Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Ordinanza cautelare 16 marzo 2023
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. I, sentenza 16/02/2026, n. 1099 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1099 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01099/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00864/2023 REG.RIC.
N. 00865/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 864 del 2023, proposto da S-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
sul ricorso numero di registro generale 865 del 2023, proposto da S- nella qualità di titolare dell’impresa S-, rappresentato e difeso dall'avvocato Felice Laudadio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Ufficio Territoriale del Governo di Napoli, con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
Quanto al ricorso n. 864 del 2023, per l'annullamento:
a) del provvedimento interdittivo n. S-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ricorrente società;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) i verbali del GIA n. S-;
b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Quanto al ricorso n. 865 del 2023, per l'annullamento:
a) del provvedimento interdittivo n. S-, adottato dal Prefetto di Napoli nei confronti della ditta ricorrente;
b) di ogni altro atto preordinato, connesso e/o conseguente ove lesivo della posizione giuridica della ricorrente, ivi compresi:
b.1) i verbali del GIA n. S-;
b.2) la Relazione della DIA al Ministero dell'Interno e al Parlamento, del I Semestre 2021: atti tutti richiamati nell'impugnato provvedimento interdittivo.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e dell’Ufficio Territoriale del Governo di Napoli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 il dott. IO Di EN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
1. Con ricorso regolarmente notificato e depositato, la società S- ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento interdittivo n. S-, adottato a suo carico dal Prefetto di Napoli.
Il ricorso, iscritto al ruolo, è stato rubricato con r.g. n. 864 del 2023.
Si sono costituiti il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per resistere alle censure.
All'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2023 il Tribunale, con ordinanza n. 520-2023, ha respinto l'istanza cautelare articolata nel ricorso, sulla base della seguente motivazione: « Ritenuto ad un sommario esame proprio del presente rito non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in quanto il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in relazione ai motivi di permeabilità mafiosa della società ricorrente, in virtù di molteplici e sistematici intrecci di carattere familiare e relazionale sussistenti tra i soci della stessa con noti esponenti del clan S-;
Ritenuto, inoltre, non rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare la sola presentazione dell’istanza di controllo giudiziario che non produce alcun effetto sull’interdittiva antimafia impugnata;
Ritenuto, pertanto, doversi respingere la domanda cautelare ».
Con altro ricorso regolarmente notificato e depositato S-, nella qualità di titolare dell’impresa S-, ha impugnato, unitamente agli atti connessi e presupposti, il provvedimento interdittivo n. S-, adottato nei confronti della propria ditta dal Prefetto di Napoli.
Il ricorso, iscritto al ruolo, è stato rubricato con r.g. n. 865 del 2023.
Anche in questo caso si sono costituiti in giudizio il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Napoli per resistere all’impugnativa.
E all'esito della camera di consiglio del 15 marzo 2023 il Tribunale, con ordinanza n. 515-2023, ha analogamente respinto l'istanza cautelare articolata nel ricorso, sulla base della seguente motivazione: « Ritenuto ad un sommario esame proprio del presente rito non sussistente il fumus boni iuris in ordine alla domanda cautelare proposta, in quanto il provvedimento impugnato appare adeguatamente motivato in relazione ai motivi di permeabilità mafiosa della società ricorrente, in virtù di molteplici e sistematici intrecci di carattere familiare e relazionale sussistenti tra i soci della stessa con noti esponenti del clan S-;
Ritenuto, inoltre, che il titolare dell’azienda è stato condannato per reati di stampo mafioso;
Ritenuto, inoltre, che gli elementi posti a base dell’odierna interdittiva impugnata erano già stati conosciuti dal titolare dell’azienda ricorrente in relazione ad altri procedimenti, strettamente collegati a quello oggetto del presente giudizio e richiamati dall’amministrazione nelle sue difese;
Ritenuto, inoltre, non rilevante ai fini dell’accoglimento della domanda cautelare la sola presentazione dell’istanza di controllo giudiziario che non produce alcun effetto sull’interdittiva antimafia impugnata;
Ritenuto, pertanto, doversi respingere la domanda cautelare ».
All'udienza pubblica del giorno 28 gennaio 2026 i due ricorsi in esame, rubricati con numero di r.g. 864 del 2023 e 865 del 2023, sono stati congiuntamente discussi e, all’esito, le due cause sono state trattenute in decisione.
