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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/11/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1252/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1252 dell'anno 2024, avverso il decreto di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale di Foggia all'udienza del 27.02.2024
TRA
(C.F.: , DI (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
e (C.F.: , elettivamente domiciliati in Foggia (FG) al Viale Parte_2 C.F._3
Michelangelo, 87, presso lo studio dell'avv. Grazia Chionchio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
-appellato-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
12.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di appello, ritualmente notificato a in data 24/9/2024, Controparte_2 Parte_1
e hanno interposto gravame avverso il decreto emesso dal
[...] Parte_3 Parte_2
Tribunale di Foggia in data 27/2/2024, con il quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 181-309 c.p.c.
Si è al riguardo evidenziato:
- che il difensore degli appellanti/attori in primo grado, aveva chiesto, ed ottenuto, nel corso del giudizio di primo grado, la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Foggia, avvenuta in data 1/5/2023, per l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione e la nuova funzione svolta alle dipendenze della PA.
- che nessuna comunicazione della suddetta cancellazione era stata effettuata né da parte del difensore degli appellanti/attori, né dai medesimi rappresentati, e neppure dalla parte convenuta
–rimasta contumace nell'odierno giudizio– che comunque, secondo quanto dedotto dai , Pt_1 era a conoscenza delle vicende professionali del loro difensore.
- che, non essendo quindi alcuna delle parti comparsa all'udienza fissata in presenza in data
21/11/2023, ne era conseguito il rinvio ai sensi e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c.; ed ancora che avendo il Giudice procedente, preso atto della mancata comparizione delle parti alla successiva udienza del 27/2/2024, era stata pronunciata l'ordinanza di estinzione del giudizio.
Con un unico e articolato motivo di appello, i hanno impugnato il suddetto provvedimento, Pt_1 deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c., anziché disporne l'estinzione, e hanno chiesto la rimessione della causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio ex art. 354, comma 2, c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente evocato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 12/11/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
****************************************
L'appello è inammissibile.
Tanto deve ritenersi, nonostante l'appellante abbia sollevato una censura che comunque coglie nel segno, quanto alla corretta qualificazione dell'effetto processuale conseguente alla cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo; ed infatti tale evento integra comunque, anche in difetto di comunicazione, un'ipotesi di interruzione e non già di estinzione del processo.
Va, al riguardo, rilevato che:
- l'art. 301 c.p.c. disciplina le ipotesi di interruzione del processo in conseguenza di eventi che incidono sulla capacità processuale delle parti o dei loro difensori, prevedendo, tra l'altro, che il processo sia interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione del difensore, quando la parte sia costituita a mezzo di procuratore.
Pagina 2 - Tale disposizione, in un'interpretazione strettamente letterale, non menziona espressamente l'ipotesi della cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale;
tuttavia, secondo un orientamento ermeneutico costituzionalmente orientato — volto a garantire la piena effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il giusto processo ex art. 111 Cost. — la fattispecie di interruzione deve essere estesa anche a tale ipotesi.
- Invero, la cancellazione volontaria dall'albo, pur derivante da una scelta personale del professionista, determina comunque la perdita dello ius postulandi, ovvero del potere di rappresentanza e assistenza tecnica nel processo, con effetti identici a quelli che si verificano nei casi di sospensione o radiazione. Ne consegue che, in caso di cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale, la parte difesa si trova, a tutti gli effetti, priva di assistenza tecnica, e dunque in una posizione identica a quella delle ipotesi tipizzate all'art. 301 c.p.c., la cui ratio si individua nella tutela dell'assistito rimasto privo di difesa tecnica e del suo diretto di difesa al fine di impedire che il processo prosegua in assenza di un procuratore abilitato.
- Ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., il processo è interrotto ipso iure se “muore, è radiato o sospeso dall'albo l'avvocato che rappresenta la parte”.
Alla luce del dettato normativo e della interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi che l'art. 301 c.p.c. opera automaticamente dal momento in cui si verifica l'evento, senza che sia necessaria una dichiarazione o una formale comunicazione al giudice.
- Ne consegue che l'effetto interruttivo è automatico e immediato, derivando direttamente dalla legge, ed
è indipendente dalla conoscenza che il giudice o le parti ne abbiano.
-Sul punto la Suprema Corte di Cassazione -aderendo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella decisione n. 3702/2017 secondo cui “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria [..] tra le cause di interruzione del processo ..”-, ha statuito che: “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza e preclude ogni altra attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ..” (ex multis sent. Cass. n. 21359/2020; ord. Cass. n. 9104/2020; sent. Cass. n.
1574/2020; nello stesso senso anche Cass. 30616 del 28/11/2024).
