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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 30/04/2025, n. 539 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 539 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 392/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Martinelli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Dittamo e S. Franzoni
in punto a: appalto, pagamento somma.
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale, nel merito:
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità della società con riguardo ai fatti di Controparte_1 cui in narrativa ed ai danni patiti dalla società opponente, e, per l'effetto, condannarla al pagamento,
a favore della , dell'importo di € Parte_1 46.286,84= o della maggior/minor somma che risulti dovuta in corso di causa, da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa, somma anche da porsi eventualmente in compensazione con quanto risultasse denegatamente dovuto a favore della società opposta;
In ogni caso:
Con condanna alla rifusione di anticipazioni e competenze professionali. In via istruttoria:
A riprova di quanto affermato si chiede quindi ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”:
1) “La realizzazione dei 5 stampi di cui la società oggi intima il pagamento all'opponente era stata commissionata alla Controparte_1 stessa da una società terza, la Omal Spa?”;
2) “La , era stata incaricata Parte_1 Parte_1 esclusivamente dalla Omal Spa di forgiare, utilizzando gli stampi realizzati dalla società
[...]
i pezzi di cui aveva bisogno?”; CP_1
3) “Tutti i pezzi realizzati dalla a favore della Omal Spa sono stati eseguiti Parte_1 utilizzando gli stampi preparati dalla società ”; Controparte_1
4) “Gli stampi di cui è causa sono, a tutt'oggi, nella disponibilità della società Controparte_1 presso la sede di quest'ultima?”;
5) “Omal Spa non versava il corrispettivo concordato per l'attività svolta dalla Parte_1
e quindi non sono state rimborsate all'odierna opponente
[...] Parte_1 le fatture n. 380826 del 28.09.2018 per € 1.345,42, n. 381058 del 17.12.2018 per € 1.491,47 e n. 381069 del 19.12.2018 per € 3.449,95, e così per complessivi € 6.286,84=?”;
6) “Il mancato pagamento dell'importo di cui sopra è la conseguenza del fatto che tutti i pezzi realizzati dalla utilizzando gli stampi della società erano Parte_1 Controparte_1 difettosi?”;
7) “Stante le problematiche manifestate dai pezzi realizzati con gli stampi eseguiti dalla società
la società OMAL Spa ha interrotto ogni rapporto commerciale e di Controparte_1 collaborazione in essere con la ?”; Parte_1
8) “Prima del verificarsi delle problematiche di cui agli stampi in oggetto Omal Spa aveva comunicato la propria intenzione di collaborare stabilmente con per un fatturato, Parte_1 minimo, annuo di € 200.000,00= e per un periodo di almeno 5 anni?”;
9) “Il danno annuo patito dalla per la perdita di detta commessa di Omal Spa è Parte_1 pari ad € 40.000,00= considerata una reddittività netta su queste forniture pari ad, almeno, il 20% del fatturato?”. Si indica come teste il dott. di Vernate (MI) e la dott.sa c/o Testimone_1 Testimone_2 [...]
”; Parte_1
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta: In via preliminare
- ACCERTARE e DICHIARARE l'opponente decaduta dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., per omessa e/o tardiva denuncia dei vizi;
- ACCERTARE e DICHIARARE prescritto il diritto degli attori a far valere la garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. Nel merito
- RESPINGERE perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da
[...]
, C.F. e P.VA , notificata in data Parte_1 P.VA_1 19/01/2024, e conseguentemente,
- CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2746/2023 (n. R.G. 7078/2023) emesso dal Tribunale di Modena in data 13/12/2023;
- RESPINGERE in quanto infondata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei danni asseritamente patiti avanzata dall'opponente; In subordine
- ACCERTARE e DICHIARARE l'adempimento contrattuale di Controparte_1
C.F. e P.VA , all'incarico conferito in subappalto da
[...] P.VA_2 [...]
, C.F. e P.VA e, conseguentemente, Parte_1 P.VA_1 CONDANNARE a pagare ad Parte_1
[.. la somma di € 75.655,86 o quella maggiore o Parte_2 minore che sarà determinata in corso di causa, per i titoli esposti in premessa, oltre gli interessi, ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture impagate sino al saldo effettivo.
In ulteriore subordine
- ACCERTARE e DICHIARARE l'indebito arricchimento di Parte_1
, C.F. e P.VA nei confronti di
[...] P.VA_1 Controparte_1
C.F. e P.VA , e, conseguentemente, CONDANNARE
[...] P.VA_2 [...]
