Articolo 134 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 133Articolo 135
Versione
6 maggio 1952
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Versione
29 aprile 1981
Art. 134.
(( (Aumento del compenso).)) ((Le tariffe di pilotaggio debbono prevedere anche la misura dell'aumento percentuale, da applicare sul compenso determinato in base alle tariffe stesse, nei casi previsti da leggi e accordi sindacali.))
Entrata in vigore il 29 aprile 1981