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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/05/2025, n. 694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 694 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1107/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ); CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ; (C.F. C.F._2 Parte_3
); (C.F. C.F._3 Parte_4
, quale erede di C.F._4 Persona_1 Parte_5
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
); (C.F. C.F._6 Parte_7
); (C.F. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ), quale erede di , assistiti e difesi C.F._10 Persona_2
dall'Avv. LA ROSA MARIA LUISA
APPELLATI
(C.F. e Controparte_2 C.F._11 CP_3
(C.F. ), entrambi nella qualità di eredi di
[...] C.F._12
(C.F. ), deceduta in data 16 luglio 2018 Persona_3 C.F._13 e di (C.F. ) deceduta in data Persona_4 C.F._14
01.02.2018;
APPELLATI CONTUMACI
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
10744/2020 del 05/06/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente cassato con rinvio l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento n. 1566/2014
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, in accoglimento delle superiori ragioni e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in ottemperanza alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza in premesse citata: - dichiarare, in ogni caso e comunque l'avvenuta prescrizione del diritto degli odierni resistenti all'indennità di occupazione precedentemente riconosciuta per ciascuna annualità, così come statuito dalla Prima Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza 10744/20, che si allega;
- disporre la restituzione delle somme già corrisposte e non dovute, al tempo depositate dall' presso la Cassa depositi e Prestiti, a Parte_1
titolo indennità di occupazione, oltre ad interessi dal dovuto al soddisfo, ed in dettaglio: euro 5.503,49 per le particelle 281 e 538 di proprietà di , Parte_10
euro 4.374,39 per la particella 536 di proprietà di , euro Parte_4
4.189,76 per la particella 537 di proprietà di e Parte_8 Parte_5
, euro 33.020,96 per la particella 535 di proprietà di ,
[...] Parte_9
e , euro 9.100,29 per la particella 530 Parte_6 Parte_7
di proprietà di , ed , euro CP_1 Parte_2 Parte_3
2.236,90 per la particella 528 di proprietà di , Controparte_2 CP_3
(quali eredi di ) e;
- condannare
[...] Persona_3 Persona_4 gli odierni resistenti alla restituzione, in favore dell' , in Parte_1
pag. 2/11 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle somme illo tempore percepite e riscosse a titolo di indennità di occupazione e come sopra singolarmente determinate, maggiorate di interessi dalla data di riscossione al soddisfo - Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese e compensi di causa, anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio di legittimità, così come statuito dalla Suprema Corte
Per Parti Convenute in riassunzione costituite:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania contrariis reiectis, Nel merito rigettare tutte le richieste di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio in epigrafe illustrate. Per l'effetto ritenere e dichiarare valida ed efficace in ogni sua parte l'ordinanza resa dalla Corte
d'Appello di Catania nel giudizio n. 142/2012 impugnata, confermandone in toto tutte le statuizioni. In linea subordinata nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea relativa unicamente alla prescrizione di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione legittima, contenere le somme da corrispondere nei limiti del giusto, equo e provato decurtando quanto incassato da ciascuna parte del 20% poiché non percepito e già versato a titolo di imposte.
Determinare l'ammontare degli eventuali interessi da corrispondere dalla data della domanda e non da quello del pagamento. Ritenuta la complessità della questione e la travagliata vicenda processuale del procedimento in caso di accoglimento della domanda è di ragione disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 23 settembre 2014, la Corte di Appello di Catania provvedeva a rideterminare le indennità di esproprio e l'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti, condannando l' Pt_1
al deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Parte_1
Prestiti.
pag. 3/11 In particolare la Corte territoriale riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente e, nel merito, riteneva fondata l'opposizione formulata dagli originari ricorrenti in punto di indennità di esproprio e, quanto al tema dell'indennità di occupazione legittima, rilevava che la stessa andava
"determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3 (come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14) in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, a 1/12 dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata”.
Avverso questo provvedimento l ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione, svolgendo tre motivi.
Con la sentenza n. 10744/2020 del 05/06/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso concernente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall , dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso Parte_1 con il quale l' ha contestato l'attribuzione ai terreni di un valore di Parte_1
mercato diverso da quello agricolo, e accolto il terzo motivo concernente il tema dell'indennità di occupazione e l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall' , rilevando che “in effetti, la pronuncia della Corte di Appello Parte_1
omette di prendere in considerazione il punto così sollevato. Nè può dubitarsi del carattere decisivo dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prescrizione dei crediti relativi all'indennità di occupazione "decorre dal termine di ciascun anno di compiuta occupazione" (Cass., 28 maggio 2012,
n. 8452)”.
