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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 12/06/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
PROCESSO VERBALE D'UDIENZA
In data 12/06/2025, avanti a noi Giudice monocratico, dott. Corrado
Bonanzinga, viene chiamata la causa iscritta al N. 4410 del Registro
Generale 2014
TRA
, nato in [...] il [...] e residente in [...]
Acquacalda, n. 39, Barcellona P.G., C.F.: ed C.F._1
elettivamente domiciliato in IN, via Boner, n. 9, presso lo studio dell'avv. Rosario Antonio Laureanti (C.F.: , tel.-fax: C.F._2
0909795858, fax: 1782228564, pec: ) Email_1
che lo rappresenta e difende per procura in atti;
PARTE ATTRICE
E
Controparte_1
P.IVA e Cod. Fisc. , in persona del legale
[...] P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' Avv. Antonino
Comunale (C.F.: , domiciliato per la carica in C.F._3
IN C.da presso l'ufficio legale della stessa giusta CP_1 CP_1
procura in atti;
PARTE CONVENUTA
E
, nato il [...], c.f.: Controparte_2 C.F._4
residente in [...], IN, elett.te dom.to in IN, Via P.
Romeo, 4, presso lo studio dell'Avv. Enrico Mirti della Valle C.F.:
[...]
che lo rapp.ta e difende, giusta procura in atti. Il CodiceFiscale_5
1 sottoscritto difensore indica come indirizzo di posta elettronica presso cui dichiara di voler ricevere gli atti di avviso: - Email_2
e numero di fax: 090.719081; TERZO Email_3
CHIAMATO
E
, nato a [...] il [...], C.F.: Persona_1
, ivi residente in [...]
Stretto, Parco delle Muse, ivi elettivamente domiciliato in via Cernaia, n. 3, nello studio dell'avv. Maria Maddalena Di Blasi (C.F.:
, fax: 090661748, pec: C.F._7
, che lo rappresenta e difende per procura in Email_4
atti; TERZO CHIAMATO
E
ASSICURAZIONE ALLIANZ s.p.a., C.F. e P.I. , in persona P.IVA_2
del legale rappresentante pro tempore, con sede in Trieste, Largo Ugo
Irneri 1, elettivamente domiciliata in IN, via Cernaia 3, nello studio dell'avv. Salvatore Giuseppe Carrabba (C.F.: , fax: C.F._8
090661748, pec: , che la rappresenta e difende Email_5
giusta procura speciale in atti sottoscritta dal procuratore dott.ssa
[...]
TERZO CHIAMATO CP_3
Alle ore 10,05 sono comparsi è comparso l'Avv. Caterina CAVALIERE per delega dell'avv. Antonino COMUNALE, l'avv. Giuseppe LO
SCHIAVO per delega dell'avv. dell'Avv. Enrico MIRTI della VALLE,
l'avv. Maria Maddalena DI BLASI anche per delega dell'avv. Salvatore
Giuseppe CARRABBA;
nessuno è presente per la parte attrice.
Il Giudice
2 Dispone che si proceda alla discussione orale ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
I procuratori delle parti discutono oralmente la causa riportandosi a tutti gli atti e verbali di causa con il rigetto delle istanze avverse.
Terminata la discussione il Giudice, dopo essersi ritirato in camera di consiglio, pronuncia dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA – I sezione civile
Il giudice della I sezione civile del Tribunale di IN, dott. Corrado
BONANZINGA, in funzione di giudice monocratico, pronuncia e pubblica dando immediata lettura di motivazione e dispositivo, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N. 4410 del Registro Generale Contenzioso 2014
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato l'11.07.2014,
[...]
conveniva in giudizio davanti a questo Tribunale Parte_1
l' , esponendo che Controparte_1
in data 08.09.2003 egli era stato ricoverato presso la Struttura Complessa di
Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di IN, a seguito di CP_1
una frattura scomposta al terzo prossimale del femore destro;
che dopo i necessari accertamenti e la trazione dell'arto per 24 ore, in data 10.09.2003 era stato sottoposto ad intervento chirurgico di riduzione della frattura con mezzo di sintesi endomidollare e viti metalliche;
che in data 11.09.2003, in
3 data 12.09.2003 ed in data 13.09.2003 gli erano state somministrate tre emotrasfusioni a causa di una importante diminuzione di globuli rossi e di emoglobina;
che in data 26.09.2003 era stato dimesso;
che dopo circa un mese aveva eseguito presso il medesimo nosocomio la visita di controllo ed i sanitari si erano accorti della rottura della vite distale, ma lo avevano tranquillizzato dicendo che la suddetta vite avrebbe dovuto comunque essere tolta;
che dopo avere regolarmente eseguito tutti i controlli specialistici e le terapie prescritte, avvertendo algia persistente con limitazione funzionale, aveva deciso di assumere un parere specialistico presso altra struttura, l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia a
RR – IN;
che in data 15.012.2005 si era sottoposto presso quest'ultima struttura ad intervento chirurgico per rimozione del chiodo endomidollare al femore destro ed era stato quindi dimesso con la diagnosi di “intolleranza mezzi di sintesi femore dx”; che durante il suddetto intervento chirurgico erano state rimosse anche la vite prossimale e parte della vite distale che si presentava rotta in più punti, ma non era stato possibile rimuovere due frammenti posti sul versante mediale;
che i suddetti due frammenti avevano continuato a causare algia persistente;
che la formazione mal consolidata di callo osseo al terzo superiore ed al terzo inferiore aveva determinato una asimmetria del bacino e delle anche;
che l'intervento eseguito presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia
a RR – IN non era riuscito, pertanto, ad eliminare tutti i danni causati dal primo intervento, a seguito della sua errata esecuzione.
Chiedeva, pertanto, la condanna dell convenuta al risarcimento di CP_1
tutti i danni da inabilità assoluta e parziale nonché a titolo di danno morale ed al rimborso delle spese mediche sostenute, per un importo complessivo di € 136.195,00, oltre rivalutazione monetaria ed interessi.
4 Con comparsa depositata il 20.11.2014 si costituiva tempestivamente l' , che contestava Controparte_1
la fondatezza della domanda avversaria, evidenziando che l'intervento chirurgico era stato eseguito con diligenza, applicando un chiodo endomidollare, destinato a non essere rimosso, e delle viti, che avrebbero dovuto, invece, essere rimosse dopo il consolidamento della frattura.
Osservava, poi, che il danno lamentato, consistente in una asimmetria degli arti, non era riconducibile ad una errata esecuzione dell'intervento chirurgico, ma all'accorciamento dell'arto dovuto alla probabile perdita di frammenti ossei, a seguito di frattura scomposta. Rilevava, inoltre, che la rottura ella vite metallica applicata non aveva potuto determinare i danni lamentati dall'attore, mentre le limitazioni funzionali verosimilmente avrebbero potuto essere risolte con la riabilitazione dell'arto. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda avversaria e lo spostamento della prima udienza per potere chiamare in causa il dott. , Controparte_2
direttore della , Controparte_4
nonché il dott. Controparte_5
.
[...]
Con decreto del 02.12.2014 il Giudice autorizzava la chiamata in causa dei dott. , e dott. Controparte_2 Persona_1
Instaurato il contraddittorio nei confronti dei suddetti terzi chiamati, con comparsa depositata il 15.06.2015 si costituiva CP_2
, il quale eccepiva la prescrizione del diritto al risarcimento dei danni
[...]
ex art. 2043 c.c., non essendo stato effettuato alcun atto interruttivo nei suoi confronti e non potendo avere efficacia gli atti interruttivi effettuati nei confronti della struttura sanitaria, tenuto conto che la cosiddetta legge
Balduzzi aveva ricondotto la responsabilità del medico nell'ambito della responsabilità extracontrattuale, in assenza di un contratto concluso con il
5 paziente. Eccepiva, inoltre, la nullità della domanda di manleva poiché spettava all'azienda ospedaliera garantire il personale medico dipendente mediante adeguata polizza di assicurazione per la responsabilità civile ed in ogni caso l non poteva rivalersi sul medico per i danni conseguenti CP_1
alle prestazioni sanitarie da quest'ultimo effettuate se non nei casi di dolo e colpa grave, mentre la domanda dell'attore non poteva estendersi automaticamente nei suoi confronti. Nel merito eccepiva, poi, la mancata prova sia del danno che del nesso di causalità tra la condotta degli operatori sanitari e l'evento verificatosi, posto che il relativo onere probatorio incombeva sull'attore in base alle regole della responsabilità extracontrattuale. In ogni caso sottolineava che l'intervento chirurgico oggetto di causa era di difficile esecuzione ed era stato effettuato utilizzando la tecnica migliore e non aveva dato luogo a significative complicanze, se non la successiva rottura della vite distale di blocco, che non era dipesa certamente da un errore medico ma era stata una conseguenza della compressione del focolaio di frattura e, comunque, non aveva prodotto alcun fastidio. Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande avversarie e di essere autorizzato a chiamare in causa la compagnia di assicurazione con la quale aveva stipulato polizza per la Pt_2
responsabilità civile e dalla quale chiedeva di essere garantito in caso di accoglimento delle domande avversarie.
Con comparsa tempestivamente depositata il 18.06.2015 si costituiva anche il quale eccepiva la prescrizione delle pretese Persona_1
risarcitorie per il decorso del termine quinquennale o di quello decennale previsti in caso di responsabilità extracontrattuale, alla stregua di quanto stabilito dalla legge 189/2012 (legge Balduzzi), o contrattuale, in base alla disciplina normativa antecedente alla legge 189/2012. Eccepiva, quindi, il difetto di giurisdizione con riferimento alla domanda di manleva, atteso che
6 la controversia, riguardando il rapporto tra un ente pubblico ed un suo dipendente, era di competenza della Corte dei Conti ed evidenziava che, in ogni caso, l'iniziativa dell violava il disposto dell'art. Controparte_1
24 del Contratto nazionale di lavoro che poneva a carico delle aziende l'obbligo di garantire ai sanitari una adeguata copertura assicurativa. Nel merito evidenziava che nessuna responsabilità poteva essere posta a suo carico, posto che l'intervento chirurgico era stato eseguito in modo eccellente e che, comunque, egli non aveva avuto alcun ruolo operativo.