a pagare ad Parte_1 Controparte_1
la somma di € 75.655,86 o quella maggiore o minore che sarà determinata in
[...] corso di causa, per i titoli esposti in premessa, oltre gli interessi, , ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture impagate sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari tutti del giudizio.” In via subordinata istruttoria L'opposta insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e che, di seguito, si riportano:
“1. Prova per testi Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, tra dicembre 2017 e aprile 2018, commissionava ad Parte_1 [...] la realizzazione di n. 6 stampi – identificati con i codici 7021BZ04, 7021BZ05, Controparte_1 7021BZ06, 7021BZ07, 7021BZ09, 7021BZ75 –, come da ordini di acquisto n. 380013 e n. 38121 che Tes_ si rammostrano (doc. n. 2)? (testi: ; ; Tes_3 Tes_4 Tes_6
2) Vero che realizzava le modellature degli stampi e li consegnava a Controparte_1 Tes_ affinché le verificasse ed approvasse? (testi: , ; Parte_1 Tes_7 Tes_3 Tes_4 e Tes_6
3) Vero che, nel corso dell'anno 2018, realizzava gli stampi di cui al capitolo Controparte_1 che precede sulla base delle “matematiche” ricevute da (testi: , Parte_1 Tes_7
; ZA e Tes_3 Tes_4 Tes_6 4) Vero che approvava gli stampi realizzati e lo comunicavano a CP_2 Parte_3 Tes_
(testi: ; ; e
[...] Tes_7 Tes_3 Tes_4 Tes_6 5) Vero che, per la realizzazione degli stampi, e Controparte_1 Parte_1 pattuivano un corrispettivo di complessivi € 73.200,00 così come indicato le fatture n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del 24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n. 538 del 06/12/2018 e n. 539 del 06/12/2018 che si rammostrano (doc. n. 3, pag. da 1 a 5)? (testi: e ) Tes_8 Tes_3 Tes_4 6) Vero che affrontava un costo, per la realizzazione degli stampi, di € Controparte_1 73.200,00 come da documento che si rammostra (doc. n. 3, pag. da 1 a 5)? (testi: Tes_8 Tes_3 e ) Tes_4
7) Vero che e si accordavano di lasciare gli stampi - Parte_1 Controparte_1 identificati con i codici 7021BZ04, 7021BZ05, 7021BZ06, 7021BZ07, 7021BZ09, 7021BZ75 - in deposito presso la sede di in quanto era intenzione di Controparte_1 Parte_1 affidare ad le successive commesse che avrebbe ricevuto da Omal s.p.a.? Controparte_1 (testi: ; ZA;
e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7
8) Vero che, in conseguenza della decisione di cui al capitolo che precede, Parte_1 Tes_ rimaneva silente, senza richiedere la restituzione degli stampi? (testi: ; ; Tes_3 Tes_4
e ) Tes_6 Tes_8 Tes_7 9) Vero che una volta ottenute le modellature degli stampi, riceveva il relativo Parte_1 benestare, da parte della committente principale Omal s.p.a. per procedere alla produzione e che, conseguentemente, commissionava ad la produzione delle “anime”? (testi: Controparte_1 Tes_
; ; e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7 10) Vero che a seguito del benestare delle modellature degli stampi, Controparte_1 produceva le relative “anime” commissionate da come da ordine di acquisto n. Parte_1 Tes_ 390079 che si rammostra (doc. n. 2, pag. 3)? (testi: ; ; e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7
11) Vero che, per la realizzazione delle “anime”, pattuiva con Controparte_1 [...] un corrispettivo di per € 2.455,86, come indicato nella fattura n. 303 del 13/06/2019 che Parte_1 si rammostra (doc. n. 3, pag. 6)? (testi: e ) Tes_8 Tes_3 Tes_4
12) Vero che, nel dicembre 2018, consegnava a le Controparte_1 Parte_1 Tes_
“anime” di cui al capitolo che precede? (testi: ; ; e Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_8
3 Si indicano quali testi, sui capitoli indicati e anche a controprova su eventuali capitoli di prova di controparte:
c/o OMAL s.p.a., con sede in GO SA (BS), via Ponte Nuovo n. 11; Testimone_9
, c/o OMAL s.p.a., con sede in GO SA (BS), via Ponte Nuovo n. 11; CP_3
, c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle CP_4 Controparte_1 Mondine n. 45;
c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle CP_5 Controparte_1 Mondine n. 45;
c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle Testimone_10 CP_1 Controparte_1 Mondine n. 45;
, c/o Studio con sede in Imola (BO), via Errico Malatesta n. 51. CP_6 CP_7
2. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alla cancelleria del Tribunale di Bergamo l'esibizione del certificato del passaggio in giudicato della sentenza n. 2011/2022 (n. R.G. 6119/2019) emessa dal predetto Tribunale”. Con osservanza”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. La causa ha ad oggetto una fornitura consistente nella realizzazione di 5 stampi per lavorazioni industriali, indicata nelle fatture (n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del
24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n. 538 del 06/12/2018, n. 539 del 06/12/2018 e n.
303 del 13/06/2019 emesse da parte convenuta (docc. nn.
1-6 del fascicolo monitorio).
