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Sentenza 29 marzo 2025
Sentenza 29 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 29/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2825/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2825/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTAGNI Parte_1 C.F._1
LAURA del foro di PISA;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COVINO GIAMPIERO, dell'avv. ALESSANDRO LANDOLFI tutti del foro di BENEVENTO
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 27.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: dichiararsi la estinzione della procedura, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca del titolo monitorio opposto e con integrale compensazione delle spese di lite. per parte convenuta opposta: voglia il Tribunale accertare il credito della società convenuta e, per l'effetto, confermare il decreto opposto ovvero condannare l'attore al pagamento di euro 38.388,28 oltre alle spese e i costi di procedimento monitorio e gli interessi in virtù del titolo dedotto o comunque
a quella diversa somma che risulterà giusta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto in Controparte_1 data 9.6.2023, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1
38.388,28 oltre interessi e spese del giudizio monitorio entro 40 giorni dalla notifica del ricorso.
Il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo venivano notificati a il Parte_1
3.8.2023.
Avverso tale decreto ingiuntivo quest'ultimo proponeva in data 9.10.2023 tempestiva opposizione fondata sui seguenti motivi:
a) prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria;
b) vessatorietà o comunque illegittimità delle clausole che prevedono la misura degli interessi moratori richiesti dal ricorrente;
c) pendenza della procedura di sovraindebitamento a seguito della proposizione da parte sua, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare, della istanza per la nomina di un gestore della Crisi.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione e argomentando che la sola istanza di nomina di un gestore della crisi non comporta l'accesso effettivo allo strumento di soluzione della crisi del consumatore, né, tantomeno, implica l'omologa del piano.
Asseriva inoltre che l'unica cosa a cui poteva aspirare il ricorrente era che il tribunale disponesse la sospensione delle procedure esecutive che fossero pendenti e la cui decorrenza potrebbe incidere sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, non inibendo nessuna norma dell'ordinamento al creditore di far accertare la propria ragione in via giudiziale e di ottenere un titolo per il pagamento.
1.2. Con ordinanza del 1.5.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 In data 10.9.2024 veniva depositata sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 emessa dal Tribunale di Pisa con la quale è stata omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposta, tra gli altri, trattandosi di procedura familiare ex art. 66 CCII, da
(C.F. , residente in [...]. Parte_1 C.F._1
1.4. In data 19.9.2024 la causa veniva rinviata al 27.2.2025 e venivano concessi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. di giorni 60 prima della udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. pagina 2 di 5 La udienza del 27.2.2025 veniva poi differita al 27.3.2025, udienza nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Nella sopra indicata sentenza del Tribunale di Pisa si dà atto della esposizione debitoria dei singoli ricorrenti e, per quanto riguarda anche della esposizione debitoria in via Parte_1 chirografaria nei confronti di per € 38.388,28 e cioè esattamente per la somma oggetto della CP_1
domanda monitoria de qua.
2.1 In conseguenza della emissione di tale sentenza non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla sola parte opponente.
Infatti la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. 21757 del 29/07/2021).
2.2. Tuttavia la emissione della sentenza di omologazione di cui si è detto non è neppure irrilevante, come sostiene parte opposta.
2.3 La emissione di tale sentenza ha infatti comportato la sopravvenuta carenza di interesse del creditore alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e dunque al rigetto della opposizione.
Il credito oggetto del giudizio de quo è infatti stato definitivamente accertato nella sede concorsuale e sarà soddisfatto nei termini e con le modalità previste nella proposta omologata e nel relativo piano.
Il pagamento nella misura falcidiata previsto nella proposta comporterà la estinzione del residuo credito dell'opposta, alla luce delle regole concorsuali, con la conseguenza che non può ravvisarsi in capo al creditore un interesse ex art 100 c.p.c. ad ottenere una sentenza di condanna o un titolo esecutivo.
Né tale interesse attuale potrebbe ravvisarsi per la ipotesi in cui l'odierno opponente si rendesse in futuro inadempiente agli obblighi previsti nel piano e quindi fosse revocata l'omologazione ex art 72
pagina 3 di 5 CCII e la procedura non fosse convertita in liquidazione controllata ex art 73 CCII.
Infatti l'interesse che potrebbe essere ravvisato in relazione a tale evenienza non è attuale e come tale non riveste i caratteri richiesti dall'art 100 c.p.c. Infatti l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., che come tale deve esistere al momento della decisione (cfr. ex multis
Cass.Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021) va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. tra le altre Cass. Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).
Nel caso di specie non si può che rilevare che la non ha un interesse attuale ad Controparte_1
ottenere la conferma del decreto ingiuntivo e dunque un titolo esecutivo, perché la sussistenza del suo diritto è già stata riconosciuta nella procedura concorsuale, il suo credito non può che essere ottenuto in tale sede nei limiti della proposta e del piano, l'adempimento di quanto previsto nella proposta e nel piano comporterà la non esigibilità del credito ulteriore non soddisfatto.
