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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vasto, sentenza 20/03/2025, n. 33 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vasto |
| Numero : | 33 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1076 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1076/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PALLADINO MARIA LUISA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
PALLADINO MARIA LUISA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 25.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra (NA) in data 10/05/2004, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “1) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun contributo di mantenimento;
2) Il figlio maggiorenne collocherà la Per_1 propria residenza presso il padre, in Vasto alla via Pescara n. 45; 3) Entrambi i genitori, essendo il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, verseranno sul conto corrente intestato al figlio , la somma mensile di euro 150,00 pro capite per un totale di euro Per_1
300,00; 4) Le spese straordinarie verranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50%, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Resta inteso che debbano considerarsi straordinarie quelle di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Vasto e il COA anno 2019; il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto a richiedere il rimborso del 50% all'altro genitore, che dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla richiesta;
5) Il SI
, presta il proprio consenso alla futura vendita del box auto di superficie Parte_1 catastale mq 28, posto nel Comune di Acerra (Na) alla Via Michelangelo n. NC, piano seminterrato, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Acerra (NA), foglio 43, particella 2568, sub
29), intestato ad entrambi i coniugi, senza nulla a pretendere relativamente al ricavato dello stesso;
Quanto specificato sopra sarà oggetto di eventuale atto notarile;
6) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che il figlio della coppia è maggiorenne ma non autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Pag. 2 a 3 Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Napoli del 30.11.2010.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse della prole, peraltro maggiorenne.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Acerra (NA) il 10/05/2004 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune
(atto numero 15 parte I serie A anno 2004) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VASTO
In composizione collegiale nelle persone dei Giudici:
Dott.ssa Stefania Izzi Presidente
Dott.ssa Elisa Ciabattoni Giudice rel.
Dott.ssa Maria Elena Faleschini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1076/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
tra
, C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
PALLADINO MARIA LUISA, come da procura in atti;
e
, C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_2 C.F._2
PALLADINO MARIA LUISA, come da procura in atti;
con l'intervento del Pubblico Ministero, ex art. 70 n. 2 c.p.c..
CONCLUSIONI
per entrambi: come da note scritte depositate il 25.2.2025.
Pag. 1 a 3 Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c. depositato in data 30/10/2024, i ricorrenti hanno chiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Acerra (NA) in data 10/05/2004, alle condizioni tra loro convenute, come di seguito riportate e trascritte: “1) Entrambi i coniugi sono economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun contributo di mantenimento;
2) Il figlio maggiorenne collocherà la Per_1 propria residenza presso il padre, in Vasto alla via Pescara n. 45; 3) Entrambi i genitori, essendo il figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, verseranno sul conto corrente intestato al figlio , la somma mensile di euro 150,00 pro capite per un totale di euro Per_1
300,00; 4) Le spese straordinarie verranno poste a carico di entrambi i genitori, nella misura del
50%, dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa. Resta inteso che debbano considerarsi straordinarie quelle di cui al Protocollo d'Intesa tra il Tribunale di Vasto e il COA anno 2019; il genitore che anticiperà le spese straordinarie avrà diritto a richiedere il rimborso del 50% all'altro genitore, che dovrà provvedervi entro dieci giorni dalla richiesta;
5) Il SI
, presta il proprio consenso alla futura vendita del box auto di superficie Parte_1 catastale mq 28, posto nel Comune di Acerra (Na) alla Via Michelangelo n. NC, piano seminterrato, contraddistinto al N.C.E.U. del Comune Acerra (NA), foglio 43, particella 2568, sub
29), intestato ad entrambi i coniugi, senza nulla a pretendere relativamente al ricavato dello stesso;
Quanto specificato sopra sarà oggetto di eventuale atto notarile;
6) I coniugi dichiarano che, con il presente accordo, hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza, anche economica, e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra, non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro.”.
Hanno esposto i ricorrenti di aver richiesto e ottenuto l'omologa della separazione consensuale e di essere vissuti da allora ininterrottamente separati sostenendo, altresì, che è ormai cessata la loro comunione materiale e spirituale.
Hanno chiarito che il figlio della coppia è maggiorenne ma non autosufficiente.
Il procedimento è stato trattato con il deposito di note scritte, come da richiesta avanzata dalle parti, mediante le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di confermare le conclusioni rassegnate nel ricorso.
Il procedimento è stato trattenuto in decisione, essendo pervenuto il parere favorevole del
PM.
*******
Pag. 2 a 3 Dai documenti prodotti si evince come sia intervenuta omologa della separazione consensuale delle parti con pronuncia del Tribunale di Napoli del 30.11.2010.
Dalle concordi allegazioni dei coniugi si desume come la separazione si sia protratta ininterrottamente a far tempo dalla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione.
Ricorre, pertanto, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 1 dicembre 1970 n. 898: la protrazione ininterrotta della separazione per il tempo previsto dalla legge e la volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare inducono il Tribunale a ritenere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia definitivamente cessata.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Il Tribunale dà atto che tutti i patti e le condizioni fissati dai coniugi non sono contrari ai principi inderogabili di ordine pubblico, alle disposizioni di legge e all'interesse della prole, peraltro maggiorenne.
Trattandosi di ricorso congiunto non vi è luogo ad alcuna pronuncia sulle spese.
P.Q.M.
Il Collegio, sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti, così provvede:
1) DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in
Acerra (NA) il 10/05/2004 iscritto nel registro dei matrimoni del medesimo comune
(atto numero 15 parte I serie A anno 2004) alle condizioni riportate in motivazione;
2) DISPONE all'Ufficiale di Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, al suo passaggio in giudicato;
3) NULLA per le spese.
Alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Vasto, nella camera di consiglio del 18/03/2025.
La Giudice rel. La Presidente dott.ssa Elisa Ciabattoni dott.ssa Stefania Izzi
Pag. 3 a 3