Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 18/04/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2482/2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
Il giudice del lavoro del Tribunale di Bologna, dr. Alessandro D'Ancona, all'udienza del 17 febbraio 2025 ha pronunziato
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2482/2024 R.G.L., pendente tra:
(avv.ti Rosa Mauro e Laura Quattrin) Parte_1 ricorrente/opponente
e
(avv. Maria Lupoli) _1
(avv. Antonella Pagnottella) RO resistenti/opposti
CONCLUSIONI DELLE PARTI - per il ricorrente : accoglimento delle Parte_1 conclusioni rassegnate nei ricorsi riuniti, iscritti al n. 2482/2024 R.G.L. e al n.
2483/2024 R.G.L. (quest'ultimo instaurato per la fase cautelare di sospensione dell'esecuzione): “a) in via preliminare: - Chiede ammettersi C.T.U. grafologica al fine di dimostrare la falsità della sottoscrizione di specie. b) nel merito: -
Ritenere l'opposizione tempestiva, ammissibile, procedibile, fondata in fatto e in diritto, e per gli effetti dichiarare nulla e/o inefficace e/o annullare la predetta comunicazione preventiva di fermo amministrativo n.
0208020202300006495000, l'intimazione di pagamento n.
02020249000780973000 [quest'ultima impugnata nel giudizio riunito, iscritto al n. 2483/2024 R.G.L.] e di conseguenza i relativi avvisi di addebito e la cartella contenuti, per i motivi di cui sopra;
accertare e dichiarare l'inesistenza / nullità della singola notifica in relazione all'avviso di addebito opposto nel presente giudizio;
accertare e dichiarare non dovuti gli importi richiesti. Con vittoria di spese e compensi”.
Per il resistente “Si chiede all'On.le Tribunale di: - accertare e dichiarare il _1 difetto di legittimazione passiva dell quanto al fermo opposto;
- accertare e _1 dichiarare la decadenza per tardività e l'inammissibilità dell'opposizione come
- respingere il ricorso e confermare l'avviso di addebito opposto;
- in ogni caso, accertare e dichiarare la fondatezza della pretesa contributiva dell , con accertamento e conferma integrale dei CP_3 contributi richiesti e, per l'effetto, dichiarare tenuta e condannare parte ricorrente al pagamento dell'importo di € 3.196,25 a titolo di contributi previdenziali IVS anno 2021 dovuti alla gestione commercianti alla quale è iscritto, oltre accessori maturandi. In via subordinata istruttoria: se del caso, ordinare a di depositare un estratto del Registro delle CP_4 raccomandate relativamente alla racc. market n. 68489287743-4 del
17/1/2023, Prog. Utente 23C2N1A06365O, RIC30906EF20010001-770”.
Per la resistente : “Voglia Il Tribunale adito, Controparte_5 in via preliminare: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dell per tutte le eccezioni non riconducibili al proprio Controparte_6 operato. Nel merito: - rigettare il ricorso avversario perché infondato in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte e, in particolare, accertare e dichiarare la correttezza della condotta di con conseguente RO rigetto di ogni e qualsiasi domanda avanzata in suo danno, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- in subordine e, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria per fatto imputabile all'Ente
Impositore, voglia il Tribunale adito accertare e dichiarare comunque la legittimità e la correttezza dell'operato di e RO manlevare e tenere indenne l'odierna resistente da ogni conseguenza pregiudizievole e porre ogni conseguenza sfavorevole in capo all'Ente Creditore in tema di condanna alle spese di lite stante la propria carenza di legittimazione passiva e compensare le stesse”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con distinti ricorsi depositati il 28 maggio 2024, ha proposto Parte_1 opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. impugnando, nei confronti dell'ente impositore e del concessionario della riscossione _1 RO
, il preavviso di fermo amministrativo n. 02080202300006495000,
[...] notificato il 10.05.2024, l'avviso di addebito n. 32020220004373236000, notificato il 2 febbraio 2023 (come dimostrato dall con il proprio doc. n. _1
7), avente ad oggetto il pagamento di contributi IVS relativi all'anno 2021 nonché – nel giudizio riunito, iscritto al n. 2483/2024 R.G.L. - l'intimazione di pagamento n. 02020249000780973000.
