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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 10/10/2025, n. 33528 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33528 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova nel procedimento a carico di: Meg SR - In Liquidazione Giudiziale Lvt Industriale - In Liquidazione Giudiziale inoltre: AC SS nato a [...] il [...] AC DI nato a [...] il [...] AC IS nato a [...] il [...] ZA LO nato a [...] il [...] RI EN nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/02/2025 del TRIB. LIBERTA' di Mantova Udita la relazione svolta dal Consigliere Daniela Calafiore;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla somma oggetto di sequestro, del provvedimento impugnato;
lette le memorie depositate nell'interesse di AC SS, AC DI, AC IS, ZA LO e RI EN, con le quali è stata chiesta l'inammissibilità dei motivi di ricorso o il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33528 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/06/2025 RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 3, n. 28725 del 12 novembre 2024 (dep. 2025), ha annullato, limitatamente all'entità del sequestro, l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 3 giugno 2024, che aveva confermato il decreto del Gip del medesimo Tribunale disposto in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Igs. n. 74/2000), nel quale figurano come indagati gli amministratori di diritto e di fatto delle società LVT Industriale s.r.l. in liquidazione e MEG s.r.
1. in liquidazione. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta (art. 321 cod.proc.pen. e 12 bis algs. n. 74 del 2000), aveva ad oggetto i beni trasferiti, mediante cessioni di rami d'azienda, da LVT s.r.l. alle indicate società, per un valore complessivo di euro 7.175.000. 2. La sentenza rescindente ha accolto il terzo motivo di ricorso proposto da MEG s.r.l. in liquidazione giudiziale e da LVT Industriale in liquidazione giudiziale, che riguardava la corretta determinazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. È stato affermato il principio secondo cui tale profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, e non nel valore complessivo dei beni ceduti, né nella sommatoria delle imposte evase. La sentenza di parziale annullamento ha richiamato anche i principi espressi da Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, che stabilisce che il profitto va calcolato secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, nonché da Sez. 6, n. 12084 del 26/01/2023, che conferma che il profitto è il valore dei beni idonei a garantire il recupero del debito. Inoltre, si è chiarito che, quanto ai beni immobili, l'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 602/1973 indica l'ipoteca per un importo pari al doppio del credito;
l'art. 517, comma 1, cod.proc.civ., quanto ai beni mobili, indica il pignoramento nel limite del valore del credito aumentato della metà. La Corte ha ritenuto sproporzionato il sequestro disposto (pari a euro 7.175.000) rispetto al debito tributario accettato (euro 1.668.202,08), e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità del sequestro, rinviando al Tribunale di Mantova per un nuovo esame conforme a questo principio. 3. Il Tribunale di Mantova, in sede di rinvio, in data 17 febbraio 2025, ha ridotto l'ammontare del sequestro preventivo disposto dal GIP, nei confronti della LVT Industriale s.r.l. in liquidazione e della Meg s.r.I., alla somma di euro 1.091.994,65 per ciascuna società. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cessazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, articolando, in sintesi ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., i seguenti motivi: - pur essendo condivisibile la qualificazione giuridica attribuita al ramo d'azienda, cioè quella di beni mobili non registrati con la consequenziale applicazione della disciplina prevista per i pigroramenti dall'art. 517 cod.proc.pen., il Tribunale avrebbe errato nel calcolo della somma da sottoporre a sequestro sulla base della sola evasione fiscale accertata, senza alcuna considerazione delle somme parimenti dovute a titolo di sanzioni e interessi;
- l'erroneità dello "storno" di una somma corrispondente ad un precedente sequestro già effettuato, ma per una fattispecie diversa;
- sarebbe erronea la ripartizione del sequestro tra i concorrenti nel reato che deve intendersi come finalizzato alla confisca in via diretta per ciascuna azienda e non per equivalente, come ritenuto da! Tribunale del riesame. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto annullarsi l'ordinanza in accoglimento di tutti i motivi. I difensori degli indagati AC SS, AC DI, AC IS, ZA LO e RI EN hanno depositato memorie, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o il suo rigetto. Considerato in diritto 1. È fondato il primo motivo, relativo alla mancata inclusione nell'importo da sottoporre a sequestro di quanto dovuto per interessi e sanzioni in sede di esecuzione forzata fiscale. Questa Corte di legittimità, con la pronuncia rescindente che ha disposto il rinvio relativo al provvedimento in esame, ha precisato i seguenti punti: - con riferimento ai beni immobili, l'art. 77, primo comma, d.lgs n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito), dispone che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca suoli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"; - quanto ai beni mobili, viene in rilievo l'art. 517, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile alla riscossione erariale in virtù del richiamo alle norme generali in materia di espropriazione forzata operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), ai sensi del quale "il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà"; - questa prospettiva consente di evitare parossistiche divaricazioni, riscontrabili anche nella fattispecie in esame, tra la misura dell'intervento cautelare reale e l'importo effettivamente assoggettabile alla definitiva ablazione e rende possibile parametrare la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, alla effettiva entità del profitto confiscebile (profitto che, con riferimento all'attività distrattiva dei beni oggetto di possibili apprensione da parte dell'Erario, deve essere calcolato con riferimento all'inteso debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili: cfr. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 28725 del 2024; Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani, Rv. 270429-01). 2. Il Tribunale di Mantova non si è attenuto alle prescrizioni della Corte di cassazione, in sede di rinvio, posto che, our qualificando il ramo d'azienda quale bene mobile immateriale non iscritto in un pubblico registro, con conseguente applicabilità del regime dei beni mobiii non registrati e cioè, per quanto di rilievo in questa sede la disciplina prevista dall'art. 517 cod.proc.civ., indicata dalla sentenza rescindente, ha poi escluso dall'ammortare della somma oggetto del sequestro preventivo quanto dovuto all'erario anche per le sanzioni collegate all'importo evaso e a tutti gli accessori esigibili, compresi gli interessi. 2. E' pure fondato il secondo motivo di ricorso, giacché la somma detratta dall'importo sequestrato, in quanto già s.equestrata, non è riferita ai reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, a cui si riferisce la misura cautelare in esame, ma all'ulteriore capo dell'imputazione provvisoria, sub a), relativo alla diversa fattispecie di cui all'art. 10 dello stesso testo di legge, per cui non può costituire parte della medesima garanzia per l'esecuzione coattiva fiscale oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per il reato contestato sub b) e dunque l'ordinanza è sul punto erronea ed in violazione di legge, in applicazione dei principi sopra richiamati e rispetto ai quali era stato disposto il rinvio. 4. Va invece rigettato il terzo motivo di ricorso, in ragione del fatto che lo stesso denuncia un vizio dell'ordinanza insussistente. Si solleva la questione della ripartizione paritaria dell'importo sequestrato. suddiviso per metà ciascuno nei confronti delle due società coinvolte nell'operazione oggetto di contestazione sub b) dell'imputazione, rilevando l'illegittima attribuzione, da parte dell'ordinanza impugnata, della natura sanzionatoria del seouestrc -) in oggetto, che invece aveva in origine esclusiva natura diretta. La natura del sequestro;
nella prospettiva diretta o per equivalente della successiva confisca, ha formato ogoetto del giudizio rescindente, nel senso che Sez. 3 n. 834 del 12/11/2024, dopo aver confermato la correttezza in diritto 4 dell'inquadramento della cessione di azienda, caratterizzata da stratagemmi o artifici nella condotta punita dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha validato il giudizio sul carattere fraudolento dell'operazione, essendo a conoscenza gli amministratori di diritto e di fatto della LVT s.r.1, dell'emersione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente legittimità della decisione in punto di fumus. Quindi, esplicitamente confermato il principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024 cit., e ponendosi sulla scia di Sez. 6, n. 12084 del 26/01/2023, Cellino, Rv. 284568-01, ha ribadito che, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d. lois. 10 marzo 2000, n. 74, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Dunque, è stata la sentenza rescindente a indicare al giudice del rinvio il percorso della confiscabilità anche per equivalente del provento del reato sul quale si sofferma il motivo in esame. Ne deriva che nessun appunto può muoversi all'ordinanza impugnata sotto tale profilo, risultando correttamente applicato il disposto dell'art. 627 cod.proc.pen. su questo specifico aspetto. 5. Le considerazioni fin cui svolte impongono, limitatamente alla determinazione delle somme da sottoporre a sequestro preventivo, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo esame sul VA. punto. Rigettaiiil ricorso nel resto. Annulla l'ordinanza impugnata imitatarnente all'ammontare della somma oggetto di sequestro preventivo e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Mantova. Così è deciso, il 26 giugno 2026.
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale LUCA TAMPIERI, che ha chiesto l'annullamento con rinvio, limitatamente alla somma oggetto di sequestro, del provvedimento impugnato;
lette le memorie depositate nell'interesse di AC SS, AC DI, AC IS, ZA LO e RI EN, con le quali è stata chiesta l'inammissibilità dei motivi di ricorso o il rigetto. Penale Sent. Sez. 4 Num. 33528 Anno 2025 Presidente: DI SALVO EMANUELE Relatore: CALAFIORE DANIELA Data Udienza: 26/06/2025 RILEVATO IN FATTO 1. La Corte di cassazione, con sentenza Sez. 3, n. 28725 del 12 novembre 2024 (dep. 2025), ha annullato, limitatamente all'entità del sequestro, l'ordinanza del Tribunale di Mantova del 3 giugno 2024, che aveva confermato il decreto del Gip del medesimo Tribunale disposto in ordine al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 del D.Igs. n. 74/2000), nel quale figurano come indagati gli amministratori di diritto e di fatto delle società LVT Industriale s.r.l. in liquidazione e MEG s.r.
