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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
DECRETO INGIUNTIVO
NRG 3004/2025
Il giudice dr.ssa Rachele Olivero, visto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato dalla UK
EN S.R.L. (in qualità di cessionaria del credito della ); CP_1
preso atto dei principi espressi dalla Corte di Giustizia UE nella sentenza del
17/05/2022 (nelle cause riunite C-693/19 e C-831/19) e dalla Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza n. 9479/2023;
ritenuto che
il contratto azionato rientri nell'ambito di applicazione della Direttiva UE
93/13 concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori e, dunque, del Dlgs 206/2005 (Codice del Consumo); rilevato che, con riguardo alla valutazione d'ufficio sulla ricorrenza o meno delle clausole vessatorie, si dà atto che:
- il debitore ingiunto è considerato consumatore;
- è stato verificato il rispetto del foro del consumatore (art. 33 c. 2 lett. U Cod.
Consumo) sulla base delle indicazioni contenute nel ricorso e della documentazione allegata il 20/03/2025;
- è stata verificata la clausola sulla mora contrattuale (art. 33 c. 2 lett. F Cod. consumo) relativa al contratto azionato e s'è ritenuto, anche sulla base della perizia econometrica in atti, che non esistono, allo stato, elementi per ritenere il tasso di mora superiore al tasso soglia o abusivo;
ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui agli art. 633 e seg. Cpc.
PQM
Ingiunge a di pagare alla parte ricorrente, per le causali di Controparte_2 cui al ricorso, entro quaranta giorni dalla notificazione del presente decreto, € 23.576,21, oltre interessi come da domanda, nonché le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in € 567,00 per compenso e € 145,50 per spese, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, Iva se dovuta e Cpa come per legge. Avverte la parte ingiunta che nel termine di quaranta giorni dalla notificazione può essere fatta opposizione avanti a questo Tribunale e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.
Avverte la parte ingiunta che, in quanto consumatore, è in sua facoltà proporre opposizione e far valere il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate;
in difetto di opposizione non potrà far valere in altra sede il mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate e il decreto non opposto diverrà irrevocabile.
Torino, 27 marzo 2025.
Il Giudice
dr.ssa Rachele Olivero