TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 15/12/2025, n. 3896 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3896 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA PO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1211/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1953, elettivamente domiciliato in VIA MONTICELLI N.9 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
(P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona
[...] della dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051), e per essa,
[...] quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
Mestre (rep. 42351; racc. 15678) (P. Controparte_3
IVA ) già , a seguito di mero cambio di P.IVA_2 CP_4 denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta procura Controparte_2 notaio di Venezia-Mestre (rep. 44416; racc. 16819), Persona_1 difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore OPPOSTA CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2019, notificato in data 13/2/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € CP_1
6.205,59, in forza di un contratto di credito al consumo.
Parte opponente eccepiva:
- l'apocrifia della sottoscrizione in calce al contratto;
-la carenza di prova scritta del credito azionato;
- il mancato espletamento della procedura di mediazione;
- la mancata prova dell'erogazione della somma;
- la difformità del TAEG contrattuale;
-la violazione della legge 108/96.
Parte opponente concludeva, pertanto chiedendo:
1. di dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c e 50 TUB, il decreto ingiuntivo posto e quindi di revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. di accertare e dichiarare la nullità del contratto posto a fondamento dell'intrapreso procedimento, per carenza dei requisiti minimi contrattuali, per errata indicazione del TAEG, per carenza di sottoscrizione, per omessa consegna di documentazione SECCI, dell'informativa contrattuale e precontrattuale, per violazione legge 108/1996;
3. di accertare dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta a favore dell'opposta;
4. di determinare il tasso annuo effettivo globale dell'indicato rapporto;
5. di disporre l'applicazione degli artt. 117 e 125 bis TUB, con applicazione del Tasso Nominale Minimi dei Buoni del Tesoro Annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto con annullamento del finanziamento oggetto della presente controversia e formulazione di un nuovo piano di ammortamento;
6. di dichiarare illegittima la segnalazione in Crif, di ordinarne la cancellazione e di condannare la banca al risarcimento del
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 danno patrimoniale e non patrimoniale;
7. di condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
In data 25/6/2019, si costituiva parte opposta, premettendo quanto segue:
- il decreto ingiuntivo opposto n. 228/2019 era stato emesso in virtù del contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulato dal
, con OS spa in data 23/6/2010; Parte_1
- il contratto prevedeva la concessione del fido, con l'applicazione di un TAN del 15,50% e di un TAEG del 16,65% e con obbligo di rimborso mensile a carico del debitore pari al 3% del fido concesso, con rata minima di € 52,50;
- , ricevuta la carta revolving, la utilizzava in Parte_1 maniera costante: sia a mezzo di richiesta di anticipazione somme (ad esempio: bonifico di € 750,00 del 28/10/2010; bonifico di € 750,00 del 16/4/2013; bonifico di € 300,00 del 30/9/2013), sia per pagamenti presso fornitori (ad esempio: acquisto per 99,00 presso Planet MT di Nocera Inferiore del 3/11/2010; acquisto presso 20Tre C srl Centro Calza di cava de' Tirreni di € 59,00 del 22/4/2011), sia per prelievi bancomat (ad esempio: prelievi di € 250,00 del 30/1/2011, del 4/2/2011, del 14/6/2011, a Nocera inferiore), a decorrere dal mese di ottobre 2010 e sino all'estate del 2016;
- l'opponente aveva interrotto i pagamenti dei ratei mensili restitutori a far data dal mese di aprile 2017 venendo, infine, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 7/8/2017;
- perdurando l'inadempimento di , OS aveva Parte_1 ceduto, pro soluto, il proprio credito a con Controparte_1 atto del 17/09/2018;
- l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata a Parte_1
a mezzo raccomandata A/R debitamente ricevuta;
- in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di € 6.205,59, di cui € 5.038,96 per capitale residuo
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto prodotto, oltre a € 1.166,63 a titolo di interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto.
Tanto premesso, parte opposta affermava fossero provate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestate, le seguenti circostanze:
• di aver ricevuto la consegna della carta revolving;
• di aver eseguito gli utilizzi della carta revolving, così come analiticamente contabilizzati;
• di aver provveduto al versamento delle sole rate restitutorie contabilizzate nell'estratto conto analitico prodotto;
• di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria né in favore di né in favore della CP_1 precedente titolare del credito.
