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Sentenza 13 gennaio 2026
Sentenza 13 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 4 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona |
| Numero : | 4 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 4/2026
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100784/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100784/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti avvisi di accertamento notificati alla società edile Ricorrente_1 e ai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, l'Agenzia delle Entrate di Cremona contestava l'utilizzazione da parte della suddetta società di 7 fatture emesse nel 2018 da Società_1 aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti per il complessivo importo di € 63.324,00.
In tale atto l'amministrazione finanziaria aveva evidenziato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta nei confronti di Società_1, era emerso:
- che Società_1 non aveva personale dipendente, né collaboratori, né alcun automezzo o attrezzatura (neppure a noleggio), né locali di deposito o magazzino, sicché era del tutto privo di capacità operativa;
- che non era stata prodotta alcuna documentazione a dimostrazione della presenza del Società_1 nei cantieri ove sarebbero state eseguite le prestazioni fatturate;
- che le fatture prodotte dai vari clienti presentavano tutte lo stesso format e generico oggetto, non erano supportate da alcuna documentazione di cantiere e non sempre rispettavano l'ordine cronologico per singolo cliente.
Nel corso del contraddittorio instaurato con l'Agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, la società cessionaria, anche tramite il proprio legale, aveva prodotto varia documentazione (registro IVA, fatture, visura camerale e durc on line della ditta individuale Società_1, memoria del legale rappresentante, comunicazioni e-mail, dichiarazioni di terzi attestanti la presenza nei cantieri del Società_1, documenti di trasporto, notifiche preliminari cantieri). In esito, l'amministrazione finanziaria aveva ribadito i propri rilievi, facendo notare che dalle espletate indagini era stato accertato che nel 2018 Società_1 aveva emesso fatture per € 1.085.354,09 svolgendo “da solo” i lavori, sicché per eseguire tutte quelle prestazioni avrebbe dovuto lavorare per 320 giorni, con un impegno di 121 ore al giorno.
Nei tre ricorsi presentati dalla Ricorrente_1 e da ciascuno dei due soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, sono stati formulati questi motivi.
1. Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
L'avviso di accertamento non era sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente impositore, ma da un soggetto che affermava essere munito di valida delega, senza che essa risultasse effettivamente esistente.
2. Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000.
Mancanza di motivazione in quanto consistente in considerazioni basate su elementi non conosciuti dai ricorrenti e senza che fosse stata presa posizione sulle deduzioni opposte dai contribuenti durante il contraddittorio.
3. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992. L'avviso si fondava soltanto su congetture ed illazioni, essendo irrilevante:
- che Società_1 non disponesse di dipendenti, collaboratori e beni che potessero essere oggetto di noleggio, in quanto le attività sarebbero state realizzabili anche da una sola persona;
- che Società_1 avesse fatturato prestazioni di manodopera per centinaia di migliaia di euro, non dimostrando ciò che necessariamente tutte le fatture sarebbero state emesse per operazioni inesistenti;
- che Società_1 non avesse la disponibilità di immobili destinati a magazzini, essendo questa mancanza di immobili comune a molte strutture operanti in cantieri con mezzi personali o dell'appaltante e non potendosi escludere che il medesimo si fosse avvalso di manovalanza non assunta;
- che le fatture avessero tutte lo stesso format, in quanto esse erano state emesse da uno stesso soggetto.
Ha aggiunto la difesa dei ricorrenti che le fatture non erano affatto generiche, avendo riportato le indicazioni del cantiere, del contratto e delle opere (segnalando metratura e numero di interventi dello stesso tipo), nel mentre non era stata provata la duplicazione della loro numerazione.
4. Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate.
Occorreva tener conto:
- che, a fronte del documentato pagamento delle fatture con mezzi tracciati, non erano stati provati i “ritorni” di somme dalle società emittenti alla società accertata;
- che non era stata contestata alla società cessionaria alcuna irregolarità nella tenuta delle scritture contabili;
- che a supporto dell'effettività delle prestazioni oggetto delle 7 fatture erano state prodotte le dichiarazioni dei terzi (fatt. nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 19 del 2018), i documenti di trasporto (fatt. n. 1 del 2018) e le notifiche preliminari in cui erano state precisate, a norma dell'art. 99 D.lgs. n. 81/2008, le aziende che sarebbero state presenti in cantiere (fatt. nn. 2, 5, 6, 7, 9 del 2018).
