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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 03/06/2025, n. 496 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 496 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
Procedimento Unitario n.1932 - 1/2024
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 1932 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2024 promosso in proprio
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla Via Jesi n. 10, elettivamente domiciliato in Pistoia al Largo Molinuzzo n. 13 presso lo studio dell'avv. Simone Silvestrini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
EB
******
letto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1
liquidazione controllata del proprio patrimonio;
vista la documentazione prodotta in data 24/12/2024 e 23/4/2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)
il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in [...]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Silvia Volpicelli, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale,
dunque, consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e)
appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co.
1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;
considerato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo famigliare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo famigliare omogeneo, mette a disposizione la
“quota parte del proprio reddito nei prossimi 3 anni”, quota parte indicata in circa € 820,00 mensili;
ritenuto che il debitore possa essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura,
l'autovettura tg. ED021PY sino alla vendita all'incanto della stessa, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato,
previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
liquidatore l'OCC dott.ssa ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;
AS
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.
14/19;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione fatta eccezione per l'autovettura tg. ED021PY; il rilascio di detto bene avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA
al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/5/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
TRIBUNALE DI ROMA
Sezione XIV Civile
Il Tribunale di Roma - Sezione XIV Civile, nelle persone dei Magistrati:
Dott. Giorgio Jachia Presidente
Dott.ssa Angela Coluccio Giudice
Dott.ssa Caterina Bordo Giudice rel.
riunito in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento ex artt. 268 e ss. Decreto Legislativo n. 14/19 iscritto al n. 1932 - 1 del
Procedimento Unitario dell'anno 2024 promosso in proprio
DA
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in [...]Parte_1 C.F._1
alla Via Jesi n. 10, elettivamente domiciliato in Pistoia al Largo Molinuzzo n. 13 presso lo studio dell'avv. Simone Silvestrini che lo rappresenta e difende in virtù di procura in calce al ricorso,
EB
******
letto il ricorso depositato il 23/12/2024 con il quale ha chiesto che venga aperta la Parte_1
liquidazione controllata del proprio patrimonio;
vista la documentazione prodotta in data 24/12/2024 e 23/4/2025;
ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in quanto: a)
il Tribunale adito è competente ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3 D. Lgs. n. 14/19, avendo l'istante il centro degli interessi principali in un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Roma, essendo egli residente in [...]; b) l'istante è legittimato ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c) e 268 D. Lgs. n. 14/19 in quanto debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;
c) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC avv. Silvia Volpicelli, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (la quale,
dunque, consente di ricostruire in modo sufficientemente esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale del ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti), illustra la situazione economica,
patrimoniale e finanziaria del debitore e indica le cause dell'indebitamento e l'eventuale diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
d) non sono state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del D. Lgs. n. 14/19 (art. 270, co. 1 D. Lgs. n. 14/19); e)
appare ricorre nella fattispecie in esame una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co.
1 lett. c) D. Lgs. n. 14/19 per come desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore al medesimo OCC;
considerato che il debitore, previa detrazione di quanto occorrente per il fabbisogno economico mensile e di sostentamento suo e del nucleo famigliare a carico, indicato in importo del tutto congruo rispetto alla spesa mensile media di nucleo famigliare omogeneo, mette a disposizione la
“quota parte del proprio reddito nei prossimi 3 anni”, quota parte indicata in circa € 820,00 mensili;
ritenuto che il debitore possa essere autorizzato a utilizzare, nelle more della procedura,
l'autovettura tg. ED021PY sino alla vendita all'incanto della stessa, in considerazione della destinazione d'uso del bene in questione;
rilevato che ai sensi dell'art. 270, co. 5 e 150 D. Lgs. n. 14/19 dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;
considerato, quanto alla determinazione dell'importo dei redditi non compreso nella liquidazione ex art. 268, co. 4 D. Lgs. n. 14/19, che il relativo provvedimento è demandato al Giudice Delegato,
previa istanza e parere del liquidatore;
ritenuto infine che appare opportuno nominare il liquidatore scegliendolo nel registro degli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento;
P.Q.M.
letti gli artt. 2, 269 e 270 D. Lgs. n. 14/19,
DICHIARA
l'apertura della procedura di liquidazione controllata del debitore (C.F. Parte_1
, nato a [...] il [...] e residente in [...]; C.F._1
NOMINA
Giudice Delegato la dott.ssa Caterina Bordo;
NOMINA
liquidatore l'OCC dott.ssa ; Persona_1
ORDINA
al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie,
nonché dell'elenco dei creditori;
AS
ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni novanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 D. Lgs. n. 14/19; si applica l'art. 10, co. 3 D. Lgs. n.
14/19;
ORDINA
la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione fatta eccezione per l'autovettura tg. ED021PY; il rilascio di detto bene avverrà da parte del debitore al momento dell'eventuale aggiudicazione a terzi, all'esito delle procedure competitive disposte dal liquidatore;
il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore secondo le disposizioni di cui all'art. 216, co. 2 D. Lgs. n. 14/19;
DISPONE
l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale a cura del liquidatore;
nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;
ORDINA
al liquidatore ove vi siano beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;
DISPONE
che a cura della cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28/5/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente