TRIB
Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 06/06/2025, n. 466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 466 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 597/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 597/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CAVEZZINI RICCARDO;
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPORA P.IVA_1
FRANCESCO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da atto introduttivo, per parte convenuta, come da nota 01.04.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il
14.03.2024, fondato sul mutuo ipotecario concluso in data 20.12.2018 con atto a rogito del Notaio per l'importo complessivo di Persona_1
62.342,70 euro, spese di precetto incluse, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto ad oggetto della presente opposizione, notificato da alla sig.ra Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, fissare un termine entro cui esperire il procedimento di mediazione, rientrando la materia ad oggetto del presente giudizio tra quelle ricomprese nell'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; Nel merito, accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere Parte_2
esecutivamente in danno dell'opponente per inesistenza e/o comunque Parte_1
nullità dei titoli esecutivi e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto ad oggetto del presente giudizio, in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni addotte, accertando e dichiarando che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta”
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice, per mancato esperimento ad opera della convenuta della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto nelle cause di opposizione esecutiva non opera tale condizione di procedibilità, come disposto dall'art. 5 comma 6 lett.
e) del D. Lgs. n. 28/2010.
Ciò posto, i motivi di opposizione proposti dall'attrice sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice evidenzia che il mutuo fondiario posto a fondamento del precetto opposto non è idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto “condiziona l'erogazione della somma ad oggetto dello stesso al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 2 del medesimo atto ed in particolare allo svincolo da parte della Banca del deposito cauzionale”, con la conseguenza che si tratterebbe di un mutuo c.d. condizionato, inidoneo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, chiamate a pronunciarsi, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale, sull'idoneità a costituire titolo esecutivo di un mutuo che condizioni l'effettivo svincolo dell'importo mutuato a specifiche condizioni indicate in contratto, hanno stabilito, con principio condivisibile, che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. Civ. S.U. n. 5968/2025).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 1 del contratto di mutuo azionato stabilisce che “1) La parte mutuataria dichiara di accettare a titolo di mutuo ai sensi degli articoli
38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia Bancaria
e Creditizia, di seguito anche "TUB"), con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità con i propri aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) che, al netto delle commissioni e spese pattuite e dell'imposta sostitutiva, viene contestualmente versata sul conto corrente intestato alla parte mutuataria che ne rilascia quietanza, da avere un medesimo effetto con quella che rilascerà al cassiere della banca mutuante”. L'art. 5 del contratto stabilisce che “1) La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo con il pagamento di numero 180 (centottanta) rate di ammortamento mensili posticipate, la prima delle quali dell'importo di Euro 370,93 (trecentosettanta virgola novantatré) oltre spese incasso rata, comprensive ciascuna di una quota crescente di capitale e di una quota decrescente di interessi, calcolati nella misura fissata al successivo articolo 6, nonché di tutte le spese previste nel "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato". Le suddette rate dovranno essere corrisposte il giorno 19 (diciannove) di ogni mese a decorrere dal 19 gennaio 2019 che si fissa come scadenza della prima rata e fino al giorno 19 dicembre 2038”.
Pertanto, il contratto di mutuo sancisce l'erogazione effettiva dell'importo mutuato alla parte attrice, che ha rilasciato anche quietanza alla banca mutuante circa la ricezione dell'importo e ha assunto una chiara e specifica obbligazione di restituzione della somma mutuata secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e le scadenze fissate nel contratto.
Dunque, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il contratto azionato dalla parte convenuta ha efficacia di titolo esecutivo, sancendo l'effettiva erogazione alla mutuataria dell'importo mutuato.
Ciò posto, va osservato che l'art. 2 del contratto, che in prospettazione attorea condizionerebbe l'erogazione della somma mutuata all'avveramento di talune condizioni, stabilisce che “1) La parte mutuataria garantisce l'adempimento, entro novanta giorni da oggi, delle seguenti obbligazioni: - venga fornita la prova che l'ipoteca di cui al successivo articolo 10 risulta iscritta utilmente e regolarmente, nel grado convenuto e non preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto più avanti descritto;
- venga consegnata alla Banca relazione notarile definitiva e copia autentica in forma esecutiva del contratto di mutuo;
- venga consegnata alla Banca copia autentica del contratto di assicurazione di cui al successivo articolo 13”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione negoziale, questa non condiziona in alcun modo l'erogazione della somma mutuata all'adempimento delle obbligazioni ivi descritte, stabilendosi solo l'assunzione in capo alla mutuataria dei suddetti obblighi, senza alcuna incidenza sulla erogazione della somma mutuata.
