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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 31/07/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1039/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1976, con il proc. dom. avv. COCCHIA ANTONIO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
l'11/01/1981, con il proc. dom. avv. POLLINI ENRICO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2002 a Milano, dalla cui unione sono nate le figlie _1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Le Persona_2
1 parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 2587/2023, pubblicata in data 29/11/2023.
All'udienza “cartolare” di rinvio fissata per il giorno 29/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni precisate nella nota scritta depositata telematicamente in data 24/07/2025, a parziale modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Quanto all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, deve osservarsi come tale regime appaia conferme agli interessi di dato che la madre Per_2 rappresenta, allo stato, l'unico genitore di riferimento per la minore a causa della perdurante assenza di rapporti tra e il padre per i fatti intervenuti nel tempo. Per_2
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 10/07/2025, così come precisate congiuntamente dai difensori nella nota scritta depositata telematicamente in data 24/07/2025, a parziale modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo, e che si trascrivono pedissequamente in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minorenne.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
2 A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in MILANO il 27/08/2002 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 1515, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, che si trascrivono di seguito:
1. entrambi i coniugi sono occupati con contratto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato e sono economicamente autonomi;
2. la casa coniugale sita in Bergamo alla via Clementina n. 16 in comproprietà indivisa al 50% tra i coniugi continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_2 unitamente alle figlie;
3. disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata a [...]
Seriate (BG) il 6.10.2008 alla madre sig.ra la quale potrà assumere Parte_2 autonomamente tutte e decisioni più importanti per la figlia, senza previo accordo/autorizzazione dell'altro genitore e con la quale ella continuerà a vivere nella casa coniugale di Bergamo via Della Clementina n. 16 e con facoltà per il padre sig. di contattare e incontrare la figlia esclusivamente Parte_1 Per_2 in spazi protetti e nel rispetto del calendario che verrà definito dal Servizio sociale, sempre tenuto conto della volontà della minore, oggi diciasettenne, e dell'assenza di situazioni di potenziale pregiudizio per la figlia;
4. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Bergamo via Della
Clementina 16, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno, alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono in quanto Parte_2
Pers collocataria della minore e convivente con la figlia maggiorenne Per_2
5. dato atto dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne porre _1
a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore , studentessa, la somma di euro 250,00 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli quando staranno con loro, ripartendo al 50% ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del protocollo del Tribunale da intendersi integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere ed aver ricevuto in copia dai rispettivi legali:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti
3 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. disporre che l'Assegno Unico di cui alla legge Delega n. 46/2021, ove sussistano i requisiti per la sua corresponsione, vada versato alla sig.ra Parte_2 integralmente, prendendo atto che il sig. rinuncia sin d'ora alla Parte_1 corresponsione a suo favore della quota del 50% nell'ambito della propria partecipazione al mantenimento della figlia minore;
8. l'autovettura Opel Corsa targata EL773HG intestata al sig. Parte_1 resterà in uso alla moglie sig.ra per tutto il tempo in cui ella ne Parte_2 avrà bisogno;
9. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contribuzione a titolo di mantenimento. In proposito, si precisa che il sig. avora come dipendente a tempo indeterminato presso il Pt_1
ed analogamente la sig.ra lavora a tempo indeterminato presso Parte_3 Pt_2
4 la forneria-ristorante T-Bakery;
10. i coniugi dichiarano altresì di aver definito reciprocamente ogni altra questione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro, nel presente e nel futuro, ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso;
11. i coniugi prestano consenso al nulla osta per il rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio reciproco e della minore Persona_2
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE FAMIGLIA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Veronica Marrapodi Presidente relatore dr.ssa Raffaella Cimminiello Giudice dr.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., con ricorso di divorzio congiunto depositato in data 19/02/2025, da:
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
06/01/1976, con il proc. dom. avv. COCCHIA ANTONIO, giusta procura in atti, e
(C.F. ), nata a [...]_2 C.F._2
l'11/01/1981, con il proc. dom. avv. POLLINI ENRICO, giusta procura in atti, con l'intervento di
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BERGAMO
OGGETTO: Divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso congiunto.
Per il P.M.: “parere favorevole”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Dai documenti prodotti agli atti risulta che i coniugi hanno contratto matrimonio civile in data 27/08/2002 a Milano, dalla cui unione sono nate le figlie _1
(nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il [...]). Le Persona_2
1 parti, inoltre, si separavano consensualmente alle condizioni omologate da questo
Tribunale con sentenza n. 2587/2023, pubblicata in data 29/11/2023.
All'udienza “cartolare” di rinvio fissata per il giorno 29/07/2025, in trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., entrambi i coniugi, per mezzo dei rispettivi difensori, hanno confermato l'intenzione di ottenere la pronunzia divorzile alle condizioni precisate nella nota scritta depositata telematicamente in data 24/07/2025, a parziale modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo.
Deve ritenersi accertato, dunque, che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita, che la separazione è durata ininterrottamente per il periodo previsto dalla legge e che, pertanto, sussistono i presupposti per la pronuncia di divorzio ex art. 3 n. 2 lett. b) Legge 1.12.1970 n. 898 (come modificata dalla Legge 6.3.1987 n. 74 e dalla Legge 6.5.2015 n. 55).
