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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/11/2025, n. 1708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1708 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale ordinario di Cagliari Sezione Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del
Lavoro Dott. Giuseppe CARTA, all'esito dell'udienza del 27.11.2025, sostituita interamente dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato e pubblicato, in data 28.11.2025, la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 304 del ruolo generale per l'anno 2024, promossa da
1. nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]
Aleramo, elettivamente domiciliato in Cagliari, via De Gioannis n. 25, presso lo
Studio dell'Avv. Pina PIRARBA, dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana
IU e dell'Avv. Michela CUCCU, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
2. Controparte_1
, in persona del Presidente pro tempore,
[...]
elettivamente domiciliato in Cagliari, via Sonnino n. 96, presso l'Ufficio di
Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'Avv. Daniela CABIDDU in forza di procura generale, rogito Notaio del 05.04.2016; Per_1
pagina 1 resistente
CONCLUSIONI
Nell'interesse del ricorrente:
“a) dichiarare che l'infortunio subito da in data 26.02.2018, Parte_1
caso n. 516572747, ha determinato un danno biologico permanente nella misura indennizzabile che risulterà in corso di causa;
b) per l'effetto, condannare l' , in persona del legale rappresentante pro CP_2
tempore, al pagamento in capitale se il danno risulterà inferiore al 16% o al pagamento dei ratei maturati oltre interessi se il danno risulterà pari o superiore al 16%, oltre accessori di legge fino al saldo;
c) il tutto con vittoria delle spese di lite, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori, antistatari”.
Nell'interesse del resistente:
“voglia l'adito Giudice, ogni diversa istanza disattesa, respingere la domanda poiché infondata”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale nei Parte_1
confronti dell' Controparte_1
, al fine di domandare la condanna al
[...]
pagamento di un indennizzo per malattia professionale.
In particolare, egli ha esposto:
− di essere dipendente della e che intorno alle ore Controparte_3
19,30 del 26.02.2018, terminata la propria giornata lavorativa (ore 19,05), mentre si dirigeva dalla sede di lavoro verso la propria abitazione, giunto all'altezza della pagina 2 via Stamira, era entrato in collisione con un'altra automobile procurandosi lesioni personali, qualificabili come infortunio in itinere;
− che, con provvedimento del 18.02.2021, l'evento era stato riconosciuto indennizzabile dall' che gli aveva liquidato l'inabilità temporanea CP_2
mentre aveva ritenuto di non aver riscontrato, altresì, una menomazione della integrità psicofisica;
− di avere presentato opposizione avverso il provvedimento citato il
15.09.2023 senza esito alcuno;
− che, in realtà, sussiste il danno biologico per la limitazione antalgico funzionale della flessione del ginocchio destro, che è pari al 30%.
2. L' ha resistito in giudizio. CP_4
3. La causa è stata istruita con consulenza tecnica e produzioni documentali ed è stata tenuta a decisione sulle istanze formulate.
4. La domanda è fondata e deve essere accolta nei termini di seguito indicati.
Tenendo conto dell'infortunio pacificamente occorso al ricorrente e delle produzioni documentali, è stata disposta consulenza tecnica d'ufficio al fine di accertare e valutare il maggiore danno biologico.
Il Consulente dell'Ufficio, con relazione depositata il 07.10.2025, ha ritenuto che
“Nel presente procedimento è richiesta la valutazione m.l. sulle conseguenze dell'infortunio patito dal sig. in data 26 febbraio 2018 ai fini delle Parte_1
prestazioni assicurative in materia di danno permanente. CP_2
La valutazione del danno è stata per non postumi. CP_2
Per comodità espositiva riporto distintamente le lesioni conseguenti all'infortunio qui prese in considerazione.
Arto inferiore destro: esiti di frattura pluriframmentaria dell'epifisi prossimale della tibia interessante entrambi gli emipiatti tibiali e di frattura composta del pagina 3 terzo prossimale del perone trattata chirurgicamente con riduzione e stabilizzazione con placca e viti.
Le lesioni fratturative a carico dell'arto inferiore dx sono state trattate chirurgicamente con riduzione e stabilizzazione con placca e viti e successiva terapia riabilitativa. Il risultato delle cure è stato soddisfacente con buon recupero funzionale come descritto a proposito dell'esame obiettivo.
Allo stato la natura delle lesioni patite, delle cure praticate e il quadro anatomo-
clinico-funzionale come descritto sopra a proposito dell'esame obiettivo nonché il risultato delle indagini strumentali disponibili orientano per una valutazione del danno biologico permanente secondo la previsione del cod. 292 della Tabella di legge.
Tenuto conto che nel caso qui in esame non sono presenti disturbi del circolo pare coerente assegnare un d.b. del 7% in base al cod. 292. Per quanto riguarda poi i mezzi di sintesi in situ, tenuto conto della buona tolleranza e della estensione contenuta, pare coerente assegnare un danno del 2%.
Gli esiti in questione danno così ragione di un danno biologico permanente del
10%, fin dall'epoca di stabilizzazione dei postumi (10/01/2019).
Esiti di frattura del 1° metacarpo a dx con sfumata ripercussione funzionale.
La lesione è stata riscontrata in occasione di visita del 14/12/2018 da CP_2
parte dell'ortopedico dr. e trova riscontro radiologico nell'esame Persona_2
xg del 14/05/2021 (v. atti). Nello stesso esame xg vengono pure descritti gli esiti di frattura del 4° e 5° metacarpo mano dx, senza tuttavia che di tale lesione si faccia mai nessun cenno nei documenti coevi all'epoca dell'evento,
precludendone così l'attribuzione all'infortunio del 26/02/2018. Il danno in questione deve essere valutato in base alla previsione del cod. 259 e definito nella pagina 4 misura del 2% sulla base del consolidamento con limitata scomposizione in assenza di apprezzabile limitazione funzionale.