Con atto di citazione in riassunzione, l ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Si sono costituiti , Parte_10 Parte_4 Parte_8
, Parte_5 Parte_9 Parte_7 Parte_6
e concludendo
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3
come in epigrafe.
pag. 4/11 Sebbene regolarmente citate, non si sono costituiti in giudizio CP_2
e entrambi citati nella qualità di eredi di
[...] Controparte_3
e di , con conseguente loro contumacia. Persona_3 Persona_4
Con atto depositato in data 18/09/2024, l' ha chiesto di dichiarare la Parte_1
cessata materia del contendere con riguardo alla posizione dei predetti contumaci avendo le parti sottoscritto una transazione per la definizione della posizione loro afferente.
Indi, all'udienza del 20 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra l' e e essendo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
intervenuto in data 17.09.2024 un accordo tra le parti preordinato al pagamento delle somme di cui l' ha chiesto la restituzione, con conseguente venir Parte_1 meno dell'interesse ad agire in capo all'Ente attore in riassunzione nei confronti dei predetti.
Nel merito, va ribadito che la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso concernente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' e Parte_1
dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale l' ha Parte_1 contestato l'attribuzione ai terreni di un valore di mercato diverso da quello agricolo, mentre ha accolto il terzo motivo, concernente l'indennità di occupazione ed in particolare l'apposita eccezione di prescrizione sollevata dall' , ritenendo, per come sopra riportato, che “in effetti, la pronuncia Parte_1
della Corte di Appello omette di prendere in considerazione il punto così sollevato. Nè può dubitarsi del carattere decisivo dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prescrizione dei crediti relativi
pag. 5/11 all'indennità di occupazione "decorre dal termine di ciascun anno di compiuta occupazione" Cass., 28 maggio 2012, n. 8452).
Ne consegue che sono ormai coperte da giudicato le statuizioni dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catania con cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall ed ha attribuito ai terreni un valore di Parte_1
mercato diverso da quello agricolo, determinando la relativa indennità di esproprio.
Viceversa, quanto al tema dell'indennità di occupazione la Corte di legittimità ha statuito in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a siffatta indennità, rilevando che il termine di prescrizione decorre da ciascun anno di compiuta occupazione, con conseguente inammissibilità delle contestazioni formulate nella comparsa di costituzione dai convenuti in riassunzione in merito alla decorrenza del termine.
Orbene, ciò premesso, va rilevato che l' ha ritualmente Parte_1
eccepito, nell'originaria memoria di costituzione davanti alla Corte d'Appello, che al momento della proposizione della domanda da parte degli odierni convenuti in riassunzione (ossia al 02/02/2012) era oramai decorso il termine decennale del relativo diritto a ciascuna annualità.
In particolare ha evidenziato che, dovendosi tenere conto della data di avvenuta occupazione dei beni, la stessa di è protratta dal 4 marzo 1993 sino al 7 ottobre 1997, data in cui è stato emesso il decreto di esproprio (v. all'uopo quanto riconosciuto nell'ordinanza della Corte).
Ne consegue che la domanda formulata dagli originari ricorrente relativa alla corresponsione dell'indennità di occupazione proposta in data 02/02/2012 deve essere rigettata perché prescritta, essendo decorso il termine decennale decorrente dall'ottobre 1997.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza impugnata, poi cassata, va evidenziato come la Corte di pag. 6/11 Cassazione ha, anche di recente, ribadito che la stessa “va proposta, ex art. 389
c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale”( cfr. tra le altre, Cass. 21/01/2022, n.1886).
Nel caso di specie non solo l'avvenuto pagamento può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione, ma l' ha anche specificamente allegato e provato a Parte_1
questo giudice del rinvio l'avvenuto pagamento, producendo i mandati di pagamento.
Quanto, infine, alle richieste dei convenuti in riassunzione di decurtazione da quanto incassato da ciascuna parte del 20%, poiché non percepito e già versato a titolo di imposte, e di determinazione degli eventuali interessi da corrispondere dalla data della domanda e non da quello del pagamento, le stesse si rivelano infondate.
