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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/05/2025, n. 620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 620 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1166/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MILANESI ARNALDO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CP_1 P.IVA_1
CLARA
Resistente
Oggetto: previdenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.24 ( in riassunzione , dal momento che la causa era stata proposta dinanzi al Tribunale di Milano che si è dichiarato incompetente) ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 368 2023 00145617 75.000 Controparte_2
, per la somma complessiva di € 4.559,14, periodo dal 09\2021 al 12\2022, che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, aveva valore di titolo esecutivo.
La stessa, ha riferito che il 29 dicembre 2023, pur essendo mera socia di capitale della , era stata iscritta Controparte_4
d'ufficio dall' alla c.d. Gestione Commercianti ed era stata raggiunta CP_1
pagina 1 di 4 dall'avviso di addebito in epigrafe specificato, con il quale l' Sede CP_1
– le aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, della somma CP_2 complessiva di euro 4.559,14, riguardante il periodo dal 09/2021 al 12/2022, e relativo appunto ai contributi per ”Gestione Commercianti”; che tuttavia non poteva essere considerata debitrice di alcuna somma nei confronti dell' non avendo mai posseduto i requisiti indispensabili per CP_1 essere legittimamente iscritta a tale Gestione.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha dedotto: 1) Che vi era decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
2) Che l'AVA er nullo per mancanza di motivazione;
3) Che nel merito non sussistevano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti;
4) Che il credito on era provato.
Posto quanto sopra la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà e o il ruolo dell'impugnato avviso di addebito;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito e in particolare per intervenuta decadenza;
3. nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito impugnata e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente percette CP_1 nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, come per legge.
L ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Va premesso che il ricorso va deciso secondo la ragione più liquida.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero in primo luogo si osserva che i presupposti per la iscrizione alla
Gestione commercianti sono che il soggetto sia titolare o gestore d'impresa, pagina 2 di 4 che abbia la piena responsabilità della stessa, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che sia in possesso di licenze e autorizzazioni e/o sia iscritto in albi o ruoli ((art. 1, commi 202 e
203 della legge 662 del 1996).
Orbene, la ricorrente ha dedotto che era mera socia di capitale e tale circostanza risulta dalla visura dalla stessa prodotta.
Dalla stessa non emerge quindi che la stessa svolgesse il ruolo di socio d'opera come asserito dall . CP_1
La stessa ha affermato poi sia nel ricorso che nell'interrogatorio libero, che ogni attività era svolta dal rag. che era divenuto successivamente Pt_2 anche liquidatore e che aveva sempre svolto l'attività di insegnante.
Infine la difesa della ricorrente ha precisato che la società era una immobiliare ( oggetto che risulta anche dalla visura) costituita dal marito della ricorrente per mettere a riparo la casa di proprietà nel caso fosse aggredito dai creditori perché aveva altre imprese.
Risulta poi che per tale ragione la ricorrente aveva inviato comunicazione all in data 2.3.20 con la quale dichiarava di non essere tenuta alla CP_1 iscrizione de qua in quanto non svolgeva nella società attività abituale e prevalente;
che analoga comunicazione era stata inviata dalla società all;
che tale dichiarazione era stata ribadita dichiarazione sostitutiva di CP_1 atto notorio del 4.8.23 inviata dalla ricorrente all .. CP_1
A fronte di quanto sopra l' non ha contestato specificatamente le CP_1 circostanze riferite dalla ricorrente e, in particolare, che la stessa sino al 2021 svolgesse l'attività di insegnante e che pagasse i relativi contributi.
L non ha nemmeno chiesto in udienza che fossero ammesse le prove CP_1 dedotte, finalizzate a provare che la ricorrente era sempre presente in azienda e che svolgeva una serie di attività all'interno della stessa.
In ogni caso le prove erano superflue, considerato che non era contestato che la ricorrente svolgesse l'attività di insegnante, per cui versava i relativi contributi.
L ha rilevato piuttosto che la ricorrente aveva dichiarato una quota a CP_1 titolo di reddito d'impresa, tuttavia ciò non vale a provare che la stessa partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Inoltre ha rilevato che la ricorrente aveva barrato il quadro RK delle CP_1 dichiarazioni per cui aveva dichiarato al fisco di avere svolto l'attività in modo abituale e prevalente. pagina 3 di 4 In realtà l' non ha prodotto tale quadro RK, per cui non ha provato CP_1
l'asserita barratura
Posto quanto sopra va annullato l'avviso di addebito di cui è causa con restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di gestione separata
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito di cui è causa con restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di gestione separata;
2) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 euro 500,00 oltre oneri accessori e spese generali;
Monza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA
Sezione Lavoro CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Lojacono ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1166/2024 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. MILANESI ARNALDO ricorrente contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. TOMMASELLI CP_1 P.IVA_1
CLARA
Resistente
Oggetto: previdenza
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 3.5.24 ( in riassunzione , dal momento che la causa era stata proposta dinanzi al Tribunale di Milano che si è dichiarato incompetente) ha proposto opposizione avverso l'avviso Parte_1 di addebito n. 368 2023 00145617 75.000 Controparte_2
, per la somma complessiva di € 4.559,14, periodo dal 09\2021 al 12\2022, che, ai sensi dell'art. 30 del D.L. n. 78/2010, aveva valore di titolo esecutivo.
