessato l' ha prodotto in giudizio la fotocopia dell'avviso di ricevimento Pt_1 della relativa lettera raccomandata del 6.7.2015. L'eccezione sollevata a tal proposito dall'appellante, secondo cui la raccomandata sarebbe stata consegnata ad una persona non identificata va disattesa, poiché non è ravvisabile l'invalidità della comunicazione o dell'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria quando lo stesso, al momento della consegna del plico presso il domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, anche se di essa non risulti specificata la qualità o la relazione con il destinatario stesso e anche quando non sia intelleggibile la firma: per inficiare il valore probatorio dell'avviso di ricevimento in ordine alla consegna del plico nella sfera di disponibilità del destinatario, questi ha infatti l'onere di proporre querela di falso per dimostrare la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o professionale (v. Cass. 12003/2017, n.14617/2010). Nel caso di specie non vi è querela di falso.
E' poi pacifico, oltre che documentalmente provato con la fotocopia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, che all'appellante sia stato comunicato anche il verbale della visita medica del 28.2.2019.
A decorrere dal ricevimento della copia dell'uno e dell'altro verbale di visita il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma delle prestazioni di invalidità civile in erogazione;
quindi per il periodo successivo non può ritenersi sussistente un affidamento ragionevole e legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Pt_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo (non contestato nel suo ammontare) delle prestazioni assistenziali costituenti oggetto della comunicazione di indebito datata 10.3.2022.
In definitiva l'appello, risultando fondato, va accolto nei termini di cui al dispositivo.
3. Le spese di questo grado sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018 in ragione della prolungata inerzia amministrativa nella cessazione materiale dell'erogazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/12/2023 da nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del 22/11/2023 n.3498 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 in data 23/08/2022; dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti.
Fissa il termine per il deposito della motivazione in 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi
Appello Sentenza Tribunale di Lecce n. 3498 del 22.11.2023 Oggetto: ripetizione d'indebito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce
Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati
Dott. Gennaro Lombardi Presidente
Dott. Maria Grazia Corbascio Consigliere relatore
Dott. Luisa Santo Consigliere ha emesso la presente
SENTENZ A
nel l a cont roversi a ci vi l e i n m at er i a assi st enzi al e, i n gr ado di ap pel l o,
tra i n Parte_1 Parte_2 persona del suo P resident e pro -t empore, rappresentato e difeso dall 'Avv.
Marcell o R aho
Appell ant e e
, rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Fachechi
Appell ato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto dinanzi al Tribunale di Lecce il 23.08.2022 Controparte_1
aveva rappresentato: - che a seguito di visita medica del 28.04.2014 era stato
[...] riconosciuto invalido con totale e permanente inabilità lavorativa avente necessità di assistenza continua, con “scadenza” ad aprile 2015; -che successivamente si era sottoposto ai dovuti controlli sanitari senza tuttavia ricevere la comunicazione dell'esito degli stessi e continuando a percepire le prestazioni di invalidità civile;
-che con nota del 10.03.2022, pervenutagli il 24.03.2022, l' di CA gli aveva comunicato un pagamento indebito di € 45.505,76 per Pt_1 il periodo dal 01/01/2015 al 31/03/2022 con motivazione “Ricalcolo INV.CIV. a seguito di revisione sanitaria con riconoscimento invalidità parziale. È stata corrisposta una prestazione di invalidità civile non spettante”. Il ricorrente, evidenziata l'inerzia dell'Istituto previdenziale che non gli aveva comunicato l'esito delle visite di revisione e non aveva revocato l'erogazione del beneficio, aveva eccepito l'irripetibilità del preteso credito, invocando a sostegno della propria tesi il principio di tutela dell'affidamento del percipiente in buona fede espresso da Cass. n.11921/2015 e da Corte Cost. n.448/2000. Aveva chiesto, quindi, l'accertamento dell'illegittimità dell'avversa ripetizione dell'indebito e la condanna dell' alla restituzione delle somme trattenute. Pt_1 Costituitosi in giudizio, l' aveva eccepito l'infondatezza del ricorso di cui aveva Pt_1 chiesto il rigetto, precisando che con verbale di revisione del 23.06.2015 il ricorrente era stato riconosciuto “Invalido con totale e permanente inabilità lavorativa:100% art.2 e 12 L.118/71”, e