Riteneva, pertanto, interamente provato il credito, sia in relazione all'ammontare che in relazione ai titoli giustificativi. In relazione al disconoscimento della sottoscrizione, ne eccepiva la genericità, non avendo l'opponente specificato di quali tra le varie sottoscrizioni presenti neghi l'autenticità. Rilevava, altresì, che non poteva sussistere alcun valido disconoscimento contrattuale laddove vi fosse stata pacifica esecuzione al contratto oggetto di disconoscimento, avendo il debitore adempiuto, per ben 6 anni (sebbene non con regolarità), al pagamento delle rate dovute. All'atto della sottoscrizione del contratto, era stato Parte_1 regolarmente identificato da parte dell'intermediario avanti al quale aveva sottoscritto il contratto, a mezzo della presentazione da parte del proprio documento d'identità e dei documenti attestanti la sua capacità reddituale. Sull'eccepita carenza di prova scritta del credito azionato, CP_ evidenziava che aveva fornito piena prova del credito preteso, sia nell'an che nel quantum, mediante la produzione: a) di copia del contratto di finanziamento, completo di ogni dato richiesto sia dal codice civile che dal TUB, redatto in forma scritta e sottoscritto dal debitore;
b) di copia dell'atto di cessione dei crediti a favore dell'odierna opposta;
c) dell'estratto conto analitico relativo al rapporto, che consiste in un estratto conto analitico e rappresenta
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra l'odierno opponente e l'ente erogatore mostrando, tra l'altro:
- data, importo e scadenza di ogni singola rata;
- le somme effettivamente versate dall'opponente a deconto dei propri debiti;
- la valuta applicata ad ogni singola operazione;
- le competenze addebitate ai singoli rapporti;
- gli interessi maturati;
- la decadenza dal beneficio del termine;
del saldo integrale del rapporto. Evidenziava che, alla luce della produzione documentale in atti, era provato che:
• il capitale residuo dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine era pari ad €: 5.038,96;
• gli interessi di mora (calcolati sul solo capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine) ammontavano ad € 1.166,63, per un complessivo importo di € 6.205,59, così come azionato monitoriamente. Quanto, infine, alla mancata sottoscrizione del modulo SECCI/Documento di sintesi ed all'asserita mancata consegna della documentazione precontrattuale, evidenziava che dalla documentazione prodotta si evinceva che il aveva rinunciato Pt_1 alla ricezione dell'informativa precontrattuale. Eccepiva la genericità delle ulteriori contestazioni sul TAEG e sull'usurarietà degli interessi, evidenziando che nel contratto risultava pattuito e chiaramente indicato il TAEG pari al 16,65%, mentre le soglie pubblicate da Banca d'Italia relativamente al trimestre marzo/giugno 2010 prevedevano per i crediti revolving, I fascia, un tasso soglia pari al 19,515% con conseguente legittimità del TAEG contrattuale, al pari degli interessi di mora, ampiamente al di sotto del tasso soglia.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare
- di concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 228/2019; nel merito, in via principale
- accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta da , di rigettarla in Parte_1 toto e di confermare il decreto ingiuntivo n. 228/2019; in subordine
- di accertare e dichiarare che è debitore nei Parte_1
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 confronti di della somma di € 6.205,29, e, Controparte_1 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 6.205,29 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese;
in via di estremo subordine:
- nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, di condannare il (ex art. 2033 Parte_1 CP_ cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo;
- di rigettare in toto le domande e le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale vittoria di spese e compenso professionale.
In data 14/10/2020, veniva depositato il verbale negativo di mediazione.
In data 13/3/2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulato dal
[...]
, con OS spa in data 23/6/2010). Pt_1
Né rileva il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto, volta che, in base ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente,
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto. L'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004). Parte opponente non ha disconosciuto di aver ricevuto la consegna della carta revolving;
di aver eseguito gli utilizzi della carta revolving, così come analiticamente contabilizzati dalla Banca;
né di aver provveduto per ben 6 anni al versamento delle rate restitutorie contabilizzate nell'estratto conto analitico prodotto. Con riguardo, poi, alle condizioni contrattuali, il contratto prevede un TAEG di 16,65% e un TAN di 15,50% a fronte di un TSU per periodo (aprile – giugno 2010) e categoria di riferimento (credito revolving – sino a € 5.000,00), pari a 26,05% (17,37 x 1,5): nessun fenomeno usurario è, quindi, presente, volta che i tassi applicati, non solo sono legittimi in quanto rispettosi del TSU, ma sono altresì inferiori ai tassi medi applicati per categoria di riferimento (17,37%). Risulta, inoltre, provata l'intervenuta cessione del credito, che veniva notificata a a mezzo raccomandata A/R Parte_1 debitamente ricevuta. Risulta, poi, documentalmente provato che, in relazione al suddetto contratto maturava un saldo debitore di € 6.205,59, di cui € 5.038,96 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto analitico prodotto, oltre a € 1.166,63 a titolo di interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto. Stante la genericità delle eccezioni dell'opponente, va, pertanto, ritenuta inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile proposta da parte opponente, che altrimenti rivestirebbe evidente intento di natura esplorativa. Infatti, si parla di ctu esplorativa quando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti, ma a fare entrare nel processo nuovi fatti, che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La ctu esplorativa è perciò vietata, perché finalizzata ad aggirare l'onere della prova.
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 È stato ritenuto, (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963), che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca pagina 6 di 7 di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta. Non avendo parte opposta assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1211/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 228/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 265,00 per spese ed € 2540,00 per compensi, oltre
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA PO
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10
N………………….R.G.
N………………….cron.
N…………………...rep.
OGGETTO……………....
…………………………. REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
…………………………. NOTIF. SENTENZA Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del Giudice, Dott.ssa
IA PO, ha pronunciato la seguente
…………………………. NOTIF. APPELLO
SENTENZA
…………………………. nella causa iscritta al n. 1211/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente
TRA
(C.F. , nato a [...] il Parte_1 C.F._1
31/01/1953, elettivamente domiciliato in VIA MONTICELLI N.9 MERCATO SAN SEVERINO, presso lo studio dell'Avv. GRIMALDI GIUSEPPE (C.F. ), che lo rappresenta e C.F._2 difende in virtù di procura a margine dell'atto di citazione OPPONENTE E
(P.IVA – già Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
), con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio, 63, in persona
[...] della dott.ssa , giusta procura notaio Controparte_2 Per_1
di Venezia-Mestre (rep. 39722; racc. 14051), e per essa,
[...] quale mandataria, giusta procura notaio di Venezia- Persona_1
Mestre (rep. 42351; racc. 15678) (P. Controparte_3
IVA ) già , a seguito di mero cambio di P.IVA_2 CP_4 denominazione sociale, con sede in Venezia-Mestre, via Terraglio n. 63, in persona della dott.ssa , giusta procura Controparte_2 notaio di Venezia-Mestre (rep. 44416; racc. 16819), Persona_1 difesa dall'avv. Marco Rossi (C.F. ), presso il C.F._3 cui studio in Verona, v.lo S. Bernardino 5A, elegge domicilio come da procura in calce alla comparsa di costituzione di nuovo difensore OPPOSTA CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 17/9/2025, le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 1 FATTI DI CAUSA E MOTIVI DELLA DECISIONE La presente motivazione viene redatta ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla L. 69/2009, in virtù di quanto disposto dall'art. 58, comma 2, L. cit. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 228/2019, notificato in data 13/2/2019, con il quale gli veniva ingiunto il pagamento, in favore della , della somma di € CP_1
6.205,59, in forza di un contratto di credito al consumo.
Parte opponente eccepiva:
- l'apocrifia della sottoscrizione in calce al contratto;
-la carenza di prova scritta del credito azionato;
- il mancato espletamento della procedura di mediazione;
- la mancata prova dell'erogazione della somma;
- la difformità del TAEG contrattuale;
-la violazione della legge 108/96.
Parte opponente concludeva, pertanto chiedendo:
1. di dichiarare nullo, per violazione degli artt. 633, 634 c.p.c e 50 TUB, il decreto ingiuntivo posto e quindi di revocare il medesimo con tutte le conseguenze di legge;
2. di accertare e dichiarare la nullità del contratto posto a fondamento dell'intrapreso procedimento, per carenza dei requisiti minimi contrattuali, per errata indicazione del TAEG, per carenza di sottoscrizione, per omessa consegna di documentazione SECCI, dell'informativa contrattuale e precontrattuale, per violazione legge 108/1996;
3. di accertare dichiarare che nessuna somma deve essere corrisposta a favore dell'opposta;
4. di determinare il tasso annuo effettivo globale dell'indicato rapporto;
5. di disporre l'applicazione degli artt. 117 e 125 bis TUB, con applicazione del Tasso Nominale Minimi dei Buoni del Tesoro Annuali emessi nei 12 mesi precedenti la conclusione del contratto con annullamento del finanziamento oggetto della presente controversia e formulazione di un nuovo piano di ammortamento;
6. di dichiarare illegittima la segnalazione in Crif, di ordinarne la cancellazione e di condannare la banca al risarcimento del
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 2 danno patrimoniale e non patrimoniale;
7. di condannare l'opposta al pagamento delle spese di giudizio, con attribuzione.
