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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 12/02/2025, n. 498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 498 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2764/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 2764/2024 promosso da:
, con l'avv. Lorenzo Cirri Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 03.02.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso “come da ricorso e come da verbale dell'udienza dell'08.01.2025 (affido super esclusivo alla madre, euro pagina 1 di 6 500,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, spese straordinarie nella misura del
50%, assegno unico alla madre per intero).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 06.03.2024 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e sono nati i figli Parte_2 Persona_1
(12.11. 2011) e (25-11-2014), ha esposto che la
[...] Persona_2
relazione sentimentale sarebbe definitivamente cessata nel dicembre 2022, anche a causa di una asserita dipendenza del da alcool e sostanze stupefacenti, CP_1
che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa e si sarebbe trasferito definitivamente in Spagna, che non contribuirebbe, e non avrebbe di fatto mai contribuito, al mantenimento dei figli, se non in maniera del tutto inadeguata, e che si limiterebbe a vederli e sentirli sporadicamente. La sig.ra ha dichiarato, Pt_1
pertanto, che i figli sarebbero completamente a suo carico e che ella provvederebbe interamente alla loro cura, educazione oltre che al loro mantenimento. Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni dei figli. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita dei figli, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del padre, considerato che la situazione, per come prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo dei minori a lei ricorrente con collocamento presso la medesima o, in ipotesi, l'affido condiviso, previa valutazione dell'effettiva disintossicazione da alcool e sostanze da parte del padre, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del di un assegno CP_1
di mantenimento dell'importo mensile di € 350,00 per i figli minori, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il resistente, pur notiziato a mezzo di rituale notifica del ricorso presso la sua residenza in Spagna, non si è costituito in giudizio.
pagina 2 di 6 3. All'udienza del 10.07.2024 è comparsa la ricorrente la quale ha dichiarato di lavorare con partita IVA come insegnante di yoga e di guadagnare al mese circa €
1.000,00, di abitare con i figli in una casa di proprietà dei nonni materni a lei concessa in comodato gratuito, che il padre avrebbe visto i figli a Natale 2023, quando la madre li avrebbe portati in Spagna. Ha aggiunto che il padre non lavorerebbe e che non contribuirebbe regolarmente al mantenimento dei figli, tanto che in un anno avrebbe versato € 700,00. Le videochiamate con i figli sarebbero state due all'anno, mentre di solito vi sarebbero contatti telefonici. Ha quindi confermato il ricorso. Con ordinanza in pari data il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica a carico di parte ricorrente per il mancato rispetto del termine previsto dal legislatore.
4. All'udienza del 08.01.2025, sono comparsi la ricorrente ed il suo procuratore che ha depositato il ricorso notificato alla controparte ed insistito nelle domande avanzate.
Il Giudice con ordinanza in pari data ha disposto l'audizione del figlio maggiore per l'udienza del 03.02.2025. Persona_1
5. All'udienza del 03.02.2025 è nuovamente comparsa la ricorrente ed il suo procuratore. Il Giudice ha quindi ascoltato il minore e, ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria, ha invitato la parte a precisare le sue conclusioni e a discutere oralmente la causa. La parte ha concluso come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
7. Deve essere disposto l'affidamento super esclusivo di (12.11. Persona_1
2011) e di (25-11-2014) alla madre, unica figura genitoriale Persona_2
di riferimento per i minori adatta ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità, in quanto il padre presenta una situazione di precarietà lavorativa, non partecipa al mantenimento dei figli ed ha dimostrato disinteresse, morale oltre che materiale, nei loro confronti, disinteresse avvalorato dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio. La madre, pertanto, si fa interamente carico della cura, educazione e mantenimento dei figli e, considerato quanto sopra riportato sulla figura paterna, l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole;
pagina 3 di 6 8. Quanto al diritto di visita, ritenendo auspicabile che i rapporti tra il padre ed i figli possano avere una certa regolarità, pur in considerazione della distanza del luogo di residenza del resistente che vive in Spagna, sebbene con le modalità attuali che risultano più adeguate possibili all'interesse dei minori e tenuto conto della volontà espressa dal figlio in sede di audizione davanti al Giudice (“A me piacerebbe Per_1 andare in Spagna due volte all'anno per Natale e per l'estate”), il Tribunale dispone che possa vedere i figli due volte l'anno, durante Parte_2
le festività natalizie ed il periodo estivo di interruzione scolastica (4 settimane nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre), in Spagna dove i figli alloggeranno presso la nonna paterna o la zia paterna. Dispone, inoltre, che il padre possa frequentare i figli allorquando si rechi in Italia, previo accordo con la madre.
9. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i figli minori formulata dalla madre deve essere accolta in misura inferiore ma il Tribunale ritiene che, considerata l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre, sia adeguata ai bisogni dei minori e proporzionale alla capacità lavorativa del resistente, persona giovane di età ed in grado di posizionarsi adeguatamente sul mercato del lavoro, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
10. Il regolamento delle spese processuali del presente giudizio segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo dei minori (12.11. 2011) Persona_1
e (25-11-2014) alla madre autorizzandola a Persona_2 Parte_1
pagina 4 di 6 prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere i figli due volte Parte_2
l'anno, durante le festività natalizie ed il periodo estivo di interruzione scolastica (4 settimane nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre), in Spagna dove i figli alloggeranno presso la nonna paterna o la zia paterna. Dispone, inoltre, che il padre possa frequentare i figli allorquando si rechi in Italia, previo accordo con la madre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 500,00 al mese (€
250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del
CNF del 2017;
4. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 5 di 6 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Silvia Governatori Presidente dott.ssa Daniela Garufi Giudice dott.ssa Serena Alinari Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento di contenzioso civile iscritto al n. RG 2764/2024 promosso da:
, con l'avv. Lorenzo Cirri Parte_1
Ricorrente
Contro
Controparte_1
Resistente non costituito con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
Conclusioni: all'udienza del 03.02.2025 il procuratore della ricorrente ha concluso “come da ricorso e come da verbale dell'udienza dell'08.01.2025 (affido super esclusivo alla madre, euro pagina 1 di 6 500,00 per ciascun figlio a titolo di mantenimento, spese straordinarie nella misura del
50%, assegno unico alla madre per intero).
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 06.03.2024 , premesso che dall'unione more Parte_1
uxorio tra la medesima e sono nati i figli Parte_2 Persona_1
(12.11. 2011) e (25-11-2014), ha esposto che la
[...] Persona_2
relazione sentimentale sarebbe definitivamente cessata nel dicembre 2022, anche a causa di una asserita dipendenza del da alcool e sostanze stupefacenti, CP_1
che il padre si sarebbe da tempo allontanato da casa e si sarebbe trasferito definitivamente in Spagna, che non contribuirebbe, e non avrebbe di fatto mai contribuito, al mantenimento dei figli, se non in maniera del tutto inadeguata, e che si limiterebbe a vederli e sentirli sporadicamente. La sig.ra ha dichiarato, Pt_1
pertanto, che i figli sarebbero completamente a suo carico e che ella provvederebbe interamente alla loro cura, educazione oltre che al loro mantenimento. Il padre, del quale la ricorrente ignorerebbe la attuale situazione lavorativa, sarebbe figura genitoriale del tutto assente ed indifferente ai bisogni dei figli. La madre, quindi, stante la quasi totale assenza del padre nella vita dei figli, l'assenza di notizie certe sulla condizione economica ed abitativa del padre, considerato che la situazione, per come prospettata, le crea grandi difficoltà non solo sul piano economico e genitoriale ma anche su quello amministrativo come, per esempio, nel caso di sottoscrizione di documenti attinenti ai figli, ha chiesto al Tribunale l'affidamento esclusivo dei minori a lei ricorrente con collocamento presso la medesima o, in ipotesi, l'affido condiviso, previa valutazione dell'effettiva disintossicazione da alcool e sostanze da parte del padre, la regolamentazione delle modalità di frequentazione con il padre, la previsione a carico del di un assegno CP_1
di mantenimento dell'importo mensile di € 350,00 per i figli minori, con l'adeguamento ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
2. Il resistente, pur notiziato a mezzo di rituale notifica del ricorso presso la sua residenza in Spagna, non si è costituito in giudizio.
pagina 2 di 6 3. All'udienza del 10.07.2024 è comparsa la ricorrente la quale ha dichiarato di lavorare con partita IVA come insegnante di yoga e di guadagnare al mese circa €
1.000,00, di abitare con i figli in una casa di proprietà dei nonni materni a lei concessa in comodato gratuito, che il padre avrebbe visto i figli a Natale 2023, quando la madre li avrebbe portati in Spagna. Ha aggiunto che il padre non lavorerebbe e che non contribuirebbe regolarmente al mantenimento dei figli, tanto che in un anno avrebbe versato € 700,00. Le videochiamate con i figli sarebbero state due all'anno, mentre di solito vi sarebbero contatti telefonici. Ha quindi confermato il ricorso. Con ordinanza in pari data il Giudice ha disposto la rinnovazione della notifica a carico di parte ricorrente per il mancato rispetto del termine previsto dal legislatore.
4. All'udienza del 08.01.2025, sono comparsi la ricorrente ed il suo procuratore che ha depositato il ricorso notificato alla controparte ed insistito nelle domande avanzate.