Parte attrice allega, con una prima eccezione, l'inesistenza di un rapporto commerciale tra l'opponente e la convenuta opposta, sostenendo che: la realizzazione dei cinque stampi era stata commissionata da una società terza, la
Omal Spa;
la , restando Parte_1
estranea agli accordi tra le due società, era stata incaricata esclusivamente dalla Omal
Spa di forgiare utilizzando gli stampi realizzati dalla i pezzi Controparte_1
di cui aveva bisogno
4 non si instaurava invece alcun rapporto tale da obbligare la società opponente al pagamento di alcunché a favore delle Controparte_1
quindi, a conferma che nulla risulta dovuto dalla alle Parte_1 CP_1
rilevava che gli stampi in questione sono ancora nella disponibilità delle
[...]
presso la sede di quest'ultima. Controparte_1
Questa prima eccezione è stata destituita di fondamento dalle produzioni di parte convenuta opposta, che dimostrano la sussistenza di un rapporto tra le odierne parti in causa;
diversamente, infatti, da quanto affermato dall'opponente, parte convenuta ha prodotto gli ordini di (n. 380013 del 17/01/2018, n. Parte_1
380121 del 16/04/2018, n. 390079 del 08/03/2019: doc. n. 2 conv.), i quali hanno ad oggetto gli stessi stampi indicate nelle fatture oggetto del ricorso monitorio dell'opposta (n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del 24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n.
538 del 06/12/2018, n. 539 del 06/12/2018 e n. 303 del 13/06/2019 (doc. n. 3 conv.).
Gli ordinativi in questione provano l'incarico conferito da parte dell'opponente all'opposta, con l'instaurazione di un rapporto di appalto
(precisamente un subappalto di verso derivante Parte_1 Controparte_1
dal contratto di appalto principale da parte di Omal) tra le parti, per il quale l'opponente incaricava l'opposta di realizzare n. 6 stampi, con i quali CP_1 ha realizzato le anime poi consegnate all'opponente.
[...]
4. Parte attrice allega, con una seconda eccezione, l'inadempimento della convenuta fornitrice, eccependo vizi e difetti della fornitura, e svolge domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento.
Al riguardo, con l'ordinanza del 14/11/2024 emessa in esito all'udienza di prima comparizione era stato rilevato, tra l'altro, che: <nella comparsa di risposta parte convenuta opposta solleva in sostanza eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi dell'opera (art. 1667 C.c.), sulla quale parte attrice opponente nulla replica nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c. (né, invero, in quelle successive); infatti, la prova della data e delle modalità della scoperta dei vizi -sempre ai fini e per gli effetti di all'art 1667 c.c.- è a carico del committente, come pure l'onere della
5 prova della tempestività della denuncia di vizi e di introduzione della domanda giudiziale per la garanzia>>.
Il successivo corso dell'istruttoria non ha portato novità significative, essendo rimaste invariate le produzioni documentali iniziali.
5. Fin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, infatti, parte convenuta ha eccepito la decadenza della denuncia degli asseriti vizi, per tardività, allegando che:
l'odierna opponete ha avuto conoscenza dei vizi e difetti della fornitura in questione nell'ambito di un precedente giudizio civile -nello specifico, il procedimento n.
6119/2019 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Bergamo e concluso con sentenza n.
2011/2022- il quale ha avuto ad oggetto il rapporto di appalto intercorso tra Omal
S.p.a. e inerente alla realizzazione di n. 6 stampi;
Parte_1
da tale rapporto è derivato il contratto di subappalto intercorso tra le parti del presente giudizio, avendo l'opponente, a sua volta, ha commissionato all'opposta la realizzazione degli stampi;
pertanto, l'oggetto della presente vertenza (inerente alla richiesta di pagamento derivante dal rapporto di subappalto) è strettamente correlato al rapporto di appalto, definito con sentenza n. 2011/2022 del Tribunale di Bergamo;
nel corso del predetto giudizio (n. R.G. 6119/2019), dunque, l'odierna opponente ha preso conoscenza dei presunti vizi e difetti lamentati al momento del deposito della relazione redatta dall' ing. all'interno del procedimento, avvenuto in data Per_1
04/06/2021 (doc. n. 6), mentre la prima denuncia fatta alla convenuta opposta risale alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 19/01/2024, con la conseguenza che l'opponente è in ogni caso definitivamente decaduta dalla possibilità di regresso nei confronti dell'opposta.
Alla descritta eccezione, che risulta dalla documentazione prodotta, parte opponente non ha replicato adeguatamente, né nella prima difesa utile con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c., né in seguito nel corso del giudizio;
inoltre, sulla tempestività della denunzia parte attrice opponente non formula istanze istruttorie: come già rilevato nell'ordinanza del 14/11/2024, nemmeno l'istruttoria orale richiesta da parte attrice verte sulle circostanze inerenti la
6 prescrizione dell'azione, con l'ulteriore conseguenza che le prove orali richieste sono inutili e non è nemmeno ammissibile la consulenza tecnica d'ufficio, posto che sarebbe inutile sviluppare istruttoria sulle conseguenze di un inadempimento non rilevante per effetto del formarsi di decadenza o prescrizione della possibilità di avvalersene.
6. In sintesi, dunque, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che: alcuni difetti sono stati riscontrati sugli stampi realizzati;
il prezzo peraltro non è stato interamente pagato;
sotto questo profilo parte convenuta ha fornito prova della fondatezza delle proprie pretese;
le eccezioni sollevate da parte attrice opponente, e anche l'azione svolta in via riconvenzionale, sono da qualificare come eccezione ed azione di garanzia, prevista dall'art. 1667 C.c. per il caso di vizi o difetti dell'opera;
a sensi dell'art. 1667, 2° comma, C.c., è previsto l'obbligo di denuncia delle difformità e vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi entrambe da escludere nel caso di specie.