Osservava, poi, che i mezzi di sintesi utilizzati erano del tutto adeguati ed al momento della loro collocazione non presentavano alcuna visibile alterazione e la rottura della vite distale non era stata certamente imputabile ai sanitari. Rilevava, poi, che la formazione del callo osseo dipendeva da fattori biologici individuali, mentre la asserita asimmetria del bacino e delle anche non era riconducibile alla condotta medica.
Il Giudice autorizzava la chiamata in causa dell'Assicurazione
e con comparsa depositata il 26.04.2026 si costituiva la CP_6
Compagnia di assicurazione Allianz s.p.a., già la quale CP_6
aderiva a tutte le eccezioni sollevate dall'assicurato. Evidenziava che la domanda di manleva dell era inammissibile per difetto di CP_1
giurisdizione, essendo la controversia di competenza esclusiva della Corte dei Conti, e sottolineava che nessuna colpa poteva essere ravvisata nella condotta del dott. e che non vi era prova neppure del nesso di CP_2
derivazione causale tra quanto lamentato dall'attore e la condotta dei sanitari.
Con ordinanza del 05.06.2018 veniva ammessa la prova per testi chiesta dal MO RRÒ e dalla Allianz s.p.a.. Espletata detta prova, con ordinanza del 01.06.2019 il Giudice disponeva C.T.U.. In data 22.03.2021 il nominato C.T.U. depositava la chiesta relazione ma avendo alcune delle
7 parti lamentato di non avere avuto la possibilità di formulare rilievi, il
Giudice, all'udienza del 02.04.2021, fissava un nuovo termine per la formulazione di eventuali rilievi e disponeva che il C.T.U. provvedesse a rispondere ai rilievi nei successivi trenta giorni. Con provvedimento dell'08.03.2022 il Giudice rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni ed alla successiva udienza del 04.04.2023, il Giudice disponeva la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. fissando all'uopo una successiva udienza.
Con provvedimento del 16.05.2025 il Presidente del Tribunale, rilevato che, in ragione del disposto di cui all'art. 30 comma 4 del d.lgs
116/2017 come sostituito dall'art. 1 lett. e dalla legge 51 del 15.04.2025 recante modifiche alla disciplina della magistratura onoraria, il Giudice assegnatario del procedimento, non poteva più trattare la presente controversia, di valore superiore a € 50.000,00, rimetteva gli atti al
Presidente di sezione che designava per la trattazione se stesso e fissava l'udienza del 12.06.2025 per la prosecuzione della causa. A quest'ultima udienza il Presidente di sezione designato, all'esito della discussione orale, pronunciava la presente sentenza.
Prima di procedere oltre occorre soffermarsi brevemente sulla natura della responsabilità del medico e di quella della struttura ospedaliera per i danni subiti dai pazienti, poiché le problematiche qualificatorie si riverberano sul piano degli effetti giuridici. Occorre, pertanto, richiamare brevemente i risultati raggiunti dalla dottrina e dalla giurisprudenza in ordine all'inquadramento dogmatico della responsabilità dell'ente gestore della struttura sanitaria e del medico in essa operante.
Orbene, è stato più volte affermato in giurisprudenza (vedi, da ultimo, Cass. 22390/06; Cass. 12362/06; Cass. 9085/06; Cass. 1698/06;
Cass. civ. sez. III 4.03.2004 n. 4400; Cass. civ. sez. III 8.05.2001 n. 6386;
8 Cass.
1.09.1999 n. 9198; Cass. civ. sez. III 7.10.1998 n. 9911) che “la responsabilità dell'ente ospedaliero, gestore di un servizio pubblico sanitario […] inserendosi nell'ambito del rapporto giuridico pubblico tra
l'ente gestore ed il privato che ha richiesto ed usufruito del servizio, ha natura contrattuale […]. Ne consegue che la responsabilità diretta dell'ente e quella del medico, inserito organicamente nell'organizzazione del servizio, sono disciplinate in via analogica dalle norme che regolano la responsabilità in tema di prestazione professionale medica in esecuzione di un contratto di opera professionale”, poiché “la responsabilità extracontrattuale ricorre solo allorquando la pretesa risarcitoria venga formulata nei confronti di un soggetto autore di un danno ingiusto non legato all'attore da alcun rapporto giuridico precedente, o comunque indipendentemente da tale eventuale rapporto, mentre, se a fondamento della pretesa venga enunciato l'inadempimento di un'obbligazione volontariamente contratta, ovvero anche derivante dalla legge, è ipotizzabile unicamente una responsabilità contrattuale”. Le prestazioni sanitarie da parte di una struttura ospedaliera deputata a fornire assistenza sanitaria avvengono, infatti, sulla base di un contratto tra il paziente ed il soggetto che gestisce la struttura, avente ad oggetto una prestazione complessa, a favore dell'ammalato, definibile sinteticamente di “assistenza sanitaria”, ove assumono primario rilievo le prestazioni di cura medica, ma nel quale si possono rinvenire anche prestazioni diverse quali la messa a disposizione di personale medico ausiliario e di personale paramedico, di medicinali, e di tutte le attrezzature tecniche necessarie, nonché prestazioni di carattere lato sensu alberghiero ed obbligazioni accessorie cosiddette di sicurezza e/o protezione. L'adempimento di tale contratto, per quanto riguarda le prestazioni di natura sanitaria, è regolato dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito del contratto
9 di prestazione d'opera professionale. Il soggetto gestore della struttura sanitaria (pubblico o privato) risponde perciò per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa, alla stregua delle norme dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236 c.c., che, nei casi di prestazioni particolarmente difficili, limitano la responsabilità del medico per imperizia e, di conseguenza, quella della struttura sanitaria, al dolo ed alla colpa grave.
