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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 26/03/2025, n. 459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 459 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 630/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale e divorzio nella causa civile iscritta al n. 630/2024 R.V.G. congiunto”.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1 Pt_2
), residente in [...]
n.c. 16
e nato a [...], il [...] (C.F. Parte_3
), residente in [...] 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Faustini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso Massimo d'Azeglio 43, per delega in atti;
Conclusioni congiunte
“RICORRONO
A)
all'Ill.mo Presidente del Tribunale affinché, ai sensi dell'articolo 473 bis.51 co. 2° cpc,
-disponga la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte,
-prenda atto della dichiarazione qui formulata dalle parti di non volersi riconciliare
-disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo parere
-rimetta la causa al collegio per la decisione per la pronuncia della separazione tra
alle seguenti Pt_4
CONDIZIONI
1) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, entrambi rinunciano a qualunque pretesa e/o domanda di contributo al
mantenimento e assegno divorzile, conseguentemente dichiarano che è stato definito
ogni rapporto economico tra loro esistente.
2) Le spese legali della presente procedura saranno a carico in pari misure di entrambe
le parti
RICORRONO
B)
altresì sin d'ora affinchè l'Ill.mo Presidente del Tribunale, decorso il termine di
procedibilità previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione personale
PRESO ATTO della dichiarazione qui formulata dalle parti di non volersi riconciliare
Pag. 2 di 6 VOGLIA
- DISPORRE la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte
- DISPORRE la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo parere
- RIMETTERE la causa al collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dalle parti e , Parte_3 Parte_1 Pt_2
in Castellamonte il 06.06.1998, trascritto in data 08.06.1998 nel Registro Atti di
Matrimonio anno 1998, Parte II, Serie A, n.6
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellamonte di
provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto matrimoniale dei
coniugi, eseguendo ogni consequenziale formalità;
- DARE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto,
entrambi rinunciano a qualunque pretesa e/o domanda di contributo al mantenimento e
assegno divorzile, conseguentemente dichiarano che è stato definito ogni rapporto
economico tra loro esistente;
3) - DARE ATTO che le spese legali della presente procedura saranno a carico in
pari misure di entrambe le parti;”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
14.03.2024, e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3
adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I
coniugi hanno premesso che:
- il giorno il 06 giugno 1998 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello
Pag. 3 di 6 Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno
1998, Parte II, Serie A, N. 6;
- dall'unione sono nati due figli ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è
venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno
17 dicembre 2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno il 06 giugno 1998 con rito concordatario in
Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 8.6.1998 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio
dell'anno 1998, Parte II, Serie A, N. 6;
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Pag. 4 di 6 Le parti hanno concordemente regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 02.05.24 trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di
“divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – Parte_5 Parte_3
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno il 06 giugno
1998 in Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 8.6.1998
presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di
Pag. 5 di 6 Matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, N. 6 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott.
Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
Pag. 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ivrea
Sezione civile
N. R.G. 630/2024
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei Sigg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott. ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto: “Separazione
S E N T E N Z A consensuale e divorzio nella causa civile iscritta al n. 630/2024 R.V.G. congiunto”.
promossa con ricorso congiunto da:
nata a [...], il [...], (C.F. Parte_1 Pt_2
), residente in [...]
n.c. 16
e nato a [...], il [...] (C.F. Parte_3
), residente in [...] 13, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Katia Faustini ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Ivrea (TO), Corso Massimo d'Azeglio 43, per delega in atti;
Conclusioni congiunte
“RICORRONO
A)
all'Ill.mo Presidente del Tribunale affinché, ai sensi dell'articolo 473 bis.51 co. 2° cpc,
-disponga la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte,
-prenda atto della dichiarazione qui formulata dalle parti di non volersi riconciliare
-disponga la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo parere
-rimetta la causa al collegio per la decisione per la pronuncia della separazione tra
alle seguenti Pt_4
CONDIZIONI
1) I coniugi si danno atto reciprocamente di essere economicamente autosufficienti e che,
pertanto, entrambi rinunciano a qualunque pretesa e/o domanda di contributo al
mantenimento e assegno divorzile, conseguentemente dichiarano che è stato definito
ogni rapporto economico tra loro esistente.
2) Le spese legali della presente procedura saranno a carico in pari misure di entrambe
le parti
RICORRONO
B)
altresì sin d'ora affinchè l'Ill.mo Presidente del Tribunale, decorso il termine di
procedibilità previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che
pronuncia la separazione personale
PRESO ATTO della dichiarazione qui formulata dalle parti di non volersi riconciliare
Pag. 2 di 6 VOGLIA
- DISPORRE la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte
- DISPORRE la trasmissione degli atti al pubblico ministero per il suo parere
- RIMETTERE la causa al collegio per la pronuncia della cessazione degli effetti civili
del matrimonio contratto dalle parti e , Parte_3 Parte_1 Pt_2
in Castellamonte il 06.06.1998, trascritto in data 08.06.1998 nel Registro Atti di
Matrimonio anno 1998, Parte II, Serie A, n.6
- ORDINARE all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Castellamonte di
provvedere ad annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto matrimoniale dei
coniugi, eseguendo ogni consequenziale formalità;
- DARE ATTO che i coniugi sono economicamente autosufficienti e che, pertanto,
entrambi rinunciano a qualunque pretesa e/o domanda di contributo al mantenimento e
assegno divorzile, conseguentemente dichiarano che è stato definito ogni rapporto
economico tra loro esistente;
3) - DARE ATTO che le spese legali della presente procedura saranno a carico in
pari misure di entrambe le parti;”
Il P.M. ha concluso: “V°, il PM Gabriella Viglione esprime parere favorevole”
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno
14.03.2024, e hanno Parte_1 Pt_2 Parte_3
adito l'intestato Tribunale affinché pronunciasse la separazione personale tra i coniugi (e successivamente, al verificarsi dei presupposti, anche il “divorzio”). I
coniugi hanno premesso che:
- il giorno il 06 giugno 1998 hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto presso l'Ufficio dello
Pag. 3 di 6 Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio dell'anno
1998, Parte II, Serie A, N. 6;
- dall'unione sono nati due figli ormai entrambi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni è
venuta meno la comunione d'intenti, tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza e da determinare le parti a separarsi consensualmente.
I coniugi sono stati autorizzati a vivere separati con provvedimento del giorno
17 dicembre 2024.
Tanto premesso, va evidenziato che la domanda di separazione personale è meritevole di accoglimento, in quanto le risultanze di causa depongono chiaramente nel senso dell'insorgenza tra i coniugi di una situazione di insanabile contrasto, che ha reso intollerabile la convivenza;
del resto, le parti hanno dichiarato formalmente di non volersi riconciliare,
dovendosi quindi ritenere la cessazione di ogni interesse tra i coniugi con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Deve quindi pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che hanno contratto matrimonio il giorno il 06 giugno 1998 con rito concordatario in
Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 8.6.1998 presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di Matrimonio
dell'anno 1998, Parte II, Serie A, N. 6;
Devono eseguirsi le formalità previste per legge.
Pag. 4 di 6 Le parti hanno concordemente regolamentato i rapporti patrimoniali tra loro;
le conclusioni congiunte rassegnate dalle parti, in quanto conformi a legge possono essere integralmente recepite e ratificate dal Collegio.
Il P.M. con provvedimento del 02.05.24 trasmesso alla cancelleria dell'intestato Tribunale ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Le parti hanno anche chiesto che – ai sensi dell'art 473-bis.49 - decorsi i termini di legge, venga pronunciata lo scioglimento del matrimonio tra le parti alle medesime condizioni.
È dunque necessario rimettere, con separata contestuale ordinanza, la causa sul ruolo per l'ulteriore attività processuale di acquisizione documentale e, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, per la pronuncia di
“divorzio”.
Il regime delle spese di lite, dovendo il procedimento proseguire per la pronuncia di “divorzio”, sarà definito all'esito dell'intero procedimento.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P.M., così provvede:
1. preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, OMOLOGA la separazione personale dei coniugi e – Parte_5 Parte_3
che hanno contratto matrimonio con rito concordatario il giorno il 06 giugno
1998 in Castellamonte (TO) e il relativo atto è stato trascritto in data 8.6.1998
presso l'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune nel Registro Atti di
Pag. 5 di 6 Matrimonio dell'anno 1998, Parte II, Serie A, N. 6 – alle condizioni concordate e sopra riportate;
devono eseguirsi le formalità previste per legge;
2. DISPONE con separata ordinanza la rimessione della causa sul ruolo ai fini dell'ulteriore corso del giudizio;
3. DISPONE che la decisione in ordine alla regolamentazione delle spese processuali sarà assunta all'esito dell'intero giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 19 marzo
2025
IL GIUDICE REL./EST.
(dott.ssa Rossella Mastropietro)
IL PRESIDENTE
(dott.
Alessandro Scialabba)
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)
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