Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/03/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta dai Magistrati:
1) Dott. Giuseppe Lupo Presidente
2) Dott.ssa Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. Alfonso Pinto Consigliere relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1476 del Registro Generale degli Affari Contenziosi
Civili dell'anno 2022, promossa
DA
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1 C.F._1
) rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatore Di Giorgi;
[...]
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. Controparte_1
), in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Balsamo;
APPELLATA
E
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Maniglia.
APPELLATO
Conclusioni per l'appellante: “Piaccia all'On.le Corte d'Appello Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa. Preliminarmente ammettere le richieste di prove orali, di esibizione dei libri contabili e dei deliberati del c.d.a. della CP_1
appellata, ed il giuramento decisorio deferito al Presidente della ed al CP_1
Sindaco del e non ammessi senza motivazione alcuna. Dire che Controparte_2
presente procedimento e conseguentemente dichiarare l'intervento inammissibile. Nel merito, annullare con ogni e qualsiasi statuizione la sentenza emessa tra le parti dal
Tribunale di Sciacca ed accogliere le domande formulate dell'appellante con l'atto di citazione introduttivo del giudizio. Con il favore di spese, competenze ed onorari di entrambi i pendi del giudizio”
Conclusioni per l'appellata “VOGLIA la Corte d'Appello di Controparte_1
Palermo - reiectis adversis- RIGETTARE integralmente l'appello avverso la sentenza
n. 296/2022 del 27.06.2022 del Tribunale di Sciacca proposto da Parte_1
perché palesemente infondato nel merito e pretestuoso, con vittoria di spese di lite.
Salvis juribus.”
Conclusioni per l'appellato : “Voglia la Corte Ecc.ma, contrariis Controparte_2
reiectis, -respingere siccome inammissibile, improcedibile o comunque infondato
l'appello proposto dal sig. confermando la sentenza di primo grado Parte_1
impugnata in ogni sua parte;
-Con condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite, oltre ai compensi di causa e rimborso forfettario per spese generali (15%), oltre
CPA ed IVA, se dovute come per legge”.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1) Con sentenza n. 296 del 2022 il Tribunale di Sciacca, definitivamente pronunciando, rigettò la domanda di rivendica – così diversamente qualificata la negatoria servitutis proposta da - nei confronti della Parte_1 [...]
(d'ora in poi, per brevità, . Controparte_1 CP_1
Accolse, invece, interamente la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta dichiarando l'avvenuto acquisto a titolo originario, ai sensi dell'art. 1158 CP_1
c.c., da parte della medesima, della piena proprietà dell'intero appezzamento di terreno sito in Santa Ninfa, contrada Salinella, esteso ha 2.75.00, censito al foglio 2 con le particelle 127, 193 e 604, ordinando al Conservatore dei Registri Immobiliari di
Trapani di procedere alla relativa trascrizione.
Condannò, infine, lo alla refusione delle spese di lite sia in favore della Pt_1 che dell'intervenuto . CP_1 Controparte_2
A tale decisione il primo giudice pervenne riqualificando l'actio negatoria servitutis esercitata dall'attore alla stregua di rivendica, essendosi lo qualificato Pt_1
proprietario ma non possessore del terreno in questione, ed avendo questi domandato la rimozione di una imponente installazione artistica (la c.d. “Montagna di sale”) realizzata sul proprio fondo da parte della fondazione convenuta.
Una volta riconosciuto il carattere petitorio del giudizio incoato, il Tribunale ritenne non adeguatamente assolto l'onere probatorio gravante sull'attore, non avendo lo fornito elementi idonei a dimostrare che il bene rivendicato fosse stato dallo Pt_1
stesso acquistato a titolo originario o che gli fosse pervenuto attraverso una serie ininterrotta di trasferimenti da chi lo aveva acquistato a detto titolo, ovvero che tale serie di validi atti di trasferimento si fosse protratta per il tempo necessario all'usucapione.
Di contro, a giudizio del Tribunale, le risultanze probatorie confermarono sufficientemente l'esercizio, da parte della convenuta, del possesso CP_1
esclusivo uti dominus sugli immobili oggetto di causa per oltre vent'anni.