- Nel caso di specie risulta pacifico – in assenza di contestazioni – che il difensore degli attori/appellanti si sia cancellato volontariamente dall'albo professionale per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della L. n. 247/2012 (Legge Professionale Forense), in data 1 maggio 2023, anteriormente all'udienza in presenza del 21 novembre 2023, all'esito della quale la causa è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c., alla successiva udienza del 27 febbraio 2024, quando il Giudice ignorando detto evento, ha emesso il decreto di estinzione del giudizio.
- Conseguentemente, a partire dal 1/5/2023, vista la sussistenza dei presupposti per procedere all'interruzione -che comunque comporta conseguenze in termini di inefficacia delle attività compiute in
Pagina 3 data successiva- doveva conseguire la correlata declaratoria, e non quindi quella di estinzione che è stata irritualmente data, per mancata comparizione delle parti.
Tuttavia, pur nelle suddette constatazioni, deve, ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 354
c.p.c., ritenersi che, la mancata proposizione/riproposizione delle richieste di merito nell'atto di impugnazione, comporta la inammissibilità dell'appello.
Occorre difatti considerare che l'impugnazione è stata proposta nella vigenza della normativa di riforma c.d. “Cartabia”, che ha innovato la formulazione dell'art. 354 c.p.c., abrogando il comma secondo della precedente versione della norma;
tale comma prevedeva difatti l'ipotesi di mera rimessione al primo giudice in caso di riforma della pronuncia sull'estinzione.
Non essendo più contemplata, dal novellato art. 354 c.p.c., tale ipotesi, deve quindi ritenersi che ove constatata la erroneità della relativa declaratoria, comunque il processo debba proseguire in sede di appello, senza alcuna regressione.
A tanto consegue che, in applicazione di principi anche di matrice giurisprudenziale, in mancanza di reiterazione delle domande di merito da parte dell'appellante, l'impugnazione debba ritenersi inammissibile, non potendosi l'appello esaurire nella mera denuncia del vizio processuale, e dovendo contenere la riproposizione delle domande o richieste di merito formulate nel primo grado, dovendosi altrimenti ritenere la mancanza di conformità alla previsione ex art. 100 c.p.c. -e rendendo quindi inconfigurabile l'interesse ad agire-.
Avendo gli odierni appellanti, formulato considerazioni e richieste con riferimento al solo vizio processuale sopra specificato, senza articolare alcuna conclusione e difesa nel merito della controversia, deve quindi concludersi per l'inammissibilità della impugnazione.
Va al riguardo evidenziato che l'appello è difatti volto non alla mera eliminazione di vizi processuali o formali della sentenza di primo grado, avendo effetto devolutivo pieno, ed essendo finalizzato a ottenere un riesame del merito della controversia, ma sempre e comunque nei limiti dei motivi specificamente dedotti.
L'interesse all'impugnazione può ritenersi quindi sussistente soltanto qualora la parte, oltre a dedurre la nullità del procedimento, riproponga effettivamente le pretese di merito originariamente avanzate, in modo da fondare un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, condizione che, per quanto già innanzi rilevato sui limiti delle richieste e deduzioni formulate con l'appello de quo, non è configurabile nella specie.
Nulla deve esser disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellato.
L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 4 [... La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , con atto di citazione ritualmente notificato il 24/9/2024, nella contumacia Parte_3 Parte_2 di , avverso il decreto di estinzione del giudizio di primo grado emesso dal Controparte_2
Tribunale di Foggia all'udienza del 27/2/2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla per le spese;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
Pagina 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
- Dott. Salvatore GRILLO Presidente
- Dott. Paola BARRACCHIA Consigliere
- Dott. Antonello VITALE Consigliere rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello, iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine 1252 dell'anno 2024, avverso il decreto di estinzione del giudizio emesso dal Tribunale di Foggia all'udienza del 27.02.2024
TRA
(C.F.: , DI (C.F.: Parte_1 C.F._1 CP_1 C.F._2
e (C.F.: , elettivamente domiciliati in Foggia (FG) al Viale Parte_2 C.F._3
Michelangelo, 87, presso lo studio dell'avv. Grazia Chionchio, che li rappresenta e difende giusta procura in atti
-appellanti-
CONTRO
(C.F. ), contumace Controparte_2 C.F._4
-appellato-
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta, in sostituzione dell'udienza collegiale del
12.11.2025, che qui devono intendersi riportate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Pagina 1 Con atto di appello, ritualmente notificato a in data 24/9/2024, Controparte_2 Parte_1
e hanno interposto gravame avverso il decreto emesso dal
[...] Parte_3 Parte_2
Tribunale di Foggia in data 27/2/2024, con il quale è stata dichiarata l'estinzione del giudizio di primo grado ai sensi e per gli effetti degli artt. 181-309 c.p.c.
Si è al riguardo evidenziato:
- che il difensore degli appellanti/attori in primo grado, aveva chiesto, ed ottenuto, nel corso del giudizio di primo grado, la cancellazione volontaria dall'Albo degli Avvocati di Foggia, avvenuta in data 1/5/2023, per l'incompatibilità tra lo svolgimento della professione e la nuova funzione svolta alle dipendenze della PA.
- che nessuna comunicazione della suddetta cancellazione era stata effettuata né da parte del difensore degli appellanti/attori, né dai medesimi rappresentati, e neppure dalla parte convenuta
–rimasta contumace nell'odierno giudizio– che comunque, secondo quanto dedotto dai , Pt_1 era a conoscenza delle vicende professionali del loro difensore.
- che, non essendo quindi alcuna delle parti comparsa all'udienza fissata in presenza in data
21/11/2023, ne era conseguito il rinvio ai sensi e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c.; ed ancora che avendo il Giudice procedente, preso atto della mancata comparizione delle parti alla successiva udienza del 27/2/2024, era stata pronunciata l'ordinanza di estinzione del giudizio.
Con un unico e articolato motivo di appello, i hanno impugnato il suddetto provvedimento, Pt_1 deducendo che il Giudice di primo grado avrebbe dovuto dichiarare l'interruzione del giudizio ai sensi dell'art. 301 c.p.c., anziché disporne l'estinzione, e hanno chiesto la rimessione della causa al primo giudice per la prosecuzione del giudizio ex art. 354, comma 2, c.p.c.; con vittoria di spese di lite.
, pur ritualmente evocato, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza del 12/11/2025, sulle conclusioni come precisate dalle parti, la causa è stata riservata per la decisione.
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L'appello è inammissibile.
Tanto deve ritenersi, nonostante l'appellante abbia sollevato una censura che comunque coglie nel segno, quanto alla corretta qualificazione dell'effetto processuale conseguente alla cancellazione volontaria dell'avvocato dall'albo; ed infatti tale evento integra comunque, anche in difetto di comunicazione, un'ipotesi di interruzione e non già di estinzione del processo.
Va, al riguardo, rilevato che:
- l'art. 301 c.p.c. disciplina le ipotesi di interruzione del processo in conseguenza di eventi che incidono sulla capacità processuale delle parti o dei loro difensori, prevedendo, tra l'altro, che il processo sia interrotto in caso di morte, radiazione o sospensione del difensore, quando la parte sia costituita a mezzo di procuratore.
Pagina 2 - Tale disposizione, in un'interpretazione strettamente letterale, non menziona espressamente l'ipotesi della cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale;
tuttavia, secondo un orientamento ermeneutico costituzionalmente orientato — volto a garantire la piena effettività del diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost. e il giusto processo ex art. 111 Cost. — la fattispecie di interruzione deve essere estesa anche a tale ipotesi.
- Invero, la cancellazione volontaria dall'albo, pur derivante da una scelta personale del professionista, determina comunque la perdita dello ius postulandi, ovvero del potere di rappresentanza e assistenza tecnica nel processo, con effetti identici a quelli che si verificano nei casi di sospensione o radiazione. Ne consegue che, in caso di cancellazione volontaria del difensore dall'albo professionale, la parte difesa si trova, a tutti gli effetti, priva di assistenza tecnica, e dunque in una posizione identica a quella delle ipotesi tipizzate all'art. 301 c.p.c., la cui ratio si individua nella tutela dell'assistito rimasto privo di difesa tecnica e del suo diretto di difesa al fine di impedire che il processo prosegua in assenza di un procuratore abilitato.
- Ai sensi dell'art. 301, comma 1, c.p.c., il processo è interrotto ipso iure se “muore, è radiato o sospeso dall'albo l'avvocato che rappresenta la parte”.
Alla luce del dettato normativo e della interpretazione costituzionalmente orientata della norma, deve ritenersi che l'art. 301 c.p.c. opera automaticamente dal momento in cui si verifica l'evento, senza che sia necessaria una dichiarazione o una formale comunicazione al giudice.
- Ne consegue che l'effetto interruttivo è automatico e immediato, derivando direttamente dalla legge, ed
è indipendente dalla conoscenza che il giudice o le parti ne abbiano.
-Sul punto la Suprema Corte di Cassazione -aderendo ai principi enunciati dalle Sezioni Unite nella decisione n. 3702/2017 secondo cui “un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria [..] tra le cause di interruzione del processo ..”-, ha statuito che: “posta l'equiparazione della cancellazione volontaria alle altre cause di interruzione, è altresì regola quella per cui la causa interruttiva determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altre parti non ne abbiano avuto conoscenza e preclude ogni altra attività processuale, con la conseguente nullità degli atti successivi e della sentenza eventualmente pronunciata ..” (ex multis sent. Cass. n. 21359/2020; ord. Cass. n. 9104/2020; sent. Cass. n.
1574/2020; nello stesso senso anche Cass. 30616 del 28/11/2024).
- Nel caso di specie risulta pacifico – in assenza di contestazioni – che il difensore degli attori/appellanti si sia cancellato volontariamente dall'albo professionale per sopravvenuta incompatibilità ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d), della L. n. 247/2012 (Legge Professionale Forense), in data 1 maggio 2023, anteriormente all'udienza in presenza del 21 novembre 2023, all'esito della quale la causa è stata rinviata, ai sensi e per gli effetti degli artt. 181 e 309 c.p.c., alla successiva udienza del 27 febbraio 2024, quando il Giudice ignorando detto evento, ha emesso il decreto di estinzione del giudizio.
- Conseguentemente, a partire dal 1/5/2023, vista la sussistenza dei presupposti per procedere all'interruzione -che comunque comporta conseguenze in termini di inefficacia delle attività compiute in
Pagina 3 data successiva- doveva conseguire la correlata declaratoria, e non quindi quella di estinzione che è stata irritualmente data, per mancata comparizione delle parti.
Tuttavia, pur nelle suddette constatazioni, deve, ai sensi di quanto previsto dal novellato art. 354
c.p.c., ritenersi che, la mancata proposizione/riproposizione delle richieste di merito nell'atto di impugnazione, comporta la inammissibilità dell'appello.
Occorre difatti considerare che l'impugnazione è stata proposta nella vigenza della normativa di riforma c.d. “Cartabia”, che ha innovato la formulazione dell'art. 354 c.p.c., abrogando il comma secondo della precedente versione della norma;
tale comma prevedeva difatti l'ipotesi di mera rimessione al primo giudice in caso di riforma della pronuncia sull'estinzione.
Non essendo più contemplata, dal novellato art. 354 c.p.c., tale ipotesi, deve quindi ritenersi che ove constatata la erroneità della relativa declaratoria, comunque il processo debba proseguire in sede di appello, senza alcuna regressione.
A tanto consegue che, in applicazione di principi anche di matrice giurisprudenziale, in mancanza di reiterazione delle domande di merito da parte dell'appellante, l'impugnazione debba ritenersi inammissibile, non potendosi l'appello esaurire nella mera denuncia del vizio processuale, e dovendo contenere la riproposizione delle domande o richieste di merito formulate nel primo grado, dovendosi altrimenti ritenere la mancanza di conformità alla previsione ex art. 100 c.p.c. -e rendendo quindi inconfigurabile l'interesse ad agire-.
Avendo gli odierni appellanti, formulato considerazioni e richieste con riferimento al solo vizio processuale sopra specificato, senza articolare alcuna conclusione e difesa nel merito della controversia, deve quindi concludersi per l'inammissibilità della impugnazione.
Va al riguardo evidenziato che l'appello è difatti volto non alla mera eliminazione di vizi processuali o formali della sentenza di primo grado, avendo effetto devolutivo pieno, ed essendo finalizzato a ottenere un riesame del merito della controversia, ma sempre e comunque nei limiti dei motivi specificamente dedotti.
L'interesse all'impugnazione può ritenersi quindi sussistente soltanto qualora la parte, oltre a dedurre la nullità del procedimento, riproponga effettivamente le pretese di merito originariamente avanzate, in modo da fondare un interesse concreto e attuale alla prosecuzione del giudizio, condizione che, per quanto già innanzi rilevato sui limiti delle richieste e deduzioni formulate con l'appello de quo, non è configurabile nella specie.
Nulla deve esser disposto sulle spese di lite, stante la mancata costituzione dell'appellato.
L'appellante dovrà versare anche l'ulteriore importo pari al contributo unificato, ai sensi del comma 1 quater dell'articolo 13 del testo unico approvato con il Dpr 30 maggio 2002 n.115, introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228.
P.Q.M.
Pagina 4 [... La Corte di Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , Parte_1
, , con atto di citazione ritualmente notificato il 24/9/2024, nella contumacia Parte_3 Parte_2 di , avverso il decreto di estinzione del giudizio di primo grado emesso dal Controparte_2
Tribunale di Foggia all'udienza del 27/2/2024, ogni altra istanza, deduzione, ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'appello;
2. Nulla per le spese;
3. Dichiara l'appellante tenuto a pagare all'Erario l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Bari, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile in data 12 novembre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Antonello Vitale Dott. Salvatore Grillo
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