Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/06/2025, n. 1202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1202 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA-SEZ.-I CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 18 giugno 2025, davanti al G.I. dott. Mauro Mirenna, alle ore 9,08 chiamato il procedimento n. R.G. 36/2025, è comparso l'Avv. Stefano Alibrandi per parte ricorrente nonché l'Avv. Ada Arnò per il che insistono in atti e Controparte_1 verbali di causa;
in particolare l'Avv. Alibrandi nelle note conclusive, l'Avv. Arnò contesta dette note;
i procuratori precisano le conclusioni insistendo nelle rispettive posizioni processuali, discutono oralmente la causa, e chiedono la decisione IL G.I.
dato atto di quanto sopra, ritiratosi in camera di consiglio per deliberare, ha emesso la seguente sentenza contestuale, dando lettura in aula del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA I SEZIONE CIVILE in persona del Giudice Unico dott. Mauro Mirenna, all'udienza del 18 giugno 2025, ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa civile iscritta al R.G. 36/2025 tra
, nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Via Ghibellina n. 75, C.F._1 CP_1
presso lo studio degli Avv.ti Catalano Salvatore e Alibrandi Stefano dai quali è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
ricorrente e
, in persona del Sindaco pro tempore (C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
elettivamente domiciliato in Piazza Unione Europea, presso l'Avvocatura CP_1
Comunale, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.ti
Sabrina Terrana e Ada Arnò, giusta procura in atti;
resistente
Avente ad oggetto: Opp. all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81
Con ricorso depositato il 02/01/2025 e ritualmente notificato, Parte_1 proponeva davanti a questo Tribunale, opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. 5984 del 20/11/2024, con la quale il Servizio Gestione Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale del Comune di aveva ingiunto al sig. : CP_1 Parte_1
“di pagare la somma di €. 404,50 a titolo di sanzione pecuniaria” sulla base del verbale n. 60460L/2020 del 22/11/2020. In particolare, la ricorrente esponeva che, con il verbale suddetto, elevato dalla Polizia Municipale era stato contestato allo stesso la violazione dell'art. 8 dell'Ord. Sindacale n. 339/2020 e l'art. 4 del DL 19/2020, poiché “stazionava consumando cibo e bevande a Piazza Cairoli nonostante l'ordinanza sindacale lo vietasse”. L'opposizione si fonda sui motivi in atti meglio specificati e, segnatamente su: - § Illegittimità dell'ordinanza sindacale n. 339/2020 per violazione e falsa applicazione dell'art. 1 comma 2 DL 25/03/2020 n. 19. - § Erronea individuazione della norma presuntivamente violata. Il verbale n. 00060460L/2020 elevato dagli agenti del Corpo di Polizia Municipale in data 22/11/2020 al Sig. è nullo o Parte_1 comunque viziato. - § Tardiva adozione del provvedimento sanzionatorio. Decadenza Art. 2 L. 241/90, Art. 14 L. 689/81.
Per le ragioni suesposte, chiedeva accogliersi le seguenti Parte_1 conclusioni: “- in via cautelare, inaudita altera parte, sospendere l'esecutività del provvedimento impugnato almeno sino all'udienza di discussione;
-in via principale nel merito, per tutti ì motivi sopra esposti, accogliere integralmente il presente ricorso e conseguentemente ritenere e dichiarare inammissibile ed infondato il verbale di contravvenzione 00060460L/2020 del 22/11/2020 annullandolo e caducandolo e, comunque, dichiarandolo privo di alcuna validità ed efficacia giuridica e conseguentemente ed opportunamente revocarlo e per effetto annullare l'ordinanza d'ingiunzione n. 5984 del 20/11/2024 dichiarandola priva di alcuna validità ed efficacia giuridica. Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, oltre IV.A. e C.P.A da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.” Si costituiva il che sottolineava la correttezza dell'operato CP_1 dell'Amministrazione, contestando puntualmente le deduzioni avversarie e chiedeva il rigetto sia dell'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione, sia la declaratoria di inammissibilità, improcedibilità, infondatezza e comunque il rigetto dell'opposizione, con condanna alla rifusione delle spese di giudizio (oltre oneri CPDEL e IRAP). La causa, non ulteriormente istruita, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva decisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre individuare la normativa applicabile alla condotta sanzionata: l'art.8 dell'Ordinanza Sindacale n. 339 del 20.11.2020 stabiliva che, a far data da sabato 21 novembre e fino a tutto il 3 dicembre 2020 fosse vigente, tra le altre cose, «il divieto permanente e giornaliero H24 di consumo di alimenti e bevande di qualsiasi gradazione alcolica su aree pubbliche, ivi incluse le aree demaniali, le strade e piazze». La relativa sanzione è prevista all'art. 4 DL 19/2020: “1. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, commi 1 e 2, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo la sanzione prevista dal primo periodo è aumentata fino a un terzo”. La prima doglianza proposta dall'opponente è riferita alla legittimità dell'Ordinanza Sindacale, in quanto il potere del Sindaco di adottare ordinanze urgenti e contingibili, ai sensi dell'art. 50, comma 5 del T.U.E.L., cd. '' ordinanze extra ordinem" deve essere necessariamente rapportato alle prescrizioni dettate a livello statale per contenere il diffondersi dell'epidemia. Come afferma la relazione illustrativa al disegno di legge di conversione, il d.l. n. 19 del 2020 si è posto l'obiettivo di «sottoporre a una più stringente interpretazione del principio di legalità la tipizzazione delle misure potenzialmente applicabili per la gestione dell'emergenza», e tale obiettivo ha perseguito «con una compilazione che riconduce a livello di fonte primaria il novero di tutte le misure applicabili all'emergenza stessa, nel cui ambito i singoli provvedimenti emergenziali attuativi potranno discernere, momento per momento e luogo per luogo, quelle di cui si ritenga esservi concretamente maggiore bisogno per fronteggiare nel modo più efficace l'emergenza stessa». In effetti, l'art. 1, comma 1, del d.l. n. 19 del 2020 stabiliva che, «per contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19, su specifiche parti del territorio nazionale ovvero, occorrendo, sulla totalità di esso, possono essere adottate, secondo quanto previsto dal presente decreto, una o più misure tra quelle di cui al comma 2»; e il comma 2 precisava, appunto, che, «[a]i sensi e per le finalità di cui al comma 1, possono essere adottate, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla totalità di esso», una o più tra le misure ivi elencate, da intendersi come tipiche, per l'assenza di una clausola di apertura verso indefinite «ulteriori misure», analoga a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, del d.l. n. 6 del 2020. La tipizzazione delle misure di contenimento – coerente con l'esigenza di assicurare il corretto rapporto tra fonti primarie e fonti secondarie – è stata accompagnata, nell'economia del d.l. n. 19 del 2020, da ulteriori garanzie, sia per quanto attiene alla responsabilità del Governo nei confronti del Parlamento, sia sul versante della certezza dei diritti dei cittadini. La fonte primaria, pertanto, non soltanto ha tipizzato le misure adottabili dal Presidente del Consiglio dei ministri, in tal modo precludendo all'autorità di Governo l'assunzione di provvedimenti extra ordinem, ma ha anche imposto un criterio tipico di esercizio della discrezionalità amministrativa, che è di per sé del tutto incompatibile con l'attribuzione di potestà legislativa ed è molto più coerente con la previsione di una potestà amministrativa, ancorché ad efficacia generale. In sostanza, il d.l. n. 19 del 2020, lungi dal dare luogo a un conferimento di potestà legislativa al Presidente del Consiglio dei ministri in violazione degli artt. 76 e 77 Cost., si limita ad autorizzarlo a dare esecuzione alle misure tipiche previste (cfr. Tribunale Potenza n. 349/2025). Il quadro normativo vigente al momento del fatto a livello nazionale, ossia al 22/11/2020, va individuato nei DL n. 19/2020 e DL 33/2020 e nel DPCM 3 novembre 2020. In particolare, il D.L n.33 del 16.5.2020 espressamente stabiliva che le Regioni, in base a quanto previsto dal decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, avrebbero potuto adottare o reiterare misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale relativamente a specifiche aree interessate da un particolare aggravamento della situazione epidemiologica. Inoltre, il DL 19/2020 all'art. 3 comma 2 prevedeva che: “I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”. A sua volta il comma 1 della medesima disposizione di legge prevedeva che “Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 2, comma 1, e con efficacia limitata fino a tale momento, le regioni, in relazione a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio o in una parte di esso, possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti, tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, esclusivamente nell'ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale.” Occorre quindi verificare se l'art. 1 comma 8 dell'ordinanza sindacale n. 335/2020 norma che si assume violata dal sia o meno eccedente il potere assegnato Parte_1 al Sindaco.
In realtà il DPCM del 3 novembre 2020, in vigore al momento dei fatti, vietava il consumo di bevande alcoliche nelle pubbliche piazze dopo le 18.00. La normativa, come detto, consentiva alle Regioni per specifiche situazioni di aggravamento dell'epidemia il potere di imporre ulteriori limitazioni alla circolazione all'interno del proprio territorio. Conseguentemente le Regioni potevano, anche sotto la vigenza del d.l. 16 maggio 2020, stabilire delle chiusure alla circolazione in relazione a “specifiche aree del territorio regionale interessate da particolare riferimento della situazione epidemiologica”. La disciplina nazionale, poi, prevedeva anche la possibilità di un intervento del Sindaco, all' art.