In data 25/6/2019, si costituiva parte opposta, premettendo quanto segue:
- il decreto ingiuntivo opposto n. 228/2019 era stato emesso in virtù del contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulato dal
, con OS spa in data 23/6/2010; Parte_1
- il contratto prevedeva la concessione del fido, con l'applicazione di un TAN del 15,50% e di un TAEG del 16,65% e con obbligo di rimborso mensile a carico del debitore pari al 3% del fido concesso, con rata minima di € 52,50;
- , ricevuta la carta revolving, la utilizzava in Parte_1 maniera costante: sia a mezzo di richiesta di anticipazione somme (ad esempio: bonifico di € 750,00 del 28/10/2010; bonifico di € 750,00 del 16/4/2013; bonifico di € 300,00 del 30/9/2013), sia per pagamenti presso fornitori (ad esempio: acquisto per 99,00 presso Planet MT di Nocera Inferiore del 3/11/2010; acquisto presso 20Tre C srl Centro Calza di cava de' Tirreni di € 59,00 del 22/4/2011), sia per prelievi bancomat (ad esempio: prelievi di € 250,00 del 30/1/2011, del 4/2/2011, del 14/6/2011, a Nocera inferiore), a decorrere dal mese di ottobre 2010 e sino all'estate del 2016;
- l'opponente aveva interrotto i pagamenti dei ratei mensili restitutori a far data dal mese di aprile 2017 venendo, infine, dichiarato decaduto dal beneficio del termine in data 7/8/2017;
- perdurando l'inadempimento di , OS aveva Parte_1 ceduto, pro soluto, il proprio credito a con Controparte_1 atto del 17/09/2018;
- l'intervenuta cessione del credito, con contestuale intimazione di pagamento, veniva notificata a Parte_1
a mezzo raccomandata A/R debitamente ricevuta;
- in relazione al suddetto contratto era maturato un saldo debitore di € 6.205,59, di cui € 5.038,96 per capitale residuo
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 3 alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto prodotto, oltre a € 1.166,63 a titolo di interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto.
Tanto premesso, parte opposta affermava fossero provate, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., in quanto non specificatamente contestate, le seguenti circostanze:
• di aver ricevuto la consegna della carta revolving;
• di aver eseguito gli utilizzi della carta revolving, così come analiticamente contabilizzati;
• di aver provveduto al versamento delle sole rate restitutorie contabilizzate nell'estratto conto analitico prodotto;
• di non aver provveduto a corrispondere le somme richieste in sede monitoria né in favore di né in favore della CP_1 precedente titolare del credito.
Riteneva, pertanto, interamente provato il credito, sia in relazione all'ammontare che in relazione ai titoli giustificativi. In relazione al disconoscimento della sottoscrizione, ne eccepiva la genericità, non avendo l'opponente specificato di quali tra le varie sottoscrizioni presenti neghi l'autenticità. Rilevava, altresì, che non poteva sussistere alcun valido disconoscimento contrattuale laddove vi fosse stata pacifica esecuzione al contratto oggetto di disconoscimento, avendo il debitore adempiuto, per ben 6 anni (sebbene non con regolarità), al pagamento delle rate dovute. All'atto della sottoscrizione del contratto, era stato Parte_1 regolarmente identificato da parte dell'intermediario avanti al quale aveva sottoscritto il contratto, a mezzo della presentazione da parte del proprio documento d'identità e dei documenti attestanti la sua capacità reddituale. Sull'eccepita carenza di prova scritta del credito azionato, CP_ evidenziava che aveva fornito piena prova del credito preteso, sia nell'an che nel quantum, mediante la produzione: a) di copia del contratto di finanziamento, completo di ogni dato richiesto sia dal codice civile che dal TUB, redatto in forma scritta e sottoscritto dal debitore;
b) di copia dell'atto di cessione dei crediti a favore dell'odierna opposta;
c) dell'estratto conto analitico relativo al rapporto, che consiste in un estratto conto analitico e rappresenta
