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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/04/2025, n. 4282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 4282 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1415 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti ex Parte_1 C.F._1 art. 83 c.p.c. in calce all'atto di citazione e redatta su foglio separato, dall'Avv. Damiano Iuliano (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._2
Via Pietro Colletta n. 35; opponente
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, C.F._4 dall'Avv. Sara Memola (C.F. ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio delle C.F._5 medesime, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Matteotti n. 19; opposte
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa. e le odierne opposte sono coeredi dell'immobile sito in Portici (Na) alla Via Paladino n. Parte_1
21, in quanto facente parte della massa ereditaria della sig.ra madre degli stessi;
Persona_1 cespite che risulta condotto in locazione dalla VI.CAR. S.r.l con canone mensile di euro 1.400,00, in virtù di contratto sottoscritto dall'odierno opponente con la predetta società nel marzo 2018 e con decorrenza dal
09.05.2018. (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione delle opposte).
Non avendo potuto le germane ottenere, in via bonaria, il pagamento delle somme ad esse spettanti a titolo di canone locatizio, che espressamente specificavano in euro 492,00 mensili, ossia in misura pari alla propria quota ereditaria, in data 29.05.2018 azionavano procedimento di mediazione ex D.Lgs. 4 marzo
2010 n. 28, tenutosi presso l'Organismo di Mediazione “ S.r.l.” con sede di Portici, che si CP_3 concludeva con verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti assistite dai propri difensori e in forza del quale: “ si impegna(va) e si obbliga(va) a corrispondere alle proprie sorelle, e Parte_1 CP_1 [...]
, quanto loro dovuto del predetto canone di fitto, in ragione delle rispettive quote ereditarie, detratte le spese CP_2 straordinarie sostenute per detto immobile, con cadenza trimestrale, mediante accredito di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario in favore delle predette”. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione di parte convenuta).
Stante il perdurante inadempimento da parte dell'odierno opponente, in data 21-25.09.2018 e in data
24.09.2019, e notificavano allo stesso atti di precetto di pagamento CP_1 CP_2 unitamente al titolo esecutivo, rappresentato dal verbale di conciliazione in parola.
Disattese le intimazioni di pagamento, le convenute azionavano ciascuna per la propria parte di credito, innanzi al Tribunale di Napoli, diverse procedure esecutive nella forma del pignoramento presso terzi inizialmente distinte e poi riunite sub n. R.G.Es 19882/2018, la cui fase cautelare veniva definita con ordinanza del 15.11.2022, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, assegnava, “in pagamento con riferimento alle somme dovute dai terzi pignorati al debitore, la somma di euro 1620,31, per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la procedura n° r.g. 19882/2018, con riferimento alle somme custodite dal CP_1 terzo Auricchio DO;
euro 6273,20 a , per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la CP_1 procedura n° r.g. 16278/2019, con riferimento alle somme custodite dal terzo Auricchio DO;
euro 1620,31, per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la procedura n° r.g. 554/2019, con riferimento CP_2 alle somme custodite dal terzo s.r.l. VI.CAR.; euro 6273,20 a , per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a
per la procedura n° r.g. 15397/2019, con riferimento alle somme custodite dal terzo s.r.l. VI.CAR.” e CP_2 fissava il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Orbene, con atto di citazione notificato a mezzo pec, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, le germane e per introdurre la presente fase di CP_1 CP_2 merito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'istante, reiterando le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare, ha lamentato l'utilizzo eccessivo ed improprio di mezzi processuali da parte delle opposte. Ha contestato, altresì, l'idoneità del verbale di conciliazione, stipulato in sede di mediazione il 29.05.2018, a costituire titolo esecutivo atto a fondare la realizzazione coattiva del credito richiesto. Invero, parte opponente ha ribadito l'eccezione di illiquidità e di indeterminatezza delle quote spettanti a ciascuna coerede esecutante, poiché il predetto provvedimento, sebbene abbia riconosciuto un obbligo generico alla corresponsione di parti di canone locatizio alle creditrici, non ha precisato le quote ereditarie in alcun punto. Ancora, del tutto erroneo si rivela il richiamo al valore della quota pari ad euro 492,00 poiché calcolato, ad avviso del in modo unilaterale da CP_1 controparte invocando documentazione (certificazioni catastali e dichiarazioni di successione) il cui contenuto non è per niente pacifico, non essendo stato il valore delle quote ereditarie ancora determinato, né si è ancora sciolta giudizialmente né bonariamente la comunione ereditaria tra le parti. Pertanto, il titolo azionato difetta dei caratteri della certezza, determinatezza e della effettiva liquidità. Nel merito, ha eccepito la compensazione delle somme di euro 18.100,83, assegnate con l'ordinanza del Tribunale di Napoli, XIV
Sez. Civ., del 15.11.2022, con un proprio controcredito dell'importo di euro 10.065,87 relativo a spese dallo stesso sostenute per l'immobile in contestazione e fondato su giustificativi contabili provenienti da terzi e non contestati. (cfr. all. nn. 10, 11 e 12 dell'atto di citazione dell'opponente). Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della domanda con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 06.06.2023, si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
e, contestando singolarmente le deduzioni avverse, ne hanno chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, le opposte hanno evidenziato che non sussiste alcun abuso dei mezzi processuali da parte delle stesse quanto “piuttosto una ostinata persistente, ingiustificata ed illecita inadempienza da parte dell'attore.” Ancora, sconfessando l'assunto dell'opponente secondo il quale le porzioni ereditarie non sarebbero precisate in alcun punto del verbale di conciliazione, deducono che per ciascuna parte convenuta
( e ) il valore della mediazione è stato indicato nella somma di euro 492,00 che è CP_1 CP_2 giustappunto pari alla quota ereditaria di 19/54 spettante a ciascuna di esse, valore riportato alla pagina n. 1 del predetto verbale (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione). Al riguardo, ribadiscono che le misure delle quote ereditarie, inoltre, si evincono facilmente dal certificato catastale dell'immobile de quo, dalle due denunce di successione dei genitori e dal testamento notarile della sig.ra , madre delle parti in Per_1 causa e sono così riepilogate: quota pari a 19/54 ovvero 35,18%; quota CP_1 CP_2 pari a 19/54 ovvero 35,18% e quota pari a 16/54 ovvero 29,64%. Parte_1 Ancora, lamentano la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'esecutato, in quanto non può essere posto in compensazione un controcredito oggetto di contestazione. Infine, se è vero che nel verbale di conciliazione si faccia riferimento alla detrazione di
“spese straordinarie” in favore di parte opponente, è chiaro che si tratti di spese eventuali e future, connesse all'immobile sito in Portici (Na) alla Via Paladino n. 21 e successive alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata fatta la mediazione. A ben vedere, ad avviso di parte convenuta, la documentazione attestante i pagamenti effettuati dall'attore sembrerebbe riferirsi a presunti oneri condominiali e utenze riconducibili a spese ordinarie, non già straordinarie, come previsto nel verbale di conciliazione, e risalirebbero a periodi di tempo precedenti il contratto di locazione del 2018, dunque, risulterebbero estinte perché prescritte. (cfr. all. nn. 10, 11 e 12 dell'atto di citazione dell'opponente).