La stessa, ha riferito che il 29 dicembre 2023, pur essendo mera socia di capitale della , era stata iscritta Controparte_4
d'ufficio dall' alla c.d. Gestione Commercianti ed era stata raggiunta CP_1
pagina 1 di 4 dall'avviso di addebito in epigrafe specificato, con il quale l' Sede CP_1
– le aveva intimato il pagamento, entro 60 giorni, della somma CP_2 complessiva di euro 4.559,14, riguardante il periodo dal 09/2021 al 12/2022, e relativo appunto ai contributi per ”Gestione Commercianti”; che tuttavia non poteva essere considerata debitrice di alcuna somma nei confronti dell' non avendo mai posseduto i requisiti indispensabili per CP_1 essere legittimamente iscritta a tale Gestione.
A sostegno della opposizione la ricorrente ha dedotto: 1) Che vi era decadenza per tardiva iscrizione a ruolo;
2) Che l'AVA er nullo per mancanza di motivazione;
3) Che nel merito non sussistevano i requisiti per l'iscrizione alla gestione commercianti;
4) Che il credito on era provato.
Posto quanto sopra la ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni:
1. in via preliminare nell'ipotesi in cui non sia stata sospesa inaudita altera parte, sospendere l'esecutorietà e o il ruolo dell'impugnato avviso di addebito;
2. nel merito accogliere l'opposizione e, per l'effetto, annullare, revocare e dichiarare nullo e/o inefficace l'opposto avviso di addebito e in particolare per intervenuta decadenza;
3. nel merito accertare e dichiarare non dovute le somme così come richieste con l'avviso di addebito impugnata e per l'effetto annullarlo, revocarlo, dichiararlo nullo e/o inefficace;
4. condannare l' alla restituzione delle somme eventualmente percette CP_1 nelle more del giudizio, maggiorate di interessi legali;
5. condannare parte resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio, oltre spese forfettarie, come per legge.
L ha chiesto il rigetto del ricorso. CP_1
Va premesso che il ricorso va deciso secondo la ragione più liquida.
Nel merito il ricorso è fondato.
Invero in primo luogo si osserva che i presupposti per la iscrizione alla
Gestione commercianti sono che il soggetto sia titolare o gestore d'impresa, pagina 2 di 4 che abbia la piena responsabilità della stessa, che partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e che sia in possesso di licenze e autorizzazioni e/o sia iscritto in albi o ruoli ((art. 1, commi 202 e
203 della legge 662 del 1996).
Orbene, la ricorrente ha dedotto che era mera socia di capitale e tale circostanza risulta dalla visura dalla stessa prodotta.
Dalla stessa non emerge quindi che la stessa svolgesse il ruolo di socio d'opera come asserito dall . CP_1
La stessa ha affermato poi sia nel ricorso che nell'interrogatorio libero, che ogni attività era svolta dal rag. che era divenuto successivamente Pt_2 anche liquidatore e che aveva sempre svolto l'attività di insegnante.
Infine la difesa della ricorrente ha precisato che la società era una immobiliare ( oggetto che risulta anche dalla visura) costituita dal marito della ricorrente per mettere a riparo la casa di proprietà nel caso fosse aggredito dai creditori perché aveva altre imprese.
Risulta poi che per tale ragione la ricorrente aveva inviato comunicazione all in data 2.3.20 con la quale dichiarava di non essere tenuta alla CP_1 iscrizione de qua in quanto non svolgeva nella società attività abituale e prevalente;
che analoga comunicazione era stata inviata dalla società all;
che tale dichiarazione era stata ribadita dichiarazione sostitutiva di CP_1 atto notorio del 4.8.23 inviata dalla ricorrente all .. CP_1
A fronte di quanto sopra l' non ha contestato specificatamente le CP_1 circostanze riferite dalla ricorrente e, in particolare, che la stessa sino al 2021 svolgesse l'attività di insegnante e che pagasse i relativi contributi.
L non ha nemmeno chiesto in udienza che fossero ammesse le prove CP_1 dedotte, finalizzate a provare che la ricorrente era sempre presente in azienda e che svolgeva una serie di attività all'interno della stessa.
In ogni caso le prove erano superflue, considerato che non era contestato che la ricorrente svolgesse l'attività di insegnante, per cui versava i relativi contributi.
L ha rilevato piuttosto che la ricorrente aveva dichiarato una quota a CP_1 titolo di reddito d'impresa, tuttavia ciò non vale a provare che la stessa partecipasse personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza.
Inoltre ha rilevato che la ricorrente aveva barrato il quadro RK delle CP_1 dichiarazioni per cui aveva dichiarato al fisco di avere svolto l'attività in modo abituale e prevalente. pagina 3 di 4 In realtà l' non ha prodotto tale quadro RK, per cui non ha provato CP_1
l'asserita barratura
Posto quanto sopra va annullato l'avviso di addebito di cui è causa con restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di gestione separata
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo
P.Q.M.
Il tribunale, decidendo sulla causa di cui in epigrafe così provvede:
1) Annulla l'avviso di addebito di cui è causa con restituzione delle somme eventualmente già versate a titolo di gestione separata;
2) Condanna l al pagamento delle spese di giudizio che si liquidano in CP_1 euro 500,00 oltre oneri accessori e spese generali;
Monza, 21 maggio 2025
Il Giudice
dott. Claudia Lojacono
pagina 4 di 4