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Sentenza 24 agosto 2025
Sentenza 24 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 24/08/2025, n. 1512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1512 |
| Data del deposito : | 24 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Foggia, nella persona del Giudice monocratico Dott.ssa Giacoma Fanizza, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 3997/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civili, avente ad oggetto: proprietà e vertente tra
C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Gianfranco Setteducati
-Attore- contro
C.F.: rappresentato e difeso dall'Avv. Licia Controparte_1 C.F._2
Morra
-Convenuto- nonché contro
, C.F.: , rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_2 C.F._3
Loredana Lepore
-Convenuto-
Conclusioni
Le parti concludevano come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni, riportandosi alle domande spiegate nei propri scritti difensivi.
* * *
Ai sensi dell'art. 132 co. 2 n. 4 c.p.c., come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 18 giugno 2009,
n. 69, applicabile anche ai giudizi in corso al momento della entrata in vigore di tale legge di modifica (4 luglio 2009), ai sensi dell'art. 58 co. 2 della stessa legge, la presente sentenza viene motivata attraverso una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Svolgimento del processo
1 Con atto di citazione, ritualmente notificato, - sulla premessa di essere Parte_1
“…proprietario e possessore dei terreni ubicati in Agro di Cerignola alla Contrada Padula o
Mancini, della superficie catastale complessiva di Ha.
3.06.82 individuati in Catasto al Foglio di mappa 168 alle Part.lle 168,177 e 179…” - evocava in giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale,
e , chiedendo la declaratoria di inesistenza di diritti vantati Controparte_1 Controparte_2 dai convenuti sulla fascia di terreno di sua proprietà, la restituzione della medesima, la cessazione di turbative e molestie, la rimessione in pristino dei confini e il riconoscimento di una servitù di passaggio, oltre al risarcimento dei danni.
Costituiti in giudizio, e contestavano la fondatezza delle Controparte_1 Controparte_2 domande attoree. In particolare, sosteneva la correttezza dei confini come Controparte_1 risultanti dal “picchettamento” effettuato nell'agosto 2017 in contraddittorio con i confinanti e spiegava domanda riconvenzionale diretta alla declaratoria di intervenuto acquisto per usucapione della fascia di terreno contestata.
Concessi i termini ex art. 183, co. VI, c.p.c. la causa veniva istruita a mezzo delle prove orali ammesse.
Nelle more, chiedeva la sospensione del giudizio in attesa dell'esito del Parte_1 procedimento penale instaurato a carico dei convenuti, deducendo la pregiudizialità penale.
All'udienza del 16 febbraio 2023, eccepiva invece l'estinzione del giudizio, per Controparte_1
l'intervenuto trasferimento dell'azione in sede penale, avendo l'attore nel frattempo presentato costituzione di parte civile dinanzi al G.u.p. del Tribunale di Foggia.
A seguito della precisazione delle conclusioni, con ordinanza del 3 dicembre 2024, il giudizio veniva trattenuto in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
Motivi della decisione
Preliminarmente, va esaminata l'eccezione di estinzione del presente giudizio sollevata dal convenuto per avere l'attore trasferito in sede penale l'azione già esercitata in Controparte_1 sede civile.
Il primo comma dell'art. 75 c.p.p. prevede che l'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile.