Hanno, pertanto, concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il Giudice, provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 21.01.2025 ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In merito alla eccepita invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione del
29.05.2018, deve osservarsi che le contestazioni mosse in questa sede dal sono state oggetto di un CP_1 precedente giudizio di opposizione a precetto, recante RG n. 97600/2018, conclusosi con la sentenza n.
32014/2022 del 13.09.2022 prodotta da parte opposta, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto pienamente valido, efficace e vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione in parola. (cfr. all. n. 6 della comparsa di costituzione delle opposte).
Ciò premesso, in ordine alla violazione del divieto del “ne bis in idem”, giova chiarire preliminarmente il rapporto tra la causa di opposizione a precetto ex art. 615, co. I, c.p.c. e la causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II, c.p.c.
L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è stato univoco al riguardo, avendo talvolta affermato ed altre negato la sussistenza di una litispendenza, anche in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Invero, con la sentenza n.17037/2010, la Suprema Corte ha ritenuto che “Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici. (Nella specie, la nullità del titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico)” (in termini la massima di Cass. citata).
Con sentenza precedente n. 1831/1999, i giudici di legittimità avevano affermato che “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma cod. proc. civ. con la quale si deduce la nullità del precetto e si contesta la richiesta di interessi e l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, successivamente al pignoramento eseguito sulla base di un nuovo precetto, innanzi al pretore a norma dell'art. 615, secondo comma cod. proc. civ., per eccepire la litispendenza e l'insussistenza del debito d'interessi. Dette opposizioni, infatti, presentano una differenza di "petitum" e di "causa petendi". Il possibile conflitto di giudicati in ordine all'accertamento sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi trova rimedio attraverso l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ.” (in termini la massima di Cass. n. 1831/99; conforme la sentenza n.8222/2001).
In ogni caso, anche non aderendo alla ricostruzione in termini di litispendenza, il rapporto tra i due giudizi sarebbe da qualificare – come propende questo giudice e sostiene autorevole dottrina - in termini di continenza, perché il petitum della causa di opposizione alla esecuzione successiva ( art. 615 secondo comma
) è più ampio di quello alla opposizione preventiva ( art. 615 comma primo), e in tale ipotesi si porrebbe comunque un problema di “ne bis in idem”, da evitare, in via preventiva, con la sospensione ex art. 295 c.p.c.
Nella specie, pur non essendo stata sollevata da parte opposta la violazione del divieto del “ne bis in idem”,
l'opponente non può sottrarsi allo stesso, potendo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche in relazione a documenti sopravvenuti nel corso del giudizio. (cfr. sentenze della Cass.
n.8607/2017 e Cass. n.1534/2018, sia pure riferite al giudizio di Cassazione).
Invero, il predetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi la stessa giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (Cass. civ. Sez. 1,
Sentenza n. 22520 del 28.10.2011 e successive conformi).
Orbene, come si è precisato in precedenza, prima della introduzione della presente fase di merito, è stata emessa la sentenza n. 32014/2022 che ha concluso il giudizio di opposizione a precetto (RG n.
97600/2018 Giudice di pace di Napoli) tra le stesse parti con il rigetto della opposizione. Dunque, deve ritenersi, che, nel caso in esame, si controverta su una domanda già dedotta nel corso di quel giudizio e, pertanto, coperta dal relativo giudicato.
Pertanto, si rileva che la domanda è divenuta inammissibile, stante giustappunto il divieto di violazione del
“ne bis in idem”.
In ogni caso, anche ove non si ritenesse violato tale divieto (in base ad una diversa ricostruzione dei rapporti tra la causa di opposizione a precetto e la causa di opposizione alla esecuzione, che tenga conto di un differente momento temporale di valutazione dei fatti estintivi o modificativi del credito, in ipotesi, da effettuare, per l'opposizione a precetto, alla data del precetto, e, per l'opposizione alla esecuzione, alla data della decisione), l'opposizione promossa dal debitore esecutato sarebbe, comunque, infondata.
In via preliminare giova evidenziare l'insussistenza dell'abuso dello strumento processuale da parte delle creditrici procedenti. Sul punto, è pacifico che fino a quando il debito non sia stato adempiuto, anche se pende una procedura esecutiva, il creditore è legittimato ad intimare il pagamento del credito sino al momento della sua totale estinzione. Unico limite imposto consiste nel divieto di gravare di spese non giustificate il debitore. Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente:
Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).
6.3. Invero (come testualmente si esprime, da ultimo,
Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161): è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto
(Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164); nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: […] che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento
(Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). [….]Erra, pertanto, la gravata sentenza nell'escludere la legittimità - e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell'ammissibilità - del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell'avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell'avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando
l'illegittimità del precetto successivo per l'intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
Da quanto precede, non si ravvisa alcun abuso degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento alle parti convenute.
Quanto, invece, all'efficacia dell'ordinanza di assegnazione, occorre ricordare come in verità l'assegnazione in pagamento del credito ex art. 553 c.p.c. “in quanto disposta “salvo esazione”, non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del “debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario. (Cass. civ. Sez. III Ord., 29.11.2018, n. 30862 (rv. 651638-01)). In altre parole, l'assegnazione coattiva riproduce l'archetipo della cessione pro solvendo, rimanendo l'estinzione del credito assegnato (con l'affrancazione dal vincolo obbligatorio del debitore esecutato) condizionata all'effettivo pagamento da parte del debitor debitoris assegnato. (cfr. Cass., 31 marzo 2011, n. 7508; Cass., 11 dicembre 2007, n. 25946).
Secondo l'impostazione ormai consolidata, la fattispecie è, in effetti, un'ipotesi di trasferimento coattivo contrassegnata dall'elemento caratteristico della liberazione del debitore solo in ragione del successivo pagamento del terzo assegnato. La sopravvivenza dell'obbligazione originaria, che rimane quiescente fino all'esazione del credito ceduto, pur non equivalendo a garanzia della solubilità del debitore assegnato, nondimeno assolve ad una funzione in tal senso atteggiata e a denotarlo è l'espresso richiamo che l'art. 1198 c.c. dedica al secondo comma dell'art. 1267 c.c.
Da qui, emerge che, alcun indebito vantaggio economico si sta realizzando ad esclusivo favore delle opposte coeredi.
Passando al merito della controversia il ha eccepito l'inidoneità del titolo, quale il verbale di CP_1 mediazione del 29.05.2018, a fondare l'impugnata azione esecutiva, attesa la mancanza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del diritto indicato nel titolo medesimo.