In ordine all'obbligo di denuncia la giurisprudenza ha fissato i seguenti principi interpretativi: la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, come del resto previsto dall'art. 2969 C.c.; il termine di decadenza per la denunzia (cosiddetto <dies a quo>>) decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore, ed in particolare nel momento in cui viene acquisita la certezza obiettiva del vizio, nel senso che non è sufficiente il semplice sospetto, ed occorre <un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera>> (Cass. II, 16/1/2020, n. 777; Cass. II, 27/9/2011, n. 19757);
l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove eccepita, incombe sul committente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione
(giurisprudenza costante).
7 Dai menzionati principi consegue, con specifico rilievo per il caso di specie, non tanto una situazione di incertezza sulle date di consegna e di denuncia, quanto la certezza dell'assenza di una tempestiva denunzia, e anche il maturare, in ogni caso, del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di garanzia.
La prima denuncia documentata è stata, infatti, presentata oltre due anni e mezzo dopo la piena conoscenza dei lamentati vizi e difetti e, pertanto, ne deriva che l'opponente è in ogni caso decaduta dalla possibilità di azionare la garanzia.
7. Nessun inadempimento è, quindi, contestabile da parte attrice nei confronti di parte convenuta.
L'intervenuta decadenza rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia. In particolare, non occorre esaminare le questioni relative alla prova del danno vantato da parte attrice e ogni altro aspetto delle conseguenze di un inadempimento che, quand'anche fosse sussistente, non può essere fatto valere.
Ogni domanda di parte attrice è, pertanto, infondata e da respingersi.
8. L'altro motivo di opposizione riguarda l'infondatezza della pretesa di pagamento per incertezza sul “quantum”, circa l'entità del dovuto.
Al riguardo, oltre alle fatture, prodotte già in fase monitoria, il creditore ha prodotto gli ordini di acquisto formulati dall'opponente -nn. 380013, 380121, 390079
(doc. n. 2)- con l'indicazione degli importi concordati, ai quali le fatture si riferiscono;
ciò vale anche per la fattura n. 303 del 13/06/2019, sulla quale l'opponente ha specificamente eccepito essere “relativa ad una fornitura neppure esplicitata e che la dichiara di non aver mai ricevuto” e che, invece, Parte_1 riguarda uno degli ordini inoltrati dall'attrice; parte convenuta rileva che nella descrizione della fattura viene esplicitato che essa è relativa ad una fornitura verso l'opponente: “Ordine CI. num. 390079 del 08/03/2019 - cod.014.8007.1 Pt_1
Assemblata (AN00102) - Vostro Articolo AN00102” (doc. n. 4, pag. 6), e che la descrizione dell'ordine n. 390079 del 08/03/2019 è identica a quella indicata in fattura: “ANIMA PER TESTATE - AN00102” (doc. n. 2, pag. 3).
8 9. Alla stregua delle circostanze e considerazioni che precedono, i motivi di opposizione risultano privi di fondamento.
L'opposizione è risultata, quindi, infondata e va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, anche riconvenzionale, respinta, rigetta l'opposizione di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 2746 del 13/12/2023 del Tribunale di
[...]
Modena; conferma il predetto decreto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna la società Parte_1
a rifondere alla società
[...] Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio che liquida in
[...] complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per esborsi oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Modena
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Giudice istruttore dott. Giuseppe Pagliani, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 392/2024 R. G.
promossa da
Parte_1
- Attore -
rappresentato e difeso dall'Avv. D. Martinelli
CONTRO
Controparte_1
- Convenuto -
rappresentato e difeso dagli Avv. L. Dittamo e S. Franzoni
in punto a: appalto, pagamento somma.
All'udienza dell'1/4/2025 la causa è stata posta in decisione, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale di udienza e di seguito trascritte.
per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale Adito, contrariis rejectis, così giudicare: In via principale, nel merito:
- Revocare e/o dichiarare nullo e/o inefficace il decreto ingiuntivo opposto in quanto illegittimo ed infondato sia in punto an debeatur sia in punto quantum debeatur.
In via riconvenzionale:
- Accertare e dichiarare la responsabilità della società con riguardo ai fatti di Controparte_1 cui in narrativa ed ai danni patiti dalla società opponente, e, per l'effetto, condannarla al pagamento,
a favore della , dell'importo di € Parte_1 46.286,84= o della maggior/minor somma che risulti dovuta in corso di causa, da quantificarsi, se del caso, anche in via equitativa, somma anche da porsi eventualmente in compensazione con quanto risultasse denegatamente dovuto a favore della società opposta;
In ogni caso:
Con condanna alla rifusione di anticipazioni e competenze professionali. In via istruttoria:
A riprova di quanto affermato si chiede quindi ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sulle circostanze di seguito indicate alle quali s'intende premesso l'inciso “Vero che?”:
1) “La realizzazione dei 5 stampi di cui la società oggi intima il pagamento all'opponente era stata commissionata alla Controparte_1 stessa da una società terza, la Omal Spa?”;
2) “La , era stata incaricata Parte_1 Parte_1 esclusivamente dalla Omal Spa di forgiare, utilizzando gli stampi realizzati dalla società
[...]