2 ha eccepito la mancata notifica dell'atto e la carenza di Parte_1 motivazione della comunicazione preventiva di fermo amministrativo, atti entrambi oggetto di opposizione;
ha dedotto la falsità della relata di notifica dell'avviso di addebito sul presupposto che la firma ivi apposta sarebbe difforme da quella sua propria e che la sottoscrizione dell'agente postale sarebbe incomprensibile, instando - in via incidentale e subordinata - per la querela di falso della sottoscrizione presente sulla cartolina di ritorno dell'avviso di addebito. In via preliminare ha proposto istanza di Parte_1 sospensione dell'esecuzione.
Costituitosi in giudizio con memoria tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 28 ottobre 2024, l' ha resistito nei confronti della _1 opposizione avversaria sottolineando che la contestazione del ricorrente/opponente, per quanto di competenza dell'Istituto, può concernere esclusivamente la presunta omessa o irrituale notifica dell'avviso di addebito e pertanto deve intendersi ad essa circoscritta, essendo gli altri atti oggetto di opposizione, preavviso di fermo amministrativo e intimazione di pagamento formati dall . RO
Costituitasi in giudizio con memoria tempestivamente depositata ai sensi dell'art. 416 c.p.c. il 17 settembre 2024, l' RO ha resistito nei confronti del ricorso avversario eccependo, in via preliminare, il proprio difetto di legittimazione passiva in favore dell'ente impositore delle cartelle esattoriali che avevano costituito il presupposto dell'iscrizione del fermo amministrativo e, nel merito, chiedendo il rigetto delle domande proposte per loro infondatezza e, comunque, per il corretto operare dell'agente della riscossione sulla scorta degli atti formati dall'ente impositore.
Rigettata l'istanza di sospensione con ordinanza del 1° luglio 2024 a conclusione del subprocedimento cautelare iscritto al n. 2482-1/2024 R.G.L., svolta l'istruttoria documentale, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 17 febbraio 2025. Alla rituale lettura del dispositivo fa seguito la stesura della presente motivazione.
L'eccezione di difetto di legittimazione passiva è infondata e va respinta: il ricorso è stato articolato da anche in relazione alla legittimità del Parte_1 preavviso di fermo amministrativo sulla vettura AUDI A6 AVANT V6 3.0 TD quale atto in sé, formato dall (doc. n. 2 di RO parte resistente), oltre che per contrastare la pretesa creditoria sottostante dell'ente impositore In altri termini, l' _1 RO
3 è agente preposto al recupero coattivo del credito sulla base del ruolo formato e trasmesso dall'ente impositore. Laddove vengano opposti (anche) atti formati dall , quest'ultima, nel limite del profilo di RO competenza compiutamente delineato nelle difese svolte nei propri scritti difensivi (circoscritti cioè al recupero coattivo del contestato credito), è legittimato passivo.
Quanto sopra illustrato in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevato dall introduce la vera RO questione di merito, in ordine alla quale sono destinate a valere le difese dell'ente impositore _1
Il preavviso di fermo amministrativo n. 02080202300006495000 e l'intimazione di pagamento n. 02020249000780973000, entrambe notificati il
10 maggio 2024, sono atti di recupero coattivo del credito vantato dall nei _1 confronti di che originano dall'avviso di addebito n. Parte_1
32020220004373236000, notificato il 2 febbraio 2023 (come dimostrato dall con il proprio doc. n. 7), avente ad oggetto il pagamento di contributi _1
IVS relativi all'anno 2021.
Posto che non sono controverse le notifiche sopra menzionate del 10 maggio
2024 a cui ha – per l'appunto - fatto seguito il deposito dei ricorsi riuniti il 28 maggio 2024, si ribadisce – anche alla luce della delibazione del fumus boni iuris compiuta nell'ordinanza del 1° luglio 2024, da intendere qui integralmente richiamate – che la notifica dell'avviso di addebito non è affetta dai vizi lamentati da che tramite l'impugnazione del fermo Parte_1 amministrativo, non può opporre tardivamente l'avviso di addebito dell' _1 notificato il 2 febbraio 2023, per decorso del termine stabilito a pena di decadenza dall'art. 24, comma 5, del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46, pari a quaranta giorni decorrenti dalla notifica del titolo, con la conseguenza che il credito recato dall'avviso di addebito ha acquisito, col decorso di detto termine per l'opposizione dell'avviso di addebito, carattere di definitività e di incontrovertibilità.