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli impugnati atti e, in subordine, la riduzione dei maggiori imponibili accertati, con rifusione delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 9.4.2025 l'Agenzia delle Entrate di Cremona ha replicato in questi essenziali termini.
L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.
Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza.
Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni, tenuto conto che la stessa avrebbe eseguito operazioni attive nei confronti della Ricorrente_1 pari ad € 63.324,00, addirittura superiori al complesso delle operazioni dal medesimo dichiarate nell'anno 2018 (pari ad € 25.100,00).
Quanto alle allegazioni dei contribuenti poste a fondamento della reale esecuzione delle prestazioni, occorreva considerare:
- che l'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite “in nero” non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori;
- che i ricorrenti avevano fornite prove documentali provenienti soltanto dalla stessa Ricorrente_1 (contratti di subappalto privi di data certa che prevedevano prestazioni non corrispondenti in toto a quelle fatturate, fatture cartacee ricevute da Società_1, dichiarazioni di soggetti che avrebbero confermato la presenza di Società_1 presso i cantieri);
- che per la fattura n. 1 del 4.1.2018 relativa al cantiere presso l'appartamento di Nominativo_1 il documento di trasporto presentava la stessa data (4.1.2018) e la dichiarazione resa nel novembre 2024 dal sig. Nominativo_2 (dipendente della Ricorrente_1) aveva fornito una indicazione “superficiale” della presenza sul cantiere del Società_1 nell'inverno 2017-2018;
- che per le fatture nn. 2, 5, 6, 7 e 19 del 2018 relative al cantiere presso la Società_2 la notifica preliminare, proprio perché preliminare all'inizio del cantiere, non provava la successiva esecuzione dei lavori, mentre le dichiarazioni rese dai soggetti citati dai ricorrenti indicavano la presenza del Società_1 sul cantiere in periodi
“generici”;
- che per la fattura n. 9 del 30.9.2018 relativa al cantiere presso la Società_3 la dichiarazione rilasciata da Nominativo_3 (dipendente della Ricorrente_1) circa il fatto che Società_1 sarebbe stato presente in cantiere
“nell'inverno 2018” contrastava con la data della fattura (30.9.2018) in quanto indicativa del fatto che i lavori sarebbero stati già ultimati prima dell'inverno 2018.
Con nota depositata il 3.11.2025 i ricorrenti hanno depositato varia documentazione, tra cui la dichiarazione resa Nominativo_4, e chiesto prova testimoniale a conferma di tutte le dichiarazioni prodotte.
Con memoria del 12.11.2025 i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno insistito nelle proprie argomentazioni in relazione al vizio di motivazione, facendo rilevare come sui “fatti indicati a fondamento dell'argomentazione presuntiva, l'Agenzia non fornisce nessuna prova” e che l'amministrazione finanziaria, a fronte delle allegazioni portate dalla parte nei ricorsi (che consistevano in dichiarazioni anche di terzi e dunque non provenienti soltanto da soggetti facenti capo alla società), non avesse adottato una
“motivazione rafforzata”.
I ricorsi sono stati riuniti dalla Corte.
In data 7.1.2027 è prevenuta comunicazione dell'avvenuta conciliazione giudiziale.
All'odierna udienza, le parti concordemente chiedono che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che in data 7.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in data 31.12.2025 relativamente alle vertenze di cui ai riuniti ricorsi.
In tale accordo le parti hanno pure concordato la compensazione delle spese di lite.
Tanto comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 546/1992 nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 48 D.lgs. n. 546/1992;
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti e dichiara compensate tra le stesse le spese di lite.
Il Presidente
dr. Massimo Vacchiano
Depositata il 13/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CREMONA Sezione 2, riunita in udienza il 12/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
VACCHIANO MASSIMO, Presidente e Relatore
FORNONI PAOLO GIANMARIA, Giudice
GALLI EZIO DONATO, Giudice
in data 12/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 62/2025 depositato il 18/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100784/2024 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M02C100784/2024 IRAP 2018
- sul ricorso n. 71/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da Ricorrente_2 - CF_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101111/2024 IRPEF-ALTRO 2018
- sul ricorso n. 72/2025 depositato il 27/03/2025
proposto da
Ricorrente_3 - CF_2
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Cremona - Via Ponchielli N. 2 26100 Cremona CR
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ADDIZIONALE REGIONALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ADDIZIONALE COMUNALE 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T9M01C101112/2024 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1/2026 depositato il 12/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tre distinti avvisi di accertamento notificati alla società edile Ricorrente_1 e ai soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, l'Agenzia delle Entrate di Cremona contestava l'utilizzazione da parte della suddetta società di 7 fatture emesse nel 2018 da Società_1 aventi ad oggetto operazioni oggettivamente inesistenti per il complessivo importo di € 63.324,00.
