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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 19/06/2025, n. 1356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1356 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott.
Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza del 19.6.2025 ex art. 127 ter cpc la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 5200/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. Riccardo Francesco e Parte_1 domiciliato come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv. Gianfranco pepe e domiciliato CP_1 come in atti
Resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 31.7.2024, l'istante ha chiesto accertarsi il proprio diritto a beneficiare dell'indennità di accompagnamento ovvero di una invalidità pari o superiore al 74% per usufruire del beneficio della contribuzione figurativa di cui all'art.80 comma 3 L.388/2000 e, infine, dei benefici previsti dalla l. 104/1992 art. 3 comma 3 o 1.
Si è costituito in giudizio l sollevando eccezione di difetto di giurisdizione CP_1 appartenendo questa alla Corte dei Conti essendo il ricorrente dipendente pubblico.
Relativamente alla domanda di accertamento dello stato di invalidità ai fini del beneficio della contribuzione figurativa, è fondata l'eccezione di difetto di giurisdizione, risultando nonché provato dalla documentazione in atti (cfr estratto contributivo) che l'istante è dipendente pubblico. Orbene il diritto a pensione o a contribuzione figurativa dei dipendenti pubblici vede quale giudice con competenza esclusiva la Corte dei Conti (Cassazione
Civile - Sez. Unite n°11769/ 2015) in materia di trattamento pensionistico a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13.
Da ultimo, Cass. 5237 del 2025 ha ribadito: «La competenza della Corte dei conti ricomprende, in definitiva, tutte le controversie funzionali e connesse al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti ed in tali casi la giurisdizione del giudice contabile è anche di merito e dispone degli stessi poteri - anche istruttori - del giudice ordinario per l'accertamento e la valutazione dei fatti (cfr.
Cass. n. 7755 del 2017 e 7830 del 2020 cit.).».
Si impone quindi in pare qua la dichiarazione di difetto di giurisdizione.
1 Spese di lite unitamente al merito
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara il difetto di giurisdizione del giudice adito in favore della Corte dei
Conti in relazione alla domanda di accertamento dello stato di invalidità ai fini del beneficio della contribuzione figurativa;
- per la restante parte si provvede con separata ordinanza;
- spese al merito.
Nola, 19.6.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco Fucci
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