Per giustificare la conclusione sopra esposta in ordine alla responsabilità della struttura sanitaria la dottrina e la giurisprudenza hanno fatto riferimento, a seconda dei casi (di regola in relazione alla natura privata o pubblica del soggetto gestore della struttura sanitaria), alla fattispecie prevista dall'art. 1228 c.c., per cui il debitore della prestazione, che si sia avvalso dell'opera di ausiliari, risponde anche dei fatti dolosi o colposi di questi, ovvero al principio di immedesimazione organica, per cui l'operato del personale dipendente di qualsiasi ente pubblico ed inserito nell'organizzazione del servizio determina la responsabilità diretta dell'ente medesimo, ai sensi dell'art. 28 Cost., essendo attribuibile all'ente stesso l'attività del suo personale (Cass. civ. sez. III 11.08.2000 n. 10719; Cass. civ.
1.09.1999 n. 9198).
Non occorre, invece, soffermarsi in questa sede sulla natura della responsabilità del medico, in quanto l'attore ha chiesto esclusivamente la condanna dell'Azienda ospedaliera al risarcimento dei danni e non ha esteso la domanda nei confronti dei medici che avevano effettuato l'intervento chirurgico neppure dopo che questi ultimi erano stati chiamati in giudizio dall convenuta. D'altronde, è pacifico che il principio CP_1
dell'estensione automatica della domanda principale al terzo chiamato in causa dal convenuto non opera quando quest'ultimo non deduca il difetto della propria legittimazione passiva, ma evoca in giudizio il terzo come
10 obbligato solidale o in garanzia propria od impropria, essendo in questo caso necessaria la formulazione di un'espressa ed autonoma domanda da parte dell'attore (Cass. civ. 07.10.2011 n. 20610; Cass. civ. 08.03.2018 n.
5580).
Appare utile, pertanto, solamente richiamare per brevi cenni il dibattito relativo alla qualificazione della responsabilità del medico che opera all'interno della struttura sanitaria. La giurisprudenza di legittimità ha per lungo tempo affermato (vedi da ultimo Cass. civ. sez. III 13.03.1998
n. 2750; Cass. civ. 20.11.198 n. 11743) che questa, “in considerazione dell'assenza di un rapporto tra medico e paziente, è da considerare una responsabilità extracontrattuale”. Successivamente, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità ha mutato orientamento, affermando che anche nei confronti del medico ospedaliero si configurerebbe una responsabilità contrattuale nascente da “un'obbligazione senza prestazione, ai confini tra contratto e torto”. A tale pronuncia hanno fatto seguito numerose altre tutte nel senso di fondare la responsabilità professionale del medico su un rapporto contrattuale, quand'anche basato sul solo contatto sociale (Cass. civ. sez. III 21.06.2004 n. 11488; Cass. civ. sez. III
4.03.2004 n. 4400). Con la legge n. 189/2012, di conversione del c.d. decreto Balduzzi, si è riacceso il dibattito sulla natura della responsabilità del medico, poiché all'art. 3 comma 1 del menzionato D.L., nel testo risultante dalle modifiche introdotte con la Legge di conversione si legge che “l'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve” e, quindi, che “in tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 c.c.. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo”. Si è sostenuto che, con
11 riferimento all'esercente la professione sanitaria, la mancanza, nella norma sopra indicata, di un richiamo espresso agli articoli 1176 c.c. e 2236 c.c. e l'introduzione di un richiamo espresso all'art. 2043 c.c., costituiscano manifestazione della voluntas legis di configurare, nella fattispecie, una responsabilità extra-contrattuale, anche in considerazione del fatto che intento espresso del legislatore era il contenimento della spesa pubblica, arginando il fenomeno della “medicina difensiva”, restringendo le ipotesi di responsabilità medica e limitando l'entità del danno biologico risarcibile.
La legge Gelli n. 24/2017, la quale ha abrogato la legge Balduzzi, ha qualificato, quindi, chiaramente in termini di responsabilità extracontrattuale ai sensi dell'art. 2043 c.c. la responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, salvo che abbia agito nell'adempimento dell'obbligazione contrattuale assunta con il paziente. Sennonché la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, in assenza di specifica disposizione transitoria in entrambi i corpus normativi, le norme sostanziali sopra indicate devono ritenersi applicabili unicamente alle fattispecie successive alla loro entrata in vigore, in quanto non si pone «una problematica affine a quella della successione di leggi nel tempo, perché non v'è una successione di discipline normative diverse dettate dal legislatore (venendo in rilievo sempre e comunque la medesima disciplina di ordine legale, ossia quella recata dal codice civile in tema di responsabilità, contrattuale ed extracontrattuale); né è possibile configurare un siffatto rapporto diacronico tra il “diritto vivente” e l'intervento legislativo» (Cass. civ. 11.11.2019 n. 28994).
Si deve, quindi, premettere che le prestazioni di natura sanitaria sono disciplinate dalle regole dettate dagli artt. 1176, secondo comma, e 2236
c.c., secondo le quali il medico risponde per i danni che siano derivati al paziente da trattamenti sanitari praticatigli con colpa. Secondo la
12 tradizionale elaborazione dottrinale e giurisprudenziale, le obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzo e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Seguendo tale ricostruzione, la mancata realizzazione dello scopo pratico del committente non costituisce inadempimento se non dipende da erroneità o inadeguatezza della soluzione dei problemi tecnici demandati al professionista, distinguendosi tra risultato inteso quale scopo finale in vista del quale la prestazione è stata richiesta, ossia realizzazione dell'intendimento del committente, che resta estraneo al contratto d'opera professionale quantomeno nella sua configurazione normale, e risultato inteso invece come opera intellettuale che il professionista è tenuto per contratto a produrre in funzione del fine perseguito dal committente, identificandosi in quest'ultima accezione con i mezzi tecnici astrattamente idonei per consentire al committente la possibilità di soddisfare le proprie aspirazioni
(Cass. civ. 22.03.1968 n. 905). Sulla base di tali premesse si è affermato che l'inadempimento del professionista non può essere desunto senz'altro dal mancato raggiungimento del risultato utile avuto di mira dal cliente, ma deve essere valutato alla stregua dei doveri inerenti lo svolgimento dell'attività professionale ed in particolare del dovere di diligenza, per il quale trova applicazione, in luogo del criterio tradizionale della diligenza del buon padre di famiglia, il parametro della diligenza professionale fissato dall'art. 1176, comma 2, c.c., il quale deve essere commisurato alla natura dell'attività esercitata. In particolare, la diligenza che il professionista deve impiegare nello svolgimento della sua attività è quella media, cioè la diligenza posta nell'esercizio della propria attività dal professionista di preparazione professionale e di attenzione medie, a meno
13 che la prestazione professionale da eseguire in concreto non involga la soluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, nel qual caso la responsabilità del professionista per imperizia è attenuata, configurandosi, secondo l'espresso disposto dell'art. 2236 c.c., solo nel caso di dolo o colpa grave, da valutare, però, anche in relazione ai diversi gradi di specializzazione propri dello specifico settore professionale (vedi, tra le tante, Cass. civ. sez. II, 8 agosto 2000, n. 10431; Cass. civ. sez. III, 15 gennaio 2001, n. 499; Cass. civ. sez. III, 26 febbraio 2002, n. 2836; Cass.
19133/04; Cass. 4400/04).
Parte della dottrina ha, invero, criticato tale impianto dogmatico, sottolineando che con riferimento alle prestazioni professionali non possono rinvenirsi differenze nell'atteggiarsi della responsabilità, ma solo nel contenuto del rapporto obbligatorio, sicché la distinzione tra obbligazioni di mezzo e obbligazioni di risultato non indicherebbe due tipi di rapporti diversamente regolati, ma solo due tipi di prestazione e tenderebbe a sottolineare l'aleatorietà del risultato che caratterizza le prestazioni professionali che non incide, comunque, sulla nozione di esatto adempimento ma solo sulla individuazione della causa non imputabile.
Tale conclusione è stata recepita dalle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. civ. sez. unite, 28.07.2005, n. 15781), che hanno esaminato funditus la distinzione tra obbligazioni di mezzi ed obbligazioni di risultato ed è stata espressamente estesa da una pronuncia della Suprema Corte (Cass. civ. 13.04.2007 n. 8826) alla responsabilità del medico. In detta pronuncia
è stato evidenziato che “il medico e l'ente sanitario sono contrattualmente impegnati al risultato dovuto (v. Cass. 9471/04), quello cioè conseguibile secondo criteri di normalità, da apprezzarsi in relazione alle condizioni del paziente, alla abilità tecnica del primo e alla capacità tecnico- organizzativa del secondo (v. Cass. 589/99; Cass. 2750/98; Cass. 103/99).
14 […] La riconduzione dell'obbligazione professionale del medico … nell'ambito di quella da inadempimento ex articoli 1218 ss. c.c., ha invero
i suoi corollari anche sotto il profilo probatorio. Al riguardo questa Corte ha già più volte enunciato il principio in base al quale quando l'intervento da cui è derivato il danno non è di difficile esecuzione la dimostrazione da parte del paziente dell'aggravamento della sua situazione morbosa o
l'insorgenza di nuove patologie è idonea a fondare una presunzione semplice in ordine all'inadeguata o negligente prestazione, spettando all'obbligato fornire la prova che la prestazione professionale sia stata eseguita in modo diligente, e che gli esiti peggiorativi siano stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile (v. Cass. 6141/78;
Cass. 6220/98; Cass. 3492/02). Più specificamente, l'onere della prova è stato ripartito tra le parti nel senso che spetta al medico provare che il caso è di particolare difficoltà, e al paziente quali siano state le modalità di esecuzione inidonee;
ovvero a quest'ultimo spetta provare che
l'intervento è di facile esecuzione e al medico che l'insuccesso non sia dipeso da suo difetto di diligenza (v. Cass. 9085/06; Cass. 22894/05; Cass.
