Art. 6.
Per l'esercizio finanziario 1954-55 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dell'esercito, in 1250 per l'Amministrazione della marina militare e in 1800 per l'Amministrazione dell'aeronautica militare.
Per l'esercizio finanziario 1954-55 il numero massimo di sottufficiali che potranno fruire dell'indennita' di specializzazione di cui all' art. 8 della legge 8 gennaio 1952, n. 15 , e' stabilito in 1875 per l'Amministrazione dell'esercito, in 1250 per l'Amministrazione della marina militare e in 1800 per l'Amministrazione dell'aeronautica militare.