i pezzi di cui aveva bisogno?”; CP_1
3) “Tutti i pezzi realizzati dalla a favore della Omal Spa sono stati eseguiti Parte_1 utilizzando gli stampi preparati dalla società ”; Controparte_1
4) “Gli stampi di cui è causa sono, a tutt'oggi, nella disponibilità della società Controparte_1 presso la sede di quest'ultima?”;
5) “Omal Spa non versava il corrispettivo concordato per l'attività svolta dalla Parte_1
e quindi non sono state rimborsate all'odierna opponente
[...] Parte_1 le fatture n. 380826 del 28.09.2018 per € 1.345,42, n. 381058 del 17.12.2018 per € 1.491,47 e n. 381069 del 19.12.2018 per € 3.449,95, e così per complessivi € 6.286,84=?”;
6) “Il mancato pagamento dell'importo di cui sopra è la conseguenza del fatto che tutti i pezzi realizzati dalla utilizzando gli stampi della società erano Parte_1 Controparte_1 difettosi?”;
7) “Stante le problematiche manifestate dai pezzi realizzati con gli stampi eseguiti dalla società
la società OMAL Spa ha interrotto ogni rapporto commerciale e di Controparte_1 collaborazione in essere con la ?”; Parte_1
8) “Prima del verificarsi delle problematiche di cui agli stampi in oggetto Omal Spa aveva comunicato la propria intenzione di collaborare stabilmente con per un fatturato, Parte_1 minimo, annuo di € 200.000,00= e per un periodo di almeno 5 anni?”;
9) “Il danno annuo patito dalla per la perdita di detta commessa di Omal Spa è Parte_1 pari ad € 40.000,00= considerata una reddittività netta su queste forniture pari ad, almeno, il 20% del fatturato?”. Si indica come teste il dott. di Vernate (MI) e la dott.sa c/o Testimone_1 Testimone_2 [...]
”; Parte_1
per parte convenuta:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e domanda respinta: In via preliminare
- ACCERTARE e DICHIARARE l'opponente decaduta dalla garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c., per omessa e/o tardiva denuncia dei vizi;
- ACCERTARE e DICHIARARE prescritto il diritto degli attori a far valere la garanzia per difformità e vizi dell'opera ex art. 1667 c.c. Nel merito
- RESPINGERE perché infondata in fatto e in diritto l'opposizione proposta da
[...]
, C.F. e P.VA , notificata in data Parte_1 P.VA_1 19/01/2024, e conseguentemente,
- CONFERMARE in ogni sua parte il Decreto Ingiuntivo n. 2746/2023 (n. R.G. 7078/2023) emesso dal Tribunale di Modena in data 13/12/2023;
- RESPINGERE in quanto infondata la domanda riconvenzionale di condanna al pagamento dei danni asseritamente patiti avanzata dall'opponente; In subordine
- ACCERTARE e DICHIARARE l'adempimento contrattuale di Controparte_1
C.F. e P.VA , all'incarico conferito in subappalto da
[...] P.VA_2 [...]
, C.F. e P.VA e, conseguentemente, Parte_1 P.VA_1 CONDANNARE a pagare ad Parte_1
[.. la somma di € 75.655,86 o quella maggiore o Parte_2 minore che sarà determinata in corso di causa, per i titoli esposti in premessa, oltre gli interessi, ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture impagate sino al saldo effettivo.
In ulteriore subordine
- ACCERTARE e DICHIARARE l'indebito arricchimento di Parte_1
, C.F. e P.VA nei confronti di
[...] P.VA_1 Controparte_1
C.F. e P.VA , e, conseguentemente, CONDANNARE
[...] P.VA_2 [...]
a pagare ad Parte_1 Controparte_1
la somma di € 75.655,86 o quella maggiore o minore che sarà determinata in
[...] corso di causa, per i titoli esposti in premessa, oltre gli interessi, , ex art. 5 del D.Lgs. 231/2002, dalla data di scadenza delle fatture impagate sino al saldo effettivo.
Con vittoria di spese, competenze e onorari tutti del giudizio.” In via subordinata istruttoria L'opposta insiste per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nella propria memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. e che, di seguito, si riportano:
“1. Prova per testi Si chiede l'ammissione di prova per testi sui seguenti capitoli: 1) Vero che, tra dicembre 2017 e aprile 2018, commissionava ad Parte_1 [...] la realizzazione di n. 6 stampi – identificati con i codici 7021BZ04, 7021BZ05, Controparte_1 7021BZ06, 7021BZ07, 7021BZ09, 7021BZ75 –, come da ordini di acquisto n. 380013 e n. 38121 che Tes_ si rammostrano (doc. n. 2)? (testi: ; ; Tes_3 Tes_4 Tes_6
2) Vero che realizzava le modellature degli stampi e li consegnava a Controparte_1 Tes_ affinché le verificasse ed approvasse? (testi: , ; Parte_1 Tes_7 Tes_3 Tes_4 e Tes_6
3) Vero che, nel corso dell'anno 2018, realizzava gli stampi di cui al capitolo Controparte_1 che precede sulla base delle “matematiche” ricevute da (testi: , Parte_1 Tes_7
; ZA e Tes_3 Tes_4 Tes_6 4) Vero che approvava gli stampi realizzati e lo comunicavano a CP_2 Parte_3 Tes_
(testi: ; ; e
[...] Tes_7 Tes_3 Tes_4 Tes_6 5) Vero che, per la realizzazione degli stampi, e Controparte_1 Parte_1 pattuivano un corrispettivo di complessivi € 73.200,00 così come indicato le fatture n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del 24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n. 538 del 06/12/2018 e n. 539 del 06/12/2018 che si rammostrano (doc. n. 3, pag. da 1 a 5)? (testi: e ) Tes_8 Tes_3 Tes_4 6) Vero che affrontava un costo, per la realizzazione degli stampi, di € Controparte_1 73.200,00 come da documento che si rammostra (doc. n. 3, pag. da 1 a 5)? (testi: Tes_8 Tes_3 e ) Tes_4
7) Vero che e si accordavano di lasciare gli stampi - Parte_1 Controparte_1 identificati con i codici 7021BZ04, 7021BZ05, 7021BZ06, 7021BZ07, 7021BZ09, 7021BZ75 - in deposito presso la sede di in quanto era intenzione di Controparte_1 Parte_1 affidare ad le successive commesse che avrebbe ricevuto da Omal s.p.a.? Controparte_1 (testi: ; ZA;
e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7
8) Vero che, in conseguenza della decisione di cui al capitolo che precede, Parte_1 Tes_ rimaneva silente, senza richiedere la restituzione degli stampi? (testi: ; ; Tes_3 Tes_4
e ) Tes_6 Tes_8 Tes_7 9) Vero che una volta ottenute le modellature degli stampi, riceveva il relativo Parte_1 benestare, da parte della committente principale Omal s.p.a. per procedere alla produzione e che, conseguentemente, commissionava ad la produzione delle “anime”? (testi: Controparte_1 Tes_
; ; e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7 10) Vero che a seguito del benestare delle modellature degli stampi, Controparte_1 produceva le relative “anime” commissionate da come da ordine di acquisto n. Parte_1 Tes_ 390079 che si rammostra (doc. n. 2, pag. 3)? (testi: ; ; e ) Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_7
11) Vero che, per la realizzazione delle “anime”, pattuiva con Controparte_1 [...] un corrispettivo di per € 2.455,86, come indicato nella fattura n. 303 del 13/06/2019 che Parte_1 si rammostra (doc. n. 3, pag. 6)? (testi: e ) Tes_8 Tes_3 Tes_4
12) Vero che, nel dicembre 2018, consegnava a le Controparte_1 Parte_1 Tes_
“anime” di cui al capitolo che precede? (testi: ; ; e Tes_3 Tes_4 Tes_6 Tes_8
3 Si indicano quali testi, sui capitoli indicati e anche a controprova su eventuali capitoli di prova di controparte:
c/o OMAL s.p.a., con sede in GO SA (BS), via Ponte Nuovo n. 11; Testimone_9
, c/o OMAL s.p.a., con sede in GO SA (BS), via Ponte Nuovo n. 11; CP_3
, c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle CP_4 Controparte_1 Mondine n. 45;
c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle CP_5 Controparte_1 Mondine n. 45;
c/o con sede in Concordia Sulla Secchia (MO), via Delle Testimone_10 CP_1 Controparte_1 Mondine n. 45;
, c/o Studio con sede in Imola (BO), via Errico Malatesta n. 51. CP_6 CP_7
2. Istanza di esibizione ex art. 210 c.p.c. Si chiede che il Giudice voglia ordinare alla cancelleria del Tribunale di Bergamo l'esibizione del certificato del passaggio in giudicato della sentenza n. 2011/2022 (n. R.G. 6119/2019) emessa dal predetto Tribunale”. Con osservanza”.
Svolgimento del processo.
1. Come da atti di causa e relativo verbale d'udienza.
Motivi della decisione.
2. Preliminarmente va rilevato che la presente decisione interviene nella vigenza degli artt. 132 C.p.c. e 118 disp. att. C.p.c. dopo le modifiche apportate ad opera della legge n° 69/2009 e, pertanto, la redazione della sentenza avviene in conformità alle previsioni normative che impongono di esporre in modo succinto i fatti rilevanti della causa e le ragioni giuridiche della decisione.
3. La causa ha ad oggetto una fornitura consistente nella realizzazione di 5 stampi per lavorazioni industriali, indicata nelle fatture (n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del
24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n. 538 del 06/12/2018, n. 539 del 06/12/2018 e n.
303 del 13/06/2019 emesse da parte convenuta (docc. nn.
1-6 del fascicolo monitorio).