10297/04; Cass. 11488/04; Cass. 2335/01; Cass. 4852/99; Cass. 1127/98;
Cass. 5005/96; Cass. 6220/88). Tale orientamento interpretativo è stato da questa Corte “riletto” anche alla luce del principio enunciato in termini generali da Cassazione, SU, 13533/01, in tema di onere della prova dell'inadempimento. Nel risolvere un contrasto di giurisprudenza tra le sezioni semplici, le SU hanno nell'occasione affermato il principio - condiviso dal Collegio - secondo cui il creditore che agisce per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre è al debitore convenuto che
15 incombe di dare la prova del fatto estintivo, costituito dall'avvenuto adempimento. Analogo principio è stato posto con riguardo all'inesatto adempimento, rilevandosi che al creditore istante è sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando sul debitore l'onere di dimostrare di avere esattamente adempiuto. Applicando tale principio all'onere della prova nelle cause di responsabilità professionale del medico si è affermato che il paziente che agisce in giudizio deve, anche quando deduce l'inesatto adempimento dell'obbligazione sanitaria, provare il contratto e allegare
l'inadempimento del sanitario, restando a carico del debitore (medico - struttura sanitaria) l'onere di dimostrare che la prestazione è stata eseguita in modo diligente, e che il mancato o inesatto adempimento è dovuto a causa a sé non imputabile, in quanto determinato da impedimento non prevedibile né prevenibile con la diligenza nel caso dovuta (per il riferimento all'evento imprevisto ed imprevedibile cfr., da ultimo, Cass.
12362/06; Cass. 22894/05). Pertanto, in base alla regola di cui all'articolo
1218 c.c. il paziente - creditore ha il mero onere di allegare il contratto ed il relativo inadempimento o inesatto adempimento, non essendo tenuto a provare la colpa del medico e/o della struttura sanitaria e la relativa gravità (da ultimo v. Cass. 12362/06; Cass. 11488/04). Questa Corte è peraltro recentemente pervenuta ad affermare che la distinzione tra prestazione di facile esecuzione e prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà non può valere come criterio di distribuzione dell'onere della prova, bensì solamente ai fini della valutazione del grado di diligenza e del corrispondente grado di colpa riferibile al sanitario. […] In tali circostanze è infatti indubitabilmente il
16 medico specialista a conoscere le regole dell'arte e la situazione specifica
- anche in considerazione delle condizioni del paziente - del caso concreto, avendo pertanto la possibilità di assolvere all'onere di provare
l'osservanza delle prime e di motivare in ordine alle scelte operate in ipotesi in cui maggiore è la discrezionalità rispetto a procedure standardizzate”. In definitiva, secondo i menzionati arresti giurisprudenziali, quando vengano provati dal paziente la sussistenza ed il contenuto del contratto, incombe sul medico la prova che la prestazione dell'attività abbia raggiunto il risultato normalmente ottenibile in relazione alle circostanze concrete del caso o, in caso contrario, che quel risultato non sia stato conseguito per il verificarsi di un evento imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza, mentre laddove tale prova non riesca a dare, secondo la regola generale ex articoli 1218 e 2697 c.c., il medesimo rimane soccombente, rimanendo a suo carico anche la cosiddetta causa sconosciuta (Cass. civ. 14.02.2008 n. 3520).
Va evidenziato che, nell'applicazione dei principi sopra esposti, la giurisprudenza, sia di merito che di legittimità, continua a richiedere, da parte dell'attore, oltre alla prova del contratto, anche la prova del nesso causale, vale a dire del fatto che l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie siano conseguenza dell'azione o dell'omissione del medico. La categoria giuridica del nesso causale (e, in parte qua, della colpa medica), è stata esaminata approfonditamente dalla
Suprema Corte nella sentenza n. 7997 del 18.04.2005. In detta pronuncia è stato, in primo luogo, sottolineato che “la rigorosa oggettivazione del concetto di eziologia dell'evento consente di tenere irrinunciabilmente distinti i due piani di analisi strutturale dell'illecito, fungendo la colpa come limite alla oggettiva predicabilità della responsabilità una volta accertata la relazione causale tra la condotta e l'evento”. E' stato, quindi,
17 evidenziato che il nesso di causalità “giuridica” deve essere distinto rispetto al “mero” nesso materiale. Quest'ultimo, infatti, consiste nella relazione riscontrabile tra un evento e tutti i suoi antecedenti causali “naturalistici”: è causa materiale ogni condizione che abbia dato sede ad un'inferenza sull'evento, tale per cui - in assenza della condizione medesima - l'evento non si sarebbe verificato. Vi è causalità giuridica, invece, solo ed esclusivamente con riferimento a quelle condizioni il cui rapporto causale con l'evento non risulti interrotto dal sopravvenire di un ulteriore fatto di per sé solo idoneo a determinare l'evento medesimo. Nella fase in cui si deve attribuire rilevanza giuridica ai fatti dannosi ed individuarne il responsabile, non sussiste, invero, sostanziale differenza tra come opera il nesso causale nel diritto penale, ai sensi dell'art. 40 c.p., e nella responsabilità civile. E' diverso, tuttavia, il “grado” di probabilità richiesto, perché si possa concludere nel senso della sussistenza del rapporto eziologico fra condotta (attiva od omissiva) ed evento. Nel diritto penale, perché sussista il nesso di causalità tra la condotta del medico e l'evento lesivo, dovendo la causalità sopravvivere alla “prova di resistenza” del ragionevole dubbio, occorre che l'evento dannoso costituisca la conseguenza del comportamento commissivo o omissivo del medico, in quanto quest'ultimo risulti esserne stato con alto o elevato grado di credibilità razionale o probabilità logica condizione necessaria (Cass. pen. sez. un. 11.09.2002 n. 30328 imp. Franzese); nel sistema civilistico, invece, il nesso di causalità (materiale) consiste anche nella relazione probabilistica concreta tra comportamento ed evento dannoso, secondo il criterio (ispirato alla regola della normalità causale) del “più probabile che non” (Cass. 16 ottobre 2007 n. 21619, Cass. S.U. 11 gennaio 2008 n. 576, Cass. 17 gennaio 2008 n. 867, Cass. 11 maggio 2009 n. 10743; Cass. civ.