Tale titolo potrebbe avere utilità per la opposta solo nel caso di revoca della omologazione e mancata conversione della procedura in liquidazione controllata, ma tale interesse non potendo definirsi attuale non riveste i caratteri di cui all'art 100 c.p.c.
2.4 In definitiva, pertanto, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della a seguito della emissione della sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 del Tribunale di Controparte_1
Pisa con la quale è stata omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposta, tra gli altri, trattandosi di procedura familiare ex art 66 CCII, da
(C.F. , residente in [...] e Parte_1 C.F._1
conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. In ragione da una parte della infondatezza dei motivi di opposizioni al momento della proposizione della stessa e dall'altra del rifiuto della di riconoscere gli effetti della emissione Controparte_1
della suddetta pronuncia del Tribunale di Pisa sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018, per disporre la integrale compensazione alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della a seguito della Controparte_1
emissione della sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 del Tribunale di Pisa;
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2023 emesso dal giudice designato del
Tribunale di Livorno in data 9.6.2023; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2825/2023 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BERTAGNI Parte_1 C.F._1
LAURA del foro di PISA;
ATTORE OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FRASCINO ELENA, dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1
COVINO GIAMPIERO, dell'avv. ALESSANDRO LANDOLFI tutti del foro di BENEVENTO
CONVENUTA OPPOSTA avente ad oggetto: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)
Posta in decisione all'udienza del 27.03.2025 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice opponente: dichiararsi la estinzione della procedura, stante l'intervenuta cessazione della materia del contendere, con contestuale revoca del titolo monitorio opposto e con integrale compensazione delle spese di lite. per parte convenuta opposta: voglia il Tribunale accertare il credito della società convenuta e, per l'effetto, confermare il decreto opposto ovvero condannare l'attore al pagamento di euro 38.388,28 oltre alle spese e i costi di procedimento monitorio e gli interessi in virtù del titolo dedotto o comunque
a quella diversa somma che risulterà giusta.
pagina 1 di 5 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Su ricorso della il giudice designato del Tribunale di Livorno, con decreto in Controparte_1 data 9.6.2023, ingiungeva a di pagare alla ricorrente la somma di € Parte_1
38.388,28 oltre interessi e spese del giudizio monitorio entro 40 giorni dalla notifica del ricorso.
Il ricorso monitorio ed il decreto ingiuntivo venivano notificati a il Parte_1
3.8.2023.
Avverso tale decreto ingiuntivo quest'ultimo proponeva in data 9.10.2023 tempestiva opposizione fondata sui seguenti motivi:
a) prescrizione del diritto di credito azionato in via monitoria;
b) vessatorietà o comunque illegittimità delle clausole che prevedono la misura degli interessi moratori richiesti dal ricorrente;
c) pendenza della procedura di sovraindebitamento a seguito della proposizione da parte sua, unitamente ai componenti del suo nucleo familiare, della istanza per la nomina di un gestore della Crisi.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituiva contestando la fondatezza dei Controparte_1
motivi di opposizione e argomentando che la sola istanza di nomina di un gestore della crisi non comporta l'accesso effettivo allo strumento di soluzione della crisi del consumatore, né, tantomeno, implica l'omologa del piano.
Asseriva inoltre che l'unica cosa a cui poteva aspirare il ricorrente era che il tribunale disponesse la sospensione delle procedure esecutive che fossero pendenti e la cui decorrenza potrebbe incidere sulla fattibilità del piano ai sensi dell'art. 70 comma 4 CCII, non inibendo nessuna norma dell'ordinamento al creditore di far accertare la propria ragione in via giudiziale e di ottenere un titolo per il pagamento.
1.2. Con ordinanza del 1.5.2024 veniva concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
1.3 In data 10.9.2024 veniva depositata sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 emessa dal Tribunale di Pisa con la quale è stata omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposta, tra gli altri, trattandosi di procedura familiare ex art. 66 CCII, da
(C.F. , residente in [...]. Parte_1 C.F._1
1.4. In data 19.9.2024 la causa veniva rinviata al 27.2.2025 e venivano concessi i termini di cui al combinato disposto degli artt. 281 quinquies e 189 c.p.c. di giorni 60 prima della udienza per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, di 30 giorni prima dell'udienza per il deposito delle comparse conclusionali e di 15 giorni prima dell'udienza per il deposito delle memorie di replica. pagina 2 di 5 La udienza del 27.2.2025 veniva poi differita al 27.3.2025, udienza nella quale la causa veniva trattenuta in decisione.