Il Giudice con ordinanza in pari data ha disposto l'audizione del figlio maggiore per l'udienza del 03.02.2025. Persona_1
5. All'udienza del 03.02.2025 è nuovamente comparsa la ricorrente ed il suo procuratore. Il Giudice ha quindi ascoltato il minore e, ritenuta la causa matura per la decisione senza istruttoria, ha invitato la parte a precisare le sue conclusioni e a discutere oralmente la causa. La parte ha concluso come sopra riportato ed il
Giudice si è riservato di riferire al Collegio per la decisione.
6. Le domande della ricorrente sono fondate e vanno accolte.
7. Deve essere disposto l'affidamento super esclusivo di (12.11. Persona_1
2011) e di (25-11-2014) alla madre, unica figura genitoriale Persona_2
di riferimento per i minori adatta ad assicurare il migliore sviluppo della loro personalità, in quanto il padre presenta una situazione di precarietà lavorativa, non partecipa al mantenimento dei figli ed ha dimostrato disinteresse, morale oltre che materiale, nei loro confronti, disinteresse avvalorato dalla sua mancata costituzione nel presente giudizio. La madre, pertanto, si fa interamente carico della cura, educazione e mantenimento dei figli e, considerato quanto sopra riportato sulla figura paterna, l'affidamento super esclusivo alla ricorrente deve essere considerato il miglior regime da adottare a tutela e nell'interesse della prole;
pagina 3 di 6 8. Quanto al diritto di visita, ritenendo auspicabile che i rapporti tra il padre ed i figli possano avere una certa regolarità, pur in considerazione della distanza del luogo di residenza del resistente che vive in Spagna, sebbene con le modalità attuali che risultano più adeguate possibili all'interesse dei minori e tenuto conto della volontà espressa dal figlio in sede di audizione davanti al Giudice (“A me piacerebbe Per_1 andare in Spagna due volte all'anno per Natale e per l'estate”), il Tribunale dispone che possa vedere i figli due volte l'anno, durante Parte_2
le festività natalizie ed il periodo estivo di interruzione scolastica (4 settimane nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre), in Spagna dove i figli alloggeranno presso la nonna paterna o la zia paterna. Dispone, inoltre, che il padre possa frequentare i figli allorquando si rechi in Italia, previo accordo con la madre.
9. La richiesta di pagamento del contributo di mantenimento per i figli minori formulata dalla madre deve essere accolta in misura inferiore ma il Tribunale ritiene che, considerata l'assenza di mantenimento diretto da parte del padre, sia adeguata ai bisogni dei minori e proporzionale alla capacità lavorativa del resistente, persona giovane di età ed in grado di posizionarsi adeguatamente sul mercato del lavoro, la somma complessiva di € 500,00 mensili (€ 250,00 per ciascun figlio). Al riguardo va infatti comunque considerato che ciascun genitore, anche se privo di una continuativa fonte di reddito, resta comunque gravato del dovere di fare fronte alle ordinarie esigenze di vita dei figli e quindi attivarsi nella ricerca di un impiego adeguato da cui trarre le risorse finanziarie necessarie per adempiere il detto obbligo di mantenimento, in quanto la sua condizione non deve pregiudicare la prole. Le spese straordinarie vanno poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno e vanno individuate secondo le Linee Guida del CNF del 2017. L'assegno unico sarà interamente percepito dalla madre.
10. Il regolamento delle spese processuali del presente giudizio segue la soccombenza.
PQM
Il Tribunale così provvede in via definitiva:
1. dispone l'affidamento super esclusivo dei minori (12.11. 2011) Persona_1
e (25-11-2014) alla madre autorizzandola a Persona_2 Parte_1
pagina 4 di 6 prendere tutte le decisioni di maggiore interesse inerenti ai figli relative all'istruzione, educazione, salute e scelta della residenza abituale, anche senza previo accordo o consultazione con il padre;
2. dispone che il padre possa vedere e tenere i figli due volte Parte_2
l'anno, durante le festività natalizie ed il periodo estivo di interruzione scolastica (4 settimane nel mese di luglio o di agosto, previo accordo con la madre), in Spagna dove i figli alloggeranno presso la nonna paterna o la zia paterna. Dispone, inoltre, che il padre possa frequentare i figli allorquando si rechi in Italia, previo accordo con la madre;
3. pone a carico del padre l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli mediante la corresponsione alla madre della somma complessiva di € 500,00 al mese (€
250,00 per ogni figlio), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie individuate secondo Linee Guida del
CNF del 2017;
4. dispone l'attribuzione per intero alla madre dell'Assegno Unico erogato dall'INPS;
5. condanna il resistente al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente liquidate in € 2.800,00 per compensi di avvocato, oltre il 15% spese generali, IVA e
CAP.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del 05.02.2025.
Il Giudice Relatore dott.ssa Serena Alinari
La Presidente dott.ssa Silvia Governatori
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi pagina 5 di 6 della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni pagina 6 di 6