16.07.2010 n. 16381). A tal proposito è stato rilevato che, ove le nozioni di
18 patologia medica e di medicina legale non forniscano un grado di certezza assoluta, il ricorso al criterio della probabilità costituisce una necessità logica in quanto si tratta di accettare o rifiutare l'assunto secondo il quale il danno si è verificato a causa del fatto che non è stato tenuto il comportamento atteso.
Fatte queste premesse, nella fattispecie in esame, non è contestata la sussistenza del contratto relativo alla prestazione sanitaria fornita dall nei confronti Controparte_1
di che in data 08.09.2003 è stato ricoverato presso Parte_1
la Struttura Complessa di Ortopedia e Traumatologia dell'ospedale di IN, a seguito di una frattura scomposta al terzo CP_1
prossimale del femore destro.
L'attore ha affermato di avere subito un danno, consistente in una algia persistente ed in una asimmetria del bacino e delle anche.
Il nominato C.T.U., dott. , nella relazione Persona_2
depositata il 22.03.2021 e nei successivi chiarimenti depositati il 29.-
03.2021, a seguito dei rilievi sollevati dal tecnico di parte attrice, ha riferito, sulla base della documentazione medica prodotta, che in data
10/09/2003 il era stato sottoposto ad intervento chirurgico Parte_1
di “Inchiodamento endomidollare del femore destro con chiodo bloccato
C.E.B. Sirius”; che il decorso Il post- operatorio era stato regolare e le successive fasi del decorso post - chirurgico erano state controllate ambulatorialmente dai Sanitari della stessa
[...]
, Controparte_7
con svariati consulti e diverse prescrizioni terapeutiche e con un monitoraggio periodico con esami radiografici al femore destro;
che una criticità nel decorso clinico della patologia traumatica del femore destro si era palesata al consulto clinico ortopedico ed al controllo radiografico
19 clinico del 27/10/2003 , allorquando il paziente aveva riferito dolenzia alla parte inferiore della coscia destra, sopra ginocchio, in corrispondenza della vite distale del chiodo endomidollare femorale, modica zoppia a destra;
che all'esame radiografico era emersa una rottura della vite distale del chiodo bloccato endomidollare;
che successivamente, al controllo ambulatoriale del 28/11/2003, i sanitari curanti avevano riscontrato che il non Parte_1
avvertiva più dolore, ma continuava a zoppicare, anche se era migliorato rispetto al controllo precedente;
che al consulto ambulatoriale del
2/04/2004 il sanitario ortopedico aveva refertato: “In atto presenta dolore al ginocchio dx. Deambula con lieve zoppia. Si consiglia potenziamento muscolare dei glutei. Magnetoterapia. Controllo tra 40 gg.”; infine, all'ultimo controllo clinico ambulatoriale in data 24/06/2004 presso la
U.O.C. di Ortopedia –Traumatologia dell'Azienda Ospedaliera Papardo-
Piemonte, il dott. aveva refertato: “Postumi Frattura femore CP_2
dx. Miglioramento del tono muscolare e della deambulazione. Continua
F.K.T. Controllo in DH per visita e es. rxgrafico 11/08/2004”;che dopo un anno e mezzo di latenza, accusando il LA MACCHIA persistente dolenzia al ginocchio destro e zoppia, lo stesso si era ricoverato il 15/12/2005 presso l'Istituto Ortopedico del Mezzogiorno d'Italia di RR ( IN ); che i
Sanitari ortopedici del suddetto Istituto gli avevano diagnosticato “
Intolleranza mezzi di sintesi femore dx.” e il 21/12/ 2005 lo avevano sottoposto ad intervento chirurgico per la “Rimozione chiodo endomidollare femore dx. e delle viti: la prossimale e la vite distale, tranne due frammenti della vite posti sul versante mediale”; che nel corso della visita medica effettuata dallo stesso C.T.U. era emerso che il
[...]
presentava un accorciamento di 1 cm. dell'arto inferiore destro Pt_1
rispetto al sinistro, un atteggiamento dell'anca destra in lieve extrarotazione, mentre l'interessato aveva riferito (sintomatologia
20 soggettiva) di soffrire di coxalgia destra e gonalgia destra, con saltuarie turbe della deambulazione.
