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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 02/12/2025, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12240/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato l'8.11.2023, proposto da
(alias , nato in [...], il [...] (C.F. Parte_1 Per_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna C.F._1
RICORRENTE contro
di Controparte_1 CP_2
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 29.4.2022 e notificato il 12.10.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_3 costituito in giudizio. 1 Con decreto del 10.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 4.3.2024 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 7.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale CP_4
, con buste paga per i mesi di gennaio 2025 (€ 60,13) e febbraio 2025 (€ 60,13); (ii)
[...] modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata
2 quale bracciante agricolo dal 7.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze della società agricola
"Mastricci S.r.l.s.", con buste paga per i mesi di gennaio 2025 (€ 180,39) e febbraio (€ 120,25); (iii) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 19.6.2024 al 31.12.2024 alle dipendenze dell'impresa individuale
, con buste paga per i mesi da giugno a dicembre 2024; (iv) modello unilav / Controparte_4 comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 19.6.2024 al 31.12.2024 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s.", con buste paga per i mesi da luglio a novembre (€ 29,13), dicembre (€ 128,93); (v) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 24.1.2024 al 30.6.2024 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s." con buste paga per i mesi di gennaio 2024 (€ 19,48), febbraio 2024 (€ 369,48), giugno 2024 (€ 14,19);
(vi) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 1°.
9.2023 al 15.10.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale
, con busta paga di Ottobre 2023 (€ 923,66); (vii) modello unilav / comunicazione Controparte_4 obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal
13.10.2023 al 31.12.2023 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s."; (viii) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 3.1.2023 al 30.6.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale CP_4
; (ix) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività
[...] lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 20.4.2023 al 31.5.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale (x) busta paga per il mese di Gennaio 2023 (€ 58,88) Controparte_5 attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della società agricola
"Mastricci S.r.l.s."; (xi) certificazione unica 2023, relativa all'anno 2022, attestante attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale (reddito percepito Controparte_4 pari ad € 2,143,33) ; (xii) Certificazione unica 2023, relativa all'anno 2022, attestante attività lavorativa prestata alle dipendenze della società agricola “Mastricci S.r.l.s.” (reddito percepito pari ad € 863,98); (xiii) modello C2 storico attestante rapporti lavorativi del ricorrente tra il 2022 e il
2023; (xiv) documentazione lavorativa risalente al 2022 e al 2017.
Le comunicazioni , le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la Pt_2 documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
3 Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 14.11.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ( Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_3
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott. Gianluca Tarantino dott.ssa Marisa Attollino
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, Sezione Protezione internazionale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dr.ssa Marisa Attollino - Presidente dr. Enzo Davide Ruffo - Giudice dr. Gianluca Tarantino - Giudice rel. nel procedimento recante n. 12240/2023 r.g. degli affari da trattarsi in Camera di Consiglio, decidendo sul ricorso ex artt. 19-ter d.lgs. n. 150/2011 e 281-decies c.p.c., depositato l'8.11.2023, proposto da
(alias , nato in [...], il [...] (C.F. Parte_1 Per_1
), rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Campagna C.F._1
RICORRENTE contro
di Controparte_1 CP_2
RESISTENTI-CONTUMACI dato atto che il provvedimento viene reso all'esito della trattazione scritta del procedimento ex artt.
127, ultimo comma, e 127 ter c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai difensori costituiti;
lette le note di trattazione scritta e compiute le preliminari verifiche processuali;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 – Il ricorrente, cittadino senegalese, ha impugnato il provvedimento adottato dal Questore di Foggia il 29.4.2022 e notificato il 12.10.2023, recante rifiuto di rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ed ha, per tale ragione, adito l'autorità giurisdizionale chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, il riconoscimento della protezione speciale.
Il , sebbene ritualmente evocato, non si è Controparte_3 costituito in giudizio. 1 Con decreto del 10.11.2023, emesso inaudita altera parte, è stata accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata l'udienza di comparizione del 2.2.2024 per la trattazione dell'istanza di sospensione e del merito della controversia.
Con ordinanza del 4.3.2024 il predetto decreto è stato confermato.
Con ordinanza del 2.5.2025, è stata fissata l'udienza di discussione e decisione del
15.10.2025, celebrata tramite deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., all'esito della quale la causa è stata decisa.
2 – Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.
2.1 – In primo luogo, deve evidenziarsi come la valutazione dei profili di illegittimità formale del diniego opposto (quali, violazione di legge, carenza di motivazione, difetto di istruttoria in sede amministrativa, ecc.) può dirsi assorbita nella prevalente esigenza di esaminare, nel merito, la sussistenza degli elementi costitutivi della domanda di protezione.
2.2 – Circoscrivendo, quindi, lo scrutinio di questo Tribunale alla verifica della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del permesso di soggiorno per protezione speciale, giova chiarire che l'art. 19 comma 1.1 (“divieto di espulsione e di respingimento. Disposizioni in materia di categoria vulnerabili”) d.lgs. n. 286/1998 è stato parzialmente modificato – con riferimento alla normativa che disciplina la protezione speciale – dal D.L. n. 20 del 2023 (c.d. “Decreto Cutro”), convertito con l. n. 50 del 5 maggio 2023.