Dunque, la contestazione mossa da parte attrice appare infondata anche in punto di contenuto della clausola che fonderebbe il carattere c.d. condizionato del mutuo azionato, posto che la clausola contestata non condiziona in alcun modo l'erogazione del mutuo al rispetto delle obbligazioni ivi descritte.
In definitiva, richiamato il principio di diritto sopra richiamato, deve ritenersi infondata la contestazione mossa dall'attrice, posto che il contratto azionato contiene il riconoscimento ad opera della stessa attrice della ricezione della somma mutuata ad opera della banca e l'art. 2 del contratto non contiene alcun limite alla erogazione della somma stessa.
In secondo luogo, l'attrice afferma la nullità del precetto opposto, in quanto lo stesso indicherebbe l'importo dovuto, ma non illustrerebbe le modalità di calcolo dell'importo stesso, impedendo la comprensione esatta delle ragioni di credito.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass.
Civ. n. 8906/2022; Cass. Civ. n. 4008/2013; Cass. Civ. n. 11281/1993).
Alla luce del principio di diritto richiamato, la doglianza attorea è infondata, non costituendo requisito di validità del precetto l'analitica esposizione delle singole voci di credito che vanno a comporre il complessivo credito intimato.
Pertanto, il motivo è infondato. Da ultimo, l'attrice afferma la nullità della clausola inerente agli interessi, contenuta nel contratto di mutuo, in quanto, posto un tasso soglia nel terzo trimestre del 2018 pari al 2,34% e un tasso di interesse negoziale pari al 5%, questo sarebbe usurario, tenendo conto che “Sommando poi il tasso annuo del al tasso di mora, si ottiene addirittura un tasso praticamente doppio rispetto al tasso soglia del terzo trimestre del 2018”.
Secondo la prospettazione attorea, “il tasso effettivo deve essere determinato facendo il cumulo tra gli interessi previsti dal contratto e gli interessi di mora”, fermo che già il tasso corrispettivo pattuito è superiore al tasso soglia.
Inoltre, va osservato che gli attori non hanno lamentato l'applicazione in concreto di interessi usurari ad opera della banca, bensì la sola usurarietà ab origine del tasso di interesse pattuito nel contratto.
Ciò posto, come si desume dall'art. 644 c.p., l'usura è oggettiva, nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori alla soglia determinata dalla legge (art. 644, comma 3 c.p.).
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996, viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio (c.d. , aumentato C.F._2
della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del
Ministro dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate. Il Decreto Ministeriale è emanato sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio
Italiano Cambi e viene pubblicato sulla G.U.
In seguito al D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni nella L. n.
106/2011 il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazione cui appartiene il credito, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
In ordine alle modalità di computo del TEG, ai sensi dell'art. 644, comma 4
c.p. “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Ai fini della concreta individuazione delle voci di costo da considerare ai fini del calcolo del TEG, occorre attenersi alle istruzioni fornite dalla Banca
d'Italia, autorità di vigilanza bancaria preposta dall'ordinamento alla rilevazione dei tassi di interesse applicati e alla definizione dei parametri tecnici di apprezzamento della loro eventuale usurarietà. La considerazione dei parametri tecnici forniti dalla Banca d'Italia si impone per esigenze logiche e metodologiche, in quanto, in caso contrario, si perverrebbe al risultato assurdo di porre a raffronto, ai fini della valutazione dell'usura oggettiva, due parametri del tutto disomogenei, con conseguente inattendibilità tecnica dell'esito dell'accertamento (cfr. Trib. Milano n. 11541/2017; Cass. Civ. n. 29794/2024:
“In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM
e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”).
Ciò posto sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratori.
Invero, dopo una decisa presa di posizione della giurisprudenza di merito in senso sfavorevole alla sommatoria suddetta (cfr. Trib. Roma 25.07.2018), sul punto è intervenuta la Suprema Corte in una che ha stabilito che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (Cass. Civ. n.