2. Nella sopra indicata sentenza del Tribunale di Pisa si dà atto della esposizione debitoria dei singoli ricorrenti e, per quanto riguarda anche della esposizione debitoria in via Parte_1 chirografaria nei confronti di per € 38.388,28 e cioè esattamente per la somma oggetto della CP_1
domanda monitoria de qua.
2.1 In conseguenza della emissione di tale sentenza non può essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, come richiesto dalla sola parte opponente.
Infatti la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto, di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. tra le altre solo da ultimo Cass. 21757 del 29/07/2021).
2.2. Tuttavia la emissione della sentenza di omologazione di cui si è detto non è neppure irrilevante, come sostiene parte opposta.
2.3 La emissione di tale sentenza ha infatti comportato la sopravvenuta carenza di interesse del creditore alla conferma del decreto ingiuntivo opposto e dunque al rigetto della opposizione.
Il credito oggetto del giudizio de quo è infatti stato definitivamente accertato nella sede concorsuale e sarà soddisfatto nei termini e con le modalità previste nella proposta omologata e nel relativo piano.
Il pagamento nella misura falcidiata previsto nella proposta comporterà la estinzione del residuo credito dell'opposta, alla luce delle regole concorsuali, con la conseguenza che non può ravvisarsi in capo al creditore un interesse ex art 100 c.p.c. ad ottenere una sentenza di condanna o un titolo esecutivo.
Né tale interesse attuale potrebbe ravvisarsi per la ipotesi in cui l'odierno opponente si rendesse in futuro inadempiente agli obblighi previsti nel piano e quindi fosse revocata l'omologazione ex art 72
pagina 3 di 5 CCII e la procedura non fosse convertita in liquidazione controllata ex art 73 CCII.
Infatti l'interesse che potrebbe essere ravvisato in relazione a tale evenienza non è attuale e come tale non riveste i caratteri richiesti dall'art 100 c.p.c. Infatti l'interesse ad agire, previsto quale condizione dell'azione ex art. 100 c.p.c., che come tale deve esistere al momento della decisione (cfr. ex multis
Cass.Ordinanza n. 32792 del 09/11/2021) va identificato in una situazione di carattere oggettivo derivante da un fatto lesivo, in senso ampio, del diritto e consistente in ciò che senza il processo e l'esercizio della giurisdizione l'attore soffrirebbe un danno;
ne deriva che esso deve avere necessariamente carattere attuale, poiché solo in tal caso trascende il piano di una mera prospettazione soggettiva assurgendo a giuridica ed oggettiva consistenza, e resta invece escluso quando il giudizio sia strumentale alla soluzione soltanto in via di massima o accademica di una questione di diritto in vista di situazioni future o meramente ipotetiche (cfr. tra le altre Cass. Ordinanza n. 12532 del 08/05/2024).
Nel caso di specie non si può che rilevare che la non ha un interesse attuale ad Controparte_1
ottenere la conferma del decreto ingiuntivo e dunque un titolo esecutivo, perché la sussistenza del suo diritto è già stata riconosciuta nella procedura concorsuale, il suo credito non può che essere ottenuto in tale sede nei limiti della proposta e del piano, l'adempimento di quanto previsto nella proposta e nel piano comporterà la non esigibilità del credito ulteriore non soddisfatto.
Tale titolo potrebbe avere utilità per la opposta solo nel caso di revoca della omologazione e mancata conversione della procedura in liquidazione controllata, ma tale interesse non potendo definirsi attuale non riveste i caratteri di cui all'art 100 c.p.c.
2.4 In definitiva, pertanto, deve essere dichiarato il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della a seguito della emissione della sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 del Tribunale di Controparte_1
Pisa con la quale è stata omologata la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore per la composizione della crisi proposta, tra gli altri, trattandosi di procedura familiare ex art 66 CCII, da
(C.F. , residente in [...] e Parte_1 C.F._1
conseguentemente deve essere revocato il decreto ingiuntivo opposto.
3. In ragione da una parte della infondatezza dei motivi di opposizioni al momento della proposizione della stessa e dall'altra del rifiuto della di riconoscere gli effetti della emissione Controparte_1
della suddetta pronuncia del Tribunale di Pisa sussistono i presupposti di cui all'art 92 c.p.c., nel testo risultante dalla sentenza n.77 emessa dalla Corte Costituzionale in data 19 aprile 2018, per disporre la integrale compensazione alla compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'opposizione in esame, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pagina 4 di 5 dichiara il sopravvenuto difetto di interesse ad agire della a seguito della Controparte_1
emissione della sentenza n. 82/2024 del 6.8.2024 del Tribunale di Pisa;
conseguentemente revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 642/2023 emesso dal giudice designato del
Tribunale di Livorno in data 9.6.2023; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Livorno, 29 marzo 2025
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
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