La regola di cui all'art. 75 comma 1 c.p.p., secondo cui il trasferimento dell'azione civile in sede penale comporta la rinuncia dell'attore al giudizio civile, postula che tra le due azioni vi sia identità di oggetto (in relazione alla causa petendi e al petitum) e di soggetti (personae). Tale accertamento sull'identità delle azioni - che prescinde e deve essere condotto indipendentemente dall'esame della
2 fondatezza dell'azione esperita con la costituzione di parte civile – è rimesso all'apprezzamento di fatto del giudice di merito come tale incensurabile in sede di legittimità ove non siano rilevabili vizi di motivazione. Inoltre atteso che la norma prevede testualmente che l'esercizio della facoltà di effettuare la traslatio iudici comporta rinuncia agli atti del giudizio, ne consegue che l'estinzione del processo civile si verifica automaticamente, ossia di diritto (ipso iure). Il giudice civile che, quindi, venga a conoscenza dell'avvenuta costituzione di parte civile nel processo penale deve dichiarare d'ufficio l'estinzione del processo, senza che siano necessarie, ai fini della produzione dell'effetto estintivo, né una formale e separata rinuncia in sede civile né l'accettazione o l'eccezione della controparte, essendo sufficiente la sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento dell'azione civile nel processo penale, sul fondamento, ben s'intende, dell'accertata identità delle due azioni, alla stregua dei comuni canoni di identificazione, di cui si è prima detto (in questi termini Cass. Civ. n.7633/2012, ma si veda altresì Cass.Civ. n.7396/2003 secondo cui il trasferimento dell'azione civile nel processo penale produce di diritto a norma dell'art. 75 , comma
1 c.p.p. la rinuncia dell'attore al giudizio civile, sicché il giudice civile deve anche d'ufficio dichiarare l'estinzione del processo, senza che sia necessaria l'accettazione della parte, alla sola condizione che dagli atti risulti l'avvenuto trasferimento, una volta accertata l'identità delle due azioni alla stregua dei comuni canoni di identificazione delle azioni: persone, petitum, causa petendi).
Peraltro, è stato anche chiarito che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p. determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c. (Cass Civ. Ord. n. n. 23059/2022:
“…il trasferimento dell'azione civile nel processo penale, regolato dall'art. 75 c.p.p., determina una vicenda estintiva del processo civile riconducibile al fenomeno della litispendenza, e non a quello disciplinato dall'art. 306 c.p.c., in quanto previsto al fine di evitare contrasti di giudicati…”).
Dalla disamina della documentazione versata in atti emerge che l'attore , con Parte_1
l'atto di citazione del 09.07.2020, ha incardinato il presente giudizio per ottenere la tutela del proprio diritto di proprietà avverso le opere realizzate dai convenuti e Controparte_1
sul tratturo confinante, chiedendo altresì il risarcimento dei danni subiti. Controparte_2
Per i medesimi fatti, l'attore ha presentato denuncia-querela (datate 08.5.2020 e 01.6.2020), a seguito delle quali è scaturito dinanzi al Tribunale di Foggia il procedimento penale N. 4535/2020
P.M. (N. 8504/2020 G.I.P.), con fissazione dell'udienza preliminare al 21.11.2022.
In tale sede, si è costituito parte civile nei confronti degli odierni convenuti, Parte_1 imputati nel procedimento penale (“…1) per il reato p. e p. dagli artt. 110,631 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di appropriarsi dell'altrui cosa immobile, attraverso l'apposizione di
3 paletti di ferro colorati e fili di ferro zincato sul nuovo confine, alteravano i termini originari del terreno di proprietà della p.o. ricadente al foglio 168 p.lle 179 e 177, Parte_1 allargando così il confinante tratturo di proprietà degli stessi indagati, individuato al catasto dal foglio 168 p.lla 10, da una estensione originaria di circa 2,50 metri di larghezza per metri 200 di lunghezza ad una di 4,50 metri di larghezza per 200 metri di lunghezza. 2) Per il reato p. e p. dagli artt. 110,632 c.p. perché in concorso tra loro, al fine di procurare a se un ingiusto profitto, riversando nel terreno sopra individuato materiale di scarto (pietrame e pietra crosta) e così realizzando un nuovo manto stradale sterrato, immutavano nell'altrui proprietà lo stato dei luoghi.