2) Avverso tale sentenza ha proposto appello con atto di citazione Pt_1
notificato il 30 luglio 2022, sulla scorta di tre motivi d'impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini:
a) errore commesso dal primo giudice per avere ritenuto ammissibile l'intervento ad adiuvandum del , stante la carenza di un interesse giuridicamente Controparte_2
rilevante e qualificato rispetto all'oggetto del giudizio;
b) erronea qualificazione della propria domanda come azione di rivendica;
c) errore del primo giudice per avere ritenuto la sussistenza dell'animus res sibi habendi in capo alla e per avere conseguentemente accolto la domanda di CP_1
usucapione.
3) Radicatosi il contraddittorio, si sono costituiti, con comparse depositate rispettivamente in data 15 dicembre 2022 ed in data 19 dicembre 2022, la CP_1
ed il , ed hanno resistito al gravame di cui hanno chiesto
[...] Controparte_2 il rigetto.
4) In assenza di incombenti istruttori, mutato il relatore, all'udienza del 22 novembre 2024 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. – la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
5) Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, con il primo motivo l'appellante contesta preliminarmente la legittimazione all'intervento in giudizio del
, per difetto di un interesse proprio ex art. 105 c.p.c. Controparte_2
Deduce in proposito che, contrariamente a quanto ritenuto in prime cure, non sussisterebbe alcun interesse del alla salvaguardia dell'opera d'arte CP_2
denominata “ ” insistente sul terreno, dal momento che nessuno aveva Parte_2
mai messo in pericolo l'esistenza dell'installazione, tanto meno esso appellante che, anzi, aveva dichiarato la propria disponibilità a cedere, in comodato gratuito, alla il terreno su cui l'opera insisteva. CP_1
Il motivo non è meritevole di accoglimento.
Ed invero, come correttamente osservato dal Tribunale, il , Controparte_2
quale ente pubblico tenuto alla tutela e conservazione del patrimonio culturale ricadente sul proprio territorio, è portatore dell'interesse collettivo di gruppo alla protezione della “ , opera dall'elevato pregio artistico e di fama Parte_2
internazionale.
A tal proposito l'appellata, nell'ambito del primo grado di giudizio, ha provveduto a depositare copia decreto dell'Assessorato BB.CC.AA. della Regione
Sicilia n. 10837 del 30 novembre 2006 di sottoposizione a vincolo di tutela e conservazione ai sensi del D. lgs. n. 42/2004 e L. r. n. 80/1977 della Collezione di
Opere d'Arte di proprietà della con allegata relazione tecnica ed Controparte_1
elenco delle opere custodite all'interno e nei pressi del , Parte_3
nel quale risulta compresa al n. 227 “ di Parte_4 Parte_5
nonché copia nota del 23 maggio 2018 prot. n. 2556 del Soprintendente dei Beni
Culturali di Trapani di riaffermazione della sottoposizione a vincolo di tutela e conservazione ex D.A. n. 10837/2006 cit. della “ di Parte_2 [...] , con il conseguente divieto di qualsivoglia operazione che possa distruggerla Pt_5
o danneggiarla.
E' evidente come l'interesse manifestato dall'ente sia strettamente dipendente dal rapporto oggetto del presente giudizio, avuto riguardo al petitum ed alla causa petendi, poiché è suscettibile di subire un pregiudizio in caso di soccombenza della
CP_1
ha, infatti, domandato di ordinare alla di astenersi Pt_1 CP_1
dall'interessare il proprio terreno con qualunque attività e di rimuovere, ove possibile,
l'opera d'arte.
Tale richiesta mal si concilia con l'interesse dell'ente a perseguire il proprio scopo istituzionale, non costituendo sufficiente ed idonea garanzia la mera disponibilità manifestata dall'attore a concederle il terreno in comodato.
Alla luce di quanto sopra, sussistono quelle ragioni di connessione che, giusta il disposto dell'art. 105 c.p.c., giustificano l'intervento in causa del Controparte_2
6) Con il secondo motivo di appello, lamenta l'erronea qualificazione Pt_1
da parte del Tribunale dell'azione dallo stesso spiegata alla stregua di azione di rivendicazione.
Deduce in proposito di non aver mai chiesto il rilascio dell'immobile da parte della come ritenuto dal primo giudice, ma di avere semmai affermato di CP_1
essene il proprietario ed il possessore - almeno fino al momento della costituzione in giudizio della - chiedendo che fosse giudizialmente dichiarato che il fondo CP_1
non era gravato da alcuna servitù.
