TRIB
Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/07/2025, n. 2022 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2022 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. UC OT, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11692/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'accredito dei periodi di malattia ad integrazione così come descritti in narrativa ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile, comprensivi anche degli emolumenti extramensili, per un importo pensionistico alla decorrenza, marzo 2007, di euro 435,90 o della somma maggiore o minore che si determinerà in CP_ corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “La pretesa avanzata oggi da controparte CP_1
è totalmente infondata poiché l'adeguamento della pensione con l'inserimento dei contributi per malattia è già stato compiuto con precedente ricostituzione contributiva del 2015”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione cat. VOS in godimento da marzo 2007 e la condanna al pagamento dei ratei differenziali mediante il corretto calcolo della retribuzione pensionabile in relazione ai periodi di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione
(cod. 319), eccependo la violazione dell'art. 8 L. 155/81 da parte dell , nella parte in cui ha CP_1 effettuato l'esclusione delle cd. “altre competenze” (cod. 103).
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Al punto 9) del ricorso, viene dedotto che “Passando al caso specifico, dall'estratto conto carpe CP_ pc del ricorrente, considerando le retribuzioni da lavoro dipendente precedenti la malattia e rientranti nelle 520 settimane utili al calcolo della pensione si evince che l' ha utilizzato il CP_2 seguente metodo: Si prenda ad esempio l'anno 1997 riportato sul carpe pc allegato 52 sett Lav dip euro 12.374,30 (codice 103) A questo punto si detraggono le retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro in costanza di malattia (e non di lavoro) indicate con il codice 300 12.374,30 – 791,72
(codice 300) = 11.582,58. In seguito l'istituto, come da propria circolare 11/2013, alla corretta detrazione suddetta ne aggiunge un'altra, contra legem, ed infatti detrae anche le altre competenze! E l'errore sta proprio in questo passaggio! 11.582,58 – 940,46 (altre competenze riportate sempre sulla riga del codice 103 del lavoro dipendente) = 10.642,12.
Successivamente per avere la rms percepita in costanza di lavoro, bisogna dividere la somma di euro 10.642,12 diviso il numero di settimane presenti nell'anno escluse quelle di malattia ad integrazione (codice 319). Quindi 52 settimane – 8 settimane presenti nel 1997 di malattia ad integrazione (codice 319) = 44 settimane. Pertanto: 10.642,12 :44 = 241,86 Rms percepita. A questo punto si moltiplica la rms per le 8 settimane di malattia ad integrazione presenti e si detraggono le retribuzioni ridotte del codice 300 pari ad euro 791,72. 241,86 *8 = 1.934,88 – 791,72 = 1.143,20 euro CP_ 1.143,20 euro esattamente la stessa retribuzione riportata e utilizzata dall' indicata nel modello carpe pc dell'anno 1997 per le 8 settimane di malattia ad integrazione indicate con il codice 319. …
Il corretto metodo da utilizzare è il seguente: anno 1997 52 sett Lav dip euro 12.374,30 (codice 103).
A questo punto si detraggono le retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro in costanza di malattia (e non di lavoro) indicate con il codice 300 12.374,30 – 791,72 (codice 300) = 11.582,58.
Successivamente per avere la rms percepita in costanza di lavoro, bisogna dividere la somma di euro 11.582,58 diviso il numero di settimane presenti nell'anno escluse quelle di malattia ad integrazione (codice 319). Quindi 52 settimane – 8 settimane presenti nel 1997 di malattia ad integrazione (codice 319) = 44 settimane. Pertanto: 11.582,58 :44 = 263,24 Rms percepita. A questo punto si moltiplica la rms per le 8 settimane di malattia ad integrazione presenti e si detraggono le retribuzioni ridotte del codice 300 pari ad euro 791,72. 263,24 *8 = 2.105,92 – 791,72 = 1.314,20 euro
1.314,20 euro è il corretto importo che deve es sere utilizzato nell'anno 1997 per le 8 settimane di CP_ malattia ad integrazione indicate con il codice 319. In sintesi si è utilizzato lo stesso calcolo dell non escludendo dallo stesso le altre competenze che l'istituto invece ha detratto in maniera non dovuta! Ovviamente la stessa operazione deve essere fatta per tutti i periodi in cui sia presente il codice 319, operazione che è stata effettuata e riportata nei conteggi di parte allegati”.
La procedura di calcolo indicata dal ricorrente appare corretta, in quanto, per gli anni anteriori al 2005, l'esclusione delle cd. “altre competenze” nel computo della retribuzione pensionabile appare illegittimo, determinando una riduzione della retribuzione media settimanale.