Ed invero parte convenuta in riassunzione non ha fornito alcuna prova del versamento di imposte (di cui in ogni caso potrebbe chiedere il rimborso) e non può esservi dubbio che gli interessi devono decorrere dalla data di percezione delle somme.
È orientamento pacifico della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. 12/11/2021,
n.34011 e già prima Cass. 29 gennaio 2007 n. 1779; Cass. 25 settembre 2008 n.
24051; Cass. 3 marzo 2010 n. 5042) che l'azione di restituzione, che venga proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, ma siccome pag. 7/11 volta ad assicurare l'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell' accipiens, implica il riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate dal giorno del pagamento. Trattandosi di un debito di valuta, trova applicazione il principio nominalistico, con la conseguenza che oltre alla restituzione della stessa quantità di moneta spettano al creditore gli interessi legali e gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. che egli sia riuscito a dimostrare.
Ne consegue che i convenuti in riassunzione costituitisi nel presente giudizio
(ad esclusione, quindi, di e vanno Controparte_2 Controparte_3
condannati alla restituzione delle somme già loro corrisposte a titolo indennità di occupazione, oltre ad interessi dal pagamento al soddisfo, ed in particolare:
- alla restituzione della somma di euro 5.503,49 (per le particelle Parte_10
281 e 538 di sua proprietà),
- alla restituzione della somma di euro 4.374,39 per la Parte_4
particella 536 di sua proprietà),
- e , in solido, alla restituzione della somma di Parte_8 Parte_5
euro 4.189,76 (per la particella 537 di loro proprietà),
- , e , in solido, alla Parte_9 Parte_6 Parte_7
restituzione della somma di euro 33.020,96 (per la particella 535 di loro proprietà),
- ed in solido, alla CP_1 Parte_2 Parte_3
restituzione della somma di euro 9.100,29 (per la particella 530 di loro proprietà).
Quanto alla spese del giudizio la Corte di legittimità ha chiarito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare
pag. 8/11 totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass.
12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti” (cfr. da ultimo Cass.
11/11/2024 n. 29056).
Ne consegue che a fronte della soccombenza parziale degli originari ricorrenti
(in punto di indennità di occupazione), le spese vanno compensate nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell' , e Parte_1
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma complessivamente riconosciuta agli originari ricorrenti, pari a € 152,969,37).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Parte_10 Parte_4 Parte_8
, , Parte_5 Parte_9 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 CP_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_2
E avverso l'ordinanza rinvio l'ordinanza ex art. 702 Controparte_3
pag. 9/11 bis c.p.c. emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento n.
1566/2014 in data 23/09/2014, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
2) Dichiara prescritto il diritto di , , Parte_10 Parte_4 Pt_8
,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_7
, , E alla Parte_6 CP_1 Parte_2 Parte_3
corresponsione dell'indennità di occupazione;
3) Condanna alla restituzione in favore dell' Parte_10 Parte_1
della somma di euro 5.503,49, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
4) Condanna alla restituzione in favore dell' Parte_4 Parte_1
della somma di euro 4.374,39, oltre interessi dalla data del pagamento
[...]
fino al soddisfo;
5) Condanna e , in solido, alla restituzione in Parte_8 Parte_5 favore dell' della somma di euro 4.189,76, oltre interessi Parte_1
dalla data del pagamento fino al soddisfo;
6) Condanna , e , in Parte_9 Parte_6 Parte_7 solido, alla restituzione in favore dell' della somma di euro Parte_1
33.020,96, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
7) Condanna ed in CP_1 Parte_2 Parte_3
solido, alla restituzione, in favore dell' della somma di euro Parte_1
9.100,29, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
8) Compensa nella misura di un terzo le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore delle parti convenute in Parte_1
riassunzione, dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 9.545,00 quanto al primo grado del giudizio davanti alla Corte d'Appello, in complessivi €
5.103,00 quanto al giudizio davanti la Corte di Cassazione, e in complessivi €
pag. 10/11 6.660,00 quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Dichiara che per il resto l'ordinanza impugnata è passata in giudicato.
Così deciso, in data 07/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte D'Appello di Catania, Prima Sezione Civile, in persona dei magistrati: dott. Antonella Vittoria Balsamo Presidente dott. Dora Bonifacio Consigliere relatore dott. Enrico Rao Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n.1107/2020 R.G. posta in decisione all'udienza collegiale del 20 settembre 2024 tra
(C.F. ), assistito e difeso dall'Avv. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
e
(C.F. ); CP_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ; (C.F. C.F._2 Parte_3
); (C.F. C.F._3 Parte_4
, quale erede di C.F._4 Persona_1 Parte_5
(C.F. ); (C.F.
