Sentenza 11 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 11/04/2025, n. 523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 523 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati
dott. Giuseppe Rini Presidente
dott. Maria Margiotta Giudice
dott. Daniele Salvatore Abbate Giudice
dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2491 del Ruolo Generale degli Affari civili con-
tenziosi dell'anno 2021 vertente
TRA
, nata a [...], in data [...], elettivamente Parte_1
domiciliata in Bologna, piazza Dei Martiri del 1943-45 n. ½, presso lo
Studio Legale La Torre - Gorini, rappresentata e difesa dall'avv. Cathy La
Torre, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte attrice –
E CON L'INTERVENTO
del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: autorizzazione all'adeguamento dei caratteri sessuali e rettifi-
ca di attribuzione di sesso ex art. 1 l. 164/1982.
Conclusioni delle parti: all'udienza del 18/12/2024 parte attrice con-
Tribunale di Termini Imerese sez. civile
cludeva come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, Parte_2
[.
, nata a [...] in data [...] (nel prosieguo parte identificata al maschile), ha allegato di essere nato con caratteri biologici anatomici e genitali di tipo femminile, ma di avere vissuto sin da tenera età la propria identità psico-sessuale come maschile, avendo una naturale inclinazione ad assumere comportamenti maschili e manifestando la volontà di rico-
noscersi nel nome di . CP_1
L'attore ha dedotto di vivere la sua vita da uomo in ogni ambito: indi-
viduale, sociale, relazionale e lavorativo, e di patire una grave sofferenza per la marcata incongruenza tra il genere espresso e il genere assegnato,
accompagnata da un forte desiderio di appartenere al genere opposto e di essere trattato come appartenente al genere maschile.
In particolare, ha allegato di avere ricevuto una diagnosi di disforia di genere (cfr. doc.3 allegato all'atto di citazione) e di avere intrapreso un percorso psicologico di sostegno integrato con il percorso di riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso presso l' , dal Po- CP_2
liclinico Umberto I di Roma e con il centro specialistico CEST (Centro Sa-
lute Transgender) per il trattamento interdisciplinare della condizione di
Disforia di Genere, nonché di essersi già sottoposto, a partire dal 2020, a cure ormonali mascolinizzanti.
Alla luce di ciò, parte attrice ha dedotto di avere interesse a tutelare il proprio diritto alla salute e alla integrità psicofisica, mediante l'eliminazione di ogni dissociazione tra soma e psiche e, quindi, ottenere
- 2 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 2491/21
la rettifica degli atti civili per il mutamento del sesso anagrafico e il cam-
biamento del nome, nonché l'autorizzazione all'intervento di riassegnazio-
ne chirurgica del sesso di cui all'art. 31, comma 4 d.lgs. 150/11 nella versione applicabile ratione temporis.
Conclusivamente l'attore ha chiesto al Tribunale di autorizzato all'intervento chirurgico di riconversione del sesso e contestualmente la rettificazione di sesso anagrafico da femminile a maschile degli atti di sta-
to civile ai sensi dell'art. 454 c.c. e del cambio del nome da “ ” a Pt_1
“ ”. CP_1
L'attore è comparso personalmente all'udienza del 10.11.2022 ed ha confermato la sua volontà di pervenire alle predette variazioni anagrafi-
che.
Acquisita la documentazione dallo stesso prodotta dalla quale innanzi-
tutto emerge che il soggetto in questione non è coniugato e non ha figli, la causa è stata posta in decisione.
Orbene, ritiene il Tribunale che considerata la documentazione prodot-
ta e preso atto della mancata opposizione del P.M., le domande dirette ad ottenere l'autorizzazione a sottoporsi a trattamento medico-chirurgico per l'adeguamento dei suoi caratteri sessuali femminili a quelli maschili, alla rettificazione anagrafica di sesso e al cambio del nome devono essere ac-
colte.
Invero, dalla documentazione medica in atti e segnatamente dalla rela-
zione psicologica redatta in data 31.08.2021 dalle dott.sse e Per_1
del CEST, centro specialistico per il trattamento della condizione Per_2
di disforia di genere, emerge che “da marzo 2020 assume Parte_1
- 3 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 2491/21
terapia ormonale sostitutiva ed è al momento seguito dagli Ambulatori di
Endocrinologia del Dipartimento di Medicina Sperimentale, Sezione di Fi-
siopatologia Medica ed Endocrinologia del Policlinico Umberto I di Roma per
Disforia di Genere (cod. 302.85) come si evince dal certificato in allegato del
Prof. datato 25.02.2021. Ha inoltre effettuato una valutazione Persona_3
e incontri di sostegno con la dott.ssa Dirigente Psicologa Persona_4
dell' , come si evince dalla sua relazione – in allegato – data- CP_2
ta 05.08.2021. (…) Questi elementi evidenziano una corrispondenza tra i
criteri diagnostici con i quali il DSM-V (Manuale diagnostico e statistico dei
disturbi mentali) descrive la Disforia di Genere (codice 302.85) e la condi-
zione della persona, osservata e raccontata da lei stessa. Altresì sono per-
fettamente sovrapponibili con la condizione di Incongruenza di Genere,
identificata nell'ICD11 con il codice HA60 (ICD = Classificazione Statistica
Internazionale delle Malattie e dei Problemi Sanitari Correlati adottata
dall'Organizzazione Mondiale della Sanità) e corrispondente alla preceden-
te codificazione F64.0 - Transessualismo da femmina a maschio dell'ICD-
10. (…) Durante i colloqui è sempre stato collaborativo e orientato nel tempo
e nello spazio, con totale assenza di deficit di tipo cognitivo, di memoria, di
attenzione o concentrazione. La comunicazione è adeguata nel contenuto e
nella modalità relazionale, non emergono allo stato attuale disturbi
dell'umore, né elementi tipici di disturbi della personalità o sintomi psichia-
trici. Sulla base della valutazione psicologica e di personalità effettuata nel
corso dei colloqui effettuati, il cambiamento dell'identità anagrafica e gli in-
terventi medico-chirurgici cui la persona intende sottoporsi, sono Pt_1
considerati, allo stato attuale, necessari alla risoluzione della componente
- 4 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 2491/21
disforica di genere e, dunque, in grado di produrre un sostanziale miglio-
ramento del grado di benessere psicologico della persona interessata” (cfr.
doc. 3 all. atto di citazione).
Tale diagnosi non appare inficiata da disturbi psichiatrici, né da con-
comitanti condizioni fisiche di intersessualità, mentre allo stato, la pre-
senza degli originari caratteri sessuali femminili, determina indubbiamen-
te un disagio significativo sul piano clinico, sociale e relazionale in capo all'attore, rappresentando un ostacolo al suo diritto di assumere l'identità
sessuale di cui si sente portatore.
Il trattamento chirurgico appare pertanto necessario per consentire al soggetto una identificazione accettabile della propria personalità.
Peraltro, il convincimento del soggetto appare stabilmente orientato all'assunzione totale e definitiva del sesso maschile, come accertato dalla documentazione in atti.
Parimenti deve essere accolta la domanda di rettifica dell'atto di nasci-
ta. Infatti, dalla certificazione medica prodotta si evince che la presenza nei documenti di identità di dati anagrafici femminili a fronte di un aspet-
to maschile, già assunto a seguito di terapia ormonale virilizzante, provo-
ca grandi difficoltà nella vita di relazione dell'attore.
In ultimo deve osservarsi che l'evidenza degli elementi fin qui esamina-
ti rende del tutto superfluo ed inutilmente costoso (cfr. Cass. 20.7.2015
n. 15138) disporre una consulenza intesa ad accertare le condizioni psi-
co-sessuali dell'interessato, posto che l'irreversibilità del mutamento ses-
suale può dedursi dalla documentazione prodotta dalla parte, dal fatto che lo stesso sin dal 2019 ha intrapreso un percorso psicodiagnostico e di
- 5 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 2491/21
sostegno integrato alla riattribuzione medico-chirurgica ed ormonale del sesso. Dal 4.03.2020, nell'ambito del percorso di riattribuzione di sesso si
è poi sottoposto a terapia ormonale. Emerge inoltre che anche in pubblico l'attore si atteggia anche nei comportamenti come appartenente al genere maschile, così dimostrando una radicata e costante volontà in tal senso.
Nel caso di specie, va quindi autorizzato il trattamento medico-
chirurgico per l'adeguamento dei caratteri sessuali da femminili a ma-
schili, poiché strumentale alla tutela dell'integrità psicofisica e dell'identità sessuale dell'attore (artt. 2, 3 e 32 Cost.).
Risulta altresì accertato, alla luce dei contenuti della relazione medica in atti, la necessaria e contestuale autorizzazione alla rettificazione dei dati anagrafici al fine di assicurare la piena tutela della salute psicofisica di nelle more dell'intervento. Parte_1
Merita quindi accoglimento anche la domanda di rettifica dell'atto di nascita posto che l'attore ha iniziato un trattamento ormonale mascoliniz-
zante che ha prodotto un risultato di evidente androgenizzazione del sog-
getto, rilevata anche dal G.I., in udienza (aspetto esteriore di un uomo,
voce con timbro spiccatamente maschile).
Risulta quindi indubbio che il comportamento, la gestualità,
l'andatura, l'aspetto fisico e l'abbigliamento siano decisamente maschili come emerso anche in sede di comparizione personale avanti al G.I.
Alla luce delle considerazioni svolte e delle risultanze della menzionata relazione psico-diagnostica va, dunque, ordinata la richiesta rettifica dell'attribuzione di sesso nei registri dello stato civile da femminile a ma-
schile, con l'assunzione da parte dell'attore del nome “ ” in luogo CP_1
- 6 - Tribunale di termini Imerese sez. civile R.G. n. 2491/21
del nome “ ”. Pt_1
La natura del giudizio, proposto unicamente nei confronti del P.M., le-
gittima l'integrale irripetibilità delle spese di causa anticipate dalla parte attrice.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, come sopra composto, uditi i procuratori delle parti costi-
tuite, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando;
- autorizza , nata a Palermo in data [...], a [...]- Parte_1
toporsi ai trattamenti medico- chirurgici necessari all'adeguamento dei propri caratteri sessuali all'identità di genere maschile;
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di di rettifi- CP_2
care l'atto di nascita della predetta (atto. n. 804, P. I S. A dell'anno 1995),
nel senso che laddove si legge quale generalità dell'intestatario il nome
“ ” debba invece leggersi “ ” e laddove si legge, quanto al ses- Pt_1 CP_1
so dell'intestatario, la dicitura “femminile” si legga invece “maschile”;
- dichiara irripetibili le spese del presente giudizio.
Termini Imerese, così deciso in data 1.4.2025
Il Presidente
Il Giudice Estensore Giuseppe Rini
Daniele Salvatore Abbate
- 7 - Tribunale di termini Imerese sez. civile