1. in liquidazione. Il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta (art. 321 cod.proc.pen. e 12 bis algs. n. 74 del 2000), aveva ad oggetto i beni trasferiti, mediante cessioni di rami d'azienda, da LVT s.r.l. alle indicate società, per un valore complessivo di euro 7.175.000. 2. La sentenza rescindente ha accolto il terzo motivo di ricorso proposto da MEG s.r.l. in liquidazione giudiziale e da LVT Industriale in liquidazione giudiziale, che riguardava la corretta determinazione del profitto del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. n. 74/2000. È stato affermato il principio secondo cui tale profitto, confiscabile anche per equivalente, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase, e non nel valore complessivo dei beni ceduti, né nella sommatoria delle imposte evase. La sentenza di parziale annullamento ha richiamato anche i principi espressi da Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024, che stabilisce che il profitto va calcolato secondo i criteri della riscossione coattiva dei tributi, nonché da Sez. 6, n. 12084 del 26/01/2023, che conferma che il profitto è il valore dei beni idonei a garantire il recupero del debito. Inoltre, si è chiarito che, quanto ai beni immobili, l'art. 77, comma 1, D.Lgs. n. 602/1973 indica l'ipoteca per un importo pari al doppio del credito;
l'art. 517, comma 1, cod.proc.civ., quanto ai beni mobili, indica il pignoramento nel limite del valore del credito aumentato della metà. La Corte ha ritenuto sproporzionato il sequestro disposto (pari a euro 7.175.000) rispetto al debito tributario accettato (euro 1.668.202,08), e ha quindi annullato l'ordinanza impugnata limitatamente all'entità del sequestro, rinviando al Tribunale di Mantova per un nuovo esame conforme a questo principio. 3. Il Tribunale di Mantova, in sede di rinvio, in data 17 febbraio 2025, ha ridotto l'ammontare del sequestro preventivo disposto dal GIP, nei confronti della LVT Industriale s.r.l. in liquidazione e della Meg s.r.I., alla somma di euro 1.091.994,65 per ciascuna società. Avverso l'ordinanza propone ricorso per cessazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Mantova, articolando, in sintesi ex art. 173 disp. att. cod.proc.pen., i seguenti motivi: - pur essendo condivisibile la qualificazione giuridica attribuita al ramo d'azienda, cioè quella di beni mobili non registrati con la consequenziale applicazione della disciplina prevista per i pigroramenti dall'art. 517 cod.proc.pen., il Tribunale avrebbe errato nel calcolo della somma da sottoporre a sequestro sulla base della sola evasione fiscale accertata, senza alcuna considerazione delle somme parimenti dovute a titolo di sanzioni e interessi;
- l'erroneità dello "storno" di una somma corrispondente ad un precedente sequestro già effettuato, ma per una fattispecie diversa;
- sarebbe erronea la ripartizione del sequestro tra i concorrenti nel reato che deve intendersi come finalizzato alla confisca in via diretta per ciascuna azienda e non per equivalente, come ritenuto da! Tribunale del riesame. La Procura generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto annullarsi l'ordinanza in accoglimento di tutti i motivi. I difensori degli indagati AC SS, AC DI, AC IS, ZA LO e RI EN hanno depositato memorie, chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso o il suo rigetto. Considerato in diritto 1. È fondato il primo motivo, relativo alla mancata inclusione nell'importo da sottoporre a sequestro di quanto dovuto per interessi e sanzioni in sede di esecuzione forzata fiscale. Questa Corte di legittimità, con la pronuncia rescindente che ha disposto il rinvio relativo al provvedimento in esame, ha precisato i seguenti punti: - con riferimento ai beni immobili, l'art. 77, primo comma, d.lgs n. 602 del 1973 (testo unico sulla riscossione delle imposte sul reddito), dispone che, decorso il termine di sessanta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, "il ruolo costituisce titolo per iscrivere ipoteca suoli immobili del debitore e dei coobbligati per un importo pari al doppio dell'importo complessivo del credito per cui si procede"; - quanto ai beni mobili, viene in rilievo l'art. 517, primo comma, cod. proc. civ. (applicabile alla riscossione erariale in virtù del richiamo alle norme generali in materia di espropriazione forzata operato dall'art. 49, comma 2, d.P.R. n. 602 del 1973), ai sensi del quale "il pignoramento deve essere eseguito sulle cose che l'ufficiale giudiziario ritiene di più facile e pronta liquidazione, nel limite di un presumibile valore di realizzo pari all'importo del credito precettato aumentato della metà"; - questa prospettiva consente di evitare parossistiche divaricazioni, riscontrabili anche nella fattispecie in esame, tra la misura dell'intervento cautelare reale e l'importo effettivamente assoggettabile alla definitiva ablazione e rende possibile parametrare la misura del sequestro preventivo, anche per equivalente, alla effettiva entità del profitto confiscebile (profitto che, con riferimento all'attività distrattiva dei beni oggetto di possibili apprensione da parte dell'Erario, deve essere calcolato con riferimento all'inteso debito erariale, comprensivo delle sanzioni collegate e di tutti gli accessori esigibili: cfr. sul punto Sez. 3, Sentenza n. 28725 del 2024; Sez. 3, n. 28047 del 20/01/2017, Giani, Rv. 270429-01). 