Quanto all'affidamento esclusivo della figlia minore alla madre, deve osservarsi come tale regime appaia conferme agli interessi di dato che la madre Per_2 rappresenta, allo stato, l'unico genitore di riferimento per la minore a causa della perdurante assenza di rapporti tra e il padre per i fatti intervenuti nel tempo. Per_2
Tanto premesso, visto il parere favorevole del Pubblico Ministero, non ravvisandosi alcun contrasto né con l'interesse superiore della prole, né con norme di legge imperative, il Tribunale accerta e dichiara che sussistono le condizioni per pronunciare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni concordate all'udienza del 10/07/2025, così come precisate congiuntamente dai difensori nella nota scritta depositata telematicamente in data 24/07/2025, a parziale modifica di quelle contenute nel ricorso introduttivo, e che si trascrivono pedissequamente in dispositivo.
L'ascolto della prole deve reputarsi manifestamente superfluo ai sensi dell'art. 473- bis.4 c.p.c., atteso che il programma di affidamento concordato dalla coppia genitoriale appare conforme agli interessi attuali della figlia minorenne.
Trattandosi di procedura congiunta, in cui le spese processuali sono state anticipate dagli odierni ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, su conforme richiesta del Pubblico
Ministero, senza nulla statuire in ordine alle spese processuali, ai sensi dell'art. 473.bis.51, comma 4 c.p.c.:
2 A. DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 in MILANO il 27/08/2002 (iscritto nei registri dello stato civile Parte_2 del medesimo Comune, anno 2002, atto n. 1515, parte I);
B. PRENDE ATTO degli accordi intervenuti tra le parti, che si trascrivono di seguito:
1. entrambi i coniugi sono occupati con contratto da lavoratore dipendente a tempo indeterminato e sono economicamente autonomi;
2. la casa coniugale sita in Bergamo alla via Clementina n. 16 in comproprietà indivisa al 50% tra i coniugi continuerà ad essere abitata dalla sig.ra Parte_2 unitamente alle figlie;
3. disporre l'affidamento super esclusivo della figlia minore nata a [...]
Seriate (BG) il 6.10.2008 alla madre sig.ra la quale potrà assumere Parte_2 autonomamente tutte e decisioni più importanti per la figlia, senza previo accordo/autorizzazione dell'altro genitore e con la quale ella continuerà a vivere nella casa coniugale di Bergamo via Della Clementina n. 16 e con facoltà per il padre sig. di contattare e incontrare la figlia esclusivamente Parte_1 Per_2 in spazi protetti e nel rispetto del calendario che verrà definito dal Servizio sociale, sempre tenuto conto della volontà della minore, oggi diciasettenne, e dell'assenza di situazioni di potenziale pregiudizio per la figlia;
4. disporre l'assegnazione della casa coniugale sita in Bergamo via Della
Clementina 16, di cui entrambi i coniugi sono proprietari al 50% ciascuno, alla sig.ra con tutti gli arredi che la compongono in quanto Parte_2
Pers collocataria della minore e convivente con la figlia maggiorenne Per_2
5. dato atto dell'indipendenza economica della figlia maggiorenne porre _1
a carico del Sig. l'obbligo di versare a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento della figlia minore , studentessa, la somma di euro 250,00 Per_2 entro il giorno 5 di ogni mese, rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
6. entrambi i coniugi provvederanno al mantenimento dei figli quando staranno con loro, ripartendo al 50% ciascuno le spese straordinarie nel rispetto del protocollo del Tribunale da intendersi integralmente richiamato e che le parti dichiarano di conoscere ed aver ricevuto in copia dai rispettivi legali:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti
3 sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal
Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasposto pubblico;
e) mensa;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
7. disporre che l'Assegno Unico di cui alla legge Delega n. 46/2021, ove sussistano i requisiti per la sua corresponsione, vada versato alla sig.ra Parte_2 integralmente, prendendo atto che il sig. rinuncia sin d'ora alla Parte_1 corresponsione a suo favore della quota del 50% nell'ambito della propria partecipazione al mantenimento della figlia minore;
8. l'autovettura Opel Corsa targata EL773HG intestata al sig. Parte_1 resterà in uso alla moglie sig.ra per tutto il tempo in cui ella ne Parte_2 avrà bisogno;
9. i coniugi si dichiarano economicamente indipendenti e rinunciano sin d'ora reciprocamente a qualsivoglia contribuzione a titolo di mantenimento. In proposito, si precisa che il sig. avora come dipendente a tempo indeterminato presso il Pt_1
ed analogamente la sig.ra lavora a tempo indeterminato presso Parte_3 Pt_2
4 la forneria-ristorante T-Bakery;
10. i coniugi dichiarano altresì di aver definito reciprocamente ogni altra questione patrimoniale e di non avere nulla a pretendere l'una dall'altro, nel presente e nel futuro, ad eccezione di quanto stabilito nel presente ricorso;
11. i coniugi prestano consenso al nulla osta per il rinnovo di tutti i documenti validi per l'espatrio reciproco e della minore Persona_2
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MILANO, perché provveda alle trascrizioni, annotazioni ed ulteriori incombenze di legge di cui al D.P.R. 03.11.2000
n. 396, in conformità all'art. 152 septies disp.att.c.p.c.
Così deciso in Bergamo, nella camera di consiglio del 30/07/2025.
Il Presidente estensore
Veronica Marrapodi
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