Sentenza 3 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/06/2025, n. 5507 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 5507 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
RG 25231 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25231 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso per regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BERNARDO CARMINE presso il C.F._1
quale elettivamente domicilia
ATTORE
E
nato in data [...] a [...] C.F. CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. FORTUNA ELENA presso la quale C.F._2
elettivamente domicilia
CONVENUTO con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25/11/2024, chiedeva disciplinarsi Parte_1
l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio nato Per_1
il 27/09/2018, minorenne.
La parte resistente si costituiva dichiarando di aver raggiunto un accordo con CP_1
la ricorrente.
1
Le parti, inoltre, evidenziavano che “non ci sono criticità nella relazione del minore con entrambe le parti. Le rispettive abitazioni distano poco meno di 10 km”.
All'esito, il Giudice riteneva la causa per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova e recepiva le condizioni così come concordate dalle parti;
pertanto, invitava le parti alla precisazione delle conclusioni e ordinava la discussione orale della causa.
I difensori chiedevano recepirsi le condizioni concordate.
Il Giudice riservava la causa in decisione al Collegio, previo parere del PM.
Il PM concludeva come in atti.
Le parti hanno regolamentato l'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio alle condizioni: affidamento condiviso ad entrambi i genitori del figlio nato a [...] il Per_2
22.09.2018 con collocamento presso gli stessi come da calendario indicato al punto 2) precisando che il padre è residente in [...] e la madre è domiciliata in Ischia alla Via G.B. Vico n. 79; in considerazione degli impegni scolastici ed extrascolastici del piccolo iscritto alla prima classe della scuola primaria in Forio presso l'Istituto comprensivo 1 Forio, circolo - delle Pt_2
sedute di logopedia che si tengono due volte a settimana presso centri convenzionati, della frequentazione a scuole estive del comune di Forio nonché degli impegni lavorativi del padre (chef con attività artigianale di produzione di sushi con maggior lavoro nel fine settimana ) – e della madre
( dipendente part- time con orario mattutino e fine settimana libero ), la coppia stila il seguente calendario di massima (già attuato) :
*il padre terrà con sé il bambino dal lunedì all'uscita di scuola al giovedì all'uscita di scuola - quando avrà cura di accompagnarlo al domicilio materno, il tali giorni il bambino pernotterà presso la casa familiare in Forio alla Via Francesco Calise 111, con impegno del padre a continuare ad accompagnare il bambino alle sedute di logopedia, in genere fissate il martedì ed il giovedì mattina;
*la madre terrà con sé il bambino dal giovedì all'uscita di scuola sino al lunedì mattina quando avrà cura di accompagnarlo a scuola in Forio;
*per le festività natalizie il minore starà con il padre , ad anni alterni, dal 24 dicembre ore 10,00 al
31 dicembre ore 10,00 ovvero dal 31 dicembre ore 10,00 al 6 gennaio ore 21,00;
2 *per le festività pasquali il minore starà con il padre, ad anni alterni, la domenica di Pasqua ovvero il lunedì in albis dalle ore 10,00 alle ore 21,00;
*per il periodo estivo il minore trascorrerà con i rispettivi genitori 15 giorni non consecutivi ossia una settimana nel mese di luglio ed una settimana nel mese di agosto da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
*il minore trascorrerà con il padre il giorno del compleanno e dell'onomastico del padre nonché la festa del papà;
*il minore trascorrerà con la madre il giorno del compleanno e dell'onomastico della mamma nonchè la festa della mamma;
*il minore trascorrerà con ambo i genitori il proprio compleanno;
*il minore potrà frequentare liberamente i rami parentali paterno nonché materno nonché sentire telefonicamente i genitori liberamente anche tutti i giorni come già in atto.
Fermo restando che la coppia si impegna sin da ora ad ampliare e/o modificare il predetto calendario alla luce di mutate esigenze scolastiche ovvero extrascolastiche del minore unitamente ai loro impegni lavorativi. la coppia concorda nel mantenere ferma l'iscrizione del minore alla scuola primaria presso istituto comprensivo 1 di Forio ove il bambino ha stabili legami con i compagni di classe e ottimi rapporti con le insegnanti.
a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore il signor si obbliga a Per_1 CP_1 versare alla signora la somma mensile di € 200,00 (duecento euro//00) – somma Parte_1
così determinata attesi i tempi di permanenza del bambino presso ambo i genitori – a mezzo bonifico bancario ovvero diverso mezzo di pagamento indicato dalla signora entro il giorno 5 del Pt_1
mese ; somma che sarà rivalutata annualmente secondo gli indici Istat;
il signor presta consenso sin da ora alla percezione del proprio 50% CP_1 dell'assegno unico in favore della signora Parte_1
Le parti prestano il proprio reciproco assenso all'espatrio e il proprio consenso al rilascio e/o rinnovo dei passaporti e delle relative carte d'identià valide per l'espatrio in favore di ciascuno di essi e del minore, obbligandosi a tal fine a fornire la propria collaborazione per il compimento delle attività necessarie per l'espletamento delle relative procedure, oltre che per il rilascio di ogni altra autorizzazione richiesta.
3 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse del minore, peraltro infadodicenne.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Trattandosi di procedura giudiziale in cui le parti hanno trovato un accordo, le spese vanno compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• dispone l'affidamento condiviso del minore ad entrambi i genitori, e disciplina la genitorialità come riportato in parte motiva;
• compensa le spese. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della ricorrente, sig.ra
, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato si provvede Parte_1
come da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 16/05/2025
Il Presidente estensore dr.ssa V. Rosetti
4