Detta censura non costituisce opposizione agli atti esecutivi, ma opposizione all'esecuzione da proporsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c., riguardando la contestazione l'esistenza stessa del titolo perché, in tal caso, con l'opposizione non si mira a contestare solo la regolarità formale dello stesso, ma si intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo. Nel caso di specie l'opponente ha correttamente qualificato la sua istanza come opposizione all'esecuzione in quanto, negando che il verbale di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 costituisca valido titolo esecutivo, sostanzialmente ha contestato il diritto delle esecutanti di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto,
l'azione è stata ritualmente proposta.
Orbene, quanto all'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione, il D.Lgs. n. 28/2010 ha espressamente previsto all'art. 12, comma 1, che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”. In particolare, il verbale di conciliazione rientra tra “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” ai quali fa riferimento l'art. 474 c.p.c., comma 1, n. 3.
L'accordo è in grado di fondare, a differenza delle altre scritture private autenticate previste dall'art. 474, comma 2, n. 2, ogni forma di esecuzione forzata, sia l'espropriazione che l'esecuzione per consegna e rilascio o per obblighi di fare e non fare, in ciò differenziandosi anche dagli atti ricevuti da notaio o altro
P.U. che possono fondare, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 e 3, la sola esecuzione per consegna e rilascio.
Il D.Lgs. n. 28/2010 crea, dunque, un titolo di formazione stragiudiziale.
E acclarato trattasi di titolo esecutivo di natura negoziale, rappresentando l'accordo espressione della volontà delle parti e, quindi, dell'autonomia privata, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a vagliare, sia d'ufficio che su impulso di parte, la legittimità del medesimo senza preclusioni.
Sul punto, giova rilevare in diritto come il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve provare il titolo sulla base del quale agisca ed allegare l'inadempimento della controparte mentre spetta al debitore la prova dell'esatto adempimento del contratto ovvero di fatti estintivi o modificativi (Cassazione civile, sez. III, 16.11.2020, n. 25872; Cassazione civile, sez. II, 02.09.2020, n.
18200; Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996; Cassazione civile, sez. VI, 30.01.2020, n. 2276;
Cassazione civile, sez. II, 18.11.2019, n. 29871). L'onere della prova segue, infatti, le regole ordinarie e, dunque, a fronte di prestazioni contrattuali di contenuto positivo, grava sul debitore la dimostrazione di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tale principio, rapportato al caso di specie, impone alle germane parti convenute, il mero onere di CP_1 dimostrare la sussistenza del verbale di mediazione in forza del quale agiscono, mentre l'attore è onerato della prova dei fatti estintivi dedotti ovvero dell'esatto adempimento delle obbligazioni sorte dal verbale conciliativo. Orbene, la sussistenza del titolo e delle obbligazioni di cui al verbale di mediazione risulta essere fatto pacifico tra le parti, ex art. 115 c.p.c., oltre che per difesa incompatibile di parte attrice. Al riguardo si richiama e si condivide il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità granitica, secondo cui “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass., sez. III, 18.07.2016, n. 14652; Cass., sez. III, 10.07.2014, n. 15759; Cass., sez. III,
24.11.2010, n. 23816; Cass., sez. II, 12.02.2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17.11.200 , n. 17371).
Nel caso in esame il verbale sottoscritto dalle parti individua con precisione la condotta che legittima le creditrici ad esigere la corresponsione dei fitti loro spettanti, in ragione delle rispettive quote ereditarie, stabilendo termini essenziali per l'adempimento delle prestazioni convenute e per il pagamento delle somme pattuite. (cfr. art. 2 del verbale di mediazione). Il predetto articolo del verbale di mediazione prevede, infatti, che il debitore avrebbe dovuto “corrispondere alle proprie sorelle, e , CP_1 CP_2 quanto loro dovuto del predetto canone di fitto, in ragione delle rispettive quote ereditarie, detratte le spese straordinarie sostenute per detto immobile, con cadenza trimestrale, mediante accredito di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario in favore delle predette”. Con tale espressione le parti intendevano riferirsi al rimborso dei canoni di locazioni maturati dalla data della stipula del contratto di locazione del marzo 2018 e avente ad oggetto l'immobile sito in
Portici alla Via Paladino n. 21.
Invero, come per ogni contratto ed anche ai fini della individuazione del contenuto o dell'oggetto in esso assunto ed azionato esecutivamente, l'interpretazione del verbale di conciliazione deve essere operata alla stregua dell'art. 1362 c.c. a mente del quale: “Nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”, nonché dell'art. 1363 c.c., secondo cui. “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Cass. Sent. n. 10719 del 27.10 1998, Cass. Sent. n. 925 del 24.01.2012, Cass.
Sent. n. 6852 del 22.03.2010), e in applicazione dei principi testè indicati alla fattispecie in esame, le espressioni adoperate nel verbale in parola rappresentano la chiara volontà, da parte dell'opponente, di corrispondere alle proprie sorelle, e quanto loro dovuto a titolo di canone CP_1 CP_2 di fitto in ragione delle proprie quote ereditarie.
Dalla disamina lessicale del verbale di conciliazione e dalla valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, (cfr. all. n. 9 dell'atto di citazione), in confutazione della diversa tesi sostenuta da parte opponente, è del tutto coerente ritenere che quest'ultima, obbligandosi al pagamento dei canoni di locazione in favore delle germane, abbia manifestato la propria volontà di ottemperare all'impegno trimestrale di versamento degli stessi, e ben conoscesse l'entità delle rispettive quote ereditarie. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il debitore non ha provato né di avere correttamente adempiuto né ha dedotto l'esistenza di una causa giustificativa del proprio inadempimento. Al riguardo, si rileva che limitandosi a richiamare le proprie originarie censure già sollevate nell'atto di Parte_1 opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 c.p.c.) alle tempestive deduzioni di parte opposta in ordine al credito coattivamente azionato, risultando i motivi di doglianza formulati in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza del credito richiesto, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Dunque, nel caso di specie, il non può limitarsi ad affermare l'inidoneità del verbale di CP_1 conciliazione a fungere da titolo esecutivo, in quanto occorre verificare che non sussistano ragioni ostative all'intervenuto accordo conciliativo, dunque, all'esecuzione coattiva di esso.
Con un ultimo, articolato motivo di opposizione, l'esecutato eccepisce la compensazione dei crediti azionati con propri presunti controcrediti di varia natura, relativi a spese dallo stesso sostenute per la manutenzione dell'immobile in contestazione.
Ritiene questo giudice che, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, deve escludersi la fondatezza della predetta eccezione di compensazione sollevata dall'opponente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, nell'anzidetta pronuncia, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità che può così riassumersi:
"A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.".
Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla lettera C): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dal non è consentito a questo CP_1 giudice pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
La compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur, sicché deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., secondo comma. Non ignora questo giudice che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie, tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le puntuali contestazioni svolte dalle opposte, non si ritiene che i crediti dedotti dal debitore possano riconoscersi di facile e pronta liquidità, dovendo, anzi, essere ritenuto, per le ragioni illustrate più avanti, che i detti crediti siano, in realtà, inesistenti. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività nel caso in esame anche della compensazione giudiziale.