In tale atto l'amministrazione finanziaria aveva evidenziato che, all'esito dell'attività istruttoria svolta nei confronti di Società_1, era emerso:
- che Società_1 non aveva personale dipendente, né collaboratori, né alcun automezzo o attrezzatura (neppure a noleggio), né locali di deposito o magazzino, sicché era del tutto privo di capacità operativa;
- che non era stata prodotta alcuna documentazione a dimostrazione della presenza del Società_1 nei cantieri ove sarebbero state eseguite le prestazioni fatturate;
- che le fatture prodotte dai vari clienti presentavano tutte lo stesso format e generico oggetto, non erano supportate da alcuna documentazione di cantiere e non sempre rispettavano l'ordine cronologico per singolo cliente.
Nel corso del contraddittorio instaurato con l'Agenzia delle Entrate prima dell'emissione degli avvisi di accertamento, la società cessionaria, anche tramite il proprio legale, aveva prodotto varia documentazione (registro IVA, fatture, visura camerale e durc on line della ditta individuale Società_1, memoria del legale rappresentante, comunicazioni e-mail, dichiarazioni di terzi attestanti la presenza nei cantieri del Società_1, documenti di trasporto, notifiche preliminari cantieri). In esito, l'amministrazione finanziaria aveva ribadito i propri rilievi, facendo notare che dalle espletate indagini era stato accertato che nel 2018 Società_1 aveva emesso fatture per € 1.085.354,09 svolgendo “da solo” i lavori, sicché per eseguire tutte quelle prestazioni avrebbe dovuto lavorare per 320 giorni, con un impegno di 121 ore al giorno.
Nei tre ricorsi presentati dalla Ricorrente_1 e da ciascuno dei due soci Ricorrente_2 e Ricorrente_3, sono stati formulati questi motivi.
1. Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973.
L'avviso di accertamento non era sottoscritto dal legale rappresentante dell'ente impositore, ma da un soggetto che affermava essere munito di valida delega, senza che essa risultasse effettivamente esistente.
2. Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000.
Mancanza di motivazione in quanto consistente in considerazioni basate su elementi non conosciuti dai ricorrenti e senza che fosse stata presa posizione sulle deduzioni opposte dai contribuenti durante il contraddittorio.
3. Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992. L'avviso si fondava soltanto su congetture ed illazioni, essendo irrilevante:
- che Società_1 non disponesse di dipendenti, collaboratori e beni che potessero essere oggetto di noleggio, in quanto le attività sarebbero state realizzabili anche da una sola persona;
- che Società_1 avesse fatturato prestazioni di manodopera per centinaia di migliaia di euro, non dimostrando ciò che necessariamente tutte le fatture sarebbero state emesse per operazioni inesistenti;
- che Società_1 non avesse la disponibilità di immobili destinati a magazzini, essendo questa mancanza di immobili comune a molte strutture operanti in cantieri con mezzi personali o dell'appaltante e non potendosi escludere che il medesimo si fosse avvalso di manovalanza non assunta;
- che le fatture avessero tutte lo stesso format, in quanto esse erano state emesse da uno stesso soggetto.
Ha aggiunto la difesa dei ricorrenti che le fatture non erano affatto generiche, avendo riportato le indicazioni del cantiere, del contratto e delle opere (segnalando metratura e numero di interventi dello stesso tipo), nel mentre non era stata provata la duplicazione della loro numerazione.
4. Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate.
Occorreva tener conto:
- che, a fronte del documentato pagamento delle fatture con mezzi tracciati, non erano stati provati i “ritorni” di somme dalle società emittenti alla società accertata;
- che non era stata contestata alla società cessionaria alcuna irregolarità nella tenuta delle scritture contabili;
- che a supporto dell'effettività delle prestazioni oggetto delle 7 fatture erano state prodotte le dichiarazioni dei terzi (fatt. nn. 1, 2, 5, 6, 7, 9 e 19 del 2018), i documenti di trasporto (fatt. n. 1 del 2018) e le notifiche preliminari in cui erano state precisate, a norma dell'art. 99 D.lgs. n. 81/2008, le aziende che sarebbero state presenti in cantiere (fatt. nn. 2, 5, 6, 7, 9 del 2018).
