Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 18/02/2025, n. 535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 535 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Lecce R.G.2022 /6535
QUALE GENITORE E TUTORE DELLA MINORE ) /MINISTERO Parte_1 Persona_1
Controparte_1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
Il Tribunale di Lecce, I Sezione Civile, in persona del G.O.P. avv. Giuseppe Quaranta in funzione di Giudice unico, all'udienza del 18.02.2025, fatte precisare le conclusioni, ha ordinato la discussione orale della causa nella stessa udienza, a norma dell'art 281 sexies cpc ed ha pronunciato, al termine, la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 6535/2022 R.G.C., avente ad oggetto: responsabilità dei genitori, dei tutori e dei maestri ( art 2048 cc ) e vertente
TRA
e , quali esercenti la responsabilità genitoriale sulla minore Parte_1 Parte_2
, con l'Avv. Alessandro Passaro in virtù di mandato in atti, Persona_1
elettivamente domiciliati nel suo studio
Attori
E
, in persona del Ministro pro tempore e il Controparte_2 CP_3 [...] di Francavilla Fontana (BR), in persona del Controparte_4
Dirigente Scolastico pro tempore, con l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce presso cui domiciliano ex legis
Convenuti
,in persona del suo legale Controparte_5 rappresentante protempore, con l'Avv. Angelo Pariani in virtù di mandato in atti, elettivamente domiciliata nel loro studio
– Chiamata in causa –
Conclusioni come da verbale in data odierna.
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Visto l'art. 132 c.p.c., così come modificato dalla Legge 18 giugno 2009 n. 69, non si riporta lo svolgimento del processo.
La domanda spiegata dagli attori nella qualità indicata è inammissibile stante l'intervenuta sottoscrizione da parte degli stessi dell'atto di transazione del 14.01.2020 in atti ( cfr. doc.4), della richiesta risarcitoria svolta dai medesimi per i danni occorsi alla di loro figlia . Persona_1
La terza chiamata assicurazione una volta ricevuta la denuncia del sinistro e ravvisando non sussistere alcun profilo di responsabilità in capo al proprio assicurato istituto scolastico, Terzo Istituto Comprensivo “De Amicis – S. Francesco” di Francavilla Fontana
(BR), provvedeva ad aprire e gestire il sinistro secondo la Garanzia Infortuni altresì prevista dalla polizza agli atti di causa (cfr doc.1).
La copertura assicurativa fornita dalla Polizza “ copre Parte_3 infatti svariate ipotesi tra le quali rientrano la Garanzia “Infortuni” e la Garanzia per la
“Responsabilità Civile verso Terzi” (Cfr. doc.2). Garanzia per la Responsabilità Civile verso Terzi in forza della quale è stata chiamata nel presente giudizio la Compagnia assicurativa dal convenuto Istituto al fine di Controparte_5 CP_6 garantire e manlevare lo stesso da quanto dovesse essere condannato a corrispondere agli attori a titolo risarcitorio, nella ipotesi in cui dovesse ravvisarsi dei profili di responsabilità in capo all'Istituto scolastico nell'accadimento dell'evento dannoso.
La provvedeva ad incaricare un medico legale al fine di Controparte_5 sottoporre a visita la predetta alunna infortunatasi. A seguito del Persona_1 predetto accertamento svolto secondo i criteri previsti dalle CGA per la Garanzia
Infortuni - alias secondo i criteri previsti dalla Tabella INAIL ( cfr. Sez. II INFORTUNI art 11
– Invalidità permanente da infortunio pagina 23 del doc.2) - il medico legale della compagnia ravvisava non residuare alcun danno biologico permanente in capo all'alunna. Indi la Compagnia assicurativa, posto che la Garanzia Infortuni non prevede alcuna liquidazione per eventuali postumi invalidanti di carattere temporaneo ( ma solo permanente, e che nel caso in parola il fiduciario del ha escluso sussistere), CP_5 provvedeva ad effettuare un'offerta agli odierni attori affinché gli stessi non avanzassero più alcuna pretesa risarcitoria avverso il suo assicurato Istituto scolastico, e consistente la stessa (offerta) nel rimborso delle spese mediche dai medesimi attori sostenute pari ad Euro 1.834,18.
Per_ Offerta questa a definizione dell'evento dannoso occorso a che gli odierni attori hanno accettato con la sottoscrizione dell'atto di liquidazione del 14/1/2020, ed ove i medesimi hanno dichiarato di non avere più nulla a che pretendere in relazione all'infortunio in parola per qualsiasi titolo. (cfr do. 4).
L'atto di liquidazione sottoscritto dagli attori infatti testualmente recita: “In relazione al sinistro sopra indicato, fra il sottoscritto incaricato da Controparte_5
e il sottoscritto Sig. – quale legale
[...] Parte_1 rappresentante della minore – si è pieno accordo convenuto di liquidare Persona_1 la somma di Euro 1.834,18 (in lettere milleottocentotrentaquattro/18). Il percipiente/beneficiario dichiara che la somma indicata viene concordata a totale risarcimento del sinistro e, contemporaneamente, dichiara di non avere più nulla a pretendere, a qualsiasi titolo, rilasciando la presente ampia e liberatoria quietanza di pieno saldo”.
Pertanto la domanda risarcitoria avanzata è inammissibile stante l'intervenuta transazione.
Le spese del giudizio stante la peculiarità delle questioni trattate, sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lecce, Prima Sezione Civile, in persona del G.O.T. avv Giuseppe Quaranta in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da e , nella qualità in atti contro Parte_1 Parte_2 [...]
e Controparte_7 Controparte_5
, così provvede:
[...]
1) Dichiara inammissibile la domanda attrice stante l'intervenuta transazione;
2) Compensa interamente le spese del giudizio.
Così deciso in Lecce il 18 febbraio 2025
Il G.O.P.
Avv Giuseppe Quaranta