Ciò detto, da un'attenta disamina della documentazione versata in atti dall'opponente, emerge che le spese dallo stesso sostenute siano riconducibili a spese di ordinaria amministrazione e relative ad anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione del marzo 2018. Laddove sono state corrisposte somme relative ad oneri condominiali straordinari, il pagamento risulta risalire all'anno 2009 ed è relativo al Fabbricato, sito in
Via Paladino n. 23 e non già al n. 21, come quello locato. (cfr. all. n. 10 dell'atto di citazione dell'opponente: pagg. nn. 4 e 5). Pertanto, considerata l'insussistenza di spese straordinarie da detrarre a favore di
[...]
non può operare l'eccezione di compensazione. Pt_1
Alla stregua della manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dall'esecutato, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) condanna al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, in favore di Parte_1
e che si liquidano in euro 1.700,00, per compensi professionali, IVA CP_1 CP_2
e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del Giudice Dott.ssa Stefania Cannavale, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1415 del R.G.A.C.C. dell'anno 2023 e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso, giusta procura alle liti ex Parte_1 C.F._1 art. 83 c.p.c. in calce all'atto di citazione e redatta su foglio separato, dall'Avv. Damiano Iuliano (C.F.
), ed elettivamente domiciliato presso lo studio del medesimo, sito in Napoli alla C.F._2
Via Pietro Colletta n. 35; opponente
CONTRO
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 CP_2
), rappresentate e difese, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione, C.F._4 dall'Avv. Sara Memola (C.F. ), ed elettivamente domiciliate presso lo studio delle C.F._5 medesime, sito in San Giorgio a Cremano (NA) alla Via G. Matteotti n. 19; opposte
CONCLUSIONI
Come da verbale in atti. MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda per cui è causa trae origine da fatti ormai remoti che, per una migliore comprensione, vanno sommariamente riepilogati in premessa. e le odierne opposte sono coeredi dell'immobile sito in Portici (Na) alla Via Paladino n. Parte_1
21, in quanto facente parte della massa ereditaria della sig.ra madre degli stessi;
Persona_1 cespite che risulta condotto in locazione dalla VI.CAR. S.r.l con canone mensile di euro 1.400,00, in virtù di contratto sottoscritto dall'odierno opponente con la predetta società nel marzo 2018 e con decorrenza dal
09.05.2018. (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione delle opposte).
Non avendo potuto le germane ottenere, in via bonaria, il pagamento delle somme ad esse spettanti a titolo di canone locatizio, che espressamente specificavano in euro 492,00 mensili, ossia in misura pari alla propria quota ereditaria, in data 29.05.2018 azionavano procedimento di mediazione ex D.Lgs. 4 marzo
2010 n. 28, tenutosi presso l'Organismo di Mediazione “ S.r.l.” con sede di Portici, che si CP_3 concludeva con verbale di conciliazione sottoscritto dalle parti assistite dai propri difensori e in forza del quale: “ si impegna(va) e si obbliga(va) a corrispondere alle proprie sorelle, e Parte_1 CP_1 [...]
, quanto loro dovuto del predetto canone di fitto, in ragione delle rispettive quote ereditarie, detratte le spese CP_2 straordinarie sostenute per detto immobile, con cadenza trimestrale, mediante accredito di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario in favore delle predette”. (cfr. all. n. 3 della comparsa di costituzione di parte convenuta).
Stante il perdurante inadempimento da parte dell'odierno opponente, in data 21-25.09.2018 e in data
24.09.2019, e notificavano allo stesso atti di precetto di pagamento CP_1 CP_2 unitamente al titolo esecutivo, rappresentato dal verbale di conciliazione in parola.
Disattese le intimazioni di pagamento, le convenute azionavano ciascuna per la propria parte di credito, innanzi al Tribunale di Napoli, diverse procedure esecutive nella forma del pignoramento presso terzi inizialmente distinte e poi riunite sub n. R.G.Es 19882/2018, la cui fase cautelare veniva definita con ordinanza del 15.11.2022, con cui il G.E. rigettava l'istanza di sospensione, assegnava, “in pagamento con riferimento alle somme dovute dai terzi pignorati al debitore, la somma di euro 1620,31, per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la procedura n° r.g. 19882/2018, con riferimento alle somme custodite dal CP_1 terzo Auricchio DO;
euro 6273,20 a , per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la CP_1 procedura n° r.g. 16278/2019, con riferimento alle somme custodite dal terzo Auricchio DO;
euro 1620,31, per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a per la procedura n° r.g. 554/2019, con riferimento CP_2 alle somme custodite dal terzo s.r.l. VI.CAR.; euro 6273,20 a , per la sorta capitale, compresi gli interessi legali fino ad oggi computati, oltre alle spese sino al precetto, I.V.A., C.P.A. e spese generali come per legge e se dovuti, come sopra liquidati a
per la procedura n° r.g. 15397/2019, con riferimento alle somme custodite dal terzo s.r.l. VI.CAR.” e CP_2 fissava il termine di 60 giorni per l'eventuale introduzione del giudizio di merito. Orbene, con atto di citazione notificato a mezzo pec, ha convenuto in giudizio, innanzi Parte_1 all'intestato Tribunale, le germane e per introdurre la presente fase di CP_1 CP_2 merito, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni di cui all'atto introduttivo.