Tuttavia, come espressamente previsto dal su richiamato Decreto-legge all'art. 7 comma 2,
“per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente”.
Pertanto, considerando che, nel caso di specie, il ricorrente ha avanzato richiesta di rilascio del permesso di soggiorno ex art. 19 commi 1.1 e 1.2 d. lgs. n. 286/1998 alla Questura in data successiva all'entrata in vigore del D.L. n. 20/2023, si applica il disposto del suddetto art. 19 nella sua nuova formulazione.
2.3. – Il ricorrente ha prodotto in giudizio documenti da cui emergono elementi e circostanze tali da giustificare valutazioni positive in ordine all'accoglimento della spiegata domanda.
In particolare, risulta depositata telematicamente la seguente documentazione: (i) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 7.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze dell'impresa individuale CP_4
, con buste paga per i mesi di gennaio 2025 (€ 60,13) e febbraio 2025 (€ 60,13); (ii)
[...] modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata
2 quale bracciante agricolo dal 7.1.2025 al 31.12.2025 alle dipendenze della società agricola
"Mastricci S.r.l.s.", con buste paga per i mesi di gennaio 2025 (€ 180,39) e febbraio (€ 120,25); (iii) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 19.6.2024 al 31.12.2024 alle dipendenze dell'impresa individuale
, con buste paga per i mesi da giugno a dicembre 2024; (iv) modello unilav / Controparte_4 comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 19.6.2024 al 31.12.2024 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s.", con buste paga per i mesi da luglio a novembre (€ 29,13), dicembre (€ 128,93); (v) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 24.1.2024 al 30.6.2024 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s." con buste paga per i mesi di gennaio 2024 (€ 19,48), febbraio 2024 (€ 369,48), giugno 2024 (€ 14,19);
(vi) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 1°.
9.2023 al 15.10.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale
, con busta paga di Ottobre 2023 (€ 923,66); (vii) modello unilav / comunicazione Controparte_4 obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal
13.10.2023 al 31.12.2023 alle dipendenze della società agricola "Mastricci S.r.l.s."; (viii) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 3.1.2023 al 30.6.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale CP_4
; (ix) modello unilav / comunicazione obbligatoria di assunzione attestante attività
[...] lavorativa prestata quale bracciante agricolo dal 20.4.2023 al 31.5.2023 alle dipendenze dell'impresa individuale (x) busta paga per il mese di Gennaio 2023 (€ 58,88) Controparte_5 attestante attività lavorativa prestata quale bracciante agricolo alle dipendenze della società agricola
"Mastricci S.r.l.s."; (xi) certificazione unica 2023, relativa all'anno 2022, attestante attività lavorativa prestata alle dipendenze dell'impresa individuale (reddito percepito Controparte_4 pari ad € 2,143,33) ; (xii) Certificazione unica 2023, relativa all'anno 2022, attestante attività lavorativa prestata alle dipendenze della società agricola “Mastricci S.r.l.s.” (reddito percepito pari ad € 863,98); (xiii) modello C2 storico attestante rapporti lavorativi del ricorrente tra il 2022 e il
2023; (xiv) documentazione lavorativa risalente al 2022 e al 2017.
Le comunicazioni , le certificazioni uniche, le buste-paga e, in generale, la Pt_2 documentazione di natura contrattuale e amministrativa relativa ai rapporti di lavoro avviati sono indicative della serietà e dell'effettività del tentativo di integrazione esperito dal richiedente, il quale si è, con tutta evidenza, impegnato nell'inserirsi nel tessuto socioeconomico del Paese di accoglienza.
3 Emerge, quindi, che l'istante ha principiato e proseguito, nel corso degli ultimi tre anni, un effettivo e perdurante percorso d'integrazione lavorativa in Italia.
Deve essere, pertanto, conclusivamente riconosciuto il diritto del ricorrente al rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 5, co. 6, e dell'art. 19, co. 1.1, del d.lgs. 286/1998.
3 – Non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, atteso che, essendo stato il ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione degli onorari del difensore deve avvenire ai sensi dell'art. 82 D.P.R. 115/2002.
Si veda sul punto Cass. Ordinanza n. 30876 del 29/11/2018 secondo cui “Qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'onorario e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, non potendo riferirsi a tale ipotesi l'art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato”.
All'accoglimento della domanda consegue la conferma dell'ammissione del ricorrente al patrocinio a spese dello Stato, disposta in via provvisoria e anticipata dal COA di Bari, con delibera del 14.11.2023.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da ( Parte_1 [...]
, così provvede: Parte_3
1) ACCOGLIE la domanda e, per l'effetto, DICHIARA che il ricorrente ha diritto ad ottenere il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi dell'art. 19 comma 1.1 del d.lgs. 286/1998.
2) NULLA per le spese.
Così deciso in Bari nella Camera di Consiglio del 26 novembre 2025
Il Giudice relatore Il Presidente
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