[...] C.F._5 Parte_6
); (C.F. C.F._6 Parte_7
); (C.F. ); C.F._7 Parte_8 C.F._8
(C.F. ); Parte_9 C.F._9 Parte_10
(C.F. ), quale erede di , assistiti e difesi C.F._10 Persona_2
dall'Avv. LA ROSA MARIA LUISA
APPELLATI
(C.F. e Controparte_2 C.F._11 CP_3
(C.F. ), entrambi nella qualità di eredi di
[...] C.F._12
(C.F. ), deceduta in data 16 luglio 2018 Persona_3 C.F._13 e di (C.F. ) deceduta in data Persona_4 C.F._14
01.02.2018;
APPELLATI CONTUMACI
In punto: riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione n.
10744/2020 del 05/06/2020 con la quale la Corte di Cassazione ha parzialmente cassato con rinvio l'ordinanza ex art. 702 bis c.p.c. emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento n. 1566/2014
CONCLUSIONI
Per Parte Attrice in riassunzione:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania, in accoglimento delle superiori ragioni e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, in ottemperanza alle statuizioni espresse dalla Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza in premesse citata: - dichiarare, in ogni caso e comunque l'avvenuta prescrizione del diritto degli odierni resistenti all'indennità di occupazione precedentemente riconosciuta per ciascuna annualità, così come statuito dalla Prima Sezione
Civile della Suprema Corte di Cassazione con l'Ordinanza 10744/20, che si allega;
- disporre la restituzione delle somme già corrisposte e non dovute, al tempo depositate dall' presso la Cassa depositi e Prestiti, a Parte_1
titolo indennità di occupazione, oltre ad interessi dal dovuto al soddisfo, ed in dettaglio: euro 5.503,49 per le particelle 281 e 538 di proprietà di , Parte_10
euro 4.374,39 per la particella 536 di proprietà di , euro Parte_4
4.189,76 per la particella 537 di proprietà di e Parte_8 Parte_5
, euro 33.020,96 per la particella 535 di proprietà di ,
[...] Parte_9
e , euro 9.100,29 per la particella 530 Parte_6 Parte_7
di proprietà di , ed , euro CP_1 Parte_2 Parte_3
2.236,90 per la particella 528 di proprietà di , Controparte_2 CP_3
(quali eredi di ) e;
- condannare
[...] Persona_3 Persona_4 gli odierni resistenti alla restituzione, in favore dell' , in Parte_1
pag. 2/11 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle somme illo tempore percepite e riscosse a titolo di indennità di occupazione e come sopra singolarmente determinate, maggiorate di interessi dalla data di riscossione al soddisfo - Con ogni ulteriore statuizione anche in ordine alle spese e compensi di causa, anche in ordine alle spese ed onorari del giudizio di legittimità, così come statuito dalla Suprema Corte
Per Parti Convenute in riassunzione costituite:
Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Catania contrariis reiectis, Nel merito rigettare tutte le richieste di parte attrice siccome infondate in fatto ed in diritto per tutte le ragioni meglio in epigrafe illustrate. Per l'effetto ritenere e dichiarare valida ed efficace in ogni sua parte l'ordinanza resa dalla Corte
d'Appello di Catania nel giudizio n. 142/2012 impugnata, confermandone in toto tutte le statuizioni. In linea subordinata nella non temuta ipotesi di accoglimento della domanda attorea relativa unicamente alla prescrizione di quanto dovuto a titolo di indennità di occupazione legittima, contenere le somme da corrispondere nei limiti del giusto, equo e provato decurtando quanto incassato da ciascuna parte del 20% poiché non percepito e già versato a titolo di imposte.