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 4 tutte le movimentazioni relative al rapporto di credito intercorso tra l'odierno opponente e l'ente erogatore mostrando, tra l'altro:
- data, importo e scadenza di ogni singola rata;
- le somme effettivamente versate dall'opponente a deconto dei propri debiti;
- la valuta applicata ad ogni singola operazione;
- le competenze addebitate ai singoli rapporti;
- gli interessi maturati;
- la decadenza dal beneficio del termine;
del saldo integrale del rapporto. Evidenziava che, alla luce della produzione documentale in atti, era provato che:
• il capitale residuo dovuto alla data di decadenza dal beneficio del termine era pari ad €: 5.038,96;
• gli interessi di mora (calcolati sul solo capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine) ammontavano ad € 1.166,63, per un complessivo importo di € 6.205,59, così come azionato monitoriamente. Quanto, infine, alla mancata sottoscrizione del modulo SECCI/Documento di sintesi ed all'asserita mancata consegna della documentazione precontrattuale, evidenziava che dalla documentazione prodotta si evinceva che il aveva rinunciato Pt_1 alla ricezione dell'informativa precontrattuale. Eccepiva la genericità delle ulteriori contestazioni sul TAEG e sull'usurarietà degli interessi, evidenziando che nel contratto risultava pattuito e chiaramente indicato il TAEG pari al 16,65%, mentre le soglie pubblicate da Banca d'Italia relativamente al trimestre marzo/giugno 2010 prevedevano per i crediti revolving, I fascia, un tasso soglia pari al 19,515% con conseguente legittimità del TAEG contrattuale, al pari degli interessi di mora, ampiamente al di sotto del tasso soglia.
Parte opposta concludeva, pertanto, chiedendo: in via preliminare
- di concedere, ex art. 648 c.p.c., la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo n. 228/2019; nel merito, in via principale
- accertata e dichiarata l'infondatezza in fatto ed in diritto della opposizione proposta da , di rigettarla in Parte_1 toto e di confermare il decreto ingiuntivo n. 228/2019; in subordine
- di accertare e dichiarare che è debitore nei Parte_1
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 5 confronti di della somma di € 6.205,29, e, Controparte_1 comunque, di quella maggiore o minor somma che risulterà nel corso del presente giudizio e, conseguentemente, condannare l'odierno opponente al pagamento della somma di € 6.205,29 o della maggiore o minor somma che risulterà dall'istruttoria, oltre interessi, competenze e spese;
in via di estremo subordine:
- nell'ipotesi di accoglimento di qualsiasi domanda dell'opponente, di condannare il (ex art. 2033 Parte_1 CP_ cc o 2041 cc) alla restituzione o pagamento a favore di della somma che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa, oltre agli interessi al saggio legale dalla data dell'inadempimento sino al deposito della domanda monitoria e, dal deposito della domanda monitoria sino all'effettivo soddisfo;
- di rigettare in toto le domande e le eccezioni ex adverso formulate in quanto infondate in fatto e in diritto, con integrale vittoria di spese e compenso professionale.
In data 14/10/2020, veniva depositato il verbale negativo di mediazione.
In data 13/3/2022, veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
La causa veniva riservata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del giudizio di opposizione trovano applicazione le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c. (“nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 6 convenuto; ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti”: così, ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001:
“il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione
o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative
o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie, il creditore ha provato il titolo posto a base del proprio credito (contratto di credito al consumo di apertura di credito a tempo indeterminato (fido) da utilizzarsi mediante carta di credito ad uso rotativo (c.d. revolving), stipulato dal
[...]