17447/2019; Cass: Civ. n. 31615/2021; Cass: Civ. n. 14214/2022; Cass. Civ.
n. 7352/2022; Cass: Civ. n. 26286/2019).
Peraltro, la sommatoria non può invocarsi nemmeno laddove il tasso di mora sia applicato su rate insolute già comprensive di quote di interessi corrispettivi.
Invero, quanto affermato vale “anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (Cass. Civ. n.
17447/2019 citata).
Dunque, si deve escludere che, ai fini della valutazione della eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati in un contratto di mutuo, si possano sommare i tassi di interesse corrispettivo e quello moratorio.
Ciò posto, al fine di verificare la fondatezza della deduzione attorea, è stata espletata una CTU in corso di causa, volta a individuare il tasso di interesse pattuito nel contratto, il tasso soglia vigente al tempo di conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, avvenuta il 20.12.2018 e, dunque,
l'usurarietà del tasso di interesse pattuito con il mutuo azionato.
Il CTU, conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, esclusa ogni cumulabilità del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio, all'esito di un'analisi motivata e adeguatamente illustrata, ha rilevato che “Risulta contrattualmente pattuito un tasso debitore corrispettivo nominale annuo (TAN) pari, per la prima rata, al 2,500%, e per le successive rate il tasso è previsto come variabile mensilmente e pari alla media mensile del tasso Euribor a 6 mesi (base 365), troncata al centesimo e arrotondata al decimo superiore, relativa al secondo mese precedente la scadenza di ciascuna rata, maggiorata di uno spread del 2,500%, con un floor al 2,500% e un cap al 3,500%. Il tasso di mora è stato pattuito nella misura del TAN tempo per tempo vigente maggiorato dell'1,500%, con un limite superiore pari al tasso soglia usura”.
Inoltre, il CTU ha individuato in modo condivisibile il tasso soglia rilevante nel caso di specie in quello sancito dalla normativa di riferimento per i mutui ipotecari a tasso variabile, sicché, computando il TEG secondo le disposizioni di legge e le istruzioni della Banca d'Italia, ha concluso che “il TEG dell'operazione di finanziamento in oggetto, al momento della sottoscrizione del contratto, è pari al 2,9088% (cfr. allegato 2), ampiamente inferiore alla soglia di legge vigente per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” al medesimo momento dell'erogazione del finanziamento (IV trimestre 2018) pari al 6,8500% (cfr. allegato 3)”.
Alla luce dei principi di diritto richiamati e degli accertamenti espletati dal
CTU, che sono ampiamente motivati e privi di profili di manifesta irragionevolezza, deve escludersi che nel caso di specie il tasso di interesse pattuito tra le parti sia usurario, tenuto conto del tasso soglia vigente al tempo della conclusione del contratto e riportato nel relativo D.M. prodotto dalla parte attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice), non avendo le parti allegato modificazioni delle condizioni negoziali in corso di causa, né avendole riscontrate il CTU.
Inoltre, per le ragioni evidenziate, non può accogliersi la tesi attorea del cumulo, ai fini del calcolo del TEG, del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio.
Pertanto, alla luce dei motivi enunciati, la contestazione di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo avanzata da parte attrice è infondata.
In definitiva, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito intimato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.
Non può accogliersi la richiesta operata dai difensori di parte convenuta per l'aumento del compenso per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, posto che la necessità di accertare l'esistenza di usura a mezzo della
CTU e l'esistenza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del mutuo c.d. condizionato appaiono elementi idonei a escludere la manifesta infondatezza delle ragioni di parte attrice. Le spese sostenute da parte convenuta per il consulente tecnico di parte devono porsi a carico della parte soccombente, secondo i principi generali in tema di spese processuali.
Infatti, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. n. 26729/2024;
Cass. Civ. n. 84/2013).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 597/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze di parte attrice;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 855,04 euro, a titolo di esborsi per il CTP, e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GROSSETO
Il Tribunale di Grosseto, in composizione monocratica, in persona del
Giudice Dott. Valerio Medaglia ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 597/2024 R.G., promossa da
(C.F. ) rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'Avv. CAVEZZINI RICCARDO;
ATTRICE contro
Controparte_1
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. CAMPORA P.IVA_1
FRANCESCO
CONVENUTA
Oggetto: opposizione preventiva all'esecuzione.