Parte attrice allega, con una prima eccezione, l'inesistenza di un rapporto commerciale tra l'opponente e la convenuta opposta, sostenendo che: la realizzazione dei cinque stampi era stata commissionata da una società terza, la
Omal Spa;
la , restando Parte_1
estranea agli accordi tra le due società, era stata incaricata esclusivamente dalla Omal
Spa di forgiare utilizzando gli stampi realizzati dalla i pezzi Controparte_1
di cui aveva bisogno
4 non si instaurava invece alcun rapporto tale da obbligare la società opponente al pagamento di alcunché a favore delle Controparte_1
quindi, a conferma che nulla risulta dovuto dalla alle Parte_1 CP_1
rilevava che gli stampi in questione sono ancora nella disponibilità delle
[...]
presso la sede di quest'ultima. Controparte_1
Questa prima eccezione è stata destituita di fondamento dalle produzioni di parte convenuta opposta, che dimostrano la sussistenza di un rapporto tra le odierne parti in causa;
diversamente, infatti, da quanto affermato dall'opponente, parte convenuta ha prodotto gli ordini di (n. 380013 del 17/01/2018, n. Parte_1
380121 del 16/04/2018, n. 390079 del 08/03/2019: doc. n. 2 conv.), i quali hanno ad oggetto gli stessi stampi indicate nelle fatture oggetto del ricorso monitorio dell'opposta (n. 365 del 31/08/2018, n. 409 del 24/09/2018, n. 537 del 06/12/2018, n.
538 del 06/12/2018, n. 539 del 06/12/2018 e n. 303 del 13/06/2019 (doc. n. 3 conv.).
Gli ordinativi in questione provano l'incarico conferito da parte dell'opponente all'opposta, con l'instaurazione di un rapporto di appalto
(precisamente un subappalto di verso derivante Parte_1 Controparte_1
dal contratto di appalto principale da parte di Omal) tra le parti, per il quale l'opponente incaricava l'opposta di realizzare n. 6 stampi, con i quali CP_1 ha realizzato le anime poi consegnate all'opponente.
[...]
4. Parte attrice allega, con una seconda eccezione, l'inadempimento della convenuta fornitrice, eccependo vizi e difetti della fornitura, e svolge domanda riconvenzionale per il risarcimento del danno da inadempimento.
Al riguardo, con l'ordinanza del 14/11/2024 emessa in esito all'udienza di prima comparizione era stato rilevato, tra l'altro, che: <nella comparsa di risposta parte convenuta opposta solleva in sostanza eccezione di decadenza e prescrizione della garanzia per vizi dell'opera (art. 1667 C.c.), sulla quale parte attrice opponente nulla replica nella prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c. (né, invero, in quelle successive); infatti, la prova della data e delle modalità della scoperta dei vizi -sempre ai fini e per gli effetti di all'art 1667 c.c.- è a carico del committente, come pure l'onere della
5 prova della tempestività della denuncia di vizi e di introduzione della domanda giudiziale per la garanzia>>.
Il successivo corso dell'istruttoria non ha portato novità significative, essendo rimaste invariate le produzioni documentali iniziali.
5. Fin dall'atto della costituzione nel presente giudizio, infatti, parte convenuta ha eccepito la decadenza della denuncia degli asseriti vizi, per tardività, allegando che:
l'odierna opponete ha avuto conoscenza dei vizi e difetti della fornitura in questione nell'ambito di un precedente giudizio civile -nello specifico, il procedimento n.
6119/2019 R.G. svoltosi avanti al Tribunale di Bergamo e concluso con sentenza n.
2011/2022- il quale ha avuto ad oggetto il rapporto di appalto intercorso tra Omal
S.p.a. e inerente alla realizzazione di n. 6 stampi;
Parte_1
da tale rapporto è derivato il contratto di subappalto intercorso tra le parti del presente giudizio, avendo l'opponente, a sua volta, ha commissionato all'opposta la realizzazione degli stampi;
pertanto, l'oggetto della presente vertenza (inerente alla richiesta di pagamento derivante dal rapporto di subappalto) è strettamente correlato al rapporto di appalto, definito con sentenza n. 2011/2022 del Tribunale di Bergamo;
nel corso del predetto giudizio (n. R.G. 6119/2019), dunque, l'odierna opponente ha preso conoscenza dei presunti vizi e difetti lamentati al momento del deposito della relazione redatta dall' ing. all'interno del procedimento, avvenuto in data Per_1
04/06/2021 (doc. n. 6), mentre la prima denuncia fatta alla convenuta opposta risale alla notifica dell'atto di citazione in opposizione, avvenuta in data 19/01/2024, con la conseguenza che l'opponente è in ogni caso definitivamente decaduta dalla possibilità di regresso nei confronti dell'opposta.
Alla descritta eccezione, che risulta dalla documentazione prodotta, parte opponente non ha replicato adeguatamente, né nella prima difesa utile con la prima memoria depositata ai sensi dell'art. 171 ter C.p.c., né in seguito nel corso del giudizio;
inoltre, sulla tempestività della denunzia parte attrice opponente non formula istanze istruttorie: come già rilevato nell'ordinanza del 14/11/2024, nemmeno l'istruttoria orale richiesta da parte attrice verte sulle circostanze inerenti la
6 prescrizione dell'azione, con l'ulteriore conseguenza che le prove orali richieste sono inutili e non è nemmeno ammissibile la consulenza tecnica d'ufficio, posto che sarebbe inutile sviluppare istruttoria sulle conseguenze di un inadempimento non rilevante per effetto del formarsi di decadenza o prescrizione della possibilità di avvalersene.