2. I due ricorsi, dei quali va disposta la riunione in ragione della stretta connessione risalente ai contenuti dei provvedimenti interdittivi impugnati, sono infondati.
3 . Con il primo motivo S-, nella qualità di titolare dell’impresa S-, nell’ambito del ricorso introduttivo r.g. n. 865 del 2023, ha lamentato di non avere ricevuto la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 92, comma 2 bis , D.lgs. n. 159-2011.
L’Amministrazione resistente ha sostenuto l’infondatezza della censura, affermando che gli elementi che hanno suffragato il relativo provvedimento antimafia interdittivo avevano formato oggetto di regolare contradditorio in relazione alle parallele interdittive antimafia afferenti le società S- s.r.l., e S-, nelle quali il S- ricopriva la carica di socio. Per tali tre società, osserva l’Amministrazione, è stato regolarmente disposto l'avvio del procedimento, nel quale sono stati indicati gli stessi riscontri, relativi a S-, che sono a base anche dell'interdittiva n. S- impugnata da quest’ultimo nella qualità di titolare dell’impresa S-, ed è stato così assicurato un pieno contraddittorio mediante l'acquisizione di circostanziate controdeduzioni fornite dai legali del medesimo gruppo di imprese tutte riconducibili alla S-, di cui fa parte anche l’impresa S- di S-. Secondo l’Amministrazione, quindi, la fase del contraddittorio relativamente alla impresa S- è stata assorbita dal più ampio contraddittorio svolto con riferimento alle tre citate società riconducibili alla S-, di cui S- è socio, colpite da interdittive fondate su ragioni del tutto analoghe a quelle a sostegno della interdittiva impugnata dalla impresa S-.
Il Collegio ritiene che il motivo sia infondato.
Gli elementi posti a base dell’interdittiva impugnata da S-, nella qualità di titolare dell’impresa S-, non potevano non essere già conosciuti da quest’ultimo in relazione agli altri procedimenti, preceduti da regolare contraddittorio, svolti dalla Prefettura, strettamente collegati e affini a quello oggetto del presente giudizio e relativi alle società S- s.r.l., e S-, nelle quali S- ricopre la carica di socio. Tali società sono state infatti destinatarie di coeve interdittive emesse dalla Prefettura resistente, fondate su elementi indiziari analoghi a quelli richiamati nell’interdittiva impugnata dal titolare dell’impresa S-.
Ne consegue che la censura in esame si risolve in una contestazione meramente formale, giacché l’interessato, con il gruppo di imprese connesse, aveva comunque avuto la possibilità di esprimere tutte le proprie ragioni nel contesto dei procedimenti sopra indicati, e pertanto non può fondatamente dolersi sul piano partecipativo di alcun effettivo nocumento.
4. Con il primo e il secondo motivo del ricorso proposto dalla società S-, e con il secondo motivo del ricorso proposto da S- quale titolare dell’impresa S-, censure contenenti argomentazioni simili e analoghi richiami fattuali, è sostenuto che non sarebbero emersi sufficienti riscontri del pericolo di infiltrazione, in quanto, in sintesi:
- S- (socio S-) e S- (socio accomandante di quest’ultima società, nonché titolare dell’impresa S-) non avrebbero subito condanne penali da cui potersi desumere l’appartenenza mafiosa;
- difetterebbero elementi indiziari di attuale collegamento mafioso in capo ai soggetti attraverso i quali, secondo l’impianto argomentativo dei provvedimenti impugnati, verrebbe esercitata l’influenza mafiosa per conto dell’organizzazione criminale, ossia i loro stretti parenti S-;
- infine, secondo i ricorrenti, il mero rapporto parentale con soggetti asseritamente legati alla criminalità organizzata, in assenza di concreti indizi di influenza criminale sull’attività di impresa, non sarebbe sufficiente a sorreggere l’impianto motivazionale dei provvedimenti interdittivi.
Tali motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente in quanto connessi, perché tutti volti a censurare il complessivo compendio motivazionale delle due interdittive impugnate con i rispettivi ricorsi, al fine di criticare e depotenziare il quadro indiziario sul quale la Prefettura ha fondato la ritenuta sussistenza di un rischio di permeabilità criminale delle imprese ricorrenti.