,con successivo verbale di revisione del 28.02.2019, era stato riconosciuto “Invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art.2 e 13 L.118/71 e art.9 DL 509/88). Percentuale 80%” con conseguente venir meno del diritto a beneficiare delle provvidenze assistenziali . Inoltre, aveva precisato che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, il verbale della visita gli era stato notificato. Aveva invocato il principio espresso da
Cass.n.248/2023, secondo il quale, in tema di invalidità civile, i benefici assistenziali in corso non spettano più dalla data della visita di verifica e non dalla comunicazione del provvedimento formale di sospensione o di revoca.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tribunale di Lecce ha affermato che l'indebito assistenziale è ripetibile solo successivamente al momento in cui intervenga il provvedimento che accerta il venir meno delle condizioni di legge, a meno che non ricorrano ipotesi che a priori escludano un qualsivoglia affidamento. Ha ritenuto che nel caso di specie l' , pur avendo Pt_1 provveduto a notificare i verbali del 23.06.2015 e del 28.02.2019, non aveva provveduto - secondo le regole della L.448/1998, art.37 comma 8- dopo aver accertato il venir meno del requisito sanitario, a disporre l'immediata sospensione dell'erogazione del beneficio in godimento e a revocare entro i 90 giorni successivi le provvidenze economiche, ingenerando in tal modo un legittimo affidamento dell'assistito. Aveva, pertanto, accolto il ricorso dichiarando irripetibili le somme richieste e condannando alla restituzione di quelle eventualmente già Pt_1 trattenute. Avverso tale decisione ha proposto appello , lamentandone l'erroneità nella parte in Pt_1 cui il Tribunale non aveva tenuto conto del più recente orientamento giurisprudenziale espresso dalla Suprema Corte sent.n.248/2023, la quale aveva chiarito che, in tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali produce effetti, per espressa previsione normativa, "dalla data della visita di verifica" e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ed aveva escluso la configurabilità di una violazione del principio dell'affidamento qualora l'interessato abbia avuto conoscenza del verbale di visita medico-legale che accerta venir meno delle condizioni sanitarie che avevano in precedenza determinato l'erogazione della prestazione. L'appellante ha chiesto, quindi, l'integrale riforma della sentenza e il rigetto dell'avversa domanda, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio. Costituitosi in giudizio, a eccepito l'infondatezza del gravame, eccependo che CP_1 non vi era stata regolare comunicazione dell'esito della visita di revisione del 2015, poiché la relativa lettera risultava consegnata a persona non identificata. Ribadito dunque il suo legittimo affidamento e la sua buona fede, almeno sino alla visita di revisione del 28.02.2019, ha chiesto il rigetto dell'appello. All'udienza di discussione del 04.12.2024, sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi scritti, la Corte ha deciso come da dispositivo. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appello risulta fondato.
Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità la perdita dei benefici per gli invalidi civili per motivi attinenti al requisito sanitario si produce dalla visita di verifica e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni: in tal senso depone la sentenza della Cassazione n.26096\2010, resa con riferimento all'art. 4, comma 3 bis, D.L. n. 323/1996 che peraltro (non prevedendo l'immediata sospensione della prestazione dopo la visita di verifica) conteneva una disciplina meno rigorosa di quella prevista dall'art.37 comma 8 l.n.448/1998, applicabile ratione temporis alla fattispecie qui in esame.
Anche in altre pronunce di legittimità si legge che “
4.3 Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (L. n. 448 del 1998, art. 37, comma 8), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre non può dirsi che sussistano rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici”
(così Cass. n.28771/2018; in tal senso v. anche Cass.n.248/2023).
E'stato altresì recentemente chiarito che "In tema di indebito assistenziale trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., la disciplina peculiare, diversa sia da quella generale dettata dall'art. 2033 c.c., che da quella prevista con riferimento alle pensioni o ad altri trattamenti previdenziali, appositamente dettata in materia, come tratteggiata da plurime decisioni di questa
Corte" (cfr., tra le più recenti, Cass. n. 13915 del 2021; Cass. n. 13223 del 2020; Cass. nn. 10642 e
31372 del 2019);
8. in particolare, si è delineato il principio in base al quale, nella materia in oggetto, trova applicazione "la regola propria del sottosistema assistenziale", che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento;
9. pertanto, l'indebito
(assistenziale) che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. sent. n. 24180/2022).
Il contemperamento dei due diversi principi, quello della perdita del diritto a percepire la prestazione assistenziale anche prima del provvedimento formale di revoca per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, e quello del legittimo affidamento, si realizza nel caso concreto considerando irripetibile la prestazione erogata successivamente alla comunicazione del verbale di visita di revisione del 23.6.2015, verbale per effetto del quale all'assistito era noto il venir meno delle condizioni sanitarie necessarie per il diritto all'indennità di accompagnamento, essendo residuato solo il 100% di invalidità; inoltre con il successivo verbale di visita della Commissione
Medica del 28.2.2019 è stata comunicata al anche la riduzione della percentuale di CP_1 invalidità, passata dal 100% all'80%.
A dimostrazione della avvenuta comunicazione del verbale di visita di revisione del 23.6.2015 nei confronti dell'interessato l' ha prodotto in giudizio la fotocopia dell'avviso di ricevimento Pt_1 della relativa lettera raccomandata del 6.7.2015. L'eccezione sollevata a tal proposito dall'appellante, secondo cui la raccomandata sarebbe stata consegnata ad una persona non identificata va disattesa, poiché non è ravvisabile l'invalidità della comunicazione o dell'avviso di ricevimento di raccomandata ordinaria quando lo stesso, al momento della consegna del plico presso il domicilio del destinatario, sia stato sottoscritto da persona ivi rinvenuta, anche se di essa non risulti specificata la qualità o la relazione con il destinatario stesso e anche quando non sia intelleggibile la firma: per inficiare il valore probatorio dell'avviso di ricevimento in ordine alla consegna del plico nella sfera di disponibilità del destinatario, questi ha infatti l'onere di proporre querela di falso per dimostrare la assoluta estraneità della persona che ha sottoscritto l'avviso alla propria sfera personale o professionale (v. Cass. 12003/2017, n.14617/2010). Nel caso di specie non vi è querela di falso.
E' poi pacifico, oltre che documentalmente provato con la fotocopia dell'avviso di ricevimento della relativa raccomandata, che all'appellante sia stato comunicato anche il verbale della visita medica del 28.2.2019.
A decorrere dal ricevimento della copia dell'uno e dell'altro verbale di visita il ricorrente è stato posto nelle condizioni di avere legale conoscenza dell'accertamento negativo del requisito sanitario necessario per la conferma delle prestazioni di invalidità civile in erogazione;
quindi per il periodo successivo non può ritenersi sussistente un affidamento ragionevole e legittimo sulla spettanza della prestazione che l' ha indebitamente continuato ad erogare. Pt_1
Ne consegue che è suscettibile di ripetizione l'importo (non contestato nel suo ammontare) delle prestazioni assistenziali costituenti oggetto della comunicazione di indebito datata 10.3.2022.
In definitiva l'appello, risultando fondato, va accolto nei termini di cui al dispositivo.
3. Le spese di questo grado sono compensate tra le parti, ai sensi dell'art.92 c.p.c. letto alla luce della sentenza della Corte Cost. n.77/2018 in ragione della prolungata inerzia amministrativa nella cessazione materiale dell'erogazione.
p.q.m.
La Corte di Appello di Lecce –Sezione Lavoro;
visto l'art.437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 18/12/2023 da nei confronti di Pt_1
avverso la sentenza del 22/11/2023 n.3498 del Tribunale di Controparte_1
Lecce, così provvede:
Accoglie l'appello e, per l'effetto, rigetta il ricorso proposto da Controparte_1 in data 23/08/2022; dichiara le spese del doppio grado compensate tra le parti.
Fissa il termine per il deposito della motivazione in 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 04/12/2024
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Grazia Corbascio Dott. Gennaro Lombardi