L'istante, reiterando le medesime doglianze sollevate nella fase cautelare, ha lamentato l'utilizzo eccessivo ed improprio di mezzi processuali da parte delle opposte. Ha contestato, altresì, l'idoneità del verbale di conciliazione, stipulato in sede di mediazione il 29.05.2018, a costituire titolo esecutivo atto a fondare la realizzazione coattiva del credito richiesto. Invero, parte opponente ha ribadito l'eccezione di illiquidità e di indeterminatezza delle quote spettanti a ciascuna coerede esecutante, poiché il predetto provvedimento, sebbene abbia riconosciuto un obbligo generico alla corresponsione di parti di canone locatizio alle creditrici, non ha precisato le quote ereditarie in alcun punto. Ancora, del tutto erroneo si rivela il richiamo al valore della quota pari ad euro 492,00 poiché calcolato, ad avviso del in modo unilaterale da CP_1 controparte invocando documentazione (certificazioni catastali e dichiarazioni di successione) il cui contenuto non è per niente pacifico, non essendo stato il valore delle quote ereditarie ancora determinato, né si è ancora sciolta giudizialmente né bonariamente la comunione ereditaria tra le parti. Pertanto, il titolo azionato difetta dei caratteri della certezza, determinatezza e della effettiva liquidità. Nel merito, ha eccepito la compensazione delle somme di euro 18.100,83, assegnate con l'ordinanza del Tribunale di Napoli, XIV
Sez. Civ., del 15.11.2022, con un proprio controcredito dell'importo di euro 10.065,87 relativo a spese dallo stesso sostenute per l'immobile in contestazione e fondato su giustificativi contabili provenienti da terzi e non contestati. (cfr. all. nn. 10, 11 e 12 dell'atto di citazione dell'opponente). Ha concluso, pertanto, per l'accoglimento della domanda con la condanna di parte convenuta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa depositata in data 06.06.2023, si sono costituite in giudizio e CP_1 CP_2
e, contestando singolarmente le deduzioni avverse, ne hanno chiesto l'integrale rigetto con la conseguente pronunzia di accertamento della legittimità della pretesa creditoria azionata, il tutto con vittoria di spese di giudizio. Nello specifico, le opposte hanno evidenziato che non sussiste alcun abuso dei mezzi processuali da parte delle stesse quanto “piuttosto una ostinata persistente, ingiustificata ed illecita inadempienza da parte dell'attore.” Ancora, sconfessando l'assunto dell'opponente secondo il quale le porzioni ereditarie non sarebbero precisate in alcun punto del verbale di conciliazione, deducono che per ciascuna parte convenuta
( e ) il valore della mediazione è stato indicato nella somma di euro 492,00 che è CP_1 CP_2 giustappunto pari alla quota ereditaria di 19/54 spettante a ciascuna di esse, valore riportato alla pagina n. 1 del predetto verbale (cfr. all. n. 4 della comparsa di costituzione). Al riguardo, ribadiscono che le misure delle quote ereditarie, inoltre, si evincono facilmente dal certificato catastale dell'immobile de quo, dalle due denunce di successione dei genitori e dal testamento notarile della sig.ra , madre delle parti in Per_1 causa e sono così riepilogate: quota pari a 19/54 ovvero 35,18%; quota CP_1 CP_2 pari a 19/54 ovvero 35,18% e quota pari a 16/54 ovvero 29,64%. Parte_1 Ancora, lamentano la pretestuosità e l'infondatezza dell'eccezione di compensazione sollevata dall'esecutato, in quanto non può essere posto in compensazione un controcredito oggetto di contestazione. Infine, se è vero che nel verbale di conciliazione si faccia riferimento alla detrazione di
“spese straordinarie” in favore di parte opponente, è chiaro che si tratti di spese eventuali e future, connesse all'immobile sito in Portici (Na) alla Via Paladino n. 21 e successive alla stipula del contratto di locazione per il quale è stata fatta la mediazione. A ben vedere, ad avviso di parte convenuta, la documentazione attestante i pagamenti effettuati dall'attore sembrerebbe riferirsi a presunti oneri condominiali e utenze riconducibili a spese ordinarie, non già straordinarie, come previsto nel verbale di conciliazione, e risalirebbero a periodi di tempo precedenti il contratto di locazione del 2018, dunque, risulterebbero estinte perché prescritte. (cfr. all. nn. 10, 11 e 12 dell'atto di citazione dell'opponente).
Hanno, pertanto, concluso come in atti con vittoria di spese di giudizio.
Espletati gli incombenti di rito, istruita documentalmente la controversia, il Giudice, provvedendo sulle istanze proposte dalle parti nelle note di trattazione scritta, all'udienza del 21.01.2025 ha trattenuto la causa in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionale e delle memorie di replica.
Così esposti i fatti di causa e le domande delle parti e delineato, nei suoi punti essenziali, l'ambito del dibattito processuale, il Tribunale rileva quanto segue.
In merito alla eccepita invalidità ed inefficacia del titolo esecutivo costituito dal verbale di mediazione del
29.05.2018, deve osservarsi che le contestazioni mosse in questa sede dal sono state oggetto di un CP_1 precedente giudizio di opposizione a precetto, recante RG n. 97600/2018, conclusosi con la sentenza n.
32014/2022 del 13.09.2022 prodotta da parte opposta, con la quale il Giudice di Pace di Napoli ha ritenuto pienamente valido, efficace e vincolante tra le parti l'accordo di conciliazione in parola. (cfr. all. n. 6 della comparsa di costituzione delle opposte).
Ciò premesso, in ordine alla violazione del divieto del “ne bis in idem”, giova chiarire preliminarmente il rapporto tra la causa di opposizione a precetto ex art. 615, co. I, c.p.c. e la causa di opposizione all'esecuzione ex art. 615, co. II, c.p.c.
L'orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione non è stato univoco al riguardo, avendo talvolta affermato ed altre negato la sussistenza di una litispendenza, anche in relazione alla peculiarità del caso concreto.
Invero, con la sentenza n.17037/2010, la Suprema Corte ha ritenuto che “Sussiste litispendenza, e non continenza né connessione, tra una opposizione a precetto, proposta ai sensi dell'art. 615, comma primo, cod. proc. civ., ed un'opposizione all'esecuzione, successivamente proposta ai sensi dell'art. 615, comma secondo, cod. proc. civ., avverso il medesimo titolo esecutivo e fondate su fatti costitutivi dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata identici. (Nella specie, la nullità del titolo esecutivo costituito da un contratto di mutuo stipulato per atto pubblico)” (in termini la massima di Cass. citata).
Con sentenza precedente n. 1831/1999, i giudici di legittimità avevano affermato che “Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione promossa dal debitore dinanzi al tribunale a norma dell'art. 615, primo comma cod. proc. civ. con la quale si deduce la nullità del precetto e si contesta la richiesta di interessi e l'opposizione all'esecuzione dallo stesso proposta, successivamente al pignoramento eseguito sulla base di un nuovo precetto, innanzi al pretore a norma dell'art. 615, secondo comma cod. proc. civ., per eccepire la litispendenza e l'insussistenza del debito d'interessi. Dette opposizioni, infatti, presentano una differenza di "petitum" e di "causa petendi". Il possibile conflitto di giudicati in ordine all'accertamento sulla spettanza e sulla decorrenza degli interessi trova rimedio attraverso l'istituto della sospensione di cui all'art. 295 cod. proc. civ.” (in termini la massima di Cass. n. 1831/99; conforme la sentenza n.8222/2001).
In ogni caso, anche non aderendo alla ricostruzione in termini di litispendenza, il rapporto tra i due giudizi sarebbe da qualificare – come propende questo giudice e sostiene autorevole dottrina - in termini di continenza, perché il petitum della causa di opposizione alla esecuzione successiva ( art. 615 secondo comma
) è più ampio di quello alla opposizione preventiva ( art. 615 comma primo), e in tale ipotesi si porrebbe comunque un problema di “ne bis in idem”, da evitare, in via preventiva, con la sospensione ex art. 295 c.p.c.
Nella specie, pur non essendo stata sollevata da parte opposta la violazione del divieto del “ne bis in idem”,
l'opponente non può sottrarsi allo stesso, potendo essere rilevato d'ufficio in ogni stato e grado del processo anche in relazione a documenti sopravvenuti nel corso del giudizio. (cfr. sentenze della Cass.
n.8607/2017 e Cass. n.1534/2018, sia pure riferite al giudizio di Cassazione).
