Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/1970, n. 1736
CASS
Sentenza 28 settembre 1970

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La sentenza della Corte costituzionale 23 maggio 1966, n 44, che ha dichiarato la illegittimita costituzionale dell'art 25, comma secondo, della legge 5 marzo 1963, n 246 (attributivo, per alcune categorie di comuni, del potere di applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili a carico di coloro che avessero alienato aree entro il decennio anteriore all'entrata in vigore della legge) esplica i suoi effetti sul rapporto tributario, sorto in base alla norma dichiarata illegittima, nel senso che, ancorche iscritte a ruolo, non sono dovute le rate d'imposta non ancora scadute o, comunque, non ancora soddisfatte entro il giorno della pubblicazione della sentenza medesima nella Gazzetta ufficiale e, se pagate successivamente, tali rate sono ripetibili con l'Azione di ripetizione d'indebito, soggetta al termine ordinario di prescrizione. La sentenza stessa non esplica, invece, alcun effetto rispetto al pagamento del tributo, o della rata d'imposta, che sia gia avvenuto entro la data predetta, in conformita all'accertamento divenuto definitivo - a seguito di concordato tributario, o altrimenti - alla data stessa, per non avere il contribuente esperito contro l'accertamento medesimo i rimedi giurisdizionali, con l'osservanza dei presupposti processuali e dei termini di decadenza propri del processo tributario (art 285, commi primo e terzo, del RD 14 settembre 1931, n 1175, contenente il tu delle leggi sulla finanza locale). ( Conf 3823'69, mass n 344143).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 28/09/1970, n. 1736
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1736
    Data del deposito : 28 settembre 1970

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