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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 09/10/2025, n. 149 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 149 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott. Salvatore REGASTO - Giudice
3) dott.ssa Daniela LAGANI - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 701 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF Parte_1
– nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata presso lo C.F._1
Studio Legale dell'Avv. IA AT LO - CF - Pec: C.F._2
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura Email_1 rilasciata in calce al ricorso congiunto, e sig. – CF – nato il Controparte_1 C.F._3
20/06/1980 a Lamezia Terme (CZ) , a sua volta rappresentato e difeso dall'avv. MONICA NUNNARI - CF
- Pec: - elettivamente domiciliato presso il di C.F._4 Email_2 lei Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto in atti”.
IN FATTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 24/09/2025 - che i signori / avevano contratto matrimonio in Lamezia CP_1 Pt_1
Terme (Cz) il 19.6.2010 e che da tale unione matrimoniale è nato un figlio , nato il [...] Persona_1
a Lamezia Terme (CZ), c.f ; - che il sig è dipendente della CodiceFiscale_5 Controparte_1 [...]
come autista di pullman e la sig.r svolge qualche lavoretto in modo precario Parte_2 Parte_1
e parziale;
- che il Tribunale di Lamezia Terme, con Decreto di Omologazione di Separazione Consensuale coniugi del 12.12.2019 cronol. n.10203/2019, che si produce, in RG n.1150/2019, ha omologato la separazione Per_ personale tra loro coniugi ed ha disposto tra l'altro, l'affidamento condiviso del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre ed il diritto del padre di incontrare e tenere con sè il bambino secondo le modalità stabilite, oltre all'obbligo di corresponsione a carico di di un assegno di CP_1 mantenimento per il figlio, da rimettere mensilmente alla moglie, pari ad euro 500,00, oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore;
- che con sentenza del Tribunale di Lamezia Terme n.
620/2021 dell'8.10.2021, che si produce, in RG n.551/2021 è stata dichiarata la cessazione degli effetti civili Per_ del matrimonio concordatario ed è stato disposto, tra l'altro, l'affidamento congiunto del figlio ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e la facoltà del padre di vederlo e di stare con lui secondo le modalità stabilite, oltre all'obbligo di corresponsione a carico di di un assegno di mantenimento CP_1 per il figlio, da versarsi entro il giorno 25 di ogni mese, con accredito diretto a favore della moglie, pari ad euro 500,00 (cinquecento/00), oltre al 50% delle spese straordinarie necessarie nell'interesse del minore;
- che nelle more sono mutate alcune condizioni personali delle parti nel senso che il ha contratto CP_2 nuove nozze con la sig.r ed ha avuto un altro bambino di nom , nato a [...] il Parte_3 Per_2
24.11.2024; − che con lettera racc. del 3.7.2025, che si produce, i a mezzo del suo procuratore, CP_2 chiedeva la modifica delle condizioni di divorzio ed in particolare la riduzione dell'importo del mantenimento Per_ per il figlio ad €. 350,00 mensili e che il figli potesse trascorrere con il papà un pomeriggio in più oltre ad una maggiore flessibilità negli orari di visita;
− che con comunicazione a mezzo pec del 14.7.2025, che si produce, la sig.ra , a mezzo del suo procuratore, acconsentiva alla riduzione dell'importo del Pt_1 mantenimento per il figlio nell'importo di €. 400,00 mensili e si opponeva alla modifica di ogni altra condizione già stabilita nei suddetti atti giudiziari circa il diritto di visita e di stare con il bambino da parte del padre perchè non sono sopraggiunti motivi tali da giustificarne la modifica. - che le parti hanno raggiunto l'accordo tanto che già da qualche mese l'importo del mantenimento corrisposto da per il figlio è stato ridotto ad CP_2
€. 400,00 mensili ed accettato dalla sig.ra . Allo stesso modo le parti hanno convenuto nella conferma Pt_1 dell'incasso del 50% ciascuno dell'Assegno Unico Familiare e nella conferma delle condizioni per il diritto- dovere del padre di stare con il figlio, come già stabilite nella sentenza di divorzio/cessazione effetti civili del matrimonio ed in ogni caso, come è avvenuto e sta avvenendo sino ad oggi.
Tutto ciò premesso la sig.ra ed il sig. , come sopra rappresentati, Parte_1 Controparte_1 domiciliati e difesi, ricorrevano congiuntamente all'Ill.mo Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, affinché preso atto della volontà dei ricorrenti di volere modificare le condizioni già statuite nel Decreto di Omologa di separazione consensuale coniugi e nella sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio a seguito di ricorso congiunto circa il solo importo del mantenimento per il figlio, emettesse apposito provvedimento Per_ dichiarando che l'importo del mantenimento per il figlio minore , a carico del padre , Controparte_1 sia ridotto in € 400,00 (quattrocento/00) mensili con la conferma di tutte le altre condizioni e statuizioni.
Ciò posto, ed una volta preso atto del ricorso in oggetto, avanzato ai sensi dell'art. 473 bis, comma 51, ult. comma, c.p.c., avente ad oggetto modifica congiunta condizioni divorzio, una volta acquisito formalmente il parere favorevole del PM, il che avveniva con atto depositato telematicamente in data 01/10/2025, il Giudice
Delegato si riservava di riferire al Collegio per la decisione.
IN DIRITTO La domanda è fondata, in quanto sono provati presupposti e condizioni dell'azione.
Le parti hanno difatti concordato la modifica congiunta delle condizioni del divorzio – sub specie cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario – già a sua volta adottata, con il parere favorevolmente espresso Per_ dal PM – Sede, chiedendo che l'importo del mantenimento per il figlio minore , a carico del padre
[...]
, sia ridotto in € 400,00 (quattrocento/00) mensili con la conferma di tutte le altre condizioni e CP_1 statuizioni.
Ritiene il Tribunale di poter recepire nella presente decisione i patti modificativi formalizzati nel corso della procedura in esame, motivati con l'effettiva modifica delle reciproche condizioni patrimoniali, con conferma nel resto delle residue condizioni già radicate nella sentenza di divorzio in atti.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 701 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Modifica delle condizioni di divorzio/separazione (ricorso congiunto), instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – Parte_1 C.F._1 nata a [...], in data [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio Legale dell'Avv.
IA AT LO - CF - Pec: C.F._2 Email_1
- che la rappresenta e difende in giudizio, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto, e sig.
[...]
– CF – nato il [...] a Lamezia Terme (CZ) , a [...] volta CP_1 C.F._3 rappresentato e difeso dall'avv. MONICA NUNNARI - CF - Pec: C.F._4
- elettivamente domiciliato presso il di lei Studio legale, giusta procura Email_2 rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
- Interventore ex lege -
Così provvede:
A) A PARZIALE MODIFICA delle condizioni della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario n. 620/2021, emessa in data 08/10/2021, e pubblicata il 20/10/2021, riduce l'importo del Per_ mantenimento per il figlio minore , a carico del padre , in € 400,00 (quattrocento/00) Controparte_1 mensili;
B) CONFERMA nel resto;
C) DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 08/10/2025.
Il Presidente Estensore
Dott. Giovanni GAROFALO