1. C. 9 D.L. n. 33 del 16 maggio 2020, nel testo in vigore dal 16 maggio al 15.7.2020 – che stabiliva: “9. Il sindaco può disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro”. Quest'ultima misura veniva delegata ai Sindaci proprio in considerazione della conoscenza dei territori e delle abitudini cittadine: così un po' dappertutto, e anche nel Comune di sono stati chiusi alla circolazione quei luoghi ove abitualmente si CP_1 creavano potenziali assembramenti. La condotta sanzionata che, si ricorda, è stata accertata alle ore 18.20, viola la normativa comunale, che a sua volta richiama il precetto del DPCM del 3 novembre 2020, tanto più che il comportamento che si assume violato si riferisce sia allo
“stazionare” sia al “consumare bevande”. Resta fermo il principio di diritto formulato dalla giurisprudenza amministrativa ed ordinaria per il quale anche laddove vi sia un'errata o incompleta indicazione dei riferimenti normativi da parte dell'Amministrazione ciò non vale ad inficiare la legittimità del provvedimento (Cons. di Stato Sez. V sentenza 26 maggio 2015 n. 2632) Sez. 2 della Suprema Corte, sentenza n. 2201 del 30/01/2008 laddove esclude che l'errata indicazione della norma violata comporti la nullità del procedimento sanzionatorio: “ In tema di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, non comporta nullità l'avere riportato nel verbale di contestazione un testo di legge diverso da quello violato, ove l'interessato sia stato posto in condizione di conoscere adeguatamente il fatto ascrittogli e dunque di esercitare il diritto di difesa.” non assumendo rilievo di illegittimità laddove consenta di individuare i presupposti di fatto o le ragioni di diritto sottesi al provvedimento stesso (C.d.S., Sez. III, 18 luglio 2011, n. 4353; Sez. V, 17 maggio 2000, n. 2873; 18 settembre 1998, n. 1312), conseguendone destituita di fondamento l'eccepita violazione del diritto di difesa per ritenuta non corrispondenza della condotta violativa al precetto tipizzato della norma.”. Inoltre, come indicato nella sentenza della Corte di Cassazione sez. II civ. del 14 aprile 2009, n. 8885: " in tema di infrazioni amministrative, l'obbligo di contestazione prescritto dall'art. 14 della legge n. 689 del 1981, a tutela del diritto di difesa del trasgressore, deve ritenersi osservato anche in presenza, nel relativo verbale, di errori circa la individuazione della norma applicabile, ove risulti che detti errori non abbiano in concreto implicato un pregiudizio per il diritto di difesa dell'incolpato, in relazione alle facoltà accordategli dagli artt. 16 e 18 della citata legge (Cass. 11745/2003).” CFR anche Cass 1766/2002: "Invero va rilevato che questa Corte suprema ha già avuto modo di precisare che il verbale di contestazione e l'ordinanza ingiunzione devono ritenersi atti validamente emessi, allorchè contengano gli elementi essenziali che caratterizzano l'infrazione, sufficienti comunque a consentire al destinatario di risalire con la normale diligenza ai fatti contestati ed alla norma L'errore nella indicazione del numero dell'articolo è dunque irrilevante perché viene ricostruito il comportamento sanzionato e perché nella notifica del verbale la norma violata viene indicata correttamente. Anche la doglianza relativa ai tempi di conclusione del procedimento è infondata, in quanto, in tema di sanzioni amministrative trova applicazione il termine quinquennale di prescrizione previsto dall'art. 28 della l. n. 689 del 1981 e non i diversi termini previsti dalla l. n. 241 del 1990 poiché la l. n. 689 del 1981 costituisce un sistema compiuto e la regolamentazione dell'irrogazione delle sanzioni amministrative si pone in rapporto di specialità rispetto a quella dei procedimenti amministrativi in genere e, quindi, quest'ultima, anche se posteriore alla prima, non comporta la caducazione della precedente (cfr. Cass. Civ. Sez. 2 , Ordinanza n. 10348 del 17/04/2024). Per tutto quanto sopra, l'opposizione va rigettata, con conferma dell'ordinanza ingiunzione n. 5984 del 20/11/2024 emessa dal Servizio Gestione Sanzioni Amministrative della Polizia Municipale del e del presupposto Controparte_1 verbale di accertamento 60460L/2020 del 22/11/2020. Le spese del presente giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/14, tenuto conto del valore della controversia, seguono la soccombenza e gravano su in favore di Parte_1 Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, in persona del giudice unico dott. Mauro Mirenna, uditi i procuratori delle parti, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- Rigetta l'opposizione proposta da e conferma l'ordinanza Parte_1 ingiunzione n. 5984 del 20/11/2024 emessa dal Servizio Gestione Sanzioni
Amministrative della Polizia Municipale del di e del presupposto CP_1 CP_1 verbale di accertamento 60460L/2020 del 22/11/2020.
- Condanna alla rifusione in favore del Parte_1 CP_1
in persona del l.r.p.t., delle spese del presente giudizio che liquida in €
[...]
332,00, il tutto oltre oneri riflessi CPDEL e IRAP, se dovuti, spese generali, come per legge. Così deciso in Messina, il 18 giugno 2025. IL GIUDICE Dott. Mauro Mirenna
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della dott.ssa Mariateresa Montesano Pelle, funzionario giudiziario addetto all'ufficio per il processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina.