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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 20/03/2025, n. 3396 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3396 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35096 /2024 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli Avv.ti MISTRETTA GIUSY e MARCONE FRANCESCA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il FUNZIONARIO DELEGATO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Contr Le ricorrenti sono dipendente del ed appartengono al personale docente del comparto scuola. Sono state collocate fuori ruolo e messe a disposizione del Controparte_3
per essere destinate allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche ed
[...] educative site all'estero.
In particolare: la svolge servizio, dall'a.s. 2023/24, presso l'Istituto Italiano Pt_1
Statale Comprensivo di Madrid. La svolge servizio, dall'a.s. 2015/2016 presso Parte_2
l'Istituto comprensivo statale di Atene.
A decorrere da tale momento, il non ha più corrisposto il valore stipendiale CP_4 corrispondente all'indennità integrativa speciale, sul presupposto che esso sia incompatibile con l'assegno di sede.
1 Le ricorrenti chiedono pertanto l'accertamento del diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza detta trattenuta, con conseguente condanna del al pagamento della CP_4 somma di € 538,30 mensili, dal settembre 2023 per la e dal settembre 2015 per la Pt_1
sino al termine dell'assegnazione (prevista per la al 31.8.2029 e per la Parte_2 Pt_1
al 31.8.2024), con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione Parte_2
in favore della della somma di € 6.997,90, indebitamente trattenuta da settembre Pt_1
2023 a settembre 2024 e della della somma di € 57.457,08, indebitamente Parte_2
trattenuta da settembre 2015 ad agosto 2024.
L'amministrazione, costituitasi nel solo giudizio instaurato dalla ha Pt_1 contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la competenza a provvedere in merito sia in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nella fattispecie concreta, alla E_
.
[...]
La legittimazione passiva si determina infatti con riferimento alla domanda e, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto. Sicchè è chiaro CP_1
che proprio tale ente sia legittimato passivo.
Va poi osservato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio intercorre con il convenuto, mentre il Ministero dell'Economia e per esso la TE
, è mero ordinatore secondario di spesa. Sicchè E_
correttamente la ricorrente la ricorrente ha instaurato il giudizio nei confronti dell'unico ente titolare del rapporto di lavoro.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge l'effettività delle allegazioni attuali attoree.
2 L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico
2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero.
Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico
2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
3 D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo, sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 658 del d.lgs. n. 297/94 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
La suesposta interpretazione, peraltro, è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17134 e più recentemente Cass. 6117/2019).
Nessuna innovazione idonea a determinare una rimeditazione di tale interpretazione risulta inoltre operata dall'art. 36 del CCNL del 19 aprile Controparte_7
2018, che, senza alcun richiamo alla nota a verbale in calce al citato art. 76, comma 3, del
Ccnl 24.7.2003, al comma 3, si limita a ribadire che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
Del resto, come anche recentemente ribadito da Cass. 17517/2023, “stabilendo il
CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare “conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
Pur nella consapevolezza dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, con l'art. 36 del CCNL 19.4.2018, le parti sociali non hanno espressamente richiamato la esclusione contenuta nella nota verbale in calce al citato art. 76 comma 3, del Ccnl 24.7.2003.
3. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che al personale del comparto scuola non si estende la limitazione prevista dall'art.
1-bis del decreto legge n.
138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11 (che ha stabilito la incumulabilità tra indennità integrativa speciale e assegno di sede per i dipendenti del
Ministero degli affari esteri), in ragione della differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni (cfr. Cass. 30.10.2014, n.
23058).
4 4. Per tali motivi, in accoglimento delle domande, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti di percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale.
Ne segue la condanna del convenuto alla corresponsione del valore CP_1 dell'indennità integrativa speciale “trattenuta” sino al deposito dell'odierno (non essendo ammissibile una pronuncia di condanna per il futuro), ed alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto delle ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale nel periodo di lavoro svolto all'estero (pari ad € 538,30 mensili); condanna il a corrispondere il valore dell'indennità integrativa speciale maturata dal CP_4
settembre 2023 sino al settembre 2024 in favore della e quantificata in € 6.997,90, Pt_1
oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
e quella maturata dal settembre
2015 all'agosto 2024 in favore della e quantificata in € 57.457,08, oltre interessi Parte_2
legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti in solido, CP_4
liquidate in € 5.783,80 oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma 20.3.2025
Il Giudice
F. R. Pucci
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato dott.ssa Francesca Romana Pucci
All'esito dell'udienza del 19.3.2025 sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 35096 /2024 R.G. promossa da:
e Parte_1 Parte_2
con il patrocinio degli Avv.ti MISTRETTA GIUSY e MARCONE FRANCESCA
RICORRENTE
contro
:
Controparte_1
con il FUNZIONARIO DELEGATO
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione
RAGIONI DELLA DECISIONE
Contr Le ricorrenti sono dipendente del ed appartengono al personale docente del comparto scuola. Sono state collocate fuori ruolo e messe a disposizione del Controparte_3
per essere destinate allo svolgimento del servizio presso istituzioni scolastiche ed
[...] educative site all'estero.
In particolare: la svolge servizio, dall'a.s. 2023/24, presso l'Istituto Italiano Pt_1
Statale Comprensivo di Madrid. La svolge servizio, dall'a.s. 2015/2016 presso Parte_2
l'Istituto comprensivo statale di Atene.
A decorrere da tale momento, il non ha più corrisposto il valore stipendiale CP_4 corrispondente all'indennità integrativa speciale, sul presupposto che esso sia incompatibile con l'assegno di sede.
1 Le ricorrenti chiedono pertanto l'accertamento del diritto allo stipendio pieno ed integrale, senza detta trattenuta, con conseguente condanna del al pagamento della CP_4 somma di € 538,30 mensili, dal settembre 2023 per la e dal settembre 2015 per la Pt_1
sino al termine dell'assegnazione (prevista per la al 31.8.2029 e per la Parte_2 Pt_1
al 31.8.2024), con conseguente condanna dell'Amministrazione alla restituzione Parte_2
in favore della della somma di € 6.997,90, indebitamente trattenuta da settembre Pt_1
2023 a settembre 2024 e della della somma di € 57.457,08, indebitamente Parte_2
trattenuta da settembre 2015 ad agosto 2024.
L'amministrazione, costituitasi nel solo giudizio instaurato dalla ha Pt_1 contestato l'avversa domanda della quale ha chiesto il rigetto.
1.Preliminarmente è infondata l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sul presupposto che la competenza a provvedere in merito sia in capo al Ministero dell'Economia e delle Finanze e, nella fattispecie concreta, alla E_
.
[...]
La legittimazione passiva si determina infatti con riferimento alla domanda e, nel caso di specie, la ricorrente ha chiesto la condanna del convenuto. Sicchè è chiaro CP_1
che proprio tale ente sia legittimato passivo.
Va poi osservato che il rapporto di lavoro dedotto in giudizio intercorre con il convenuto, mentre il Ministero dell'Economia e per esso la TE
, è mero ordinatore secondario di spesa. Sicchè E_
correttamente la ricorrente la ricorrente ha instaurato il giudizio nei confronti dell'unico ente titolare del rapporto di lavoro.
2. Nel merito, il ricorso è fondato.
Dalla documentazione depositata in atti emerge l'effettività delle allegazioni attuali attoree.
2 L'art. 76, comma 3, del Ccnl relativo al personale del comparto scuola stipulato in data 24.7.2003 (per il quadriennio normativo 2002/2005 ed il primo biennio economico
2002/2003) stabilisce che “a decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero”. Con nota a verbale in calce a tale disposizione è stato poi precisato che “al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001”.
Il successivo Ccnl del comparto scuola stipulato in data 7.12.2005 (per il secondo biennio economico 2004/2005) non menziona più l'indennità integrativa speciale, né è ripetuta la disposizione sulla trattenuta di essa ai danni del personale in servizio all'estero.
Così come il Ccnl di comparto sottoscritto il 29.11.2007 (per il quadriennio giuridico
2006/2009 e per il primo biennio economico 2006/2007), nel ribadire che nella struttura della retribuzione l'indennità integrativa speciale è conglobata nella voce stipendio tabellare non ripete la disposizione sulla trattenuta di detta i.i.s. con riguardo al personale che lavora all'estero.
Da quanto detto, si ha la conferma che la regola generale, introdotta con decorrenza
1.1.2003, è quella della scomparsa della voce i.i.s. come voce a sé stante e del conglobamento di essa nella voce stipendio tabellare;
e che solo per il biennio 2002/2003 - in virtù della deroga/limitazione alla predetta regola generale, prevista dalla citata nota a verbale all'art. 76, comma 3, del Ccnl di comparto stipulato il 24.7.2003 - per il personale in servizio all'estero che percepisce l'assegno di sede deve essere operata la ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'i.i.s.
In assenza di una espressa riproposizione, nei successi contratti, di tale deroga/limitazione, deve infatti ritenersi pienamente operante detta regola generale.
3 D'altra parte, con il conglobamento dell'i.i.s. nella voce stipendio tabellare, tale indennità ha acquisito la fisionomia dell'elemento retributivo, sicché non appare più sostenibile argomentare sulla incompatibilità di essa con l'assegno di sede previsto dal citato art. 658 del d.lgs. n. 297/94 che non ha carattere retributivo ed è corrisposto per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero.
La suesposta interpretazione, peraltro, è stata avallata dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 10.7.2013, n. 17134 e più recentemente Cass. 6117/2019).
Nessuna innovazione idonea a determinare una rimeditazione di tale interpretazione risulta inoltre operata dall'art. 36 del CCNL del 19 aprile Controparte_7
2018, che, senza alcun richiamo alla nota a verbale in calce al citato art. 76, comma 3, del
Ccnl 24.7.2003, al comma 3, si limita a ribadire che “Sono confermati gli effetti delle previgenti disposizioni che hanno operato il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare”.
Del resto, come anche recentemente ribadito da Cass. 17517/2023, “stabilendo il
CCNL 2006-2009 una data misura dello stipendio tabellare “conglobato”, solo una esplicita previsione, debitamente reiterata, avrebbe consentito di sottrarre quella quota dall'assegno di sede, la cui funzione è chiaramente indennitaria e dunque non suscettibile, se non espressamente stabilito, di riduzioni, in detrazione del trattamento retributivo”.
Pur nella consapevolezza dell'interpretazione offerta dalla giurisprudenza di legittimità sulla specifica questione, con l'art. 36 del CCNL 19.4.2018, le parti sociali non hanno espressamente richiamato la esclusione contenuta nella nota verbale in calce al citato art. 76 comma 3, del Ccnl 24.7.2003.
3. La stessa giurisprudenza di legittimità ha poi evidenziato che al personale del comparto scuola non si estende la limitazione prevista dall'art.
1-bis del decreto legge n.
138/11, convertito con modificazioni dalla legge n. 148/11 (che ha stabilito la incumulabilità tra indennità integrativa speciale e assegno di sede per i dipendenti del
Ministero degli affari esteri), in ragione della differenza del trattamento economico globalmente previsto per i dipendenti delle due amministrazioni (cfr. Cass. 30.10.2014, n.
23058).
4 4. Per tali motivi, in accoglimento delle domande, deve essere dichiarato il diritto delle ricorrenti di percepire integralmente lo stipendio tabellare per tutto il periodo di servizio svolto all'estero, senza trattenuta dell'indennità integrativa speciale.
Ne segue la condanna del convenuto alla corresponsione del valore CP_1 dell'indennità integrativa speciale “trattenuta” sino al deposito dell'odierno (non essendo ammissibile una pronuncia di condanna per il futuro), ed alla restituzione di quanto indebitamente trattenuto, oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della causa (scaglione sino ad € 260.000) e delle tariffe in vigore, ridotte del 50% in considerazione della serialità del contenzioso, ed esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Dichiara il diritto delle ricorrente a percepire l'indennità integrativa speciale nel periodo di lavoro svolto all'estero (pari ad € 538,30 mensili); condanna il a corrispondere il valore dell'indennità integrativa speciale maturata dal CP_4
settembre 2023 sino al settembre 2024 in favore della e quantificata in € 6.997,90, Pt_1
oltre interessi legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
e quella maturata dal settembre
2015 all'agosto 2024 in favore della e quantificata in € 57.457,08, oltre interessi Parte_2
legali da ogni rateo mensile e fino al saldo;
condanna il alla rifusione delle spese di lite in favore delle ricorrenti in solido, CP_4
liquidate in € 5.783,80 oltre rimborso spese generali al 15%, cap ed iva, da distrarsi in favore del procuratore costituito ex art. 93 c.p.c.
Roma 20.3.2025
Il Giudice
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