Invero, il predetto divieto di bis in idem è considerato quale precipitato del fenomeno della cosa giudicata, secondo cui l'ordinamento, in ossequio all'esaurimento dei mezzi processuali di impugnazione di cui all'art. 324 c.p.c. (cosa giudicata in senso processuale), vieta a qualsiasi eventuale altro giudice di pronunciarsi ulteriormente sulla materia che ha costituito oggetto della pronuncia passata in giudicato, divieto che, a sua volta, costituisce il fondamento della cosa giudicata in senso sostanziale di cui all'art. 2909 c.c.
Sul superiore principio, del resto, ha avuto modo di pronunciarsi la stessa giurisprudenza di legittimità che, inoltre, è pervenuta all'affermazione del principio per cui “Il giudicato, formatosi con la sentenza intervenuta tra le parti, copre il dedotto ed il deducibile in relazione al medesimo oggetto, e cioè non soltanto le ragioni giuridiche e di fatto fatte valere in giudizio, ma anche tutte le possibili questioni, proponibili sia in via di azione, sia in via di eccezione, le quali, sebbene non dedotte specificamente, costituiscono precedenti logici essenziali e necessari della pronuncia” (Cass. civ. Sez. 1,
Sentenza n. 22520 del 28.10.2011 e successive conformi).
Orbene, come si è precisato in precedenza, prima della introduzione della presente fase di merito, è stata emessa la sentenza n. 32014/2022 che ha concluso il giudizio di opposizione a precetto (RG n.
97600/2018 Giudice di pace di Napoli) tra le stesse parti con il rigetto della opposizione. Dunque, deve ritenersi, che, nel caso in esame, si controverta su una domanda già dedotta nel corso di quel giudizio e, pertanto, coperta dal relativo giudicato.
Pertanto, si rileva che la domanda è divenuta inammissibile, stante giustappunto il divieto di violazione del
“ne bis in idem”.
In ogni caso, anche ove non si ritenesse violato tale divieto (in base ad una diversa ricostruzione dei rapporti tra la causa di opposizione a precetto e la causa di opposizione alla esecuzione, che tenga conto di un differente momento temporale di valutazione dei fatti estintivi o modificativi del credito, in ipotesi, da effettuare, per l'opposizione a precetto, alla data del precetto, e, per l'opposizione alla esecuzione, alla data della decisione), l'opposizione promossa dal debitore esecutato sarebbe, comunque, infondata.
In via preliminare giova evidenziare l'insussistenza dell'abuso dello strumento processuale da parte delle creditrici procedenti. Sul punto, è pacifico che fino a quando il debito non sia stato adempiuto, anche se pende una procedura esecutiva, il creditore è legittimato ad intimare il pagamento del credito sino al momento della sua totale estinzione. Unico limite imposto consiste nel divieto di gravare di spese non giustificate il debitore. Invero, la Suprema Corte ha stabilito che “deve infatti ribadirsi che la rinnovazione del precetto configura senza dubbio un'attività legittima (quand'anche possa effettivamente comportare la revoca del precedente:
Cass. 5 gennaio 1966, n. 114; Cass. 9 giugno 1981, n. 3736; Cass. 10 marzo 1990, n. 1985; Cass. 9 maggio 2006, n.
10613; Cass. 7 agosto 2012, n. 14189), purché non comporti un ingiustificato incremento delle spese precettate, con la richiesta di quelle dei precedenti, se non altro quando non altrimenti giustificabili. E tanto non costituisce affatto, a differenza del frazionato azionamento di un credito unitario (Cass. 9 aprile 2013, n. 8576), abuso del diritto di agire esecutivamente, proprio perché al creditore spetta il diritto di proseguire il processo esecutivo fintantoché il debitore esecutato non abbia pagato per intero l'importo dovuto, in forza del titolo esecutivo posto a base dell'esecuzione (per limitarsi alle più recenti: Cass. 14 novembre 2011, n. 23745; Cass. 27 novembre 2012, n. 21008).
6.3. Invero (come testualmente si esprime, da ultimo,
Cass. 23 ottobre 2012, n. 18161): è giurisprudenza costante di questo giudice di legittimità, cui va assicurata continuità, che la pendenza del procedimento esecutivo non preclude né rende inutile la reiterazione dell'atto processuale che vi dà inizio, al fine di porre al riparo la concreta attuazione della pretesa esecutiva dai possibili insuccessi conseguenti ad eventuali vizi di precedenti atti: pertanto, il creditore può validamente notificare al debitore il precetto per l'esecuzione di un titolo esecutivo sulla base del quale egli abbia già promosso azione esecutiva ancora pendente nel momento della notifica del successivo precetto
(Cass. 2 marzo 2007, n. 4963; Cass. 22 luglio 1991, n. 8164); nella medesima prospettiva è stato del resto reiteratamente affermato: a) che il creditore, in forza di uno stesso titolo esecutivo, può procedere a più pignoramenti del medesimo bene in tempi successivi, senza dover attendere che il processo di espropriazione aperto dal primo pignoramento si concluda, atteso che il diritto di agire in esecuzione forzata non si esaurisce che con la piena soddisfazione del credito portato dal titolo esecutivo: […] che alla pluralità di procedure così instaurate può ovviarsi con la loro riunione ex art. 493 cod. proc. civ., senza che ciò comporti un pregiudizio per il debitore, poiché, in presenza di un pignoramento reiterato senza necessità, il giudice dell'esecuzione, applicando l'art. 92 cod. proc. civ., può escludere come superflue le spese a tal fine sostenute dal creditore procedente e il debitore può proporre opposizione contro una liquidazione delle spese che si estenda al secondo pignoramento
(Cass. 18 settembre 2008, n. 23847; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360). [….]Erra, pertanto, la gravata sentenza nell'escludere la legittimità - e per di più sotto il (del tutto incongruo) profilo dell'ammissibilità - del precetto intimato successivamente, per il solo fatto dell'avvenuta intimazione di precetti in tempo anteriore, o finanche dell'avvio di procedure esecutive, ma senza verificare se il credito, recato dal titolo esecutivo, sia stato completamente estinto e, comunque, dichiarando
l'illegittimità del precetto successivo per l'intero, ove fosse risultata non dovuta una sola parte della somma che ne era oggetto, corrispondente alle spese dei precetti precedenti” (Cassazione civile sez. III, 29/08/2013, n.19876).
Da quanto precede, non si ravvisa alcun abuso degli strumenti processuali offerti dall'ordinamento alle parti convenute.