Conclusioni: per parte attrice, come da atto introduttivo, per parte convenuta, come da nota 01.04.2025.
MOTIVAZIONE IN FATTO E IN DIRITTO
L'odierna attrice ha proposto opposizione avverso il precetto notificato il
14.03.2024, fondato sul mutuo ipotecario concluso in data 20.12.2018 con atto a rogito del Notaio per l'importo complessivo di Persona_1
62.342,70 euro, spese di precetto incluse, rassegnando le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, ogni contraria domanda eccezione e deduzione disattesa:
In via preliminare, sospendere, anche con provvedimento inaudita altera parte, l'efficacia esecutiva del titolo su cui si fonda il precetto ad oggetto della presente opposizione, notificato da alla sig.ra Parte_2 Parte_1
Sempre in via preliminare, fissare un termine entro cui esperire il procedimento di mediazione, rientrando la materia ad oggetto del presente giudizio tra quelle ricomprese nell'art. 5 comma 1-bis del D.Lgs. 4 marzo 2010 n. 28; Nel merito, accertare e dichiarare che non ha diritto di procedere Parte_2
esecutivamente in danno dell'opponente per inesistenza e/o comunque Parte_1
nullità dei titoli esecutivi e per l'effetto dichiarare l'inefficacia e/o la nullità dell'atto di precetto ad oggetto del presente giudizio, in quanto totalmente infondato sia in fatto che in diritto per tutte le motivazioni addotte, accertando e dichiarando che alcuna somma è dovuta dall'opponente alla convenuta opposta”
La parte convenuta ha chiesto il rigetto dell'opposizione, in quanto infondata.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di improcedibilità proposta da parte attrice, per mancato esperimento ad opera della convenuta della procedura di mediazione obbligatoria, in quanto nelle cause di opposizione esecutiva non opera tale condizione di procedibilità, come disposto dall'art. 5 comma 6 lett.
e) del D. Lgs. n. 28/2010.
Ciò posto, i motivi di opposizione proposti dall'attrice sono plurimi e vanno valutati separatamente.
Innanzi tutto, l'attrice evidenzia che il mutuo fondiario posto a fondamento del precetto opposto non è idoneo a costituire titolo esecutivo, in quanto “condiziona l'erogazione della somma ad oggetto dello stesso al verificarsi delle circostanze di cui all'art. 2 del medesimo atto ed in particolare allo svincolo da parte della Banca del deposito cauzionale”, con la conseguenza che si tratterebbe di un mutuo c.d. condizionato, inidoneo a fungere da titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione Civile, chiamate a pronunciarsi, a risoluzione del contrasto giurisprudenziale, sull'idoneità a costituire titolo esecutivo di un mutuo che condizioni l'effettivo svincolo dell'importo mutuato a specifiche condizioni indicate in contratto, hanno stabilito, con principio condivisibile, che “Il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto
l'obbligazione - univoca, espressa ed incondizionata - di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto” (Cass. Civ. S.U. n. 5968/2025).
Ebbene, nel caso di specie, l'art. 1 del contratto di mutuo azionato stabilisce che “1) La parte mutuataria dichiara di accettare a titolo di mutuo ai sensi degli articoli
38 e seguenti del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385 (T.U. delle Leggi in materia Bancaria
e Creditizia, di seguito anche "TUB"), con il vincolo della solidarietà ed indivisibilità con i propri aventi causa a qualsiasi titolo, la somma di Euro 70.000,00 (settantamila virgola zero zero) che, al netto delle commissioni e spese pattuite e dell'imposta sostitutiva, viene contestualmente versata sul conto corrente intestato alla parte mutuataria che ne rilascia quietanza, da avere un medesimo effetto con quella che rilascerà al cassiere della banca mutuante”. L'art. 5 del contratto stabilisce che “1) La parte mutuataria si obbliga a rimborsare il mutuo con il pagamento di numero 180 (centottanta) rate di ammortamento mensili posticipate, la prima delle quali dell'importo di Euro 370,93 (trecentosettanta virgola novantatré) oltre spese incasso rata, comprensive ciascuna di una quota crescente di capitale e di una quota decrescente di interessi, calcolati nella misura fissata al successivo articolo 6, nonché di tutte le spese previste nel "Prospetto Informativo Europeo Standardizzato". Le suddette rate dovranno essere corrisposte il giorno 19 (diciannove) di ogni mese a decorrere dal 19 gennaio 2019 che si fissa come scadenza della prima rata e fino al giorno 19 dicembre 2038”.