2 Le deduzioni della ricorrente non appaiono smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario da parte dell , in quanto gli importi indicati come errati in ricorso sono esattamente quelli CP_1 riportati nella ricostruzione effettuata nel 2015; infatti, nel provvedimento allegato dall'istituto, per le 8 settimane di malattia ad integrazione del 1997 è indicato l'importo di € 1143,20 ritenuto erroneo in ricorso;
come si è già visto, l'errore deriva dalla detrazione delle “altre competenze” in conformità alla circolare n. 11/2013 (già emanata al momento della riliquidazione del 2015) pari a € 940,46; ciò comporta differenze nella retribuzione pensionabile relativa a tale anno.
La ricostruzione effettuata dall nel 2015 non appare quindi sufficiente, in quanto il rateo CP_1 mensile liquidato era pari a € 495,11 (a fronte di € 501,58 indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso). In assenza di contestazioni specifiche su tali conteggi, appare superfluo disporre CTU.
Ne consegue il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione Cat. VOS n. 45105253, con un rateo mensile alla decorrenza (marzo 2007) pari a € 435,90; l deve essere condannato al CP_1 pagamento dei ratei differenziali maturati con decorrenza dal 23.10.2020, nei limiti della cd. decadenza triennale mobile, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione Cat. VOS n. 45105253, con il riconoscimento di un rateo mensile alla decorrenza (marzo 2007) pari a € 435,90.
2. Condanna l al pagamento dei ratei differenziali maturati con decorrenza dal 23.10.2020, CP_1 nei limiti della cd. decadenza triennale mobile, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. UC OT
3
Il giudice del lavoro dr. UC OT, all'esito dell'udienza di discussione del 10/07/2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 11692/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. GALATI PIETRO ATTILIO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
***
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La ricorrente ha chiesto: “a) dichiarare il diritto del ricorrente al ricalcolo e alla riliquidazione delle quote della pensione in godimento anche per effetto dell'accredito dei periodi di malattia ad integrazione così come descritti in narrativa ex art. 8 legge 155/81 nella base di retribuzione annua pensionabile, comprensivi anche degli emolumenti extramensili, per un importo pensionistico alla decorrenza, marzo 2007, di euro 435,90 o della somma maggiore o minore che si determinerà in CP_ corso di causa;
b) conseguentemente condannare l' al pagamento degli importi differenziali arretrati derivanti dal ricalcolo, con decorrenza come per legge, oltre accessori”.
L' ha chiesto il rigetto del ricorso, deducendo che “La pretesa avanzata oggi da controparte CP_1
è totalmente infondata poiché l'adeguamento della pensione con l'inserimento dei contributi per malattia è già stato compiuto con precedente ricostituzione contributiva del 2015”.
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha chiesto il ricalcolo della pensione cat. VOS in godimento da marzo 2007 e la condanna al pagamento dei ratei differenziali mediante il corretto calcolo della retribuzione pensionabile in relazione ai periodi di contribuzione figurativa per malattia ad integrazione
(cod. 319), eccependo la violazione dell'art. 8 L. 155/81 da parte dell , nella parte in cui ha CP_1 effettuato l'esclusione delle cd. “altre competenze” (cod. 103).
1 Il ricorso è fondato e deve essere accolto nei limiti di seguito esposti.
Al punto 9) del ricorso, viene dedotto che “Passando al caso specifico, dall'estratto conto carpe CP_ pc del ricorrente, considerando le retribuzioni da lavoro dipendente precedenti la malattia e rientranti nelle 520 settimane utili al calcolo della pensione si evince che l' ha utilizzato il CP_2 seguente metodo: Si prenda ad esempio l'anno 1997 riportato sul carpe pc allegato 52 sett Lav dip euro 12.374,30 (codice 103) A questo punto si detraggono le retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro in costanza di malattia (e non di lavoro) indicate con il codice 300 12.374,30 – 791,72
(codice 300) = 11.582,58. In seguito l'istituto, come da propria circolare 11/2013, alla corretta detrazione suddetta ne aggiunge un'altra, contra legem, ed infatti detrae anche le altre competenze! E l'errore sta proprio in questo passaggio! 11.582,58 – 940,46 (altre competenze riportate sempre sulla riga del codice 103 del lavoro dipendente) = 10.642,12.
