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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 14/01/2025, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AGRIGENTO
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Gemma Di Stefano, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al numero di ruolo generale 595 del 2024, e vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. LINCON SALVATORE, Parte_1 giusta procura depositata telematicamente;
-ricorrente-
CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. NOTO
ANTONINO, giusta procura depositata telematicamente;
-resistente -
Oggetto: Risarcimento danni:altre ipotesi
Conclusioni: come in atti.
Motivi in fatto ed in diritto della decisione
Contr Con ricorso del 29.2.24 conveniva in Giudizio l' di Parte_1 CP_1 chiedendo di “ritenere e dichiarare la sussistenza del diritto di esercizio del servizio mensa o del servizio con modalità sostitutive, riconoscendolo a tutti i dipendenti in conformità dell'art. 29 CCNL del 20/09/2001 così come integrato e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/07/2009 in combinato disposto dell'art. 8 D.Lgs n. 66/2003, con cui è stata data piena attuazione alla direttiva n. 93/104/CE;
2) per l'effetto ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente, quale dipendente dell' resistente, alla fruizione dei buoni pasto, quale modalità sostitutiva CP_1 del servizio mensa, adottata dall' per ogni turno lavorativo che Controparte_3 ecceda le 6 ore;
3) ritenere e dichiarare il diritto del ricorrente al risarcimento del danno corrispondente al valore dei buoni pasto, non erogati, per il periodo pregresso da novembre 2019 a ottobre 2022, che si quantifica nella misura di €. 1404,20.
1 4) per l'effetto condannare l' , in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro-tempore, a pagare in favore del ricorrente la complessiva somma di €. 1404,20, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla data di maturazione dei singoli crediti fino all'effettivo soddisfo” Si costituiva parte resistente contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto del ricorso. Nelle more del giudizio, le parti raggiungevano accordo transattivo e chiedevano la dichiarazione della cessata materia del contendere. La causa, istruita solo documentalmente, veniva decisa all'esito del deposito di note ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza del 14.1.25.
* È evidente che le ragioni poste a fondamento del ricorso hanno trovato riscontro nell'accoglimento della domanda del ricorrente, che risulta impossibile procedere alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del processo in relazione alla sopra detta pretesa. Secondo la giurisprudenza della Suprema Corte ( c.f.r. SS.UU n. 1048, 368/2000, 4918/98, Cass. n. 14194, 14775, 6395/2004, 16987, 12844, 8478, 8200, 3122/2003 di sezioni semplici) si ha cessazione della materia del contendere tutte le volte in cui venga meno, con la materia controversa, qualsiasi posizione di contrasto tra le parti. Si osserva, che l'istituto della cessazione della materia del contendere non ha fondamento testuale, ma è frutto dell'elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l'impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti, ricorre quando le parti non hanno più l'esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (c.d. interesse ad agire e contraddire); può al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale (cfr. Cass. S.U. n. 11969 del 2005 Cass. n. 14775 del 2004). La statuizione sulle spese va in parte effettuata secondo il principio della soccombenza. Nel caso di specie le parti hanno chiesto la compensazione delle spese avendo già regolato la questione in sede transattiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, in funzione di Giudice del Lavoro, dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese. Così deciso in Agrigento, 14/01/2025
Il Giudice
Gemma Di Stefano
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