Il medesimo C.T.U., alla stregua degli elementi di conoscenza sopra brevemente esposti, ha, quindi, evidenziato che non ricorre un nesso eziologico tra i reliquati lamentati dall'attore e la condotta dei sanitari. In particolare, ha osservato che “la rottura parziale della vite distale non ha creato alcun nocumento di carattere biologico o anatomo funzionale, né ha ostacolato la regolare osteogenesi della frattura. Non ha provocato alcun ritardo di consolidazione, non avendo alterato né l'osteosintesi né il processo ripartivo di callo osseo”, in quanto non aveva “compromesso il fissaggio e la stabilità dell'ancoraggio del segmento distale del chiodo al femore stesso”. Inoltre, il C.T.U. ha chiarito che la modesta extrarotazione dell'anca e l'accorciamento di 1 cm. dell'arto, erano reliquati minimi connessi con la tipologia complessa della frattura scomposta pluriframmentaria e non potevano “di certo essere dipendenti da una parziale rottura della parte estrema della vite, ossia della parte fuori dalla corticale mediale del femore”. D'altronde, va osservato che la vite di bloccaggio avrebbe dovuto in ogni caso essere rimossa al completamento dell'osteogenesi della frattura ed il C.T.U. ha sottolineato che la circostanza che sono stati lasciati in situ e non rimossi due frammenti della vite rotta, inglobati nei tessuti molli e non aderenti ad alcuna struttura importante o alcuna zona articolare, non aveva potuto determinare alcun problema anatomo funzionale o clinico – sintomatologico.
Le suddette conclusioni, chiare, argomentate e convincenti appaiono, allora, sufficienti per affermare l'insussistenza di una responsabilità dei sanitari, che presuppone che venga dimostrato il nesso causale tra le terapie praticate e gli esiti pregiudizievoli, mentre, alla stregua delle superiori considerazioni, si può concludere che i reliquati lamentati dall'attore sono
21 conseguenza delle severe lesioni traumatiche riportate e non dei trattamenti terapeutici eseguiti.
Il nominato C.T.U. ha, nondimeno, escluso anche la sussistenza di una qualsiasi colpa dei medici, sottolineando che la grave patologia traumatica era stata correttamente trattata con l'applicazione di un chiodo endomidollare bloccato, considerata la scomposizione dei monconi di frattura e la sede “sottotrocanterica” -“terzo superiore del femore”; inoltre, appariva corretta la via di accesso chirurgico mentre i passaggi tecnici dell'intervento erano corrispondenti alle Linee Guida Internazionali, cosi come la scelta della tecnica chirurgica adottata di “osteosintesi a cielo chiuso con chiodo endomidollare” , senza apertura del focolaio di frattura o con una apertura minima.
Alla stregua delle superiori considerazioni, le domande avanzate dall'attore nei confronti dell'Azienda ospedaliera convenuta vanno integralmente disattese e l'attore, in base al principio della soccombenza, va condannato al pagamento delle spese processuali nei confronti dell convenuta, mentre le spese di C.T.U. vanno lasciate a suo CP_1
carico. Dette spese processuali, avuto riguardo alla natura ed entità della causa ed alla complessità delle questioni trattate, possono liquidarsi, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal
D.M. 147/2022 in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed €
1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
Quanto ai rapporti tra l e le altre parti chiamate Controparte_1
in causa, va osservato che spetta alla giurisdizione della Corte dei Conti la controversia avente ad oggetto l'azione di rivalsa esercitata dalla
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nei confronti dei medici propri dipendenti che abbiano CP_1
22 cagionato, con la propria condotta colposa, la condanna dell' al CP_1
risarcimento del danno subito da un assistito (Cass. civ. sez. un. 04.12.2001
n. 15288), sicché, nel presente procedimento, la chiamata in causa dei medici effettuata dall'Azienda ospedaliera risulta del tutto ingiustificata.
Conseguentemente, le spese processuali dei due medici chiamati in causa e della compagnia assicuratrice di uno di detti medici, vanno poste a carico dell' ospedaliera e liquidate, a favore di ciascuno dei CP_1
chiamati, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014, così come modificati dal D.M. 147/2022, in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a..
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa con atto di citazione notificato l'11.07.2014 da nei confronti dell Parte_1 [...]
, nella quale sono stati Controparte_1
chiamati , e la Compagnia di Controparte_2 Persona_1
assicurazione Allianz s.p.a., già sentiti i procuratori delle CP_6
parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: 1) rigetta le domande avanzate dall'attore; 2) condanna Parte_1
al pagamento in favore dell
[...] Controparte_1
delle spese processuali, che liquida in complessivi €
[...]
3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, € 602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi, I.V.A. e c.p.a.; restano a carico del le spese di C.T.U.; 3) condanna Parte_1
l' al pagamento in Controparte_1
23 favore delle altre parti chiamate in causa chiamati , Controparte_2
e delle spese Persona_1 Controparte_8
processuali, che liquida, in favore di ciascuna di dette parti chiamate in complessivi € 3.809,00 per compensi, di cui € 851,00 per fase studio, €
602,00 per fase introduttiva, € 903,00 per fase istruttoria, ed € 1.453,00 per fase decisoria, oltre spese generali nella misura del 15 % sui compensi,
I.V.A. e c.p.a..
IN, lì 12/06/2025
Il Giudice Dott. Corrado Bonanzinga
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