Determinare l'ammontare degli eventuali interessi da corrispondere dalla data della domanda e non da quello del pagamento. Ritenuta la complessità della questione e la travagliata vicenda processuale del procedimento in caso di accoglimento della domanda è di ragione disporre la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio. Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. depositata in data 23 settembre 2014, la Corte di Appello di Catania provvedeva a rideterminare le indennità di esproprio e l'indennità di occupazione legittima spettante ai ricorrenti, condannando l' Pt_1
al deposito delle relative somme presso la Cassa Depositi e Parte_1
Prestiti.
pag. 3/11 In particolare la Corte territoriale riteneva infondata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall'Ente e, nel merito, riteneva fondata l'opposizione formulata dagli originari ricorrenti in punto di indennità di esproprio e, quanto al tema dell'indennità di occupazione legittima, rilevava che la stessa andava
"determinata ai sensi della L. n. 865 del 1971, art. 20, comma 3 (come modificato dalla L. n. 10 del 1977, art. 14) in una somma pari, per ciascun anno di occupazione, a 1/12 dell'indennità che sarebbe dovuta per l'espropriazione dell'area effettivamente occupata”.
Avverso questo provvedimento l ha proposto ricorso per Parte_1
cassazione, svolgendo tre motivi.
Con la sentenza n. 10744/2020 del 05/06/2020 la Corte di Cassazione ha respinto il primo motivo di ricorso concernente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall , dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso Parte_1 con il quale l' ha contestato l'attribuzione ai terreni di un valore di Parte_1
mercato diverso da quello agricolo, e accolto il terzo motivo concernente il tema dell'indennità di occupazione e l'eccezione di prescrizione ritualmente sollevata dall' , rilevando che “in effetti, la pronuncia della Corte di Appello Parte_1
omette di prendere in considerazione il punto così sollevato. Nè può dubitarsi del carattere decisivo dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prescrizione dei crediti relativi all'indennità di occupazione "decorre dal termine di ciascun anno di compiuta occupazione" (Cass., 28 maggio 2012,
n. 8452)”.
Con atto di citazione in riassunzione, l ha formulato le Parte_1
conclusioni riportate in epigrafe.
Si sono costituiti , Parte_10 Parte_4 Parte_8
, Parte_5 Parte_9 Parte_7 Parte_6
e concludendo
[...] CP_1 Parte_2 Parte_3
come in epigrafe.
pag. 4/11 Sebbene regolarmente citate, non si sono costituiti in giudizio CP_2
e entrambi citati nella qualità di eredi di
[...] Controparte_3
e di , con conseguente loro contumacia. Persona_3 Persona_4
Con atto depositato in data 18/09/2024, l' ha chiesto di dichiarare la Parte_1
cessata materia del contendere con riguardo alla posizione dei predetti contumaci avendo le parti sottoscritto una transazione per la definizione della posizione loro afferente.
Indi, all'udienza del 20 settembre 2024, sulle conclusioni precisate dalle parti come da verbale, la Corte ha posto la causa in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Occorre, preliminarmente, dichiarare la cessazione della materia del contendere tra l' e e essendo Parte_1 Controparte_2 Controparte_3
intervenuto in data 17.09.2024 un accordo tra le parti preordinato al pagamento delle somme di cui l' ha chiesto la restituzione, con conseguente venir Parte_1 meno dell'interesse ad agire in capo all'Ente attore in riassunzione nei confronti dei predetti.
Nel merito, va ribadito che la Corte di Cassazione ha rigettato il primo motivo di ricorso concernente l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' e Parte_1
dichiarato inammissibile il secondo motivo di ricorso con il quale l' ha Parte_1 contestato l'attribuzione ai terreni di un valore di mercato diverso da quello agricolo, mentre ha accolto il terzo motivo, concernente l'indennità di occupazione ed in particolare l'apposita eccezione di prescrizione sollevata dall' , ritenendo, per come sopra riportato, che “in effetti, la pronuncia Parte_1
della Corte di Appello omette di prendere in considerazione il punto così sollevato. Nè può dubitarsi del carattere decisivo dello stesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, infatti, la prescrizione dei crediti relativi
pag. 5/11 all'indennità di occupazione "decorre dal termine di ciascun anno di compiuta occupazione" Cass., 28 maggio 2012, n. 8452).
Ne consegue che sono ormai coperte da giudicato le statuizioni dell'ordinanza della Corte d'Appello di Catania con cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dall ed ha attribuito ai terreni un valore di Parte_1
mercato diverso da quello agricolo, determinando la relativa indennità di esproprio.
Viceversa, quanto al tema dell'indennità di occupazione la Corte di legittimità ha statuito in merito all'eccezione di prescrizione dei crediti relativi a siffatta indennità, rilevando che il termine di prescrizione decorre da ciascun anno di compiuta occupazione, con conseguente inammissibilità delle contestazioni formulate nella comparsa di costituzione dai convenuti in riassunzione in merito alla decorrenza del termine.