Sostiene di avere adeguatamente assolto all'onere probatorio tipico dell'actio negatoria servitutis dallo stesso esercitata, dimostrando la proprietà del bene che si assume libero, attraverso l'allegazione del proprio rogito di acquisto del 5 luglio 2017.
Il motivo è infondato.
Sulla distinzione tra actio negatoria servitutis e rivendica, infatti, la Suprema
Corte ha avuto modo di chiarirne presupposti e caratteristiche: mentre con la prima l'attore si propone quale proprietario e possessore del fondo, chiedendone il riconoscimento della libertà contro qualsiasi pretesa di terzi;
con la seconda, si afferma proprietario della cosa di cui non ha il possesso, agendo contro chi la detiene per ottenerne, previo riconoscimento del suo diritto, la restituzione (tra le tante cfr.
Cass. ordinanza n. 21648/2021).
Ciò ha dei riflessi sul piano probatorio in quanto se nell'actio negatoria l'attore deve dimostrare, con ogni mezzo ed anche in via presuntiva, di possedere il fondo in forza di un titolo valido, allorché, invece, agisca in rivendica, deve fornire la piena prova della proprietà, dimostrando il suo titolo di acquisto e quello dei suoi danti causa fino ad un acquisto a titolo originario.
Per i giudici di legittimità, l'azione di condanna al rilascio di un fondo esercitata dall'attore in base all'esistenza di un proprio titolo di proprietà e all'assenza, per contro, di qualsivoglia titolo che giustifichi il possesso o la detenzione del medesimo bene da parte del convenuto, va qualificata come azione di rivendica, ai sensi dell'art. 948 c.c.
Orbene, nel caso di specie, è lo stesso appellante che, nell'atto introduttivo del primo grado, ammise di essersi accorto dell'esistenza della richiamata installazione artistica in sede di “ricognizione” del proprio fondo dopo l'acquisto, essendo intenzionato a recintarlo.
In quella stessa sede – ha aggiunto – apprese anche della circostanza per cui la accampava non meglio precisati diritti suo terreno circostante il “baglio CP_1 [...]
”, Pt_3
Va quindi aggiunto che la proposizione della domanda riconvenzionale di acquisto per usucapione del fondo da parte della ha imposto un'indagine CP_1
in ordine al possesso sul medesimo, all'esito della quale è risultato che era la ad esercitarlo da oltre vent'anni attraverso il compimento di attività che CP_1
costituiscono tipicamente espressione del possesso uti dominus.
In particolare le dichiarazioni rese dai testi escussi ( , e Tes_1 Tes_2 Tes_3
hanno confermato che, già dal 1993, la fondazione convenuta aveva cominciato Tes_4
ad occuparsi dell'amministrazione ordinaria e straordinaria del terreno attraverso l'espletamento di lavori di pulizia da erbacce e sterpaglie onde evitare pericoli di incendio, aratura, coltivazione, raccolta e molitura delle olive, installazione di impianti di diverso tipo (cavidotto, di videosorveglianza etc.) e la collocazione di opere d'arte.
Non si dubita, quindi, che la abbia da tempo esercitato il possesso CP_1
sul fondo, sebbene sia discutibile – come si rileverà nel capo successivo – che si tratti di possesso idoneo all'usucapione
Tutto ciò considerato, è dunque evidente che l'appellante non aveva il possesso sul fondo per il quale lamentava l'avvenuta collocazione dell'opera d'arte dianzi indicata.
Avendo, quindi, agito in funzione recuperatoria del possesso, è corretta la qualificazione dell'azione operata dal Tribunale alla stregua di rivendica ex art. 948
c.c..
7) Con il terzo ed ultimo motivo di appello censura la sentenza di primo Pt_1
grado nella parte in cui ha riconosciuto in capo alla l'animus sibi habendi CP_1
(ovvero l'intento di tenere la cosa come propria), presupposto soggettivo necessario ai fini dell'acquisto per usucapione.
Deduce, quindi, che, essendo una persona giuridica, perché l'attività materiale potesse essere riconducibile alla occorreva una espressa manifestazione CP_1
dell'organo deliberativo della prima, ossia del consiglio di amministrazione che, nella specie, mancava.
Evidenzia, ancora, che, essendo il fondo oggettivo di procedura espropriativa, non conclusa, da parte del ed essendo il Sindaco di tale Comune Controparte_2
anche presidente di diritto del consiglio di amministrazione della non era CP_1
possibile che l'attività di quest'ultima fosse qualificabile come possesso idoneo all'usucapione.
