Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2012, n. 14189
CASS
Sentenza 7 agosto 2012

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È consentito al creditore notificare al debitore una seconda volta il precetto, al fine di sanare un vizio formale del primo (nella specie, accompagnato da un titolo privo di formula esecutiva), ma solo a condizione che nel frattempo l'azione esecutiva non sia già iniziata. In tal caso, il termine di dieci giorni per l'inizio dell'esecuzione, di cui all'art. 482 cod. proc. civ., decorrerà dalla notifica del secondo precetto.

Commentari3

  • 1Art. 482 cod. proc. civile: Termine ad adempiere
    https://www.laleggepertutti.it/

  • 2Precetto, rinnovazione, spese, duplicazione, impugnazione, validitàAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 3 ottobre 2013

  • 3Cassazione: sentenza n. 19876 del 29/08/2013
    Avvocatoandreani.It · https://www.avvocatoandreani.it/ · 7 settembre 2013
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 07/08/2012, n. 14189
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14189
Data del deposito : 7 agosto 2012

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