La decorrenza è naturalmente dalla stabilizzazione dei postumi.
Esiti di frattura composta della VI e VII costa dx sull'arco medio in portatore di asma bronchiale con enfisema centrolobulare.
A seguito del grave trauma toracico subìto il sig. oltre la frattura di Parte_1
due coste (es. xg del 26/02/2018) ha pure riportato un pneumotorace che,
opportunamente trattato, non ha lasciato postumi funzionali. La concomitante asma bronchiale con enfisema centrolobulare diagnosticata solo nel 2025 (danno extralavorativo sopraggiunto) non contribuisce alla definizione del danno di rilevanza in questa sede.
In base alla previsione del cod. 219, tenuto conto che siamo in presenza di frattura composta di due coste con mancato riscontro di consolidazione viziata, si configura un danno che deve essere definito nella misura del 1%;
Esiti di trauma facciale con frattura del setto nasale con deviazione sinistro convessa del setto nasale e subocclusione della fossa nasale sinistra, cicatrice della regione parotideo-masseterica a destra.
In occasione del noto evento, il sig. ha riportato la frattura Parte_1
sostanzialmente composta delle ossa proprie del naso (es. xg del 26/02/2018) cui
è residuata una deviazione del setto e subocclusione della fossa nasale sin (vis.
ORL del 18/12/2020). Siamo evidentemente nell'ambito della previsione del cod.
324 con collocazione nei valori inferiori della fascia avuto riguardo alla ben modesta alterazione del profilo nasale e alla contenuta riduzione della pervietà
nasale. Il valore del danno biologico permanente deve essere così definito nella misura del 7%, naturalmente con decorrenza dalla stabilizzazione dei postumi.
pagina 5 Rimane infine da riconoscere un minimo danno per la cicatrice del volto che per la sede, per la sua natura ed estensione ha ben modeste ripercussioni dal punto di vista estetico e sostiene un danno minimo che deve essere valutato in base alla previsione del cod. 38 con un 1%.
Il danno complessivo risultante dal conglobamento dei singoli danni come esposti sopra è pari al 20% con decorrenza fin dalla stabilizzazione dei postumi del
10/01/2019. Il coefficiente alla retribuzione per il calcolo dell'indennizzo del danno patrimoniale è 0,4”.
Le conclusioni del C.T.U. devono condividersi perché adeguatamente motivate ed esenti da vizi logici, anche alla luce delle osservazioni formulate dalla Difesa del ricorrente, a cui il Consulente ha puntualmente replicato nei seguenti termini:
“come già precisato in sede di Discussione m.l. la frattura del 4° e 5° metacarpo mano dx trova riscontro per la prima ed unica volta nell'esame xg del
14/05/2021, senza tuttavia che di tale lesione si faccia mai nessun cenno nei documenti coevi all'epoca dell'evento. Appare così problematica l'attribuzione all'infortunio del 26/02/2018 (ben tra anni prima) che seppure possibile non si può escludere che sia riconducibile ad altro evento, preesistente o sopravvenuto.
Si tratta tuttavia di lesione del tutto indifferente in quanto non ha comportato alcuna menomazione residua.
Per quanto attiene il danno estetico conseguente alla cicatrice del volto, mi dispiace non poter condividere il maggiore impatto con rivendicazione di un maggiore danno biologico. L'immagine allegata all'esame obiettivo pare più che eloquente per definire abbondantemente nella valutazione assegnata del 1% il danno biologico.
Non mi resta che confermare le conclusioni già riportate nella Bozza che trascrivo di seguito”.
pagina 6 Pertanto, può indicarsi un danno biologico complessivo del 20%, con decorrenza dalla data del 10.01.2019.
L' deve perciò essere condannato alla costituzione dell'indennizzo in CP_2
rendita in favore del ricorrente, rapportato a un danno biologico complessivo del
20%, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla data del 10.01.2019.
In ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., l' CP_2
deve essere condannato a rifondere delle spese del presente Parte_1
giudizio, che si liquidano in dispositivo, ai sensi del D.M. 10.03.2014, n. 55,
tenendo conto della tabella per la materia previdenziale.
Deve disporsi la distrazione dei compensi in favore dei Difensori, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., essendo agli atti la relativa dichiarazione.
Devono essere definitivamente poste a carico del resistente le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate con separato decreto.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, in funzione del Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione:
1. dichiara che ha diritto di percepire l'indennizzo in rendita Parte_1
commisurato ad un danno biologico complessivo in misura del 20%, con decorrenza di legge dalla data del 10.01.2019;
2. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, alla costituzione dell'indennizzo in rendita in favore di in misura corrispondente al danno biologico accertato nella Parte_1
misura sopra indicata, con gli interessi legali di mora e rivalutazione monetaria nei limiti di legge, con decorrenza dalla data del 10.01.2019; pagina 7 3. condanna l'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, a rifondere delle spese del giudizio, che Parte_1
liquida in euro 4.638,00 per compensi professionali di Avvocato, oltre spese generali al 15% ed oltre accessori di legge, da corrispondersi direttamente in favore dell'Avv. Pina PIRARBA, dell'Avv. Fabrizio RODIN, dell'Avv. Floriana
IU e dell'Avv. Michela CUCCU, dichiaratisi antistatari;
4. pone definitivamente a carico dell'
[...]
, in persona del Controparte_1
Presidente pro tempore, le spese di consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in separato decreto.
Cagliari, 28.11.2025
IL GIUDICE
Dott. Giuseppe CARTA
pagina 8