Pertanto, il contratto di mutuo sancisce l'erogazione effettiva dell'importo mutuato alla parte attrice, che ha rilasciato anche quietanza alla banca mutuante circa la ricezione dell'importo e ha assunto una chiara e specifica obbligazione di restituzione della somma mutuata secondo il piano di ammortamento allegato al contratto e le scadenze fissate nel contratto.
Dunque, alla luce del principio di diritto sopra richiamato, il contratto azionato dalla parte convenuta ha efficacia di titolo esecutivo, sancendo l'effettiva erogazione alla mutuataria dell'importo mutuato.
Ciò posto, va osservato che l'art. 2 del contratto, che in prospettazione attorea condizionerebbe l'erogazione della somma mutuata all'avveramento di talune condizioni, stabilisce che “1) La parte mutuataria garantisce l'adempimento, entro novanta giorni da oggi, delle seguenti obbligazioni: - venga fornita la prova che l'ipoteca di cui al successivo articolo 10 risulta iscritta utilmente e regolarmente, nel grado convenuto e non preceduta da iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli ad eccezione di quanto più avanti descritto;
- venga consegnata alla Banca relazione notarile definitiva e copia autentica in forma esecutiva del contratto di mutuo;
- venga consegnata alla Banca copia autentica del contratto di assicurazione di cui al successivo articolo 13”.
Come si desume dal tenore letterale della disposizione negoziale, questa non condiziona in alcun modo l'erogazione della somma mutuata all'adempimento delle obbligazioni ivi descritte, stabilendosi solo l'assunzione in capo alla mutuataria dei suddetti obblighi, senza alcuna incidenza sulla erogazione della somma mutuata.
Dunque, la contestazione mossa da parte attrice appare infondata anche in punto di contenuto della clausola che fonderebbe il carattere c.d. condizionato del mutuo azionato, posto che la clausola contestata non condiziona in alcun modo l'erogazione del mutuo al rispetto delle obbligazioni ivi descritte.
In definitiva, richiamato il principio di diritto sopra richiamato, deve ritenersi infondata la contestazione mossa dall'attrice, posto che il contratto azionato contiene il riconoscimento ad opera della stessa attrice della ricezione della somma mutuata ad opera della banca e l'art. 2 del contratto non contiene alcun limite alla erogazione della somma stessa.
In secondo luogo, l'attrice afferma la nullità del precetto opposto, in quanto lo stesso indicherebbe l'importo dovuto, ma non illustrerebbe le modalità di calcolo dell'importo stesso, impedendo la comprensione esatta delle ragioni di credito.
Il motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità,
“L'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo, contenuta nel precetto a norma dell'art. 480, comma 1, c.p.c., non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre all'indicazione della somma domandata in base al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico-giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla” (Cass.
Civ. n. 8906/2022; Cass. Civ. n. 4008/2013; Cass. Civ. n. 11281/1993).
Alla luce del principio di diritto richiamato, la doglianza attorea è infondata, non costituendo requisito di validità del precetto l'analitica esposizione delle singole voci di credito che vanno a comporre il complessivo credito intimato.
Pertanto, il motivo è infondato. Da ultimo, l'attrice afferma la nullità della clausola inerente agli interessi, contenuta nel contratto di mutuo, in quanto, posto un tasso soglia nel terzo trimestre del 2018 pari al 2,34% e un tasso di interesse negoziale pari al 5%, questo sarebbe usurario, tenendo conto che “Sommando poi il tasso annuo del al tasso di mora, si ottiene addirittura un tasso praticamente doppio rispetto al tasso soglia del terzo trimestre del 2018”.
Secondo la prospettazione attorea, “il tasso effettivo deve essere determinato facendo il cumulo tra gli interessi previsti dal contratto e gli interessi di mora”, fermo che già il tasso corrispettivo pattuito è superiore al tasso soglia.
Inoltre, va osservato che gli attori non hanno lamentato l'applicazione in concreto di interessi usurari ad opera della banca, bensì la sola usurarietà ab origine del tasso di interesse pattuito nel contratto.
Ciò posto, come si desume dall'art. 644 c.p., l'usura è oggettiva, nel caso in cui gli interessi pattuiti siano superiori alla soglia determinata dalla legge (art. 644, comma 3 c.p.).
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, comma 4 della L. n. 108/1996, viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio (c.d. , aumentato C.F._2
della metà, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del
Ministro dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate. Il Decreto Ministeriale è emanato sentita la Banca d'Italia e l'Ufficio
Italiano Cambi e viene pubblicato sulla G.U.
In seguito al D.L. n. 70/2011 convertito con modificazioni nella L. n.
106/2011 il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazione cui appartiene il credito, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali.
La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
In ordine alle modalità di computo del TEG, ai sensi dell'art. 644, comma 4
c.p. “si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito”.
Ai fini della concreta individuazione delle voci di costo da considerare ai fini del calcolo del TEG, occorre attenersi alle istruzioni fornite dalla Banca
d'Italia, autorità di vigilanza bancaria preposta dall'ordinamento alla rilevazione dei tassi di interesse applicati e alla definizione dei parametri tecnici di apprezzamento della loro eventuale usurarietà. La considerazione dei parametri tecnici forniti dalla Banca d'Italia si impone per esigenze logiche e metodologiche, in quanto, in caso contrario, si perverrebbe al risultato assurdo di porre a raffronto, ai fini della valutazione dell'usura oggettiva, due parametri del tutto disomogenei, con conseguente inattendibilità tecnica dell'esito dell'accertamento (cfr. Trib. Milano n. 11541/2017; Cass. Civ. n. 29794/2024:
“In tema di rapporti bancari, ai fini del rispetto della disciplina antiusura, la determinazione del TEG applicato dalla singola banca e il suo confronto con il tasso soglia del periodo va effettuata alla luce dei criteri sanciti nelle Istruzioni Banca d'Italia pro tempore vigenti, atteso che tale raffronto in tanto può dirsi corretto, in quanto il primo venga determinato in forza delle stesse formule matematiche utilizzate per determinare il TEGM
e, conseguentemente, il tasso soglia, pena, diversamente ragionando, il procedere a una comparazione di valori tra di loro disomogenei, con conseguente risultato palesemente inattendibile e fine a sé stesso”).
Ciò posto sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratori.
Invero, dopo una decisa presa di posizione della giurisprudenza di merito in senso sfavorevole alla sommatoria suddetta (cfr. Trib. Roma 25.07.2018), sul punto è intervenuta la Suprema Corte in una che ha stabilito che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (Cass. Civ. n.
17447/2019; Cass: Civ. n. 31615/2021; Cass: Civ. n. 14214/2022; Cass. Civ.
n. 7352/2022; Cass: Civ. n. 26286/2019).
Peraltro, la sommatoria non può invocarsi nemmeno laddove il tasso di mora sia applicato su rate insolute già comprensive di quote di interessi corrispettivi.
Invero, quanto affermato vale “anche là dove sia stato predisposto, un piano di ammortamento, a mente del quale la formazione delle varie rate, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene ad una modalità dell'adempimento dell'obbligazioni gravante sulla società utilizzatrice di restituire la somma capitale aumentata degli interessi. Nella rata concorrono, infatti, la graduale restituzione del costo complessivo del bene e la corresponsione degli interessi trattandosi di una pattuizione che ha il solo scopo di scaglionare nel tempo le due distinte obbligazioni” (Cass. Civ. n.
17447/2019 citata).
Dunque, si deve escludere che, ai fini della valutazione della eventuale usurarietà dei tassi di interesse applicati in un contratto di mutuo, si possano sommare i tassi di interesse corrispettivo e quello moratorio.
Ciò posto, al fine di verificare la fondatezza della deduzione attorea, è stata espletata una CTU in corso di causa, volta a individuare il tasso di interesse pattuito nel contratto, il tasso soglia vigente al tempo di conclusione del contratto di mutuo per cui è causa, avvenuta il 20.12.2018 e, dunque,
l'usurarietà del tasso di interesse pattuito con il mutuo azionato.
Il CTU, conformandosi ai principi di diritto sopra richiamati, esclusa ogni cumulabilità del tasso di interesse corrispettivo con quello moratorio, all'esito di un'analisi motivata e adeguatamente illustrata, ha rilevato che “Risulta contrattualmente pattuito un tasso debitore corrispettivo nominale annuo (TAN) pari, per la prima rata, al 2,500%, e per le successive rate il tasso è previsto come variabile mensilmente e pari alla media mensile del tasso Euribor a 6 mesi (base 365), troncata al centesimo e arrotondata al decimo superiore, relativa al secondo mese precedente la scadenza di ciascuna rata, maggiorata di uno spread del 2,500%, con un floor al 2,500% e un cap al 3,500%. Il tasso di mora è stato pattuito nella misura del TAN tempo per tempo vigente maggiorato dell'1,500%, con un limite superiore pari al tasso soglia usura”.
Inoltre, il CTU ha individuato in modo condivisibile il tasso soglia rilevante nel caso di specie in quello sancito dalla normativa di riferimento per i mutui ipotecari a tasso variabile, sicché, computando il TEG secondo le disposizioni di legge e le istruzioni della Banca d'Italia, ha concluso che “il TEG dell'operazione di finanziamento in oggetto, al momento della sottoscrizione del contratto, è pari al 2,9088% (cfr. allegato 2), ampiamente inferiore alla soglia di legge vigente per la categoria “mutui con garanzia ipotecaria a tasso variabile” al medesimo momento dell'erogazione del finanziamento (IV trimestre 2018) pari al 6,8500% (cfr. allegato 3)”.
Alla luce dei principi di diritto richiamati e degli accertamenti espletati dal
CTU, che sono ampiamente motivati e privi di profili di manifesta irragionevolezza, deve escludersi che nel caso di specie il tasso di interesse pattuito tra le parti sia usurario, tenuto conto del tasso soglia vigente al tempo della conclusione del contratto e riportato nel relativo D.M. prodotto dalla parte attrice (cfr. all. 5 fasc. attrice), non avendo le parti allegato modificazioni delle condizioni negoziali in corso di causa, né avendole riscontrate il CTU.
Inoltre, per le ragioni evidenziate, non può accogliersi la tesi attorea del cumulo, ai fini del calcolo del TEG, del tasso di interesse corrispettivo e di quello moratorio.
Pertanto, alla luce dei motivi enunciati, la contestazione di usurarietà del tasso di interesse corrispettivo avanzata da parte attrice è infondata.
In definitiva, le domande proposte da parte attrice sono infondate e vanno respinte.
Le spese seguono il criterio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, secondo i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014, tenuto conto delle attività concretamente eseguite dalle parti e del valore della controversia, da desumersi dal valore del credito intimato, ai sensi dell'art. 17 c.p.c.
Non può accogliersi la richiesta operata dai difensori di parte convenuta per l'aumento del compenso per manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, posto che la necessità di accertare l'esistenza di usura a mezzo della
CTU e l'esistenza di una pronuncia delle Sezioni Unite sulla questione del mutuo c.d. condizionato appaiono elementi idonei a escludere la manifesta infondatezza delle ragioni di parte attrice. Le spese sostenute da parte convenuta per il consulente tecnico di parte devono porsi a carico della parte soccombente, secondo i principi generali in tema di spese processuali.
Infatti, “Le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte, che ha natura di allegazione difensiva tecnica, rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate,
a meno che il giudice non si avvalga, ai sensi dell'art. 92, comma 1, c.p.c., della facoltà di escluderle dalla ripetizione, ritenendole eccessive o superflue” (Cass. Civ. n. 26729/2024;
Cass. Civ. n. 84/2013).
P.Q.M.
il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando, sulla causa civile iscritta a R.G. n. 597/2024 e vertente tra le parti di cui in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza e deduzione, così provvede:
1) respinge tutte le domande, eccezioni e istanze di parte attrice;
2) pone le spese di CTU, come liquidate in separato provvedimento, definitivamente a carico di parte attrice;
3) condanna l'attrice al pagamento delle spese processuali in favore della parte convenuta che si liquidano nella somma di 855,04 euro, a titolo di esborsi per il CTP, e nella somma di 14.103,00 euro, a titolo di compensi, oltre spese generali al 15%, CPA e IVA se dovuti.
Grosseto, 06/06/2025
IL GIUDICE
Dott. Valerio Medaglia