Quanto, invece, all'efficacia dell'ordinanza di assegnazione, occorre ricordare come in verità l'assegnazione in pagamento del credito ex art. 553 c.p.c. “in quanto disposta “salvo esazione”, non opera anche l'immediata estinzione del credito per cui si è proceduto in via esecutiva, essendo quest'ultima assoggettata alla condizione sospensiva del pagamento che il terzo assegnato esegua al creditore assegnatario, evento con il quale si realizza il duplice effetto estintivo dell'obbligazione del “debitor debitoris" nei confronti del soggetto esecutato e del debito di quest'ultimo verso il creditore assegnatario. (Cass. civ. Sez. III Ord., 29.11.2018, n. 30862 (rv. 651638-01)). In altre parole, l'assegnazione coattiva riproduce l'archetipo della cessione pro solvendo, rimanendo l'estinzione del credito assegnato (con l'affrancazione dal vincolo obbligatorio del debitore esecutato) condizionata all'effettivo pagamento da parte del debitor debitoris assegnato. (cfr. Cass., 31 marzo 2011, n. 7508; Cass., 11 dicembre 2007, n. 25946).
Secondo l'impostazione ormai consolidata, la fattispecie è, in effetti, un'ipotesi di trasferimento coattivo contrassegnata dall'elemento caratteristico della liberazione del debitore solo in ragione del successivo pagamento del terzo assegnato. La sopravvivenza dell'obbligazione originaria, che rimane quiescente fino all'esazione del credito ceduto, pur non equivalendo a garanzia della solubilità del debitore assegnato, nondimeno assolve ad una funzione in tal senso atteggiata e a denotarlo è l'espresso richiamo che l'art. 1198 c.c. dedica al secondo comma dell'art. 1267 c.c.
Da qui, emerge che, alcun indebito vantaggio economico si sta realizzando ad esclusivo favore delle opposte coeredi.
Passando al merito della controversia il ha eccepito l'inidoneità del titolo, quale il verbale di CP_1 mediazione del 29.05.2018, a fondare l'impugnata azione esecutiva, attesa la mancanza dei requisiti di liquidità e di esigibilità del diritto indicato nel titolo medesimo.
Detta censura non costituisce opposizione agli atti esecutivi, ma opposizione all'esecuzione da proporsi ai sensi dell'art. 615 c.p.c., riguardando la contestazione l'esistenza stessa del titolo perché, in tal caso, con l'opposizione non si mira a contestare solo la regolarità formale dello stesso, ma si intende negare in radice il diritto dell'altra parte di procedere all'esecuzione forzata sulla scorta di quel titolo. Nel caso di specie l'opponente ha correttamente qualificato la sua istanza come opposizione all'esecuzione in quanto, negando che il verbale di mediazione ex D.Lgs. 28/2010 costituisca valido titolo esecutivo, sostanzialmente ha contestato il diritto delle esecutanti di procedere ad esecuzione forzata. Pertanto,
l'azione è stata ritualmente proposta.
Orbene, quanto all'efficacia esecutiva del verbale di conciliazione, il D.Lgs. n. 28/2010 ha espressamente previsto all'art. 12, comma 1, che “Ove tutte le parti aderenti alla mediazione siano assistite da un avvocato, l'accordo che sia stato sottoscritto dalle parti e dagli stessi avvocati, anche con le modalità di cui all'articolo 8 bis, costituisce titolo esecutivo per l'espropriazione forzata, l'esecuzione per consegna e rilascio, l'esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l'iscrizione di ipoteca giudiziale. Gli avvocati attestano e certificano la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”. In particolare, il verbale di conciliazione rientra tra “gli altri atti ai quali la legge attribuisce espressamente efficacia esecutiva” ai quali fa riferimento l'art. 474 c.p.c., comma 1, n. 3.
L'accordo è in grado di fondare, a differenza delle altre scritture private autenticate previste dall'art. 474, comma 2, n. 2, ogni forma di esecuzione forzata, sia l'espropriazione che l'esecuzione per consegna e rilascio o per obblighi di fare e non fare, in ciò differenziandosi anche dagli atti ricevuti da notaio o altro
P.U. che possono fondare, ai sensi dell'art. 474, comma 2, n. 3 e 3, la sola esecuzione per consegna e rilascio.
Il D.Lgs. n. 28/2010 crea, dunque, un titolo di formazione stragiudiziale.
E acclarato trattasi di titolo esecutivo di natura negoziale, rappresentando l'accordo espressione della volontà delle parti e, quindi, dell'autonomia privata, il Giudice dell'opposizione all'esecuzione è chiamato a vagliare, sia d'ufficio che su impulso di parte, la legittimità del medesimo senza preclusioni.
Sul punto, giova rilevare in diritto come il creditore che agisca per l'adempimento di un'obbligazione contrattuale deve provare il titolo sulla base del quale agisca ed allegare l'inadempimento della controparte mentre spetta al debitore la prova dell'esatto adempimento del contratto ovvero di fatti estintivi o modificativi (Cassazione civile, sez. III, 16.11.2020, n. 25872; Cassazione civile, sez. II, 02.09.2020, n.
18200; Cassazione civile, sez. III, 18.02.2020, n. 3996; Cassazione civile, sez. VI, 30.01.2020, n. 2276;
Cassazione civile, sez. II, 18.11.2019, n. 29871). L'onere della prova segue, infatti, le regole ordinarie e, dunque, a fronte di prestazioni contrattuali di contenuto positivo, grava sul debitore la dimostrazione di avere esattamente adempiuto o che l'inadempimento o il ritardo sia stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile.
Tale principio, rapportato al caso di specie, impone alle germane parti convenute, il mero onere di CP_1 dimostrare la sussistenza del verbale di mediazione in forza del quale agiscono, mentre l'attore è onerato della prova dei fatti estintivi dedotti ovvero dell'esatto adempimento delle obbligazioni sorte dal verbale conciliativo. Orbene, la sussistenza del titolo e delle obbligazioni di cui al verbale di mediazione risulta essere fatto pacifico tra le parti, ex art. 115 c.p.c., oltre che per difesa incompatibile di parte attrice. Al riguardo si richiama e si condivide il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità granitica, secondo cui “Una circostanza dedotta da una parte può ritenersi pacifica se essa sia esplicitamente ammessa dalla controparte o se questa, pur non contestandola in modo specifico abbia improntato la difesa su circostanze o argomentazioni incompatibili con il suo disconoscimento” (Cass., sez. III, 18.07.2016, n. 14652; Cass., sez. III, 10.07.2014, n. 15759; Cass., sez. III,
24.11.2010, n. 23816; Cass., sez. II, 12.02.2004, n. 2699; Cass., sez. II, 17.11.200 , n. 17371).
Nel caso in esame il verbale sottoscritto dalle parti individua con precisione la condotta che legittima le creditrici ad esigere la corresponsione dei fitti loro spettanti, in ragione delle rispettive quote ereditarie, stabilendo termini essenziali per l'adempimento delle prestazioni convenute e per il pagamento delle somme pattuite. (cfr. art. 2 del verbale di mediazione). Il predetto articolo del verbale di mediazione prevede, infatti, che il debitore avrebbe dovuto “corrispondere alle proprie sorelle, e , CP_1 CP_2 quanto loro dovuto del predetto canone di fitto, in ragione delle rispettive quote ereditarie, detratte le spese straordinarie sostenute per detto immobile, con cadenza trimestrale, mediante accredito di quanto dovuto a mezzo bonifico bancario in favore delle predette”. Con tale espressione le parti intendevano riferirsi al rimborso dei canoni di locazioni maturati dalla data della stipula del contratto di locazione del marzo 2018 e avente ad oggetto l'immobile sito in
Portici alla Via Paladino n. 21.