3) Per il reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 629 commi 1 e 2 c.p. perché, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante violenze – commesse percuotendo con un bastone di legno la p.o. e procurandole lividi – e minacce anche gravi, Parte_1 con esibizione di un'arma avvolta in un panno di stoffa – in particolare rivolgendo alla p.o. e agli operai assunti dalla stessa le seguenti frasi “se vi avvicinate al terreno vi facciamo passare guai seri e vi spariamo senza pensarci molto – di qui non dovete passare né ora né mai” “ devi capire che il terreno dove abbiamo messo i termini i confini i picchetti ed i fili è mio e se mi dai fastidio e ti avvicini ti sparo” “ti devo ammazzare cornuto devi morire. O muori tu o muoio io, io me ne vado in galera per te. Mo ti ammazzo ti sparo” – costringendo ad omettere di Parte_1 esercitare i diritti di pacifico godimento sulla striscia di terreno di sua proprietà che questi avevano arbitrariamente occupato e chiuso con un cancello, procuravano a se un ingiusto profitto con altrui danno. Con l'aggravante di aver commesso il fatto con arma e da più persone riunite…”).
Orbene, dal raffronto tra l'atto di citazione del presente giudizio e l'atto di costituzione di parte civile del procedimento penale, emerge chiaramente la sostanziale identità delle azioni esercitate.
Sotto il profilo soggettivo, le parti coincidono integralmente: il , attore in questa sede, Pt_1 figura quale parte civile nel processo penale;
gli , convenuti nel giudizio civile, CP_1 rivestono in quello penale la qualità di imputati.
Sotto il profilo oggettivo, il petitum è il medesimo, poiché in entrambe le azioni viene richiesto il risarcimento dei danni - patrimoniali e non patrimoniali - asseritamente cagionati dalle condotte contestate.
Quanto alla causa petendi, essa è identica, essendo in entrambi i casi fondato il diritto azionato sulle stesse vicende fattuali: l'allargamento e la trasformazione del tratturo, l'apposizione della catena e del cancello, nonché le ulteriori opere che l'attore assume lesive del proprio diritto dominicale.
La coincidenza dei tre elementi identificativi della domanda (personae, petitum e causa petendi) consente, dunque, di ritenere integrati i presupposti applicativi dell'art. 75, comma 1, c.p.p., con la
4 conseguenza che il trasferimento dell'azione civile nel processo penale comporta ex lege la rinuncia agli atti del presente giudizio e la conseguente declaratoria di estinzione dello stesso.
Si rileva, inoltre, che lo stesso attore, nella comparsa conclusionale, ha espressamente aderito all'eccezione sollevata dal convenuto, prendendo atto dell'intervenuto trasferimento dell'azione e chiedendo che ciò fosse valutato ai fini della regolamentazione delle spese (“…La pendenza del presente giudizio civile all'epoca dell'intervenuta costituzione di parte civile nel processo penale da parte del sig. ha escluso la possibilità di sospensione del giudizio civile per Parte_1 la cd. “pregiudizialità penale”.
Questo difensore, nell'interesse del sig. ritiene fondata l'eccezione spiegata dal Parte_1 convenuto sig. e dichiara di aderire alla stessa. Controparte_1
Per tale ragione, chiede all'On.le Giudicante di tener conto del comportamento processuale tenuto dall'odierna parte deducente al fine della valutazione sulle spese processuali che si chiede espressamente vengano compensate o ridotte a misura di giustizia, ricorrendone i presupposti di legge…”).
Quanto alle spese di lite, avuto riguardo al comportamento processuale dell'attore - che ha aderito all'eccezione di estinzione sollevata dai convenuti - e alla peculiarità della vicenda, si ritiene equo compensarle integralmente tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, prima sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da C.F.: ,
contro
C.F.: Parte_1 C.F._1 Controparte_1 nonché contro , C.F.: C.F._2 Controparte_2
- reietta ogni contraria istanza, così decide: C.F._3
− DICHIARA estinto il giudizio per le ragioni di cui in motivazione;
− COMPENSA integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Foggia (data dep.tel.)
Il Giudice
Giacoma Fanizza
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