, con OS spa in data 23/6/2010). Pt_1
Né rileva il disconoscimento della sottoscrizione apposta sul contratto, volta che, in base ai principi consolidati in giurisprudenza (Cass. Civ. 25049/2004; Cass. Civ. 25047/2009; Cass. Civ. 10949/2012) il disconoscimento avvenuto in sede giudiziale di un contratto a cui si sia data precedente volontaria esecuzione, determina l'inammissibilità del disconoscimento stesso, in quanto tale comportamento è oggettivamente,
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 7 logicamente e giuridicamente incompatibile con quello precedentemente assunto. L'eccezione di disconoscimento fatta valere ai sensi dell'art. 214 c.p.c. è da ritenersi infondata allorquando sia accertato in capo al soggetto eccipiente la sussistenza di un comportamento concludente, anche stragiudiziale, abdicativo della proposizione in giudizio dell'eccezione in quanto idoneo a rivelare una rinuncia ex ante ad avvalersi del disposto di cui all'art. 214 c.p.c. (cft. ex multis Cass. n. 22470/2017; Cass. 21744/2004). Parte opponente non ha disconosciuto di aver ricevuto la consegna della carta revolving;
di aver eseguito gli utilizzi della carta revolving, così come analiticamente contabilizzati dalla Banca;
né di aver provveduto per ben 6 anni al versamento delle rate restitutorie contabilizzate nell'estratto conto analitico prodotto. Con riguardo, poi, alle condizioni contrattuali, il contratto prevede un TAEG di 16,65% e un TAN di 15,50% a fronte di un TSU per periodo (aprile – giugno 2010) e categoria di riferimento (credito revolving – sino a € 5.000,00), pari a 26,05% (17,37 x 1,5): nessun fenomeno usurario è, quindi, presente, volta che i tassi applicati, non solo sono legittimi in quanto rispettosi del TSU, ma sono altresì inferiori ai tassi medi applicati per categoria di riferimento (17,37%). Risulta, inoltre, provata l'intervenuta cessione del credito, che veniva notificata a a mezzo raccomandata A/R Parte_1 debitamente ricevuta. Risulta, poi, documentalmente provato che, in relazione al suddetto contratto maturava un saldo debitore di € 6.205,59, di cui € 5.038,96 per capitale residuo alla data di decadenza dal beneficio del termine, come risulta dall'estratto conto analitico prodotto, oltre a € 1.166,63 a titolo di interessi di mora dalla data di estinzione del rapporto. Stante la genericità delle eccezioni dell'opponente, va, pertanto, ritenuta inammissibile la richiesta di c.t.u. contabile proposta da parte opponente, che altrimenti rivestirebbe evidente intento di natura esplorativa. Infatti, si parla di ctu esplorativa quando essa non è finalizzata a fornire al giudice uno strumento di valutazione dei fatti, ma a fare entrare nel processo nuovi fatti, che le parti avrebbero dovuto invece dedurre e provare. La ctu esplorativa è perciò vietata, perché finalizzata ad aggirare l'onere della prova.
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 8 È stato ritenuto, (Cass. Civ., sez. III, ordinanza 18 settembre 2020, n. 1963), che la CTU non può essere utilizzata per colmare le lacune probatorie in cui sia incorsa una delle parti o per alleggerirne l'onere probatorio. Le parti, infatti, non possono sottrarsi all'onere probatorio di cui sono gravate, ai sensi dell'art. 2697 cod.civ., e pensare di poter rimettere l'accertamento dei propri diritti all'attività del consulente. Il ricorso al consulente deve essere disposto non per supplire alle carenze istruttorie delle parti o per svolgere una indagine esplorativa alla ricerca pagina 6 di 7 di fatti o circostanze non provati, ma per valutare tecnicamente i dati già acquisiti agli atti di causa come risultato dei mezzi di prova ammessi sulle richieste delle parti (Cass. 06/12/2019, n. 31886). Sicché, in tema di consulenza tecnica d'ufficio, il giudice di merito non è tenuto, anche a fronte di una esplicita richiesta di parte, la quale, ove ricorrente, non integra gli estremi di una istanza istruttoria, non essendo la CTU qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, a disporre una nuova CTU, atteso che il rinnovo dell'indagine tecnica rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito, sicché non è neppure necessaria una espressa pronunzia al fine di motivare il non accoglimento della richiesta. Non avendo parte opposta assolto l'onere probatorio sulla stessa gravante, l'opposizione va rigettata, con conseguente conferma del decreto opposto, che va dichiarato definitivamente esecutivo.
3. Sulle spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, applicando i parametri minimi, tenuto conto dell'attività effettivamente svolta.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 1211/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO, pendente tra , Parte_1 [...]
ogni contraria istanza disattesa così provvede: Controparte_1
1. rigetta l'opposizione;
2. conferma il decreto ingiuntivo n. n. 228/2019, che va dichiarato definitivamente esecutivo;
3. condanna al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
, delle spese di giudizio che si liquidano Controparte_1 in € 265,00 per spese ed € 2540,00 per compensi, oltre
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 9 rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA, se dovute, come per legge.
Così deciso in Nocera Inferiore, il 10/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa IA PO
N.R.G. 1211/2019 - G.M. DOTT.SSA LUCIA ESPOSITO 10