Successivamente per avere la rms percepita in costanza di lavoro, bisogna dividere la somma di euro 10.642,12 diviso il numero di settimane presenti nell'anno escluse quelle di malattia ad integrazione (codice 319). Quindi 52 settimane – 8 settimane presenti nel 1997 di malattia ad integrazione (codice 319) = 44 settimane. Pertanto: 10.642,12 :44 = 241,86 Rms percepita. A questo punto si moltiplica la rms per le 8 settimane di malattia ad integrazione presenti e si detraggono le retribuzioni ridotte del codice 300 pari ad euro 791,72. 241,86 *8 = 1.934,88 – 791,72 = 1.143,20 euro CP_ 1.143,20 euro esattamente la stessa retribuzione riportata e utilizzata dall' indicata nel modello carpe pc dell'anno 1997 per le 8 settimane di malattia ad integrazione indicate con il codice 319. …
Il corretto metodo da utilizzare è il seguente: anno 1997 52 sett Lav dip euro 12.374,30 (codice 103).
A questo punto si detraggono le retribuzioni ridotte versate dal datore di lavoro in costanza di malattia (e non di lavoro) indicate con il codice 300 12.374,30 – 791,72 (codice 300) = 11.582,58.
Successivamente per avere la rms percepita in costanza di lavoro, bisogna dividere la somma di euro 11.582,58 diviso il numero di settimane presenti nell'anno escluse quelle di malattia ad integrazione (codice 319). Quindi 52 settimane – 8 settimane presenti nel 1997 di malattia ad integrazione (codice 319) = 44 settimane. Pertanto: 11.582,58 :44 = 263,24 Rms percepita. A questo punto si moltiplica la rms per le 8 settimane di malattia ad integrazione presenti e si detraggono le retribuzioni ridotte del codice 300 pari ad euro 791,72. 263,24 *8 = 2.105,92 – 791,72 = 1.314,20 euro
1.314,20 euro è il corretto importo che deve es sere utilizzato nell'anno 1997 per le 8 settimane di CP_ malattia ad integrazione indicate con il codice 319. In sintesi si è utilizzato lo stesso calcolo dell non escludendo dallo stesso le altre competenze che l'istituto invece ha detratto in maniera non dovuta! Ovviamente la stessa operazione deve essere fatta per tutti i periodi in cui sia presente il codice 319, operazione che è stata effettuata e riportata nei conteggi di parte allegati”.
La procedura di calcolo indicata dal ricorrente appare corretta, in quanto, per gli anni anteriori al 2005, l'esclusione delle cd. “altre competenze” nel computo della retribuzione pensionabile appare illegittimo, determinando una riduzione della retribuzione media settimanale.
2 Le deduzioni della ricorrente non appaiono smentite da sufficienti deduzioni di segno contrario da parte dell , in quanto gli importi indicati come errati in ricorso sono esattamente quelli CP_1 riportati nella ricostruzione effettuata nel 2015; infatti, nel provvedimento allegato dall'istituto, per le 8 settimane di malattia ad integrazione del 1997 è indicato l'importo di € 1143,20 ritenuto erroneo in ricorso;
come si è già visto, l'errore deriva dalla detrazione delle “altre competenze” in conformità alla circolare n. 11/2013 (già emanata al momento della riliquidazione del 2015) pari a € 940,46; ciò comporta differenze nella retribuzione pensionabile relativa a tale anno.
La ricostruzione effettuata dall nel 2015 non appare quindi sufficiente, in quanto il rateo CP_1 mensile liquidato era pari a € 495,11 (a fronte di € 501,58 indicati nei conteggi analitici allegati al ricorso). In assenza di contestazioni specifiche su tali conteggi, appare superfluo disporre CTU.
Ne consegue il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione Cat. VOS n. 45105253, con un rateo mensile alla decorrenza (marzo 2007) pari a € 435,90; l deve essere condannato al CP_1 pagamento dei ratei differenziali maturati con decorrenza dal 23.10.2020, nei limiti della cd. decadenza triennale mobile, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato in data 23/10/2023 da nei confronti dell , così provvede: Parte_1 CP_1
1. Accerta e dichiara il diritto della ricorrente al ricalcolo della pensione Cat. VOS n. 45105253, con il riconoscimento di un rateo mensile alla decorrenza (marzo 2007) pari a € 435,90.
2. Condanna l al pagamento dei ratei differenziali maturati con decorrenza dal 23.10.2020, CP_1 nei limiti della cd. decadenza triennale mobile, oltre interessi o rivalutazione come per legge.
3. Condanna l al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 400,00 per compensi oltre CP_1 rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 11/07/2025
Il Giudice
Dr. UC OT
3