I contributi oggetto della pretesa dell'ente impositore derivano dalla _1 circostanza, non contestata, della iscrizione di alla gestione dei Parte_1 commercianti: i crediti relativi all'anno 2021 non sono stati pagati alle scadenze di legge e, pertanto, ne è stata avviata la procedura di recupero, come dimostrato dall sulla scorta dei propri documenti nn. 6, 7, 8, 9 e 10. _1
4 D'altro canto, non ha argomentato nulla nel merito della Parte_1 fondatezza della pretesa quanto al debito da quest'ultimo preteso né di _1 averlo pagato: l'opponente ha dedotto unicamente il profilo del mancato ricevimento dell'avviso di addebito, agendo in opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c oltre il ventesimo giorno decorrente dalla notifica degli asseriti atti impositivi (che, si è detto, sono invece atti con differente funzione: preavviso di fermo amministrativo e avviso di pagamento).
Sono, pertanto, conferenti le osservazioni difensive dell secondo cui le _1 doglianze, espressamente articolate con opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. sono tardive perché proposte a oltre venti giorni dall'avvenuto perfezionamento della notifica del titolo (o meglio dei titoli: preavviso di fermo amministrativo e avviso di pagamento) asseritamente opposti.
Si richiama ai sensi del combinato disposto degli artt. 118 disp. att. c.p.c. e 65
r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 il principio di diritto espresso dalla sentenza della
Corte di cassazione, n. 14637 del 9 luglio 2020, la cui massima – di seguito trascritta – è stata citata dall “Qualora l'unico atto di opposizione risulti _1 essere stato depositato entro il termine di quaranta giorni di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 ma oltre quello di venti di cui all'art. 617 c.p.c., non possono essere esaminate le eccezioni formali, cioè quelle attinenti alla regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”.
Quanto alla irrilevanza della querela di falso, che ha chiesto di Parte_1 promuovere nei confronti della cartolina di ricevimento dell'avviso di addebito, si osserva che per costante giurisprudenza, di cui a titolo esemplificativo si cita Cass., sez. lavoro, sent. n.19680 del 21 settembre 2020: “Se mancano nell'avviso di ricevimento le generalità della persona cui l'atto è stato consegnato (nella specie, un familiare convivente con il destinatario), adempimento non previsto da alcuna norma, e la relativa sottoscrizione sia addotta come inintelligibile, l'atto è pur tuttavia valido, poiché la relazione tra la persona cui esso è destinato e quella cui è stato consegnato costituisce oggetto di un preliminare accertamento di competenza dell'ufficiale postale, assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art.2700 c.c., ed eventualmente solo in tal modo impugnabile, stante la natura di atto pubblico dell'avviso di ricevimento della raccomandata”.
L'eventuale querela di falso, non potrà, in ogni caso, avere ad oggetto la non riferibilità della firma apposta sull'avviso di ricevimento al ricorrente/opponente , bensì dovrà avere ad oggetto l'indicazione Parte_1
5 della persona che avrebbe firmato al posto del ricorrente, oltre che l'indicazione delle ragioni per le quali questa stessa persona (diversa dal ricorrente e a mani della quale sarebbe avvenuto il recapito del plico raccomandato) non lo avrebbe poi consegnato al ricorrente il cui nominativo appariva come destinatario sul plico medesimo.
Ciò in quanto, come sopra sottolineato alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, l'agente postale non è tenuto a identificare il firmatario della “cartolina di ritorno” e la notifica può essere effettuata in modo pienamente legittimo ed efficace quando essa avviene nei confronti di persona qualificatasi come destinatario oppure comunque addetta alla famiglia che si trova nell'abitazione ove il plico è stato spedito.
Le spese di lite, liquidate nella misura indicata in dispositivo, seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il giudice del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, rigetta la domanda di cui alle opposizioni proposte dal ricorrente . Parte_1
Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite sostenute dalle controparti nei giudizi riuniti, liquidate in complessivi euro 1.150,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, iva e cpa.
Letto l'art. 429, 1° comma, c.p.c., riserva nel termine di giorni 60 il deposito della motivazione.
Bologna, 17/02/2025.
Il giudice del lavoro dr. Alessandro D'Ancona
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