2. Il Tribunale di Mantova non si è attenuto alle prescrizioni della Corte di cassazione, in sede di rinvio, posto che, our qualificando il ramo d'azienda quale bene mobile immateriale non iscritto in un pubblico registro, con conseguente applicabilità del regime dei beni mobiii non registrati e cioè, per quanto di rilievo in questa sede la disciplina prevista dall'art. 517 cod.proc.civ., indicata dalla sentenza rescindente, ha poi escluso dall'ammortare della somma oggetto del sequestro preventivo quanto dovuto all'erario anche per le sanzioni collegate all'importo evaso e a tutti gli accessori esigibili, compresi gli interessi. 2. E' pure fondato il secondo motivo di ricorso, giacché la somma detratta dall'importo sequestrato, in quanto già s.equestrata, non è riferita ai reato di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74/2000, a cui si riferisce la misura cautelare in esame, ma all'ulteriore capo dell'imputazione provvisoria, sub a), relativo alla diversa fattispecie di cui all'art. 10 dello stesso testo di legge, per cui non può costituire parte della medesima garanzia per l'esecuzione coattiva fiscale oggetto del sequestro finalizzato alla confisca per il reato contestato sub b) e dunque l'ordinanza è sul punto erronea ed in violazione di legge, in applicazione dei principi sopra richiamati e rispetto ai quali era stato disposto il rinvio. 4. Va invece rigettato il terzo motivo di ricorso, in ragione del fatto che lo stesso denuncia un vizio dell'ordinanza insussistente. Si solleva la questione della ripartizione paritaria dell'importo sequestrato. suddiviso per metà ciascuno nei confronti delle due società coinvolte nell'operazione oggetto di contestazione sub b) dell'imputazione, rilevando l'illegittima attribuzione, da parte dell'ordinanza impugnata, della natura sanzionatoria del seouestrc -) in oggetto, che invece aveva in origine esclusiva natura diretta. La natura del sequestro;
nella prospettiva diretta o per equivalente della successiva confisca, ha formato ogoetto del giudizio rescindente, nel senso che Sez. 3 n. 834 del 12/11/2024, dopo aver confermato la correttezza in diritto 4 dell'inquadramento della cessione di azienda, caratterizzata da stratagemmi o artifici nella condotta punita dall'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, ha validato il giudizio sul carattere fraudolento dell'operazione, essendo a conoscenza gli amministratori di diritto e di fatto della LVT s.r.1, dell'emersione del debito nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, con conseguente legittimità della decisione in punto di fumus. Quindi, esplicitamente confermato il principio di diritto espresso da Sez. 3, n. 28725 del 14/06/2024 cit., e ponendosi sulla scia di Sez. 6, n. 12084 del 26/01/2023, Cellino, Rv. 284568-01, ha ribadito che, in tema di reati tributari, il profitto, confiscabile anche per equivalente, del delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte ex art. 11 d. lois. 10 marzo 2000, n. 74, va individuato nel valore dei beni idonei a fungere da garanzia nei confronti dell'Amministrazione finanziaria che agisce per il recupero delle somme evase. Dunque, è stata la sentenza rescindente a indicare al giudice del rinvio il percorso della confiscabilità anche per equivalente del provento del reato sul quale si sofferma il motivo in esame. Ne deriva che nessun appunto può muoversi all'ordinanza impugnata sotto tale profilo, risultando correttamente applicato il disposto dell'art. 627 cod.proc.pen. su questo specifico aspetto. 5. Le considerazioni fin cui svolte impongono, limitatamente alla determinazione delle somme da sottoporre a sequestro preventivo, l'annullamento dell'impugnata ordinanza, con rinvio al Tribunale di Mantova per nuovo esame sul VA. punto. Rigettaiiil ricorso nel resto. Annulla l'ordinanza impugnata imitatarnente all'ammontare della somma oggetto di sequestro preventivo e rinvia, per nuovo esame, al Tribunale di Mantova. Così è deciso, il 26 giugno 2026.