4.1. In linea generale, osserva il Collegio, gli elementi indiziari che il Prefetto può valorizzare in questa materia sono molteplici, e sono oggetto di un percorso di tipizzazione giurisprudenziale. Sotto tale profilo possono rilevare, ad esempio:
- le vicende anomale nella formale struttura dell’impresa e nella sua gestione;
- i rapporti di parentela, qualora assumano una intensità tale da far ritenere esistente una conduzione familiare e una “regia collettiva” dell’impresa, nel quadro di usuali metodi mafiosi fondati sulla regia “clanica”;
-i contatti o i rapporti di frequentazione, conoscenza, colleganza, amicizia con esponenti del clan;
- la presenza di una proposta, o già di un provvedimento di applicazione di taluna delle misure di prevenzione previste dallo stesso d.lgs. n. 159 del 2011;
- le sentenze di condanna, nonché anche le sentenze di proscioglimento o di assoluzione, da cui pure emergano valutazioni del giudice competente su fatti che, pur non superando la soglia della punibilità penale, sono però sintomatici della contaminazione mafiosa (Cons. Stato, sez. III, 22-06-2023, n. 6144).
Inoltre, « il pericolo di infiltrazione mafiosa deve essere valutato secondo un ragionamento induttivo, di tipo probabilistico, che non richiede di attingere un livello di certezza oltre ogni ragionevole dubbio, tipica dell'accertamento finalizzato ad affermare la responsabilità penale, e quindi fondato su prove, ma che implica una prognosi assistita da un attendibile grado di verosimiglianza, sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, sì da far ritenere "più probabile che non", appunto, il pericolo di infiltrazione mafiosa » (Cons. Stato, sez. III, 16-06-2023, n. 5964).
4.2 . Ciò premesso, l’avviso del Collegio è che i due provvedimenti interdittivi del Prefetto qui in contestazione poggino su un quadro indiziario grave e robusto, senz’altro idoneo a sostenere la ragionevolezza e la proporzionalità della prognosi inferenziale che l'autorità amministrativa ha tratto dalla sua valutazione.
Nella motivazione dei due provvedimenti interdittivi sono individuati, infatti, specifici e significativi elementi di fatto sintomatici di verosimili collegamenti con organizzazioni malavitose e supportati da ampia attività investigativa e documentazione giudiziaria: e tutto ciò rende plausibile il ravvisato pericolo di permeabilità mafiosa a carico delle due imprese ricorrenti, desumibile dalla loro riconducibilità alla possibilità di influenza del clan.
Su questa congrua cornice istruttoria si innesta il compendio indiziario, in sé pienamente idoneo a legittimare, in termini di plausibilità e ragionevolezza, la valutazione di concretezza e attualità del pericolo infiltrativo e la conseguente azione di interdizione giuridica posta in essere dalla Prefettura. Le informazioni investigative acquisite hanno in sostanza determinato l’emersione di indici specifici di rischio che l'attività d'impresa delle due parti ricorrenti possa essere in modo concreto ed attuale oggetto d'infiltrazione mafiosa. E le deduzioni dei ricorrenti non valgono a scalfire l'affidabilità del quadro indiziario composto dall'Autorità prefettizia.
4.3. Nel caso in esame la Prefettura ha considerato un quadro complessivo indiziario da cui emerge la probabilità del pericolo di infiltrazione mafiosa nei soggetti economici ricorrenti.
Le interdittive in contestazione sono state adottate sulla base dei seri indizi raccolti in ordine alla sussistenza del legame di S-, stretti familiari di S- e S-, con la criminalità organizzata attiva nel bacino territoriale in rilievo, e cioè il clan S-, il quale agisce nello stesso territorio in cui hanno sede le imprese ricorrenti, derivandone indizi di concreta influenza della criminalità sulle due imprese in epigrafe.
In particolare, va evidenziato che S- è titolare del 50% delle quote della S-, cioè la società ricorrente nel giudizio r.g. 864 del 2023, della quale è socio S-, mentre titolare dell’altro 50% delle quote sociali è S-, il quale è anche titolare dell’impresa S-, parte ricorrente nel giudizio r.g. 865 del 2023: dal che già emerge il collegamento delle due imprese.
Queste ultime sono però finanche riconducibili a un medesimo gruppo familiare. I due soggetti appena indicati, infatti, hanno tra loro stretti legami familiari, in quanto S- è il padre di S-, ed è fratello di S-, la quale è moglie di S-.
Deve inoltre evidenziarsi che S-, fratello S-, è genero S-, che è il soggetto in riferimento al quale nelle interdittive impugnate sono rappresentati gli indizi di collegamento con la criminalità organizzata. Infatti non è secondario rilevare che S-, unitamente, si noti, a S- (padre di S-), è stato condannato con sentenza del Tribunale di Napoli, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. S-, e poi dalla Suprema Corte di Cassazione con sentenza S-, per i reati di cui agli artt. 110, 81 cpv., 56, 629, 1 e 2 co. c.p. con l'aggravante di cui all'art. 7 legge 203 del 1991, per essersi avvalsi della forza di intimazione derivante dalla esistenza, notorietà e operatività del clan riconducibile alla organizzazione camorristica denominata clan S-, operante S- e aree limitrofe.
Il predetto S- è, inoltre, fratello diS-, a sua volta madre di S-, consocio della società S-, già interdetta ai fini antimafia, da ciò desumendosi ulteriori indizi dell’unitaria gestione familiare del gruppo di imprese.
La Prefettura ha poi segnalato anche un’ulteriore elemento indiziario di collegamento delle imprese ricorrenti con la criminalità organizzata, e cioè la circostanza che S- risiede presso lo stesso indirizzo del fratello S-, il quale è titolare di partecipazioni in altre società riconducibili al medesimo gruppo familiare, vale a dire S-, e risulterebbe, da indagini di polizia, un suo tenore di vita superiore alla misura dei redditi percepiti.
Sotto il profilo degli elementi indiziari dell’unitaria regia familiare delle imprese coinvolte e del collegamento con la criminalità, S- in un controllo di polizia S- è stato fermato mentre si trovava in auto in compagnia del suocero di S-, cioè S-.
Ulteriore indizio da cui si evincerebbe il collegamento di S- con la criminalità organizzata è poi costituito dalla circostanza che quest’ultimo è stato tratto in arresto in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare n. S- e n. S- emessa dal GIP per " associazione di tipo mafioso, rapina ed estorsione aggravata in concorso — artt. 416 bis, 628 e 629 c.p. "; tale ordinanza è stata annullata solo per i profili cautelari, e dagli atti risulta la pendenza del giudizio di primo grado.
Esistono poi anche elementi in merito al legame del clan S- con altri gruppi criminali, giacché dalle indagini a fondamento delle interdittive impugnate emergerebbe un rapporto di cooperazione del clan S- con gli altri sodalizi attivi nell'area S-Napoli fino S-, cioè con il clan S- di S-, nonché, appunto, con il clan S-.
E, soprattutto, gli indizi del controllo invasivo e condizionante del clan S- sul territorio del Comune S- sono alla base delle motivazioni del d.P.R. S- con il quale è stato sciolto per infiltrazioni mafiose e sottoposto a gestione commissariale il Consiglio comunale S-.
In definitiva, pertanto, dal complesso degli elementi convincentemente rappresentati nelle interdittive impugnate è desumibile che le imprese ricorrenti del tutto plausibilmente sono state reputate legate alla criminalità organizzata nei termini sopra rappresentati.
4.4. Quindi, nella specie, correttamente il descritto coacervo di elementi è stato ritenuto dal Prefetto sufficiente ad evidenziare il pericolo di contiguità con la mafia.
Il Prefetto, d’altra parte, ha operato le proprie valutazioni conformemente al principio secondo cui « Ai fini dell'adozione del provvedimento interdittivo, rileva il complesso degli elementi concreti emersi nel corso del procedimento: una visione "parcellizzata" di un singolo elemento, o di più elementi, non può che far perdere a ciascuno di essi la sua rilevanza nel suo legame sistematico con gli altri » (Cons. Stato, sez. III, 22-05-2023, n. 5024). E nei provvedimenti impugnati risultano individuati ed indicati idonei e specifici elementi di fatto che valgono a supportare in modo adeguato il giudizio probabilistico articolato dalla Prefettura, siccome idonei, nella loro globalità, a delineare il fondato pericolo di possibili contiguità e condizionamenti della impresa ricorrente da parte di specifici ambienti criminali.
Per quanto precede, le censure di legittimità avanzate dalle parti ricorrenti avverso i provvedimenti impugnati si rivelano prive di fondamento.
5. In conclusione, i due ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, sono infondati, e vanno come tali respinti.
6. In ragione della particolarità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, sede di Napoli (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui due ricorsi riuniti, come in epigrafe proposti, li rigetta, e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016-679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare enti e persone.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 28 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CO Gaviano, Presidente
Giuseppe Esposito, Consigliere
IO Di EN, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IO Di EN | CO Gaviano |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.