Ed ancora, essendo il fondo - come detto - gravato da procedura espropriativa da parte del al proprietario era preclusa la possibilità di valutare Controparte_2
quali atti di possesso idonei all'usucapione quelli compiuti dalla CP_1
Il possesso ultraventennale del fondo era poi escluso dalla circostanza che
[...]
, suo dante causa, era un interdetto legale con la conseguenza che il possesso Per_1 idoneo all'usucapione avrebbe potuto prendere le mosse solo alla data di cessazione dello stato di interdizione in questione.
Questi gli argomenti sviluppati nel gravame, con la memoria di costituzione del
20 novembre 2024 lo ha poi aggiunto che il periodo di tempo utile all'acquisto Pt_1
della proprietà per usucapione non potrebbe non farsi decorrere dal momento in cui la stessa , costituita quale ente non riconosciuto nel 1992, ha avuto il CP_1
riconoscimento della personalità giuridica vale a dire dalla data di pubblicazione del decreto ministeriale del 10 settembre 1997 in gazzetta Ufficiale del 18 novembre 1997
a seguito del quale la ha acquistato la capacità giuridica e, quindi, la CP_1
capacità di essere centro di imputazioni e di diritti e di doveri.
Così dunque compendiato il motivo, deve – sin da subito – rilevarsi l'inammissibilità di quest'ultima deduzione in quanto proposta per la prima volta nell'ambito di questo giudizio e, persino, successivamente alla proposizione dello stesso appello.
Per il resto il motivo è solo in parte fondato e va accolto per quanto di ragione.
E' opportuno evidenziare come, attraverso tale censura, l'appellante abbia di fatto sottoposto alla cognizione di questa Corte l'intera questione relativa alla usucapione vantata dalla e riconosciuta in sentenza, non essendosi – per CP_1
effetto di questo motivo – in tal modo formato in merito alcun giudicato interno sulla riconosciuta usucapione.
La Suprema Corte, infatti, ha chiarito che “Il giudicato interno non si determina sul fatto, ma su una statuizione minima della sentenza, costituita dalla sequenza rappresentata da fatto, norma ed effetto, suscettibile di acquisire autonoma efficacia decisoria nell'ambito della controversia, con la conseguenza che l'appello motivato con riguardo ad uno soltanto degli elementi di quella statuizione riapre la cognizione sull'intera questione che essa identifica, così espandendo nuovamente il potere del giudice di riconsiderarla e riqualificarla anche relativamente agli aspetti che, sebbene ad essa coessenziali, non siano stati singolarmente coinvolti, neppure in via implicita, dal motivo di gravame” (Cass. ordinanza n. 32563/2024). Fatta questa necessaria premessa, si osserva che il Tribunale ha ritenuto integrato anche il profilo dell'elemento oggettivo (esercizio del possesso in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto per il tempo previsto dalla legge), sulla scorta del compimento, da parte della delle seguenti attività: CP_1
1) di pulizia e coltivazione del fondo;
2) di installazione permanente sullo stesso fondo delle opere d'arte “
[...]
di nel 1995, e successivamente “La Parte_4 Parte_5
Sedia” di e “L'Arca” di;
Persona_2 Persona_3
3) di installazione di un cavidotto di cemento armato contenente i cavi degli impianti antincendio, elettrico e di video sorveglianza, che attraversa sia la parte coltivata ad uliveto, che la parte incolta.
Per la pronuncia gravata si tratterebbe, dunque, di attività che denotano quell'atteggiamento di signoria sulla cosa tipico del proprietario con conseguente dichiarazione dell'avvenuto acquisto ai sensi dell'art. 1158 c.c. della proprietà dell'intero terreno.
Questa ricostruzione è, però, condivisibile solo nella parte del fondo occupata dall'installazione artistica “Montagna di sale” e non anche per l'estensione dell'intero fondo residuo, rispetto a cui l'istruttoria orale ha consentito soltanto di appurare che il possesso da parte della si è limitato alla periodica pulizia e coltivazione, CP_1
oltre che al collocamento di un cavidotto.
Ed invero, secondo i più condivisibili indirizzi giurisprudenziali, la mera coltivazione del fondo “...non esprime in modo inequivocabile l'intento del coltivatore di possedere, occorrendo, invece, che tale attività materiale, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà, sia accompagnata da univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus;
costituisce, pertanto, accertamento di fatto, rimesso al giudice del merito, valutare, caso per caso, l'intero complesso dei poteri esercitati su un bene, non limitandosi a considerare l'attività di chi si pretende possessore, ma considerando anche il modo in cui tale attività si correla con il comportamento concretamente esercitato del proprietario” (cfr. Cass. n. 6123 del 05/03/2020; Cass. n. 18215 del 29/07/2013).
In altri termini, la coltivazione deve essere accompagnata da “univoci indizi, i quali consentano di presumere che essa è svolta uti dominus” (Cass. n.17376 del
03/07/2018).
Sul punto, la S.C. ha ulteriormente precisato che “il possesso utile ai fini della configurazione dell'acquisto del diritto di proprietà a titolo originario per usucapione non si risolve nella mera utilizzazione del fondo, ma deve concretarsi in atti idonei ad esprimere, in concreto, l'esercizio della signoria uti dominus sul bene. Sotto questo profilo, poiché la connotazione principale del diritto di proprietà è la facoltà di escludere i terzi dal godimento del bene che ne costituisce oggetto (cd. ius excludendi alios), il giudice di merito deve accertare, in concreto, se il soggetto che si trova in relazione materiale con la res abbia dimostrato non soltanto di averlo utilizzato, ma di averne, per l'appunto, precluso ai terzi la fruizione. Con specifico riferimento ai fondi agricoli, che -per loro stessa natura- sono destinati allo sfruttamento agricolo, si pone il problema della modalità con la quale, in concreto, lo ius excludendi alios possa, o debba, essere manifestato. Al riguardo, va considerato che la più eclatante espressione del diritto di proprietà è rappresentata dalla facoltà di chiudere il fondo, ai sensi dell'art. 841 c.c. La recinzione materiale del fondo agricolo, quindi, costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios. Ciò non esclude, naturalmente, che la prova del comportamento idoneo ad escludere i terzi dal godimento del bene possa essere conseguita aliunde;
tuttavia, è certo che la recinzione materiale del terreno costituisca una manifestazione non equivoca della volontà del soggetto che si trovi in relazione materiale con il bene di escludere i terzi da qualsiasi relazione con esso. Pertanto, colui che si trovi nella detenzione di un fondo agricolo, del quale intenda usucapire la piena proprietà, è onerato di dimostrare di aver compiuto tutti gli atti idonei ad esprimere, in concreto, il suo diritto di proprietà su detto cespite, e dunque di aver escluso i terzi dal relativo godimento;
esclusione che trova la sua primaria espressione, come già detto, nella recinzione del fondo” (Cass. n. 1796 del 20 gennaio 2022).
Applicando i suesposti principi al caso di specie, l'usucapione può ritenersi maturata limitatamente alla porzione di terreno interessata dall'installazione dell'opera d'arte nota come , in quanto le dimensioni e le caratteristiche di Parte_2
tale opera postulano necessariamente che la abbia agito come proprietaria CP_1
della porzione di fondo materialmente occupata, escludendo stabilmente il possesso e l'uso di chiunque altro.
Diversa è la valutazione che deve essere effettuata con riguardo alla rimanente
(e ben più estesa) parte del fondo, atteso che la mera aratura e le altre opere di coltivazione, ed anche la collocazione del cavidotto (quest'ultimo ben compatibile con l'esercizio di una servitù apparente) alla luce di quanto sopra esposto, non si rivelano sufficienti a manifestare inequivocabilmente la volontà della di escludere CP_1
i terzi da qualsiasi relazione con l'immobile, cosa che sarebbe avvenuta laddove la convenuta avesse provveduto a recintare l'intero fondo.
Per ciò che riguarda l'elemento soggettivo, l'appellante ha riproposto in appello una serie di circostanze che smentirebbero, a suo dire, l'animus rem sibi habendi della e ne ha aggiunto - in maniera irrituale e tardiva - delle nuove a conferma CP_1
della tesi sostenuta in primo grado.
Orbene, in tema di prova degli elementi costitutivi della fattispecie acquisitiva dell'usucapione, per costante giurisprudenza, l'”animus" può eventualmente essere desunto in via presuntiva dal “corpus”, se vi è stato svolgimento di attività corrispondenti all'esercizio del diritto di proprietà, sicché è allora il convenuto a dover dimostrare il contrario, provando che la disponibilità del bene è stata conseguita dall'attore mediante un titolo che gli conferiva un diritto di carattere soltanto personale
(Cass. 15145/2004; 14092/2010; 22667/2017).