Orbene, ciò premesso, va rilevato che l' ha ritualmente Parte_1
eccepito, nell'originaria memoria di costituzione davanti alla Corte d'Appello, che al momento della proposizione della domanda da parte degli odierni convenuti in riassunzione (ossia al 02/02/2012) era oramai decorso il termine decennale del relativo diritto a ciascuna annualità.
In particolare ha evidenziato che, dovendosi tenere conto della data di avvenuta occupazione dei beni, la stessa di è protratta dal 4 marzo 1993 sino al 7 ottobre 1997, data in cui è stato emesso il decreto di esproprio (v. all'uopo quanto riconosciuto nell'ordinanza della Corte).
Ne consegue che la domanda formulata dagli originari ricorrente relativa alla corresponsione dell'indennità di occupazione proposta in data 02/02/2012 deve essere rigettata perché prescritta, essendo decorso il termine decennale decorrente dall'ottobre 1997.
Quanto alla richiesta di restituzione delle somme versate in esecuzione dell'ordinanza impugnata, poi cassata, va evidenziato come la Corte di pag. 6/11 Cassazione ha, anche di recente, ribadito che la stessa “va proposta, ex art. 389
c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale”( cfr. tra le altre, Cass. 21/01/2022, n.1886).
Nel caso di specie non solo l'avvenuto pagamento può essere desunto dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione, ma l' ha anche specificamente allegato e provato a Parte_1
questo giudice del rinvio l'avvenuto pagamento, producendo i mandati di pagamento.
Quanto, infine, alle richieste dei convenuti in riassunzione di decurtazione da quanto incassato da ciascuna parte del 20%, poiché non percepito e già versato a titolo di imposte, e di determinazione degli eventuali interessi da corrispondere dalla data della domanda e non da quello del pagamento, le stesse si rivelano infondate.
Ed invero parte convenuta in riassunzione non ha fornito alcuna prova del versamento di imposte (di cui in ogni caso potrebbe chiedere il rimborso) e non può esservi dubbio che gli interessi devono decorrere dalla data di percezione delle somme.
È orientamento pacifico della giurisprudenza (cfr. da ultimo Cass. 12/11/2021,
n.34011 e già prima Cass. 29 gennaio 2007 n. 1779; Cass. 25 settembre 2008 n.
24051; Cass. 3 marzo 2010 n. 5042) che l'azione di restituzione, che venga proposta a norma dell'art. 389 c.p.c. dalla parte vittoriosa nel giudizio di cassazione, non è riconducibile allo schema della condictio indebiti, ma siccome pag. 7/11 volta ad assicurare l'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale anteriore alla decisione cassata, che prescinde dalla buona o mala fede dell' accipiens, implica il riconoscimento degli interessi legali sulle somme versate dal giorno del pagamento. Trattandosi di un debito di valuta, trova applicazione il principio nominalistico, con la conseguenza che oltre alla restituzione della stessa quantità di moneta spettano al creditore gli interessi legali e gli eventuali ulteriori danni di cui all'art. 1224, comma 2, c.c. che egli sia riuscito a dimostrare.
Ne consegue che i convenuti in riassunzione costituitisi nel presente giudizio
(ad esclusione, quindi, di e vanno Controparte_2 Controparte_3
condannati alla restituzione delle somme già loro corrisposte a titolo indennità di occupazione, oltre ad interessi dal pagamento al soddisfo, ed in particolare:
- alla restituzione della somma di euro 5.503,49 (per le particelle Parte_10
281 e 538 di sua proprietà),
- alla restituzione della somma di euro 4.374,39 per la Parte_4
particella 536 di sua proprietà),
- e , in solido, alla restituzione della somma di Parte_8 Parte_5
euro 4.189,76 (per la particella 537 di loro proprietà),
- , e , in solido, alla Parte_9 Parte_6 Parte_7
restituzione della somma di euro 33.020,96 (per la particella 535 di loro proprietà),
- ed in solido, alla CP_1 Parte_2 Parte_3
restituzione della somma di euro 9.100,29 (per la particella 530 di loro proprietà).
