Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 4
CGT1
Sentenza 13 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

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    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973

    L'eccezione relativa alla violazione dell'art. 42 D.P.R. n. 600/1973 era infondata, tenuto conto dell'atto dispositivo n. 39/2024 del Direttore Provinciale che veniva prodotto e che legittimava la Capo Area a firmare l'impugnato atto.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 42 D.P.R. n. 600/1973, 56 D.P.R. n. 633/1972 e 6-bis, comma 4 legge n. 212/2000

    Non sussisteva difetto di motivazione, tenuto conto che l'ufficio aveva illustrato elementi gravi, precisi e concordanti dimostrativi dell'inesistenza delle operazioni, a fronte dei quali sarebbe stato onere del contribuente provarne l'effettiva sussistenza. Né era stata omessa la valutazione delle osservazioni formulate dal contribuente durante il contraddittorio, avendo l'ufficio mostrato di superarle in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1.

  • Rigettato
    Violazione degli artt. 2697 c.c. e 7-bis D.lgs. n. 546/1992

    L'amministrazione finanziaria aveva mostrato di superare le deduzioni dei contribuenti in base al riscontro di anomalie a carico di Società_1 indicative dell'inadeguatezza strutturale della sua impresa a svolgere le prestazioni.

  • Rigettato
    Prova dell'esistenza delle prestazioni fatturate

    L'affermazione circa la possibilità che i lavori fossero stati eseguiti con risorse acquisite "in nero" non costituiva prova dell'effettiva realizzazione di detti lavori. I ricorrenti avevano fornito prove documentali provenienti soltanto dalla stessa società accertata. Le prove documentali addotte dai ricorrenti non erano considerate sufficienti a dimostrare l'effettività delle prestazioni.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cremona, sez. II, sentenza 13/01/2026, n. 4
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cremona
    Numero : 4
    Data del deposito : 13 gennaio 2026

    Testo completo