6. In sintesi, dunque, dalla documentazione prodotta dalle parti risulta che: alcuni difetti sono stati riscontrati sugli stampi realizzati;
il prezzo peraltro non è stato interamente pagato;
sotto questo profilo parte convenuta ha fornito prova della fondatezza delle proprie pretese;
le eccezioni sollevate da parte attrice opponente, e anche l'azione svolta in via riconvenzionale, sono da qualificare come eccezione ed azione di garanzia, prevista dall'art. 1667 C.c. per il caso di vizi o difetti dell'opera;
a sensi dell'art. 1667, 2° comma, C.c., è previsto l'obbligo di denuncia delle difformità e vizi entro sessanta giorni dalla scoperta, tranne che nel caso di espresso riconoscimento dei vizi, ovvero di occultamento degli stessi, ipotesi entrambe da escludere nel caso di specie.
In ordine all'obbligo di denuncia la giurisprudenza ha fissato i seguenti principi interpretativi: la decadenza dalla facoltà di denunzia non può essere rilevata d'ufficio dal giudice, come del resto previsto dall'art. 2969 C.c.; il termine di decadenza per la denunzia (cosiddetto <dies a quo>>) decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore, ed in particolare nel momento in cui viene acquisita la certezza obiettiva del vizio, nel senso che non è sufficiente il semplice sospetto, ed occorre <un apprezzabile grado di conoscenza obiettiva della gravità dei difetti e della loro derivazione causale dall'imperfetta esecuzione dell'opera>> (Cass. II, 16/1/2020, n. 777; Cass. II, 27/9/2011, n. 19757);
l'onere della prova della tempestività della denuncia, ove eccepita, incombe sul committente, poiché detta denunzia costituisce una condizione necessaria all'azione
(giurisprudenza costante).
7 Dai menzionati principi consegue, con specifico rilievo per il caso di specie, non tanto una situazione di incertezza sulle date di consegna e di denuncia, quanto la certezza dell'assenza di una tempestiva denunzia, e anche il maturare, in ogni caso, del termine prescrizionale per l'esercizio dell'azione di garanzia.
La prima denuncia documentata è stata, infatti, presentata oltre due anni e mezzo dopo la piena conoscenza dei lamentati vizi e difetti e, pertanto, ne deriva che l'opponente è in ogni caso decaduta dalla possibilità di azionare la garanzia.
7. Nessun inadempimento è, quindi, contestabile da parte attrice nei confronti di parte convenuta.
L'intervenuta decadenza rende superfluo l'esame di ogni ulteriore aspetto di merito della controversia. In particolare, non occorre esaminare le questioni relative alla prova del danno vantato da parte attrice e ogni altro aspetto delle conseguenze di un inadempimento che, quand'anche fosse sussistente, non può essere fatto valere.
Ogni domanda di parte attrice è, pertanto, infondata e da respingersi.
8. L'altro motivo di opposizione riguarda l'infondatezza della pretesa di pagamento per incertezza sul “quantum”, circa l'entità del dovuto.
Al riguardo, oltre alle fatture, prodotte già in fase monitoria, il creditore ha prodotto gli ordini di acquisto formulati dall'opponente -nn. 380013, 380121, 390079
(doc. n. 2)- con l'indicazione degli importi concordati, ai quali le fatture si riferiscono;
ciò vale anche per la fattura n. 303 del 13/06/2019, sulla quale l'opponente ha specificamente eccepito essere “relativa ad una fornitura neppure esplicitata e che la dichiara di non aver mai ricevuto” e che, invece, Parte_1 riguarda uno degli ordini inoltrati dall'attrice; parte convenuta rileva che nella descrizione della fattura viene esplicitato che essa è relativa ad una fornitura verso l'opponente: “Ordine CI. num. 390079 del 08/03/2019 - cod.014.8007.1 Pt_1
Assemblata (AN00102) - Vostro Articolo AN00102” (doc. n. 4, pag. 6), e che la descrizione dell'ordine n. 390079 del 08/03/2019 è identica a quella indicata in fattura: “ANIMA PER TESTATE - AN00102” (doc. n. 2, pag. 3).
8 9. Alla stregua delle circostanze e considerazioni che precedono, i motivi di opposizione risultano privi di fondamento.
L'opposizione è risultata, quindi, infondata e va respinta con conferma dell'impugnato provvedimento monitorio.
Le spese processuali del presente giudizio di opposizione seguono la soccombenza e -per valore dichiarato e bassa complessità- si liquidano come in dispositivo.
P. Q. M.
il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, anche riconvenzionale, respinta, rigetta l'opposizione di Parte_1
avverso il decreto ingiuntivo n° 2746 del 13/12/2023 del Tribunale di
[...]
Modena; conferma il predetto decreto, già dichiarato provvisoriamente esecutivo;
dichiara tenuta e condanna la società Parte_1
a rifondere alla società
[...] Controparte_1 le spese processuali del presente giudizio che liquida in
[...] complessivi € 4.380,35, di cui € 571,35 per esborsi oltre ad accessori dovuti come per legge.
Così deciso in Modena, il giorno 30/4/2025 e contestualmente depositato nel sistema telematico.
Il Giudice
(Dr. G. Pagliani)
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