Alcun dubbio sussiste, poi, sulla circostanza per cui anche le persone giuridiche possono possedere.
Dal momento che il possesso si sostanzia nell'esercizio di fatto di un potere sulla cosa, è sufficiente il compimento di una mera attività materiale per conto della persona giuridica, del tutto irrilevante essendo l'esistenza di una deliberazione formale dello stesso ente.
Ed infatti la disposizione di cui all'art. 17 cod. civ. – per cui le persone giuridiche di diritto privato non possono acquistare beni immobili senza autorizzazione amministrativa - può essere riferita soltanto agli acquisti derivativi, cioè per atto negoziale (inter vivos o mortis causa), dato che solo per questi è astrattamente concepibile la necessità di un'autorizzazione (sia essa condizione di validità o di efficacia dell'atto), ma non anche ai modi di acquisto a titolo originario, come l'usucapione, l'accessione, l'alluvione e così via, i quali non possono essere previamente autorizzati e resterebbero, quindi, sostanzialmente impediti, senza alcuna razionale giustificazione, alle persone giuridiche e agli enti ecclesiastici (v. Cass. sent. 24.2.1982
n. 1134, 20.10.1997 n. 10253; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9632 del 1999).
E' parimenti irrilevante che il fondo dello su cui è stata installata l'opera Pt_1
artistica sia stato oggetto della occupazione da parte del Controparte_2
nell'ambito della procedura espropriativa, perché, al di là dell'occupazione formale, ciò non esclude che la abbia materialmente occupato una parte del fondo CP_1
con la menzionata installazione idonea ad escludere il possesso di chiunque altro, a cominciare dallo stesso CP_2
Ed infatti “l'"animus possidendi" non consiste nella convinzione di essere proprietario (o titolare di un altro diritto sulla cosa), bensì nell'intenzione di comportarsi come tale, esercitando corrispondenti facoltà… non costituisce ostacolo al perfezionarsi dell'usucapione l'eventuale erronea supposizione della non usucapibilità del bene oggetto del possesso, non richiedendo la legge, oltre l'"animus possidendi", una sorta di "animus usucapiendi"” (Sez. 2, Sentenza n. 2565 del
24/03/1997; Sez. 2, Sentenza n. 4702 del 12/05/1999; Sez. 2, Sentenza n. 6079 del
26/04/2002; Sez. 2, Sentenza n. 2857 del 09/02/2006).
Del tutto irrilevante è che, quando la ha cominciato ad esercitare il CP_1
possesso sul bene, il proprietario era legalmente interdetto, posto che Persona_1
ad interrompere il possesso da parte della avrebbe senz'altro potuto CP_1 provvedere il suo tutore.
Alla stregua delle superiori considerazioni, la sentenza appellata va riformata nella parte in cui ha dichiarato l'acquisto per usucapione dell'intero fondo, non limitandolo alla superficie occupata dall'installazione “ ”. Parte_2
8) La parziale fondatezza dell'appello impone, secondo la valutazione dell'esito complessivo della lite, la compensazione per metà delle spese di ambo i gradi, con condanna di al pagamento in favore della e del Parte_1 Controparte_1
dell'ulteriore metà, liquidata come in dispositivo. Controparte_2
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione II civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti costituite, in parziale riforma della sentenza n. 296/2022 resa dal Tribunale di Sciacca, appellata da con atto di citazione notificato Parte_1
il 30 luglio 2022, limita la dichiarazione di avvenuta usucapione, dettata dal primo giudice, da parte alla porzione terreno sito Controparte_1
in Santa Ninfa nella c.da Salinella, iscritto in catasto del predetto Comune al foglio 2 con le particelle 127, 193 e 604, su cui insiste l'opera d'arte denominata “ Parte_2
”;
[...]
conferma, nel resto, l'appellata sentenza;
compensa per metà le spese di lite di ambo i gradi e condanna Parte_1
al pagamento in favore della e del Controparte_1 [...]
, dell'ulteriore metà, liquidata per ciascuna delle due parti e per tale quota, CP_2
per il primo grado, nella complessiva somma di euro 3808,00 per compensi e, per il grado di appello, nella complessiva somma di euro 3473,00 per compensi, in ambo i casi, oltre accessori come per legge.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Palermo, il 7 marzo 2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Alfonso Pinto Giuseppe Lupo