Quanto alla spese del giudizio la Corte di legittimità ha chiarito che “in virtù del c.d. principio espansivo di cui all'art. 336 cod. proc. civ., la cassazione parziale della sentenza ha effetto sulle parti della sentenza dipendenti da quella cassata, onde l'annullamento in sede di legittimità della pronuncia del giudice del merito, seppure limitato a un capo di essa, si estende alla statuizione relativa alle spese processuali, sicché il giudice di rinvio ha il potere di rinnovare
pag. 8/11 totalmente la relativa regolamentazione in base all'esito finale della lite (Cass.
12/09/2014, n. 19345); in tema di spese processuali, il giudice del rinvio, cui la causa sia stata rimessa anche per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità, si deve attenere al principio della soccombenza applicato all'esito globale del processo, piuttosto che ai diversi gradi del giudizio ed al loro risultato, sicché non deve liquidare le spese con riferimento a ciascuna fase del giudizio, ma, in relazione all'esito finale della lite, e può legittimamente pervenire ad un provvedimento di compensazione delle spese, totale o parziale, ovvero, addirittura, condannare la parte vittoriosa nel giudizio di cassazione - e, tuttavia, complessivamente soccombente - al rimborso delle stesse in favore della controparte (Cass., Sez. Un., 08/11/2022, n. 32906), anche nel caso in cui la lite abbia percorso più fasi con alterne vicende per le parti” (cfr. da ultimo Cass.
11/11/2024 n. 29056).
Ne consegue che a fronte della soccombenza parziale degli originari ricorrenti
(in punto di indennità di occupazione), le spese vanno compensate nella misura di un terzo, mentre i restanti due terzi vanno posti a carico dell' , e Parte_1
sono liquidate nella misura indicata in dispositivo (applicati i parametri medi delle tabelle allegate al DM n. 147/2022, in relazione al valore della somma complessivamente riconosciuta agli originari ricorrenti, pari a € 152,969,37).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Catania, definitivamente pronunciando sul ricorso in riassunzione proposto da nei confronti di Parte_1
, , , Parte_10 Parte_4 Parte_8
, , Parte_5 Parte_9 Parte_7
, ,
[...] Parte_6 CP_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Controparte_2
E avverso l'ordinanza rinvio l'ordinanza ex art. 702 Controparte_3
pag. 9/11 bis c.p.c. emessa dalla Corte d'Appello di Catania nel procedimento n.
1566/2014 in data 23/09/2014, così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere tra e Parte_1 CP_2
e ;
[...] Controparte_3
2) Dichiara prescritto il diritto di , , Parte_10 Parte_4 Pt_8
,
[...] Parte_5 Parte_9 Parte_7
, , E alla Parte_6 CP_1 Parte_2 Parte_3
corresponsione dell'indennità di occupazione;
3) Condanna alla restituzione in favore dell' Parte_10 Parte_1
della somma di euro 5.503,49, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
4) Condanna alla restituzione in favore dell' Parte_4 Parte_1
della somma di euro 4.374,39, oltre interessi dalla data del pagamento
[...]
fino al soddisfo;
5) Condanna e , in solido, alla restituzione in Parte_8 Parte_5 favore dell' della somma di euro 4.189,76, oltre interessi Parte_1
dalla data del pagamento fino al soddisfo;
6) Condanna , e , in Parte_9 Parte_6 Parte_7 solido, alla restituzione in favore dell' della somma di euro Parte_1
33.020,96, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
7) Condanna ed in CP_1 Parte_2 Parte_3
solido, alla restituzione, in favore dell' della somma di euro Parte_1
9.100,29, oltre interessi dalla data del pagamento fino al soddisfo;
8) Compensa nella misura di un terzo le spese di tutti i gradi del giudizio e condanna l' al pagamento, in favore delle parti convenute in Parte_1
riassunzione, dei restanti due terzi, che liquida in complessivi € 9.545,00 quanto al primo grado del giudizio davanti alla Corte d'Appello, in complessivi €
5.103,00 quanto al giudizio davanti la Corte di Cassazione, e in complessivi €
pag. 10/11 6.660,00 quanto alle spese di lite relative al presente giudizio di rinvio, oltre spese vive, rimborso forfetario al 15%, IVA e CPA come per legge;
9) Dichiara che per il resto l'ordinanza impugnata è passata in giudicato.
Così deciso, in data 07/05/2025, nella camera di consiglio della prima sezione civile
Il Consigliere relatore/estensore Il Presidente Dott. Dora Bonifacio Dott. Antonella Vittoria Balsamo
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