Per questi motivi
i ricorrenti hanno chiesto l'annullamento degli impugnati atti e, in subordine, la riduzione dei maggiori imponibili accertati, con rifusione delle spese del giudizio.
Con controdeduzioni depositate in data 9.4.2025 l'Agenzia delle Entrate di Cremona ha replicato in questi essenziali termini.
L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.
Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza.
Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni, tenuto conto che la stessa avrebbe eseguito operazioni attive nei confronti della Ricorrente_1 pari ad € 63.324,00, addirittura superiori al complesso delle operazioni dal medesimo dichiarate nell'anno 2018 (pari ad € 25.100,00).
Quanto alle allegazioni dei contribuenti poste a fondamento della reale esecuzione delle prestazioni, occorreva considerare:
- che l'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite “in nero” non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori;
- che i ricorrenti avevano fornite prove documentali provenienti soltanto dalla stessa Ricorrente_1 (contratti di subappalto privi di data certa che prevedevano prestazioni non corrispondenti in toto a quelle fatturate, fatture cartacee ricevute da Società_1, dichiarazioni di soggetti che avrebbero confermato la presenza di Società_1 presso i cantieri);
- che per la fattura n. 1 del 4.1.2018 relativa al cantiere presso l'appartamento di Nominativo_1 il documento di trasporto presentava la stessa data (4.1.2018) e la dichiarazione resa nel novembre 2024 dal sig. Nominativo_2 (dipendente della Ricorrente_1) aveva fornito una indicazione “superficiale” della presenza sul cantiere del Società_1 nell'inverno 2017-2018;
- che per le fatture nn. 2, 5, 6, 7 e 19 del 2018 relative al cantiere presso la Società_2 la notifica preliminare, proprio perché preliminare all'inizio del cantiere, non provava la successiva esecuzione dei lavori, mentre le dichiarazioni rese dai soggetti citati dai ricorrenti indicavano la presenza del Società_1 sul cantiere in periodi
“generici”;
- che per la fattura n. 9 del 30.9.2018 relativa al cantiere presso la Società_3 la dichiarazione rilasciata da Nominativo_3 (dipendente della Ricorrente_1) circa il fatto che Società_1 sarebbe stato presente in cantiere
“nell'inverno 2018” contrastava con la data della fattura (30.9.2018) in quanto indicativa del fatto che i lavori sarebbero stati già ultimati prima dell'inverno 2018.
Con nota depositata il 3.11.2025 i ricorrenti hanno depositato varia documentazione, tra cui la dichiarazione resa Nominativo_4, e chiesto prova testimoniale a conferma di tutte le dichiarazioni prodotte.
Con memoria del 12.11.2025 i ricorrenti hanno depositato memoria difensiva con la quale hanno insistito nelle proprie argomentazioni in relazione al vizio di motivazione, facendo rilevare come sui “fatti indicati a fondamento dell'argomentazione presuntiva, l'Agenzia non fornisce nessuna prova” e che l'amministrazione finanziaria, a fronte delle allegazioni portate dalla parte nei ricorsi (che consistevano in dichiarazioni anche di terzi e dunque non provenienti soltanto da soggetti facenti capo alla società), non avesse adottato una
“motivazione rafforzata”.
I ricorsi sono stati riuniti dalla Corte.
In data 7.1.2027 è prevenuta comunicazione dell'avvenuta conciliazione giudiziale.
All'odierna udienza, le parti concordemente chiedono che sia dichiarata l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale a spese compensate.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte prende atto che in data 7.1.2026 l'Agenzia delle Entrate ha prodotto l'accordo conciliativo intervenuto tra le parti in data 31.12.2025 relativamente alle vertenze di cui ai riuniti ricorsi.
In tale accordo le parti hanno pure concordato la compensazione delle spese di lite.
Tanto comporta la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 48 D.lgs. n. 546/1992 nei termini indicati nel dispositivo.
P.Q.M.
La Corte, visto l'art. 48 D.lgs. n. 546/1992;
dichiara l'estinzione del giudizio per intervenuta conciliazione giudiziale tra le parti e dichiara compensate tra le stesse le spese di lite.
Il Presidente
dr. Massimo Vacchiano