Invero, come per ogni contratto ed anche ai fini della individuazione del contenuto o dell'oggetto in esso assunto ed azionato esecutivamente, l'interpretazione del verbale di conciliazione deve essere operata alla stregua dell'art. 1362 c.c. a mente del quale: “Nell'interpretazione del contratto si deve indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti e non limitarsi al senso letterale delle parole. Per determinare la comune intenzione delle parti, si deve valutare il loro comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto.”, nonché dell'art. 1363 c.c., secondo cui. “Le clausole del contratto si interpretano le une per mezzo delle altre, attribuendo a ciascuna il senso che risulta dal complesso dell'atto. (Cass. Sent. n. 10719 del 27.10 1998, Cass. Sent. n. 925 del 24.01.2012, Cass.
Sent. n. 6852 del 22.03.2010), e in applicazione dei principi testè indicati alla fattispecie in esame, le espressioni adoperate nel verbale in parola rappresentano la chiara volontà, da parte dell'opponente, di corrispondere alle proprie sorelle, e quanto loro dovuto a titolo di canone CP_1 CP_2 di fitto in ragione delle proprie quote ereditarie.
Dalla disamina lessicale del verbale di conciliazione e dalla valutazione del comportamento complessivo anche posteriore alla conclusione del contratto, (cfr. all. n. 9 dell'atto di citazione), in confutazione della diversa tesi sostenuta da parte opponente, è del tutto coerente ritenere che quest'ultima, obbligandosi al pagamento dei canoni di locazione in favore delle germane, abbia manifestato la propria volontà di ottemperare all'impegno trimestrale di versamento degli stessi, e ben conoscesse l'entità delle rispettive quote ereditarie. Pertanto, alla stregua delle suesposte considerazioni, il debitore non ha provato né di avere correttamente adempiuto né ha dedotto l'esistenza di una causa giustificativa del proprio inadempimento. Al riguardo, si rileva che limitandosi a richiamare le proprie originarie censure già sollevate nell'atto di Parte_1 opposizione, non ha compiuto alcuna contestazione (tanto meno specifica, ex art. 115 c.p.c.) alle tempestive deduzioni di parte opposta in ordine al credito coattivamente azionato, risultando i motivi di doglianza formulati in termini estremamente generici e meramente assertivi. In buona sostanza l'opponente, invertendo il principio processual civilistico di cui all'art. 2697 c.p.c. che vuole a carico di chi propone la domanda giudiziale l'onere di provare i fatti che ne costituiscono il fondamento, si è limitata a contestare l'entità e la debenza del credito richiesto, senza alcuna indicazione di dettaglio circa le ragioni sottese alla dedotta erronea richiesta.
Dunque, nel caso di specie, il non può limitarsi ad affermare l'inidoneità del verbale di CP_1 conciliazione a fungere da titolo esecutivo, in quanto occorre verificare che non sussistano ragioni ostative all'intervenuto accordo conciliativo, dunque, all'esecuzione coattiva di esso.
Con un ultimo, articolato motivo di opposizione, l'esecutato eccepisce la compensazione dei crediti azionati con propri presunti controcrediti di varia natura, relativi a spese dallo stesso sostenute per la manutenzione dell'immobile in contestazione.
Ritiene questo giudice che, alla stregua di un consolidato indirizzo giurisprudenziale, ribadito dalle Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza n. 23225 del 15.11.2016, deve escludersi la fondatezza della predetta eccezione di compensazione sollevata dall'opponente per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 1243 c.c.
Le Sezioni Unite, nell'anzidetta pronuncia, hanno confermato il consolidato orientamento di legittimità che può così riassumersi:
"A) Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità - che include il requisito della certezza - ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l'estinzione del credito principale per compensazione - legale - a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.
B) Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta;
quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.
C) Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l'esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 c.p.c.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
D) La compensazione giudiziale, di cui all'art. 1243 c.c., comma 2, all'art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l'accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall'esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l'invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall'art. 295 c.p.c., o dall'art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.".
Il caso che ricorre nella specie è quello sopra contemplato alla lettera C): essendo controversa nel presente giudizio l'esistenza dei controcrediti opposti in compensazione dal non è consentito a questo CP_1 giudice pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.
La compensazione legale non può operare in quanto i crediti eccepiti in compensazione sono contestati sia nell'an debeatur sia nel quantum debeatur, sicché deve escludersi la presenza dei requisiti della certezza, liquidità ed esigibilità dei crediti.
Parimenti, non può operare la compensazione giudiziale prevista dall'art. 1243 c.c., secondo comma. Non ignora questo giudice che, secondo il più accreditato orientamento giurisprudenziale, l'apprezzamento circa la facile e pronta liquidità va inteso in senso ampio, cioè anche in riferimento all'an debeatur. Nella specie, tuttavia, alla stregua delle risultanze processuali e considerate le puntuali contestazioni svolte dalle opposte, non si ritiene che i crediti dedotti dal debitore possano riconoscersi di facile e pronta liquidità, dovendo, anzi, essere ritenuto, per le ragioni illustrate più avanti, che i detti crediti siano, in realtà, inesistenti. Ciò è sufficiente a escludere l'operatività nel caso in esame anche della compensazione giudiziale.
Ciò detto, da un'attenta disamina della documentazione versata in atti dall'opponente, emerge che le spese dallo stesso sostenute siano riconducibili a spese di ordinaria amministrazione e relative ad anni antecedenti alla stipula del contratto di locazione del marzo 2018. Laddove sono state corrisposte somme relative ad oneri condominiali straordinari, il pagamento risulta risalire all'anno 2009 ed è relativo al Fabbricato, sito in
Via Paladino n. 23 e non già al n. 21, come quello locato. (cfr. all. n. 10 dell'atto di citazione dell'opponente: pagg. nn. 4 e 5). Pertanto, considerata l'insussistenza di spese straordinarie da detrarre a favore di
[...]
non può operare l'eccezione di compensazione. Pt_1
Alla stregua della manifesta infondatezza dei motivi di censura addotti dall'esecutato, perché contrari, per un verso, alle risultanze documentali acquisite e, per altro verso, ai principi giuridici consolidati sopra richiamati, l'opposizione così come proposta deve essere rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell'opponente e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:
a) rigetta l'opposizione proposta da Parte_1 b) condanna al pagamento delle spese della presente fase di giudizio, in favore di Parte_1
e che si liquidano in euro 1.700,00, per compensi professionali, IVA CP_1 CP_2
e CPA come per legge se dovute.
Così deciso in Napoli, il 24 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Stefania Cannavale